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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 31/10/2025, n. 1176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1176 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 374/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE TERZA CIVILE nelle persone dei magistrati:
Dott. Marcello Castiglione - Presidente -
Dott. Giovanna Cannata - Consigliere -
Dott.ssa Laura Casale - Consigliere relatore - riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa d'appello avente ad oggetto:
C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] ed (C.F. Parte_2
, nato in [...] il [...] e residente in [...], C.F._2 elettivamente domiciliati in Genova, Piazza Matteotti n. 2/3 presso lo studio dell'Avv.
RO BA (C.F. che li rappresenta e difende congiuntamente e C.F._3 disgiuntamente all'Avv. Alberto Antognetti (C.F. ), giusta procura in C.F._4 calce all'atto d'appello;
-Appellanti
-
contro
-
C.F. e P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 con sede legale in Carrara, Via Carriona, n. 230, rappresentata e difesa, congiuntamente e/o disgiuntamente, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Paolo
NE (C.F. ) e dall'Avv. Andrea Pizzuto (C.F.: C.F._5 ) ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in C.F._6
Sarzana (SP), Borgo del Frantoio, Via Chiavica, n. 6;
-Appellata
-per la riforma-
della sentenza n. 1/17 del Tribunale di Massa, pubblicata in data 03.01.17 e notificata in data
02.03.17.
Conclusioni della parti:
Per gli appellanti: “Si richiede alla Ecc.ma Corte di appello di fissare udienza di discussione ovvero, se nulla osta, di trattenere fin da subito la causa in decisione al fine di prendere atto della dichiarata falsità (da parte del Tribunale di Massa sentenza querela di falso) delle notifiche ad entrambi gl'istanti dell'atto introduttivo di primo grado così da riformare e/o annullare la sentenza di primo grado impugnata, per la insussistenza, falsità e/o la nullità delle ridette rispettive notificazioni dell'atto introduttivo di primo grado, con rimessione della causa al Tribunale Civile di Massa Carrara ai sensi art. 354 c.p.c., con ogni consequenziale effetto.
Con vittoria di spese e compensi di questo grado di giudizio, da distrarre a favore del difensore che si dichiara anticipatario ex art. 93 c.p.c.”.
Per l'appellata: “Voglia la Ecc.ma Corte di Appello di Genova, - dimostrata l'insussistenza e/o la nullità delle rispettive notificazioni dell'atto introduttivo di primo grado, rimettere la causa al Tribunale Civile di Massa ai sensi dell'art. 354 c.p.c. Compensate le spese e i compensi del presente grado di giudizio”.
***
FATTI DI CAUSA
1. Con atto di citazione notificato il 26.10.2012, la conveniva in giudizio avanti il CP_1
Tribunale di Massa El Mouakkat Samer Alì e chiedendo la revocatoria ex art. Parte_1
2901 c.c. di un contratto di compravendita immobiliare concluso tra gli odierni appellanti perché avvenuto in pregiudizio di un proprio credito nei confronti del Parte_2
2. All'udienza del 08.02.2013, il Tribunale di Massa, verificata la ritualità della notifica dell'atto di citazione alle parti convenute e constatato che nessuno si era per esse costituito, dichiarava la contumacia di e di Parte_2 Parte_1 3. La causa veniva istruita documentalmente e veniva decisa con la sentenza impugnata, con cui il Tribunale di Massa così statuiva: “Definitivamente provvedendo, dichiara l'inefficacia nei confronti dell'attrice dell'atto di compravendita immobiliare in data 18.01.11 CP_1
a ministero del notaio di Massa stipulato tra i convenuti e Per_1 Parte_2
condanna i convenuti alla rifusione delle spese di giudizio in favore Parte_1 dell'attrice, liquidate in Euro 5.168,00 di cui Euro 668,00 per anticipazioni oltre ad oneri di legge”.
4. Con atto di citazione in appello notificato in data 29.03.17, e Parte_2 Pt_1 mpugnavano la predetta decisione, deducendo due motivi.
[...]
4.1. Col primo motivo (“IN VIA PREGIUDIZIALE E INCIDENTALE E, IN IPOTESI, CON
PROPOSIZIONE DI QUERELA DI FALSO EX ARTT. 221 E SEGG. C.P.C.”), gli appellanti sostenevano di aver saputo dell'esistenza del procedimento ex adverso instaurato nei loro confronti solo a seguito della notifica della sentenza di primo grado in data 02.03.17. La successiva consultazione delle prove delle notifiche dell'atto introduttivo di controparte contenute nel fascicolo di ufficio avrebbe permesso loro di constatare le seguenti circostanze:
- nell'avviso di ricevimento n. 3947 redatto dall'Ufficio Postale diretto a Parte_1 il medesimo dichiarava la consegna del plico in data 26.10.12 al “destinatario persona fisica” con una sottoscrizione non riconducibile al nominativo della quindi Pt_1 apocrifa e, in ogni caso, da lei disconosciuta;
- nell'avviso di ricevimento n. 3947 redatto dall'Ufficiale Postale diretto a Parte_2
il medesimo dichiarava la consegna del plico in data 26.10.12 al “destinatario
[...] persona fisica” con sottoscrizione non riconducibile al nominativo del Parte_2 quindi apocrifa e, in ogni caso, da lui disconosciuta.
Pertanto, secondo gli originari convenuti, le notifiche dell'atto introduttivo della CP_1 sarebbero state inesistenti e/o nulle, con conseguenti “immediata riforma della sentenza con remissione della causa al Primo Giudice ex art. 354 co. 1 c.p.c., onde consentire l'espletamento del rinnovo notificatorio, il corretto avvio del giudizio, l'espletamento di tutti i diritti difensivi da parte dei convenuti (art. 167 c.p.c.), la corretta istruttoria e la legittima decisione.” (pag. 5 dell'appello). In subordine, qualora il Giudice di primo grado lo avesse ritenuto necessario in ragione della natura dei documenti de quibus, gli odierni appellanti proponevano querela di falso ex artt. 221 ss. c.p.c. avverso le sottoscrizioni contenute nei due avvisi di ricevimento sopra indicati.
4.2. Col secondo motivo (“IN SUBORDINE: nel MERITO: CARENZA PROBATORIA
INFONDATEZZA”), gli appellanti sostenevano che il Tribunale di Massa, nel caso di specie, avrebbe omesso qualsiasi attività istruttoria finalizzata a dimostrare la ricorrenza dei presupposti dell'azione revocatoria (esistenza del diritto di credito, eventus damni, consilium fraudis o la scientia damni del debitore e del terzo acquirente).
Invero, nella fattispecie in esame, secondo gli originari convenuti “risulta incontroverso che con la vendita del 18.01.2011 otteneva il corrispettivo del prezzo di € 70.000,00, Parte_2 non solo congruo, ma altresì superiore di € 20.000,00 rispetto al corrispettivo di vendita dello stesso diritto di nuda proprietà dell'anno 2006 (14.09.06) di € 51.000,00 corrisposti da
[...]
” (pag. 9 dell'appello). Pt_2 Pt_1
Quanto alla posizione del terzo acquirente, gli appellanti puntualizzavano che nel momento in cui la aveva versato il prezzo di compravendita del diritto di nuda proprietà, ella avrebbe Pt_1 inteso divenire titolare esclusiva dell'immobile senza consapevolezza o conoscenza di eventuali dolose preordinazioni da parte del venditore.
5. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 28.08.17, si costituiva in giudizio la contestando le argomentazioni avversarie e, in particolare, sostenendo: CP_1
- quanto al primo motivo, che, dall'esame degli avvisi di ricevimento si sarebbe potuto evincere che l'avviso di ricevimento destinato a spedito con racc. Parte_1
76019027639-4, sarebbe stato firmato da mentre l'avviso Parte_2 destinato a quest'ultimo, spedito con racc. 76019027638-2, sarebbe stato firmato dalla di lui madre convivente che le firme apposte sugli avvisi di ricevimento Parte_1 di cui sopra sarebbero stati ben leggibili, tali da ricavarne agevolmente i nominativi
[...]
e e, dal momento che oggetto delle due notifiche erano Parte_2 Parte_1 due copie del medesimo atto di citazione, l'aver sottoscritto l'uno la cartolina destinata all'altra e viceversa non avrebbe comportato, di fatto, alcuna violazione e/o diminuzione al diritto alla difesa dei due convenuti, odierni appellanti;
che il passaporto della Pt_1 prodotto da controparte al fine di provare che ella, al tempo della notifica, sarebbe stata all'esterno, sarebbe stato prodotto in modo incompleto e lo stesso ben avrebbe potuto contenere altre pagine da cui si sarebbe potuto ipoteticamente evincere che ella, in realtà, non si trovava all'estero all'epoca della notifica;
- quanto al secondo motivo, che il prezzo della compravendita sarebbe stato irrisorio e che la in quanto madre del non avrebbe potuto non conoscere la Pt_1 Parte_2 situazione debitoria del figlio.
6. La Corte, con ordinanza del 09.10.17, rigettava l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata proposta dall'appellante e rinviava la causa ex art. 352
c.p.c. all'udienza del 01.03.18 per precisazione delle conclusioni.
7. A tale ultima udienza, le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione alle parti dei termini di quaranta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi giorni venti per il deposito delle note di replica.
8. La Corte, con ordinanza del 03.05.18, ravvisata “la necessità di rimettere la causa in udienza per sentire le parti in ordine alla ritualità della proposizione della querela di falso (avvenuta per mezzo dell'atto di appello, laddove è consentita la proposizione della querela di falso mediante atto di citazione soltanto se l'atto di citazione è diretto a proporre la querela di falso in via principale: Cass. 20415/2006; Cass. 21941/2013), nonché per consentire alla
Cancelleria di adempiere alla prescritta comunicazione al PM;
”, rimetteva la causa in istruttoria fissando l'udienza collegiale del 07.06.18, successivamente rinviata al 18.10.18.
9. Con ordinanza del 25.10.18, la Corte, non ritenendo necessario assumere i provvedimenti di cui all'art. 355 c.p.c., rinviava la causa all'udienza del 06.12.18 per la precisazione delle conclusioni.
10. Con ordinanza del 12.12.18, la Corte, “ritenuta la rilevanza per la decisione della causa del documento impugnato con querela di falso ritualmente proposta dagli appellanti all'udienza del 6/12/2018 ed ivi specificato, in quanto attinente al perfezionamento della notifica dell'atto di citazione introduttivo del primo grado di giudizio;
”, disponeva la sospensione del giudizio, fissando alle parti termine perentorio sino al 28.2.2019 per riassunzione della querela di falso davanti al Tribunale.
11. Con ricorso ex art. 297 c.p.c. depositato in data 02.04.25, gli appellanti riassumevano la presente causa, rappresentando che il Tribunale di Massa, con la sentenza n. 84/2025 pubblicata in data 11 febbraio 2025 e notificata alla controparte in data 12 febbraio 2025, in accoglimento delle domande formulate dalle parti attrici, aveva dichiarato la falsità delle sottoscrizioni di e di nell'avviso di ricevimento numero 3947 relativo Parte_1 Parte_2 alla notifica dell'atto di citazione di del 26 ottobre 2012 e, per l'effetto, ordinava, CP_1 ai sensi degli artt. 226 comma 2 c.p.c. e 537 c.p.p., la cancellazione - successivamente al passaggio in giudicato della sentenza - delle sottoscrizioni degli originali dei suindicati documenti. Inoltre, gli originari convenuti precisavano che controparte non aveva impugnato nei termini di legge la pronuncia del Tribunale di Massa che, pertanto, era passata in giudicato.
12. Con decreto della Presidente di Sezione del 07.04.25, veniva fissata l'udienza del 19.06.25 per la prosecuzione del giudizio.
13. A tale udienza, svoltasi nelle forme della trattazione scritta, le parti precisavano le rispettive conclusioni, come riportate in epigrafe, e la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini massimi di legge per il deposito degli scritti conclusivi, decorsi i quali la causa era decisa con camera di consiglio telematica.
***
RAGIONI DELLA DECISIONE
14. L'appello è fondato e deve essere accolto, per le ragioni che seguono.
15. Ed invero, nel caso di specie occorre anzitutto prendere atto del fatto che la querela di falso proposta in via incidentale da e da è stata accolta Parte_1 Parte_2 dal Tribunale di Massa con la sentenza n. 84/2025, passata in giudicato come da doc. n. 4) di parte appellante.
Si riporta di seguito il dispositivo della menzionata decisione: “Il Tribunale Ordinario di
Massa, Sezione civile unica, in composizione collegiale, nella composizione specificata in intestazione, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni contraria o diversa domanda, istanza, azione, eccezione, deduzione e difesa, decide ciò che segue: 1.
DICHIARA, in accoglimento delle domande giudiziali formulate dalle parti attrici, la falsità della sottoscrizione nell'avviso di ricevimento n. 3947 redatto dall'Ufficio Postale diretto a
[...] di cui alla raccomandata informativa a completamento della Controparte_2 notifica ex art. 140 c.p.c. dell'atto di citazione di indicato come notificato il CP_1
26.10.2012, con cui il medesimo Ufficiale Postale dichiara la consegna del plico in data
26.10.12 al "destinatario persona fisica”, nonché la falsità della sottoscrizione apposta nell'avviso di ricevimento n. 3947 redatto dall'Ufficio Postale diretto a di Parte_1 cui alla raccomandata informativa a completamento della notifica ex art. 140 c.p.c. dell'atto di citazione di indicato come notificato il 26.10.2012, con cui il medesimo Ufficiale CP_1
Postale dichiara la consegna del plico in data 26.10.12 al "destinatario persona fisica”, e per l'effetto ORDINA, ai sensi dell'art. 226 comma secondo c.p.c. e dell'art. 537 c.p.p., la cancellazione – successivamente, a norma dell'art. 227 comma primo c.p.c., al passaggio in giudicato della presente sentenza – delle sottoscrizioni dagli originali dei suindicati documenti;
2. DICHIARA TENUTA e, per l'effetto, CONDANNA la parte convenuta, a CP_1 rifondere a favore delle parti attrici, , con Parte_3 solidarietà attiva tra loro, le spese processuali che liquida in euro 5.077,00, per compenso, oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso, oltre I.V.A., se dovuta, e
C.N.P.A., nelle rispettive misure di legge, con distrazione in favore dei procuratori delle parti attrici, dichiaratisi antistatari.
3. PONE le spese di C.T.U., liquidate mediante separato decreto depositato in data 25.01.2024, interamente e definitivamente a carico della convenuta,
4. DISPONE la trasmissione della presente sentenza al Pubblico Ministero per CP_1 le valutazioni di competenza.”.
16. Deve tuttavia osservarsi che parte appellante, in comparsa conclusionale, ha sostenuto che l'accertata falsità delle sottoscrizioni apposte sull'avviso di ricevimento n. 3947 del 26.10.12 avrebbe comportato l'inesistenza della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, con conseguente declaratoria della nullità dell'intero processo, senza rimessione al primo
Giudice ex art. 354 c.p.c.
17. Tale tesi, ad avviso di questa Corte, non merita condivisione.
17.1. Ed invero, si rammenta che la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14916/2016 resa a
Sezioni Unite, è intervenuta sulla distinzione tra inesistenza e nullità della notifica, chiarendo, in motivazione, che “L'unica norma del codice di procedura civile che si occupa dell'invalidità della notificazione è l'art. 160, il quale, sotto la rubrica "Nullità della notificazione", dispone che "La notificazione è nulla se non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia, o se vi è incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta o sulla data, salva l'applicazione degli artt. 156 e 157'. Ai fini che qui interessano assume centrale rilievo l'art. 156 ("Rilevanza della nullità"), il quale prevede che: "Non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge" (primo comma); "Può tuttavia essere pronunciata quando l'atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo" (secondo comma); "La nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato" (terzo comma). Una prima osservazione può essere già formulata: in tema di notificazione, come in generale di atti processuali, il codice non contempla la categoria della "inesistenza", nemmeno con riguardo alla sentenza priva della sottoscrizione del giudice, qualificata come affetta da nullità per la quale è tuttavia esclusa, ai sensi dell'art. 161, secondo comma, cod. proc. civ.,
l'applicazione del principio dell'assorbimento nei mezzi di gravame — sul tema cfr. ora Cass., sez. un., n. 11021 del 2014 -; nullità, quindi, assolutamente insanabile (in relazione alla quale viene evocata, da una gran parte della dottrina e della giurisprudenza, la figura della inesistenza). Tale constatazione, tuttavia, per un verso non è appagante: il legislatore non ha motivo di disciplinare gli effetti di ciò che non esiste, non solo, com'è ovvio, dal punto di vista storico-naturalistico, ma anche sotto il profilo giuridico;
per altro verso, induce a ritenere che la nozione di inesistenza della notificazione debba essere definita in termini assolutamente rigorosi, cioè confinata ad ipotesi talmente radicali che il legislatore ha, appunto, ritenuto di non prendere nemmeno in considerazione (già da tempo la giurisprudenza ha sottolineato l'esigenza di assegnare carattere residuale alla categoria dell'inesistenza della notificazione:
Cass., sez. un., n. 22641 del 2007 e n. 10817 del 2008; Cass. n. 6183 del 2009 e n. 12478 del
2013). In definitiva, deve affermarsi che l'inesistenza della notificazione è configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile quell'atto.
L'inesistenza non è, dunque, in senso stretto, un vizio dell'atto più grave della nullità, poiché la dicotomia nullità/inesistenza va, alla fine, ricondotta alla bipartizione tra l'atto e il non atto.
2.4. Rilievo fondamentale va attribuito in materia al citato art. 156 cod. proc. civ. (richiamato dall'art. 160), nel quale trova diretta espressione - unitamente agli artt. 121 ("Gli atti del processo, per i quali la legge non richiede forme determinate, possono essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo") e 131, primo comma (secondo il quale, quando la legge non prescrive che il giudice pronunci sentenza, ordinanza o decreto, "i provvedimenti sono dati in qualsiasi forma idonea al raggiungimento del loro scopo") - il principio di strumentalità delle forme degli atti processuali, che permea l'intero codice di procedura civile ed al quale, quindi, l'interprete deve costantemente ispirarsi. Le forme degli atti, cioè, sono prescritte al fine esclusivo di conseguire un determinato scopo, coincidente con la funzione che il singolo atto è destinato ad assolvere nell'ambito del processo, e così, in definitiva, con lo scopo ultimo del processo, consistente nella pronuncia sul merito della situazione giuridica controversa: che il principio di cui all'art. 111 Cosi. ed all'art. 6 della
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, comprenda, tra i valori che intende tutelare (oltre alla durata ragionevole del processo, all'imparzialità del giudice, alla tutela del contraddittorio, ecc.), il diritto di ogni persona ad un "giudice" che emetta una decisione sul merito della domanda ed imponga, pertanto, all'interprete di preferire scelte ermeneutiche tendenti a garantire tale finalità, costituisce affermazione acquisita nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass., sez. un., nn. 15144 del
2011, 17931 del 2013, 5700 del 2014, nonché Cass. nn. 3362 del 2009, 14627 del 2010, 17698 del 2014, 1483 del 2015), anche alla luce di quella della Corte EDU, la quale ammette limitazioni all'accesso ad un giudice solo in quanto espressamente previste dalla legge ed in presenza di un rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e Io scopo perseguito (v., tra altre, . , 29 luglio 1998; c. Francia, 4 dicembre 1995), ponendo in rilievo Per_2 Per_3 Per_4 la esigenza che tali limitazioni siano stabilite in modo chiaro e prevedibile (v., ad es., Per_5
c. Rep. Ceca, 15 agosto 2008).
2.5. In particolare, riveste importanza decisiva il terzo comma dell'art. 156 cit., il quale, dopo che nel comma precedente è previsto che la nullità può essere pronunciata - anche al di là dell'espressa comminatoria di legge - "quando l'atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo", stabilisce, con formula perentoria e di chiusura, che la nullità "non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato".Da tale norma discendono, per quanto concerne la notificazione, le seguenti conseguenze: a) occorre che un "atto", riconoscibile come "notificazione", esista, nei ristretti termini sopra indicati, e che verranno di seguito precisati;
b) se così è, qualunque vizio dell'atto ricade nell'ambito della nullità, senza che possa distinguersi, al fine di individuare ulteriori ipotesi di inesistenza attraverso la negazione del raggiungimento dello scopo, tra valutazione ex ante e constatazione ex post, poiché il legislatore ha chiaramente inteso dare prevalenza a quest'ultima - in piena attuazione del principio della strumentalità delle forme -, cioè ai dati dell'esperienza concreta, sia pure dovuta ad accadimenti del tutto accidentali, rispetto agli elementi di astratta potenzialità e prevedibilità.
2.6. Scopo della notificazione è quello di provocare la presa di conoscenza di un atto da parte del destinatario, attraverso la certezza legale che esso sia entrato nella sua sfera di conoscibilità, con gli effetti che ne conseguono (in termini - per quanto qui interessa - di instaurazione del contraddittorio). In presenza di una notificazione nulla, così come opera la sanatoria per raggiungimento dello scopo, attraverso la costituzione in giudizio della parte intimata, correlativamente, in mancanza di tale costituzione, il giudice, ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ., deve dispone la rinnovazione della notificazione (fissando a tal fine un termine perentorio), a meno che la parte stessa non abbia a ciò già spontaneamente provveduto. Entrambi i rimedi, che sono previsti a fronte del verificarsi del medesimo presupposto della nullità della notificazione — con l'unica peculiarità che l'attivazione spontanea della parte (con la costituzione o la rinnovazione) rende superfluo l'intervento del giudice -, operano con efficacia ex lune, cioè sanano con effetto retroattivo il vizio della notificazione (quella originaria, nel caso di rinnovazione): ciò è previsto espressamente nel citato art. 291 ("la rinnovazione impedisce ogni decadenza"), si configura come una normale qualità del concetto di sanatoria e costituisce un'ulteriore espressione del principio di strumentalità delle forme. Va ribadito, per completezza, che il detto effetto sanante ex tune prodotto dalla costituzione del convenuto — la quale non è mai tardiva, poiché la nullità della notificazione impedisce la decorrenza del termine (per tutte, IO Cass., sez. un., n. 14539 del 2001) - opera anche nel caso in cui la costituzione sia effettuata al solo fine di eccepire la nullità (tra altre, Cass., sez. un., n. 5785 del 1994; Cass. nn. 10119 del 2006,
13667 del 2007, 6470 del 2011).
2.7. La notificazione è solitamente definita come una sequenza di atti, un procedimento, articolato in fasi e finalizzato allo scopo indicato nel paragrafo precedente. Gli elementi costitutivi imprescindibili di tale procedimento vanno individuati, quanto al ricorso per cassazione: a) nell'attività di trasmissione, che deve essere svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere l'attività stessa, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento, in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita: restano, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, sì da dover reputare la notifica meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa. La presenza di detti requisiti, che possono definirsi strutturali, va ritenuta idonea ai fini della riconoscibilità dell'atto come notificazione: essi, cioè, sono sufficienti a integrare la fattispecie legale minima della notificazione, rendendo qualificabile l'attività svolta come atto appartenente al tipo previsto dalla legge. In conclusione, deve essere superata la tesi che include in tale modello legale, facendone derivare, in sua mancanza, la inesistenza della notificazione, il requisito del "collegamento" (o del
"riferimento") tra il luogo della notificazione e il destinatario: si tratta, infatti, di un elemento che si colloca fuori del perimetro strutturale della notificazione e la cui assenza (come nelle fattispecie indicate nell'ordinanza di rimessione) ricade, in base all'insieme delle considerazioni fin qui svolte, nell'ambito della nullità, sanabile con effetto ex tune attraverso la costituzione dell'intimato o la rinnovazione dell'atto, spontanea o su ordine del giudice.”.
Tali principi sono stati costantemente ribaditi dalla giurisprudenza successiva: si vedano al riguardo le sentenze della Cass. Civ., Sez. V, 20.10.22, n. 31085 e della Cass. Civ., Sez. V,
19.09.24, n. 25230.
Inoltre, si sottolinea che la distinzione tra inesistenza e nullità della notifica, in una fattispecie analoga a quella a mani, è stata affrontata e risolta da questa Corte nei seguenti termini:
“(…)Giova fare riferimento alle Sezioni Unite della Suprema Corte che con la sentenza n. 14916/2016 si sono pronunciate sul punto e che hanno affermato, seppur con riguardo al ricorso per Cassazione, l'inesistenza della notificazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, "ex lege", eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa. Applicando i suesposti principi al caso in esame, appare evidente che è stata comunque posta in essere un'attività avente, almeno in astratto, gli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione (…)” (sentenza n. 576/22 pubblicata in data 18.05.22, causa R.G. n. 706/20
Cons. rel. dott.ssa Casale). Controparte_3
17.2. Nel caso di specie, non è contestato che l'atto di citazione di sia stato CP_1 consegnato all'Ufficiale giudiziario, ai fini della notifica a mani, in data 18.10.12 (cfr. doc. n.
4) di parte attrice in primo grado). L'atto notificando è stato, poi, pacificamente trasmesso dall'Ufficiale giudiziario all'indirizzo segnalato dal difensore nella relata di notifica ed è stato, infine, consegnato, come dimostra la presenza delle sottoscrizioni sull'avviso di ricevimento
(benché successivamente rivelatesi apocrife).
17.3. Pertanto, nella fattispecie in esame deve ritenersi effettivamente avvenuto un procedimento notificatorio secondo il modello legale e, di conseguenza, in applicazione dei riportati principi nomofilattici, l'accertata falsità delle sottoscrizioni apposte sull'avviso di ricevimento deve correttamente inquadrarsi come un vizio che ha comportato la nullità della notifica ex art. 160 c.p.c. e non la sua inesistenza.
18. Da quanto sopra deriva la fondatezza del primo motivo d'appello e, per l'effetto, occorre dichiarare la nullità della notifica dell'atto di citazione notificato da in data 26.10.12 CP_1
e di tutti i successivi atti del processo, inclusa la sentenza impugnata, con conseguente rimessione della presente causa al Tribunale di Massa ai sensi dell'art. 354 c.p.c. 19. Il secondo motivo d'appello, inerente al merito della controversia, alla luce delle considerazioni che precedono, deve dichiararsi assorbito, poiché il presente procedimento, qualora tempestivamente riassunto, sarà trattato e deciso ex novo dal Tribunale di Massa.
20. Quanto alle spese di lite, nulla è dovuto per quelle del giudizio di primo grado, stante la contumacia degli originari convenuti, mentre quelle del giudizio d'appello sono integralmente compensate, considerato che il vizio che ha determinato la nullità della notifica non è in alcun modo dipeso dall'odierna appellata e che entrambe le parti, nel precisare le conclusioni in sede d'appello, hanno chiesto la rimessione della causa al primo Giudice ex art. 354 c.p.c.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o diversa istanza,
- Accoglie l'appello proposto da e da e, per l'effetto, Parte_1 Parte_2
- Dichiara la nullità della notificazione a ed dell'atto di Parte_1 Parte_2 citazione datato 16.10.12 di con cui è stato instaurato il giudizio R.G. n. 5836/12 CP_1 svoltosi innanzi al Tribunale di Massa,
- Dichiara la nullità del relativo giudizio e della sentenza appellata n. 1/2017 del Tribunale di
Massa, pubblicata in data 03.01.17 e notificata in data 02.03.17;
- Visto l'art. 354 c.p.c., dispone la rimessione della causa al Tribunale di Massa per lo svolgimento della causa nel corretto contraddittorio delle parti;
- Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di appello.
Così deciso in Genova, in data 22.10.25.
Il Consigliere estensore dott.ssa Laura Casale
Il Presidente
dott. Marcello Castiglione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE TERZA CIVILE nelle persone dei magistrati:
Dott. Marcello Castiglione - Presidente -
Dott. Giovanna Cannata - Consigliere -
Dott.ssa Laura Casale - Consigliere relatore - riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa d'appello avente ad oggetto:
C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] ed (C.F. Parte_2
, nato in [...] il [...] e residente in [...], C.F._2 elettivamente domiciliati in Genova, Piazza Matteotti n. 2/3 presso lo studio dell'Avv.
RO BA (C.F. che li rappresenta e difende congiuntamente e C.F._3 disgiuntamente all'Avv. Alberto Antognetti (C.F. ), giusta procura in C.F._4 calce all'atto d'appello;
-Appellanti
-
contro
-
C.F. e P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 con sede legale in Carrara, Via Carriona, n. 230, rappresentata e difesa, congiuntamente e/o disgiuntamente, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Paolo
NE (C.F. ) e dall'Avv. Andrea Pizzuto (C.F.: C.F._5 ) ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in C.F._6
Sarzana (SP), Borgo del Frantoio, Via Chiavica, n. 6;
-Appellata
-per la riforma-
della sentenza n. 1/17 del Tribunale di Massa, pubblicata in data 03.01.17 e notificata in data
02.03.17.
Conclusioni della parti:
Per gli appellanti: “Si richiede alla Ecc.ma Corte di appello di fissare udienza di discussione ovvero, se nulla osta, di trattenere fin da subito la causa in decisione al fine di prendere atto della dichiarata falsità (da parte del Tribunale di Massa sentenza querela di falso) delle notifiche ad entrambi gl'istanti dell'atto introduttivo di primo grado così da riformare e/o annullare la sentenza di primo grado impugnata, per la insussistenza, falsità e/o la nullità delle ridette rispettive notificazioni dell'atto introduttivo di primo grado, con rimessione della causa al Tribunale Civile di Massa Carrara ai sensi art. 354 c.p.c., con ogni consequenziale effetto.
Con vittoria di spese e compensi di questo grado di giudizio, da distrarre a favore del difensore che si dichiara anticipatario ex art. 93 c.p.c.”.
Per l'appellata: “Voglia la Ecc.ma Corte di Appello di Genova, - dimostrata l'insussistenza e/o la nullità delle rispettive notificazioni dell'atto introduttivo di primo grado, rimettere la causa al Tribunale Civile di Massa ai sensi dell'art. 354 c.p.c. Compensate le spese e i compensi del presente grado di giudizio”.
***
FATTI DI CAUSA
1. Con atto di citazione notificato il 26.10.2012, la conveniva in giudizio avanti il CP_1
Tribunale di Massa El Mouakkat Samer Alì e chiedendo la revocatoria ex art. Parte_1
2901 c.c. di un contratto di compravendita immobiliare concluso tra gli odierni appellanti perché avvenuto in pregiudizio di un proprio credito nei confronti del Parte_2
2. All'udienza del 08.02.2013, il Tribunale di Massa, verificata la ritualità della notifica dell'atto di citazione alle parti convenute e constatato che nessuno si era per esse costituito, dichiarava la contumacia di e di Parte_2 Parte_1 3. La causa veniva istruita documentalmente e veniva decisa con la sentenza impugnata, con cui il Tribunale di Massa così statuiva: “Definitivamente provvedendo, dichiara l'inefficacia nei confronti dell'attrice dell'atto di compravendita immobiliare in data 18.01.11 CP_1
a ministero del notaio di Massa stipulato tra i convenuti e Per_1 Parte_2
condanna i convenuti alla rifusione delle spese di giudizio in favore Parte_1 dell'attrice, liquidate in Euro 5.168,00 di cui Euro 668,00 per anticipazioni oltre ad oneri di legge”.
4. Con atto di citazione in appello notificato in data 29.03.17, e Parte_2 Pt_1 mpugnavano la predetta decisione, deducendo due motivi.
[...]
4.1. Col primo motivo (“IN VIA PREGIUDIZIALE E INCIDENTALE E, IN IPOTESI, CON
PROPOSIZIONE DI QUERELA DI FALSO EX ARTT. 221 E SEGG. C.P.C.”), gli appellanti sostenevano di aver saputo dell'esistenza del procedimento ex adverso instaurato nei loro confronti solo a seguito della notifica della sentenza di primo grado in data 02.03.17. La successiva consultazione delle prove delle notifiche dell'atto introduttivo di controparte contenute nel fascicolo di ufficio avrebbe permesso loro di constatare le seguenti circostanze:
- nell'avviso di ricevimento n. 3947 redatto dall'Ufficio Postale diretto a Parte_1 il medesimo dichiarava la consegna del plico in data 26.10.12 al “destinatario persona fisica” con una sottoscrizione non riconducibile al nominativo della quindi Pt_1 apocrifa e, in ogni caso, da lei disconosciuta;
- nell'avviso di ricevimento n. 3947 redatto dall'Ufficiale Postale diretto a Parte_2
il medesimo dichiarava la consegna del plico in data 26.10.12 al “destinatario
[...] persona fisica” con sottoscrizione non riconducibile al nominativo del Parte_2 quindi apocrifa e, in ogni caso, da lui disconosciuta.
Pertanto, secondo gli originari convenuti, le notifiche dell'atto introduttivo della CP_1 sarebbero state inesistenti e/o nulle, con conseguenti “immediata riforma della sentenza con remissione della causa al Primo Giudice ex art. 354 co. 1 c.p.c., onde consentire l'espletamento del rinnovo notificatorio, il corretto avvio del giudizio, l'espletamento di tutti i diritti difensivi da parte dei convenuti (art. 167 c.p.c.), la corretta istruttoria e la legittima decisione.” (pag. 5 dell'appello). In subordine, qualora il Giudice di primo grado lo avesse ritenuto necessario in ragione della natura dei documenti de quibus, gli odierni appellanti proponevano querela di falso ex artt. 221 ss. c.p.c. avverso le sottoscrizioni contenute nei due avvisi di ricevimento sopra indicati.
4.2. Col secondo motivo (“IN SUBORDINE: nel MERITO: CARENZA PROBATORIA
INFONDATEZZA”), gli appellanti sostenevano che il Tribunale di Massa, nel caso di specie, avrebbe omesso qualsiasi attività istruttoria finalizzata a dimostrare la ricorrenza dei presupposti dell'azione revocatoria (esistenza del diritto di credito, eventus damni, consilium fraudis o la scientia damni del debitore e del terzo acquirente).
Invero, nella fattispecie in esame, secondo gli originari convenuti “risulta incontroverso che con la vendita del 18.01.2011 otteneva il corrispettivo del prezzo di € 70.000,00, Parte_2 non solo congruo, ma altresì superiore di € 20.000,00 rispetto al corrispettivo di vendita dello stesso diritto di nuda proprietà dell'anno 2006 (14.09.06) di € 51.000,00 corrisposti da
[...]
” (pag. 9 dell'appello). Pt_2 Pt_1
Quanto alla posizione del terzo acquirente, gli appellanti puntualizzavano che nel momento in cui la aveva versato il prezzo di compravendita del diritto di nuda proprietà, ella avrebbe Pt_1 inteso divenire titolare esclusiva dell'immobile senza consapevolezza o conoscenza di eventuali dolose preordinazioni da parte del venditore.
5. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 28.08.17, si costituiva in giudizio la contestando le argomentazioni avversarie e, in particolare, sostenendo: CP_1
- quanto al primo motivo, che, dall'esame degli avvisi di ricevimento si sarebbe potuto evincere che l'avviso di ricevimento destinato a spedito con racc. Parte_1
76019027639-4, sarebbe stato firmato da mentre l'avviso Parte_2 destinato a quest'ultimo, spedito con racc. 76019027638-2, sarebbe stato firmato dalla di lui madre convivente che le firme apposte sugli avvisi di ricevimento Parte_1 di cui sopra sarebbero stati ben leggibili, tali da ricavarne agevolmente i nominativi
[...]
e e, dal momento che oggetto delle due notifiche erano Parte_2 Parte_1 due copie del medesimo atto di citazione, l'aver sottoscritto l'uno la cartolina destinata all'altra e viceversa non avrebbe comportato, di fatto, alcuna violazione e/o diminuzione al diritto alla difesa dei due convenuti, odierni appellanti;
che il passaporto della Pt_1 prodotto da controparte al fine di provare che ella, al tempo della notifica, sarebbe stata all'esterno, sarebbe stato prodotto in modo incompleto e lo stesso ben avrebbe potuto contenere altre pagine da cui si sarebbe potuto ipoteticamente evincere che ella, in realtà, non si trovava all'estero all'epoca della notifica;
- quanto al secondo motivo, che il prezzo della compravendita sarebbe stato irrisorio e che la in quanto madre del non avrebbe potuto non conoscere la Pt_1 Parte_2 situazione debitoria del figlio.
6. La Corte, con ordinanza del 09.10.17, rigettava l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata proposta dall'appellante e rinviava la causa ex art. 352
c.p.c. all'udienza del 01.03.18 per precisazione delle conclusioni.
7. A tale ultima udienza, le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione alle parti dei termini di quaranta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi giorni venti per il deposito delle note di replica.
8. La Corte, con ordinanza del 03.05.18, ravvisata “la necessità di rimettere la causa in udienza per sentire le parti in ordine alla ritualità della proposizione della querela di falso (avvenuta per mezzo dell'atto di appello, laddove è consentita la proposizione della querela di falso mediante atto di citazione soltanto se l'atto di citazione è diretto a proporre la querela di falso in via principale: Cass. 20415/2006; Cass. 21941/2013), nonché per consentire alla
Cancelleria di adempiere alla prescritta comunicazione al PM;
”, rimetteva la causa in istruttoria fissando l'udienza collegiale del 07.06.18, successivamente rinviata al 18.10.18.
9. Con ordinanza del 25.10.18, la Corte, non ritenendo necessario assumere i provvedimenti di cui all'art. 355 c.p.c., rinviava la causa all'udienza del 06.12.18 per la precisazione delle conclusioni.
10. Con ordinanza del 12.12.18, la Corte, “ritenuta la rilevanza per la decisione della causa del documento impugnato con querela di falso ritualmente proposta dagli appellanti all'udienza del 6/12/2018 ed ivi specificato, in quanto attinente al perfezionamento della notifica dell'atto di citazione introduttivo del primo grado di giudizio;
”, disponeva la sospensione del giudizio, fissando alle parti termine perentorio sino al 28.2.2019 per riassunzione della querela di falso davanti al Tribunale.
11. Con ricorso ex art. 297 c.p.c. depositato in data 02.04.25, gli appellanti riassumevano la presente causa, rappresentando che il Tribunale di Massa, con la sentenza n. 84/2025 pubblicata in data 11 febbraio 2025 e notificata alla controparte in data 12 febbraio 2025, in accoglimento delle domande formulate dalle parti attrici, aveva dichiarato la falsità delle sottoscrizioni di e di nell'avviso di ricevimento numero 3947 relativo Parte_1 Parte_2 alla notifica dell'atto di citazione di del 26 ottobre 2012 e, per l'effetto, ordinava, CP_1 ai sensi degli artt. 226 comma 2 c.p.c. e 537 c.p.p., la cancellazione - successivamente al passaggio in giudicato della sentenza - delle sottoscrizioni degli originali dei suindicati documenti. Inoltre, gli originari convenuti precisavano che controparte non aveva impugnato nei termini di legge la pronuncia del Tribunale di Massa che, pertanto, era passata in giudicato.
12. Con decreto della Presidente di Sezione del 07.04.25, veniva fissata l'udienza del 19.06.25 per la prosecuzione del giudizio.
13. A tale udienza, svoltasi nelle forme della trattazione scritta, le parti precisavano le rispettive conclusioni, come riportate in epigrafe, e la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini massimi di legge per il deposito degli scritti conclusivi, decorsi i quali la causa era decisa con camera di consiglio telematica.
***
RAGIONI DELLA DECISIONE
14. L'appello è fondato e deve essere accolto, per le ragioni che seguono.
15. Ed invero, nel caso di specie occorre anzitutto prendere atto del fatto che la querela di falso proposta in via incidentale da e da è stata accolta Parte_1 Parte_2 dal Tribunale di Massa con la sentenza n. 84/2025, passata in giudicato come da doc. n. 4) di parte appellante.
Si riporta di seguito il dispositivo della menzionata decisione: “Il Tribunale Ordinario di
Massa, Sezione civile unica, in composizione collegiale, nella composizione specificata in intestazione, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni contraria o diversa domanda, istanza, azione, eccezione, deduzione e difesa, decide ciò che segue: 1.
DICHIARA, in accoglimento delle domande giudiziali formulate dalle parti attrici, la falsità della sottoscrizione nell'avviso di ricevimento n. 3947 redatto dall'Ufficio Postale diretto a
[...] di cui alla raccomandata informativa a completamento della Controparte_2 notifica ex art. 140 c.p.c. dell'atto di citazione di indicato come notificato il CP_1
26.10.2012, con cui il medesimo Ufficiale Postale dichiara la consegna del plico in data
26.10.12 al "destinatario persona fisica”, nonché la falsità della sottoscrizione apposta nell'avviso di ricevimento n. 3947 redatto dall'Ufficio Postale diretto a di Parte_1 cui alla raccomandata informativa a completamento della notifica ex art. 140 c.p.c. dell'atto di citazione di indicato come notificato il 26.10.2012, con cui il medesimo Ufficiale CP_1
Postale dichiara la consegna del plico in data 26.10.12 al "destinatario persona fisica”, e per l'effetto ORDINA, ai sensi dell'art. 226 comma secondo c.p.c. e dell'art. 537 c.p.p., la cancellazione – successivamente, a norma dell'art. 227 comma primo c.p.c., al passaggio in giudicato della presente sentenza – delle sottoscrizioni dagli originali dei suindicati documenti;
2. DICHIARA TENUTA e, per l'effetto, CONDANNA la parte convenuta, a CP_1 rifondere a favore delle parti attrici, , con Parte_3 solidarietà attiva tra loro, le spese processuali che liquida in euro 5.077,00, per compenso, oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso, oltre I.V.A., se dovuta, e
C.N.P.A., nelle rispettive misure di legge, con distrazione in favore dei procuratori delle parti attrici, dichiaratisi antistatari.
3. PONE le spese di C.T.U., liquidate mediante separato decreto depositato in data 25.01.2024, interamente e definitivamente a carico della convenuta,
4. DISPONE la trasmissione della presente sentenza al Pubblico Ministero per CP_1 le valutazioni di competenza.”.
16. Deve tuttavia osservarsi che parte appellante, in comparsa conclusionale, ha sostenuto che l'accertata falsità delle sottoscrizioni apposte sull'avviso di ricevimento n. 3947 del 26.10.12 avrebbe comportato l'inesistenza della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, con conseguente declaratoria della nullità dell'intero processo, senza rimessione al primo
Giudice ex art. 354 c.p.c.
17. Tale tesi, ad avviso di questa Corte, non merita condivisione.
17.1. Ed invero, si rammenta che la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14916/2016 resa a
Sezioni Unite, è intervenuta sulla distinzione tra inesistenza e nullità della notifica, chiarendo, in motivazione, che “L'unica norma del codice di procedura civile che si occupa dell'invalidità della notificazione è l'art. 160, il quale, sotto la rubrica "Nullità della notificazione", dispone che "La notificazione è nulla se non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia, o se vi è incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta o sulla data, salva l'applicazione degli artt. 156 e 157'. Ai fini che qui interessano assume centrale rilievo l'art. 156 ("Rilevanza della nullità"), il quale prevede che: "Non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge" (primo comma); "Può tuttavia essere pronunciata quando l'atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo" (secondo comma); "La nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato" (terzo comma). Una prima osservazione può essere già formulata: in tema di notificazione, come in generale di atti processuali, il codice non contempla la categoria della "inesistenza", nemmeno con riguardo alla sentenza priva della sottoscrizione del giudice, qualificata come affetta da nullità per la quale è tuttavia esclusa, ai sensi dell'art. 161, secondo comma, cod. proc. civ.,
l'applicazione del principio dell'assorbimento nei mezzi di gravame — sul tema cfr. ora Cass., sez. un., n. 11021 del 2014 -; nullità, quindi, assolutamente insanabile (in relazione alla quale viene evocata, da una gran parte della dottrina e della giurisprudenza, la figura della inesistenza). Tale constatazione, tuttavia, per un verso non è appagante: il legislatore non ha motivo di disciplinare gli effetti di ciò che non esiste, non solo, com'è ovvio, dal punto di vista storico-naturalistico, ma anche sotto il profilo giuridico;
per altro verso, induce a ritenere che la nozione di inesistenza della notificazione debba essere definita in termini assolutamente rigorosi, cioè confinata ad ipotesi talmente radicali che il legislatore ha, appunto, ritenuto di non prendere nemmeno in considerazione (già da tempo la giurisprudenza ha sottolineato l'esigenza di assegnare carattere residuale alla categoria dell'inesistenza della notificazione:
Cass., sez. un., n. 22641 del 2007 e n. 10817 del 2008; Cass. n. 6183 del 2009 e n. 12478 del
2013). In definitiva, deve affermarsi che l'inesistenza della notificazione è configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile quell'atto.
L'inesistenza non è, dunque, in senso stretto, un vizio dell'atto più grave della nullità, poiché la dicotomia nullità/inesistenza va, alla fine, ricondotta alla bipartizione tra l'atto e il non atto.
2.4. Rilievo fondamentale va attribuito in materia al citato art. 156 cod. proc. civ. (richiamato dall'art. 160), nel quale trova diretta espressione - unitamente agli artt. 121 ("Gli atti del processo, per i quali la legge non richiede forme determinate, possono essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo") e 131, primo comma (secondo il quale, quando la legge non prescrive che il giudice pronunci sentenza, ordinanza o decreto, "i provvedimenti sono dati in qualsiasi forma idonea al raggiungimento del loro scopo") - il principio di strumentalità delle forme degli atti processuali, che permea l'intero codice di procedura civile ed al quale, quindi, l'interprete deve costantemente ispirarsi. Le forme degli atti, cioè, sono prescritte al fine esclusivo di conseguire un determinato scopo, coincidente con la funzione che il singolo atto è destinato ad assolvere nell'ambito del processo, e così, in definitiva, con lo scopo ultimo del processo, consistente nella pronuncia sul merito della situazione giuridica controversa: che il principio di cui all'art. 111 Cosi. ed all'art. 6 della
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, comprenda, tra i valori che intende tutelare (oltre alla durata ragionevole del processo, all'imparzialità del giudice, alla tutela del contraddittorio, ecc.), il diritto di ogni persona ad un "giudice" che emetta una decisione sul merito della domanda ed imponga, pertanto, all'interprete di preferire scelte ermeneutiche tendenti a garantire tale finalità, costituisce affermazione acquisita nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass., sez. un., nn. 15144 del
2011, 17931 del 2013, 5700 del 2014, nonché Cass. nn. 3362 del 2009, 14627 del 2010, 17698 del 2014, 1483 del 2015), anche alla luce di quella della Corte EDU, la quale ammette limitazioni all'accesso ad un giudice solo in quanto espressamente previste dalla legge ed in presenza di un rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e Io scopo perseguito (v., tra altre, . , 29 luglio 1998; c. Francia, 4 dicembre 1995), ponendo in rilievo Per_2 Per_3 Per_4 la esigenza che tali limitazioni siano stabilite in modo chiaro e prevedibile (v., ad es., Per_5
c. Rep. Ceca, 15 agosto 2008).
2.5. In particolare, riveste importanza decisiva il terzo comma dell'art. 156 cit., il quale, dopo che nel comma precedente è previsto che la nullità può essere pronunciata - anche al di là dell'espressa comminatoria di legge - "quando l'atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo", stabilisce, con formula perentoria e di chiusura, che la nullità "non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato".Da tale norma discendono, per quanto concerne la notificazione, le seguenti conseguenze: a) occorre che un "atto", riconoscibile come "notificazione", esista, nei ristretti termini sopra indicati, e che verranno di seguito precisati;
b) se così è, qualunque vizio dell'atto ricade nell'ambito della nullità, senza che possa distinguersi, al fine di individuare ulteriori ipotesi di inesistenza attraverso la negazione del raggiungimento dello scopo, tra valutazione ex ante e constatazione ex post, poiché il legislatore ha chiaramente inteso dare prevalenza a quest'ultima - in piena attuazione del principio della strumentalità delle forme -, cioè ai dati dell'esperienza concreta, sia pure dovuta ad accadimenti del tutto accidentali, rispetto agli elementi di astratta potenzialità e prevedibilità.
2.6. Scopo della notificazione è quello di provocare la presa di conoscenza di un atto da parte del destinatario, attraverso la certezza legale che esso sia entrato nella sua sfera di conoscibilità, con gli effetti che ne conseguono (in termini - per quanto qui interessa - di instaurazione del contraddittorio). In presenza di una notificazione nulla, così come opera la sanatoria per raggiungimento dello scopo, attraverso la costituzione in giudizio della parte intimata, correlativamente, in mancanza di tale costituzione, il giudice, ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ., deve dispone la rinnovazione della notificazione (fissando a tal fine un termine perentorio), a meno che la parte stessa non abbia a ciò già spontaneamente provveduto. Entrambi i rimedi, che sono previsti a fronte del verificarsi del medesimo presupposto della nullità della notificazione — con l'unica peculiarità che l'attivazione spontanea della parte (con la costituzione o la rinnovazione) rende superfluo l'intervento del giudice -, operano con efficacia ex lune, cioè sanano con effetto retroattivo il vizio della notificazione (quella originaria, nel caso di rinnovazione): ciò è previsto espressamente nel citato art. 291 ("la rinnovazione impedisce ogni decadenza"), si configura come una normale qualità del concetto di sanatoria e costituisce un'ulteriore espressione del principio di strumentalità delle forme. Va ribadito, per completezza, che il detto effetto sanante ex tune prodotto dalla costituzione del convenuto — la quale non è mai tardiva, poiché la nullità della notificazione impedisce la decorrenza del termine (per tutte, IO Cass., sez. un., n. 14539 del 2001) - opera anche nel caso in cui la costituzione sia effettuata al solo fine di eccepire la nullità (tra altre, Cass., sez. un., n. 5785 del 1994; Cass. nn. 10119 del 2006,
13667 del 2007, 6470 del 2011).
2.7. La notificazione è solitamente definita come una sequenza di atti, un procedimento, articolato in fasi e finalizzato allo scopo indicato nel paragrafo precedente. Gli elementi costitutivi imprescindibili di tale procedimento vanno individuati, quanto al ricorso per cassazione: a) nell'attività di trasmissione, che deve essere svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere l'attività stessa, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento, in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita: restano, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, sì da dover reputare la notifica meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa. La presenza di detti requisiti, che possono definirsi strutturali, va ritenuta idonea ai fini della riconoscibilità dell'atto come notificazione: essi, cioè, sono sufficienti a integrare la fattispecie legale minima della notificazione, rendendo qualificabile l'attività svolta come atto appartenente al tipo previsto dalla legge. In conclusione, deve essere superata la tesi che include in tale modello legale, facendone derivare, in sua mancanza, la inesistenza della notificazione, il requisito del "collegamento" (o del
"riferimento") tra il luogo della notificazione e il destinatario: si tratta, infatti, di un elemento che si colloca fuori del perimetro strutturale della notificazione e la cui assenza (come nelle fattispecie indicate nell'ordinanza di rimessione) ricade, in base all'insieme delle considerazioni fin qui svolte, nell'ambito della nullità, sanabile con effetto ex tune attraverso la costituzione dell'intimato o la rinnovazione dell'atto, spontanea o su ordine del giudice.”.
Tali principi sono stati costantemente ribaditi dalla giurisprudenza successiva: si vedano al riguardo le sentenze della Cass. Civ., Sez. V, 20.10.22, n. 31085 e della Cass. Civ., Sez. V,
19.09.24, n. 25230.
Inoltre, si sottolinea che la distinzione tra inesistenza e nullità della notifica, in una fattispecie analoga a quella a mani, è stata affrontata e risolta da questa Corte nei seguenti termini:
“(…)Giova fare riferimento alle Sezioni Unite della Suprema Corte che con la sentenza n. 14916/2016 si sono pronunciate sul punto e che hanno affermato, seppur con riguardo al ricorso per Cassazione, l'inesistenza della notificazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, "ex lege", eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa. Applicando i suesposti principi al caso in esame, appare evidente che è stata comunque posta in essere un'attività avente, almeno in astratto, gli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione (…)” (sentenza n. 576/22 pubblicata in data 18.05.22, causa R.G. n. 706/20
Cons. rel. dott.ssa Casale). Controparte_3
17.2. Nel caso di specie, non è contestato che l'atto di citazione di sia stato CP_1 consegnato all'Ufficiale giudiziario, ai fini della notifica a mani, in data 18.10.12 (cfr. doc. n.
4) di parte attrice in primo grado). L'atto notificando è stato, poi, pacificamente trasmesso dall'Ufficiale giudiziario all'indirizzo segnalato dal difensore nella relata di notifica ed è stato, infine, consegnato, come dimostra la presenza delle sottoscrizioni sull'avviso di ricevimento
(benché successivamente rivelatesi apocrife).
17.3. Pertanto, nella fattispecie in esame deve ritenersi effettivamente avvenuto un procedimento notificatorio secondo il modello legale e, di conseguenza, in applicazione dei riportati principi nomofilattici, l'accertata falsità delle sottoscrizioni apposte sull'avviso di ricevimento deve correttamente inquadrarsi come un vizio che ha comportato la nullità della notifica ex art. 160 c.p.c. e non la sua inesistenza.
18. Da quanto sopra deriva la fondatezza del primo motivo d'appello e, per l'effetto, occorre dichiarare la nullità della notifica dell'atto di citazione notificato da in data 26.10.12 CP_1
e di tutti i successivi atti del processo, inclusa la sentenza impugnata, con conseguente rimessione della presente causa al Tribunale di Massa ai sensi dell'art. 354 c.p.c. 19. Il secondo motivo d'appello, inerente al merito della controversia, alla luce delle considerazioni che precedono, deve dichiararsi assorbito, poiché il presente procedimento, qualora tempestivamente riassunto, sarà trattato e deciso ex novo dal Tribunale di Massa.
20. Quanto alle spese di lite, nulla è dovuto per quelle del giudizio di primo grado, stante la contumacia degli originari convenuti, mentre quelle del giudizio d'appello sono integralmente compensate, considerato che il vizio che ha determinato la nullità della notifica non è in alcun modo dipeso dall'odierna appellata e che entrambe le parti, nel precisare le conclusioni in sede d'appello, hanno chiesto la rimessione della causa al primo Giudice ex art. 354 c.p.c.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o diversa istanza,
- Accoglie l'appello proposto da e da e, per l'effetto, Parte_1 Parte_2
- Dichiara la nullità della notificazione a ed dell'atto di Parte_1 Parte_2 citazione datato 16.10.12 di con cui è stato instaurato il giudizio R.G. n. 5836/12 CP_1 svoltosi innanzi al Tribunale di Massa,
- Dichiara la nullità del relativo giudizio e della sentenza appellata n. 1/2017 del Tribunale di
Massa, pubblicata in data 03.01.17 e notificata in data 02.03.17;
- Visto l'art. 354 c.p.c., dispone la rimessione della causa al Tribunale di Massa per lo svolgimento della causa nel corretto contraddittorio delle parti;
- Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di appello.
Così deciso in Genova, in data 22.10.25.
Il Consigliere estensore dott.ssa Laura Casale
Il Presidente
dott. Marcello Castiglione