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Sentenza 23 aprile 2024
Sentenza 23 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 23/04/2024, n. 363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 363 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1091/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Isadora Loi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1091/2022 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'avv. SPINELLI ILARIA
RICORRENTI contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._3
(C.F. , CP_2 C.F._4
entrambi con il patrocinio dell'avv. MASCHERONI MARCO
RESISTENTI
Conclusioni
Conclusioni per e Parte_1 Parte_2
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Lodi, rigettata ogni contraria istanza, così giudicare:
NEL MERITO
1) Accertare e dichiarare che i signori e entrambi residenti in [...]
Castiraga Vidardo, Via Milano n. 15, sono creditori nei confronti di Controparte_1
pagina 1 di 7 nato a [...] il [...] (C.F.: e CP_1 CodiceFiscale_5 [...]
, nata a [...] il [...] (C.F.: ) della somma di CP_2 CodiceFiscale_6
Euro 21.470,15 o di quell'altra maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa per tutti
i motivi esposti in narrativa;
2) Conseguentemente condannare nato a [...] il Controparte_1
08.10.1974 (C.F.: ) e , nata a [...] il CodiceFiscale_5 CP_2
07.09.1978 (C.F.: ) in via solidale entrambi residenti in [...]
Lodigiano, Via Zara n. 38 al pronto e puntuale pagamento a favore di e Parte_1 Parte_2 della complessiva somma di Euro 21.470,15 o di quell'altra maggiore o minore che
[...]
verrà accertata in corso di causa oltre interessi dalla data delle singole rate al saldo ed oltre alla rivalutazione monetaria;
3) Con vittoria di spese ed onorari di causa.”
Conclusioni per e Controparte_1 CP_2
“In via preliminare
- Accertare la pregiudizialità del procedimento RG n. 1948/2020 pendente innanzi al Tribunale di Lodi, dott.ssa Dalla Via, e conseguentemente disporre la sospensione del presente giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c.
In via principale
–Previo accertamento dell'indebito arricchimento del sig. e della sig.ra Parte_1 Pt_2
in danno del sig. e della sig.ra , anche in virtù
[...] CP_1 CP_2
dell'applicazione dell'istituto della compensazione, rigettare tutte le domande avversarie perché infondate in fatto ed in diritto come espresso in narrativa.
In ogni caso
- Con condanna alle spese e competenze professionali del presente giudizio anche ex art. 96
c.p.c. tenuto conto sia della manifesta infondatezza della pretesa azionata sia dell'ingiustificato rifiuto ad un componimento bonario della lite.”
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
pagina 2 di 7 1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 10.5.2022 e Parte_1 Parte_2
hanno adito il Tribunale di Lodi domandando la condanna di e Controparte_1
alla restituzione di complessivi € 10.781,91, pari al 50% delle rate di mutuo dagli CP_2
stessi corrisposte per intero a partire dal mese di gennaio 2019; somma poi aumentata ad €
21.470,15 con la prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c.
Nel giudizio così radicato si sono costituiti e , Controparte_1 CP_2
domandando, in via preliminare, la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. e, nel merito, il rigetto delle domande formulate da parte ricorrente, in quanto infondate in fatto e in diritto.
Disposto il mutamento del rito, da sommario a ordinario, e depositate le memorie ex art. 183 co.
6 c.p.c., la causa, istruita documentalmente, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 30.1.2024.
2. Al fine di decidere in ordine alle domande di parte ricorrente occorre ricostruire – brevemente
– i fatti alla base del presente giudizio.
Il 23.9.2010 e hanno acquistato – rispettivamente per Parte_1 Controparte_1 la quota del 99% e dell'1% – gli immobili siti in Castiraga Vidardo, via Milano n. 15, identificati catastalmente al foglio 5, mappale 1271, sub. 1, 2, 3 e 4 al prezzo di € 222.646,27, oltre IVA
(doc. 2 parte ricorrente).
In pari data e unitamente a e Parte_1 CP_1 Controparte_1 Parte_2
, hanno sottoscritto con contratto di mutuo CP_2 Controparte_3 ipotecario per complessivi € 254.387,50, da restituirsi in 300 rate mensili a decorrere dall'1.10.2010 (doc. 1 parte resistente). Per quanto qui specificamente interessa, all'art. 4 del contratto è stato previsto che le rate sarebbero state pagate “senza interruzione, su conto corrente
n. 101076714 intestato alla parte mutuataria presso l'Agenzia di Milano di Via Luigi Cislaghi n.
1 di senza necessità di espressa richiesta da parte della medesima”. Organizzazione_1
Con atto di citazione del 28.7.2020 ha convenuto avanti al Tribunale di Lodi Parte_1 [...]
domandando lo scioglimento della comunione esistente tra gli stessi in Controparte_1 relazione agli anzidetti immobili (procedimento n. 1947/2020 tutt'ora pendente;
doc. 6 parte resistente).
3. Ciò posto, in diritto si osserva che e hanno agito nei confronti dei Parte_1 Parte_2 coobbligati e in forza dell'art. 1299 c.c. che Controparte_1 CP_2
pagina 3 di 7 prevede che “il debitore in solido che ha pagato l'intero debito può ripetere dai condebitori solo la parte di ciascuno di essi”.
Il debitore che paga il debito anche per la parte degli altri estingue l'obbligazione nei confronti del creditore;
da questo momento sorge nei confronti di coloro che non hanno pagato l'obbligo di rifondere all'adempiente quanto costui ha versato anche a nome degli altri;
questa volta, però,
l'obbligo dei condebitori è parziario, e non solidale, nel senso che il solvens può ripetere da ciascuno degli altri debitori una somma pari solo alla loro quota.
Tale azione è ammissibile anche qualora il pagamento per il quale il solvens agisce in regresso riguarda non l'intero debito, ma solo una parte dello stesso: “Secondo la giurisprudenza di questa Corte, "il condebitore solidale, sia ex contractu, sia ex delicto, che paga al creditore una somma maggiore rispetto alla parte incombentegli (artt. 1299 e 2055 c.c.), ha diritto di regresso anche se non ha corrisposto l'intero, perchè la ratio delle norme è il depauperamento del suo patrimonio oltre il dovuto e il corrispondente indebito arricchimento dei condebitori" (così Cass.
884/1998), con la conseguenza che "ciascun debitore può agire in regresso nei confronti dell'altro a condizione che l'importo azionato non ecceda la parte di pertinenza del condebitore nei cui confronti l'azione viene esercitata" (Cass. 18406/2009).” (Cass. civ. n. 21197 del
27.8.2018).
La Corte di Cassazione, poi, con la sentenza n. 13180 del 5.6.2007, ha avuto modo esaminare la disciplina dell'azione di regresso nell'ambito delle obbligazioni solidali passive, statuendo quanto segue: “Nelle obbligazioni solidali passive, come si evince dall'art. 1292 c.c.,
l'adempimento dell'obbligazione da parte di uno dei debitori libera gli altri condebitori, estinguendo l'obbligatone dal lato esterno (vale a dire nei confronti del solo creditore). Nei rapporti interni, invece, l'obbligazione solidale si divide tra i diversi debitori (art. 1298 c.c.,).
Nelle obbligazioni derivanti da illecito, la prestazione si divide tra i responsabili in proporzione alla gravità delle colpe e all'entità delle conseguenze dannose (art. 2055 c.c., comma 2,). Il debitore in solido che ha pagato l'intero ha diritto di regresso nei confronti di ciascuno dei condebitori in ragione delle rispettive parti (art. 1299 c.c., comma 1,). Il pagamento del debito solidale da parte di uno dei condebitori costituisce una condizione per l'accoglimento dell'azione di regresso;
pertanto, non è necessario che sia stato già effettuato al momento della proposizione della domanda, ma, per l'accoglimento di questa, basta che esso sia intervenuto nel corso del
pagina 4 di 7 procedimento, prima che venga emessa la relativa pronuncia (cfr. in tal senso Cass. n. 1253 del
1980)”. L'azione di regresso spettante al debitore solidale, dunque, è, in sostanza, un'azione di surrogazione (Cass. n. 1762/1982).
3.1 Per quanto qui specificamente interessa, poi, si osserva che nel conto corrente bancario intestato a due o più persone, i rapporti interni tra correntisti non sono regolati dall'art. 1854 c.c., che riguarda i rapporti con la banca, bensì dall'art. 1298 co. 2 c.c., in base al quale – come visto – in mancanza di prova contraria le parti di ciascuno si presumono uguali, sicché ciascun cointestatario, anche se avente facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, nei rapporti interni non può disporre in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito dell'altro, della somma depositata in misura eccedente la quota parte di sua spettanza e ciò in relazione sia al saldo finale del conto, sia all'intero svolgimento del rapporto (Cass. civ. 77/2018; Cass. civ. 26991/2013).
4. Tutto ciò considerato, deve essere innanzitutto respinta la domanda di sospensione ex art. 295
c.p.c. del presente giudizio in attesa della definizione del procedimento n. 1948/2020, avente ad oggetto la divisione del compendio immobiliare sito in Castiraga Vidardo, via Milano n. 15. Ed infatti, contrariamente a quanto sostenuto da parte resistente, non può ritenersi che nel riparto interno del mutuo rilevino le quote di proprietà dell'immobile.
L'art. 1298 c.c., infatti, stabilisce che nel rapporto interno tra i condebitori solidali “Le parti di ciascuno si presumono uguali, se non risulta diversamente”.
Ebbene, nel caso in esame, non risultando alcuna specifica pattuizione in ordine alla ripartizione interna del debito tra i mutuatari, opera l'art. 1298 c.c. e pertanto, non sussiste alcuna pregiudizialità tra l'odierna azione di regresso e il giudizio di divisione.
5. Venendo al merito, parte ricorrente ha allegato di aver corrisposto per intero le rate del mutuo a partire da gennaio 2019, per un totale di € 21.563,82; somma poi aumentata ad € 42.940,30 con la prima memoria istruttoria. Tale circostanza non è stata contestata dai resistenti – i quali, dopo essersi limitati ad eccepire in sede di costituzione di aver pagato in modo pressoché esclusivo le rate relative al periodo antecedente (2010 - 2019), hanno omesso di depositare la prima e la seconda memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. – e pertanto la stessa deve ritenersi provata ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
Ciò nonostante, la domanda di parte ricorrente non merita accoglimento.
pagina 5 di 7 Dalla documentazione presente in atti infatti si evince che e Controparte_1
hanno effettuato bonifici sul conto corrente cointestato a tutte le parti per circa € CP_2
42.000,00 nel periodo compreso tra il 28.2.2011 e il 31.12.2018 (doc. 4 parte resistente) e che ha pagato dal conto corrente personale rate di mutuo per € Controparte_1
13.500,00 (somma ottenuta avuto riguardo ai soli pagamenti in relazione al “FINANZIAMENTO
000/7491601/000”; doc. 4 parte resistente); per un totale di oltre € 55.000,00.
Nessun rilievo, di contro, può essere riconosciuto ai versamenti in contanti tramite sportello automatico, pari a circa € 56.000,00, non sussistendo elementi tali da consentire di ricondurre stessi a versamenti fatti in via esclusiva dai resistenti (doc. 4 parte resistente).
Ebbene, pur avendo parte ricorrente dedotto che fino al 2018 le rate sarebbero state corrisposte in parti uguali, nulla ha provato sul punto, riguardando la documentazione bancaria prodotta solo il periodo successivo al 2019.
Come anticipato, l'azione di regresso ex art. 1299 c.c. “trova fondamento nella corresponsabilità
(dei due debitori) ed è volta ad evitare l'ingiustificato depauperamento del solvens che ha adempiuto” (Cass. civ. 30/10/2007, n. 22860). Carattere fondamentale di tale diritto è proprio l'ingiustificato depauperamento subito da uno dei due debitori in ragione del pagamento effettuato anche a vantaggio del proprio condebitore (così, ex multis, Cass. civ. 27/08/2018, n.
21197 e Cass. civ. ordinanza 19/09/2017, n. 21686).
Ebbene, alla luce della documentazione presente in atti deve ritenersi che e Parte_1 Parte_2
non abbiano corrisposto una somma maggiore a quella di loro spettanza, tenuto conto dei
[...]
pagamenti effettuati, in relazione al medesimo contratto di mutuo ipotecario, in via esclusiva da e nel periodo compreso tra il 28.2.2011 e il Controparte_1 CP_2
31.12.2018.
La domanda dei ricorrenti pertanto non merita accoglimento.
6. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo secondo i parametri dei D.M. 55/14 e 147/2022 ratione tempors applicabili, tenuto conto del tenore degli atti difensivi, seguono la soccombenza e sono interamente a carico dei ricorrenti.
6.1 Quanto infine alla domanda di risarcimento danno da lite temeraria spiegata da
[...]
e , la stessa deve ritenersi infondata, non ravvisandosi i Controparte_1 CP_2 richiesti requisiti per l'accoglimento della domanda. L'azione esperita, infatti, può considerarsi pagina 6 di 7 temeraria solo allorquando, oltre ad essere erronea in diritto, appalesi consapevolezza della non spettanza della prestazione richiesta o evidenzi un grado di imprudenza, imperizia o negligenza accentuatamente anormali, non essendo il alcun modo sufficiente quindi la mera infondatezza della domanda (cfr. Cass. 14789/2007).
Nel caso di specie, non vi è dubbio che vi siano difese infondate, tuttavia non si può ritenere che le stesse integrino l'elemento soggettivo, nemmeno nella forma della colpa grave
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza eccezione e deduzione, così dispone:
- rigetta le domande formulate da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 [...]
e ; Controparte_1 CP_2
- condanna e , in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite Parte_1 Parte_2 che liquida a favore di e in complessivi € Controparte_1 CP_2
5.000,00 per compensi, oltre IVA, cpa e 15% di spese forfettarie.
Tribunale di Lodi, 19/04/2024
Il Giudice
dott.ssa Giulia Isadora Loi
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Isadora Loi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1091/2022 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'avv. SPINELLI ILARIA
RICORRENTI contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._3
(C.F. , CP_2 C.F._4
entrambi con il patrocinio dell'avv. MASCHERONI MARCO
RESISTENTI
Conclusioni
Conclusioni per e Parte_1 Parte_2
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Lodi, rigettata ogni contraria istanza, così giudicare:
NEL MERITO
1) Accertare e dichiarare che i signori e entrambi residenti in [...]
Castiraga Vidardo, Via Milano n. 15, sono creditori nei confronti di Controparte_1
pagina 1 di 7 nato a [...] il [...] (C.F.: e CP_1 CodiceFiscale_5 [...]
, nata a [...] il [...] (C.F.: ) della somma di CP_2 CodiceFiscale_6
Euro 21.470,15 o di quell'altra maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa per tutti
i motivi esposti in narrativa;
2) Conseguentemente condannare nato a [...] il Controparte_1
08.10.1974 (C.F.: ) e , nata a [...] il CodiceFiscale_5 CP_2
07.09.1978 (C.F.: ) in via solidale entrambi residenti in [...]
Lodigiano, Via Zara n. 38 al pronto e puntuale pagamento a favore di e Parte_1 Parte_2 della complessiva somma di Euro 21.470,15 o di quell'altra maggiore o minore che
[...]
verrà accertata in corso di causa oltre interessi dalla data delle singole rate al saldo ed oltre alla rivalutazione monetaria;
3) Con vittoria di spese ed onorari di causa.”
Conclusioni per e Controparte_1 CP_2
“In via preliminare
- Accertare la pregiudizialità del procedimento RG n. 1948/2020 pendente innanzi al Tribunale di Lodi, dott.ssa Dalla Via, e conseguentemente disporre la sospensione del presente giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c.
In via principale
–Previo accertamento dell'indebito arricchimento del sig. e della sig.ra Parte_1 Pt_2
in danno del sig. e della sig.ra , anche in virtù
[...] CP_1 CP_2
dell'applicazione dell'istituto della compensazione, rigettare tutte le domande avversarie perché infondate in fatto ed in diritto come espresso in narrativa.
In ogni caso
- Con condanna alle spese e competenze professionali del presente giudizio anche ex art. 96
c.p.c. tenuto conto sia della manifesta infondatezza della pretesa azionata sia dell'ingiustificato rifiuto ad un componimento bonario della lite.”
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
pagina 2 di 7 1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 10.5.2022 e Parte_1 Parte_2
hanno adito il Tribunale di Lodi domandando la condanna di e Controparte_1
alla restituzione di complessivi € 10.781,91, pari al 50% delle rate di mutuo dagli CP_2
stessi corrisposte per intero a partire dal mese di gennaio 2019; somma poi aumentata ad €
21.470,15 con la prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c.
Nel giudizio così radicato si sono costituiti e , Controparte_1 CP_2
domandando, in via preliminare, la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. e, nel merito, il rigetto delle domande formulate da parte ricorrente, in quanto infondate in fatto e in diritto.
Disposto il mutamento del rito, da sommario a ordinario, e depositate le memorie ex art. 183 co.
6 c.p.c., la causa, istruita documentalmente, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 30.1.2024.
2. Al fine di decidere in ordine alle domande di parte ricorrente occorre ricostruire – brevemente
– i fatti alla base del presente giudizio.
Il 23.9.2010 e hanno acquistato – rispettivamente per Parte_1 Controparte_1 la quota del 99% e dell'1% – gli immobili siti in Castiraga Vidardo, via Milano n. 15, identificati catastalmente al foglio 5, mappale 1271, sub. 1, 2, 3 e 4 al prezzo di € 222.646,27, oltre IVA
(doc. 2 parte ricorrente).
In pari data e unitamente a e Parte_1 CP_1 Controparte_1 Parte_2
, hanno sottoscritto con contratto di mutuo CP_2 Controparte_3 ipotecario per complessivi € 254.387,50, da restituirsi in 300 rate mensili a decorrere dall'1.10.2010 (doc. 1 parte resistente). Per quanto qui specificamente interessa, all'art. 4 del contratto è stato previsto che le rate sarebbero state pagate “senza interruzione, su conto corrente
n. 101076714 intestato alla parte mutuataria presso l'Agenzia di Milano di Via Luigi Cislaghi n.
1 di senza necessità di espressa richiesta da parte della medesima”. Organizzazione_1
Con atto di citazione del 28.7.2020 ha convenuto avanti al Tribunale di Lodi Parte_1 [...]
domandando lo scioglimento della comunione esistente tra gli stessi in Controparte_1 relazione agli anzidetti immobili (procedimento n. 1947/2020 tutt'ora pendente;
doc. 6 parte resistente).
3. Ciò posto, in diritto si osserva che e hanno agito nei confronti dei Parte_1 Parte_2 coobbligati e in forza dell'art. 1299 c.c. che Controparte_1 CP_2
pagina 3 di 7 prevede che “il debitore in solido che ha pagato l'intero debito può ripetere dai condebitori solo la parte di ciascuno di essi”.
Il debitore che paga il debito anche per la parte degli altri estingue l'obbligazione nei confronti del creditore;
da questo momento sorge nei confronti di coloro che non hanno pagato l'obbligo di rifondere all'adempiente quanto costui ha versato anche a nome degli altri;
questa volta, però,
l'obbligo dei condebitori è parziario, e non solidale, nel senso che il solvens può ripetere da ciascuno degli altri debitori una somma pari solo alla loro quota.
Tale azione è ammissibile anche qualora il pagamento per il quale il solvens agisce in regresso riguarda non l'intero debito, ma solo una parte dello stesso: “Secondo la giurisprudenza di questa Corte, "il condebitore solidale, sia ex contractu, sia ex delicto, che paga al creditore una somma maggiore rispetto alla parte incombentegli (artt. 1299 e 2055 c.c.), ha diritto di regresso anche se non ha corrisposto l'intero, perchè la ratio delle norme è il depauperamento del suo patrimonio oltre il dovuto e il corrispondente indebito arricchimento dei condebitori" (così Cass.
884/1998), con la conseguenza che "ciascun debitore può agire in regresso nei confronti dell'altro a condizione che l'importo azionato non ecceda la parte di pertinenza del condebitore nei cui confronti l'azione viene esercitata" (Cass. 18406/2009).” (Cass. civ. n. 21197 del
27.8.2018).
La Corte di Cassazione, poi, con la sentenza n. 13180 del 5.6.2007, ha avuto modo esaminare la disciplina dell'azione di regresso nell'ambito delle obbligazioni solidali passive, statuendo quanto segue: “Nelle obbligazioni solidali passive, come si evince dall'art. 1292 c.c.,
l'adempimento dell'obbligazione da parte di uno dei debitori libera gli altri condebitori, estinguendo l'obbligatone dal lato esterno (vale a dire nei confronti del solo creditore). Nei rapporti interni, invece, l'obbligazione solidale si divide tra i diversi debitori (art. 1298 c.c.,).
Nelle obbligazioni derivanti da illecito, la prestazione si divide tra i responsabili in proporzione alla gravità delle colpe e all'entità delle conseguenze dannose (art. 2055 c.c., comma 2,). Il debitore in solido che ha pagato l'intero ha diritto di regresso nei confronti di ciascuno dei condebitori in ragione delle rispettive parti (art. 1299 c.c., comma 1,). Il pagamento del debito solidale da parte di uno dei condebitori costituisce una condizione per l'accoglimento dell'azione di regresso;
pertanto, non è necessario che sia stato già effettuato al momento della proposizione della domanda, ma, per l'accoglimento di questa, basta che esso sia intervenuto nel corso del
pagina 4 di 7 procedimento, prima che venga emessa la relativa pronuncia (cfr. in tal senso Cass. n. 1253 del
1980)”. L'azione di regresso spettante al debitore solidale, dunque, è, in sostanza, un'azione di surrogazione (Cass. n. 1762/1982).
3.1 Per quanto qui specificamente interessa, poi, si osserva che nel conto corrente bancario intestato a due o più persone, i rapporti interni tra correntisti non sono regolati dall'art. 1854 c.c., che riguarda i rapporti con la banca, bensì dall'art. 1298 co. 2 c.c., in base al quale – come visto – in mancanza di prova contraria le parti di ciascuno si presumono uguali, sicché ciascun cointestatario, anche se avente facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, nei rapporti interni non può disporre in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito dell'altro, della somma depositata in misura eccedente la quota parte di sua spettanza e ciò in relazione sia al saldo finale del conto, sia all'intero svolgimento del rapporto (Cass. civ. 77/2018; Cass. civ. 26991/2013).
4. Tutto ciò considerato, deve essere innanzitutto respinta la domanda di sospensione ex art. 295
c.p.c. del presente giudizio in attesa della definizione del procedimento n. 1948/2020, avente ad oggetto la divisione del compendio immobiliare sito in Castiraga Vidardo, via Milano n. 15. Ed infatti, contrariamente a quanto sostenuto da parte resistente, non può ritenersi che nel riparto interno del mutuo rilevino le quote di proprietà dell'immobile.
L'art. 1298 c.c., infatti, stabilisce che nel rapporto interno tra i condebitori solidali “Le parti di ciascuno si presumono uguali, se non risulta diversamente”.
Ebbene, nel caso in esame, non risultando alcuna specifica pattuizione in ordine alla ripartizione interna del debito tra i mutuatari, opera l'art. 1298 c.c. e pertanto, non sussiste alcuna pregiudizialità tra l'odierna azione di regresso e il giudizio di divisione.
5. Venendo al merito, parte ricorrente ha allegato di aver corrisposto per intero le rate del mutuo a partire da gennaio 2019, per un totale di € 21.563,82; somma poi aumentata ad € 42.940,30 con la prima memoria istruttoria. Tale circostanza non è stata contestata dai resistenti – i quali, dopo essersi limitati ad eccepire in sede di costituzione di aver pagato in modo pressoché esclusivo le rate relative al periodo antecedente (2010 - 2019), hanno omesso di depositare la prima e la seconda memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. – e pertanto la stessa deve ritenersi provata ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
Ciò nonostante, la domanda di parte ricorrente non merita accoglimento.
pagina 5 di 7 Dalla documentazione presente in atti infatti si evince che e Controparte_1
hanno effettuato bonifici sul conto corrente cointestato a tutte le parti per circa € CP_2
42.000,00 nel periodo compreso tra il 28.2.2011 e il 31.12.2018 (doc. 4 parte resistente) e che ha pagato dal conto corrente personale rate di mutuo per € Controparte_1
13.500,00 (somma ottenuta avuto riguardo ai soli pagamenti in relazione al “FINANZIAMENTO
000/7491601/000”; doc. 4 parte resistente); per un totale di oltre € 55.000,00.
Nessun rilievo, di contro, può essere riconosciuto ai versamenti in contanti tramite sportello automatico, pari a circa € 56.000,00, non sussistendo elementi tali da consentire di ricondurre stessi a versamenti fatti in via esclusiva dai resistenti (doc. 4 parte resistente).
Ebbene, pur avendo parte ricorrente dedotto che fino al 2018 le rate sarebbero state corrisposte in parti uguali, nulla ha provato sul punto, riguardando la documentazione bancaria prodotta solo il periodo successivo al 2019.
Come anticipato, l'azione di regresso ex art. 1299 c.c. “trova fondamento nella corresponsabilità
(dei due debitori) ed è volta ad evitare l'ingiustificato depauperamento del solvens che ha adempiuto” (Cass. civ. 30/10/2007, n. 22860). Carattere fondamentale di tale diritto è proprio l'ingiustificato depauperamento subito da uno dei due debitori in ragione del pagamento effettuato anche a vantaggio del proprio condebitore (così, ex multis, Cass. civ. 27/08/2018, n.
21197 e Cass. civ. ordinanza 19/09/2017, n. 21686).
Ebbene, alla luce della documentazione presente in atti deve ritenersi che e Parte_1 Parte_2
non abbiano corrisposto una somma maggiore a quella di loro spettanza, tenuto conto dei
[...]
pagamenti effettuati, in relazione al medesimo contratto di mutuo ipotecario, in via esclusiva da e nel periodo compreso tra il 28.2.2011 e il Controparte_1 CP_2
31.12.2018.
La domanda dei ricorrenti pertanto non merita accoglimento.
6. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo secondo i parametri dei D.M. 55/14 e 147/2022 ratione tempors applicabili, tenuto conto del tenore degli atti difensivi, seguono la soccombenza e sono interamente a carico dei ricorrenti.
6.1 Quanto infine alla domanda di risarcimento danno da lite temeraria spiegata da
[...]
e , la stessa deve ritenersi infondata, non ravvisandosi i Controparte_1 CP_2 richiesti requisiti per l'accoglimento della domanda. L'azione esperita, infatti, può considerarsi pagina 6 di 7 temeraria solo allorquando, oltre ad essere erronea in diritto, appalesi consapevolezza della non spettanza della prestazione richiesta o evidenzi un grado di imprudenza, imperizia o negligenza accentuatamente anormali, non essendo il alcun modo sufficiente quindi la mera infondatezza della domanda (cfr. Cass. 14789/2007).
Nel caso di specie, non vi è dubbio che vi siano difese infondate, tuttavia non si può ritenere che le stesse integrino l'elemento soggettivo, nemmeno nella forma della colpa grave
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza eccezione e deduzione, così dispone:
- rigetta le domande formulate da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 [...]
e ; Controparte_1 CP_2
- condanna e , in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite Parte_1 Parte_2 che liquida a favore di e in complessivi € Controparte_1 CP_2
5.000,00 per compensi, oltre IVA, cpa e 15% di spese forfettarie.
Tribunale di Lodi, 19/04/2024
Il Giudice
dott.ssa Giulia Isadora Loi
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