TRIB
Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 08/09/2025, n. 359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 359 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.V.G. 1864/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. ELEONORA POLIDORI Presidente, relatore dott. TERESA GUERRIERI Giudice dott. STEFANA CURADI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. V.G. 1864 / 2024 promossa congiuntamente da:
(C.F. con il patrocinio dell'Avv. SUSINI MICHELE, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Pontedera (PI) Via Guerrazzi n.4, presso lo studio del difensore.
RICORRENTE
e
(C.F. con il patrocinio dell'Avv. DE GIORGI CP_1 C.F._2
VALENTINA ABBONDANZA, elettivamente domiciliato in Pontedera (PI), Via Tosco Romagnola n.122, presso lo studio del difensore.
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c i coniugi in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione e dichiarare, decorso il termine di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Premettevano di avere contratto matrimonio in Vicopisano (PI) il 13.04.1980 dalla cui unione nascevano le figlie , a Pontedera il Per_1
14.10.1983 e a Pontedera il 22.07.1994, entrambe economicamente indipendenti e con CP_2
1 autonomo nucleo familiare. Le parti allegavano, quindi, il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il giudizio di separazione personale.
Il Tribunale di Pisa, con la sentenza n.251/2024 pubblicata in data 21/10/2024, dichiarava la separazione personale dei coniugi.
Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti – di cui al ricorso e confermato nelle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico.
Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché avvenga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi.
Le parti, depositando le note ex art. 127 ter c.p.c. debitamente sottoscritte dichiaravano, di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, di confermare la volontà di ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, e di rinunciare a comparire personalmente.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, in accoglimento dell'accordo tra le parti, per l'effetto:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra (C.F. Parte_1
e C.F. , celebrato in C.F._1 CP_1 C.F._2
Vicopisano (PI) il 13.04.1980, trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di
Vicopisano (PI) al n. 5, Parte II, Serie A anno 1980;
Sul resto dell'accordo, il Tribunale prende atto che:
1) i coniugi vivranno separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
2) In relazione alla casa coniugale ubicata nel Comune di Pontedera, località Gello, Via delle
Calende 25 ed alle relative pertinenze, immobile e relative pertinenze acquistate dai coniugi in regime di comunione legale dei beni con atti a rogiti Notaio del 21.12.1988 rep Persona_2
12013 e raccolta 1431 e rep 12012 e raccolta 1430, i coniugi si sono impegnati ed obbligati,
2 nei due mesi dall'omologa della sentenza di separazione ad eseguire contestuali trasferimenti.
Il dott. trasferisce, gratuitamente, in favore della moglie la propria quota indivisa del CP_1
50% dell'immobile e relative pertinenze che diviene pertanto piena ed esclusiva proprietaria dell'intero. La sig.ra divenuta proprietaria dell'intero, nel medesimo atto trasferisce la Pt_1 nuda proprietà in favore delle figlie e nella misura del 50% ciascuna e CP_2 Per_1 complessivamente per l'intero, al contempo riservando l'usufrutto in favore della medesima
Sig.ra della durata commisurata alla di lei permanenza in vita e dopo di lei, in Parte_1 ipotesi di sopravvivenza in vita, in favore del marito, sig. Ove la sig.ra CP_1 Pt_1 rinunciasse in vita all'usufrutto, sia formalmente che in via di fatto non utilizzando più il bene, trasferendosi altrove o non abitandovi più o comunque non esercitando più i diritti nascenti e connessi al diritto di usufrutto, lo stesso si trasferisce, immediatamente, in favore del dr.
CP_1
3) le parti hanno convenuto che, nell'eventualità che le figlie non acconsentano, per qualsiasi motivo, al trasferimento in loro favore della nuda proprietà dell'immobile con riserva dell'usufrutto in favore della sig.ra della durata commisurata alla di lei Parte_1 permanenza in vita e dopo di lei, in ipotesi di sopravvivenza in vita, in favore del marito, sig. l'accordo di cui al punto 2 dovrà ritenersi risolto. In tale ipotesi, CP_1
l'immobile rimane comunque assegnato alla sig.ra I coniugi hanno dato atto che Parte_1 il trasferimento suindicato essendo elemento essenziale ed indispensabile dell'accordo raggiunto, rientra tra i trasferimenti che avvengono in esecuzione di un accordo di separazione e sono pertanto soggetti ad esenzione fiscale dal pagamento delle imposte ai sensi e per gli effetti di cui all'art.19 della legge 75/1987. Il Notaio rogante è indicato nella persona del
Notaio . Le spese notarili che si rendono necessarie alla stipula dell'atto Persona_3 saranno corrisposte dal dr. CP_1
4) i coniugi hanno convenuto che i quadri, i tappeti e l'argenteria, presenti nell'abitazione già di residenza coniugale e di proprietà comune di entrambi, rimangono a corredo della casa sino a quando essa verrà utilizzata dalle parti e dalle figlie. Ciascuna parte resta nella proprietà e nel possesso dell'autovettura a sé intestata ed, analogamente, ciascun coniuge rimane titolare esclusivo dei c/c bancario al medesimo intestato e delle somme ivi depositate fatta eccezione per la retrocessione da parte del dott. in favore della moglie del complessivo importo CP_1 di €.22.000,00, somma che è versata in rate mensili dell'importo di €.2.000,00 ciascuna a far data dal deposito del presente ricorso e sino all'estinzione dell'importo convenuto. Le parti hanno dichiarato, con la sottoscrizione del presente accordo, di aver regolato ogni rapporto di natura patrimoniale, con l'eccezione dei beni sopra indicati;
3 5) entrambi i coniugi hanno prestato il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti ai fini della validità per l'espatrio;
2) PONE a carico del sig. l'obbligo di versare in favore della sig.ra CP_1 Parte_1
a titolo di assegno divorzile, l'importo mensile di €.2.100,00, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT. Il versamento del relativo importo è stato convenuto con decorrenza dal deposito del ricorso e sino al passaggio in giudicato della sentenza costitutiva dello status divorzile.
3) DICHIARA, interamente, compensate le spese di lite;
4) ORDINA all'ufficiale dello stato civile del Comune di Vicopisano (PI) perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge, compresa la legge sul divorzio.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficio di Stato civile del Comune di Vicopisano (PI) per le annotazioni di legge, compresa la legge sul divorzio.
Così deciso a Pisa il 01/09/2025
Il Presidente Estensore
dott.ssa Eleonora Polidori
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. ELEONORA POLIDORI Presidente, relatore dott. TERESA GUERRIERI Giudice dott. STEFANA CURADI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. V.G. 1864 / 2024 promossa congiuntamente da:
(C.F. con il patrocinio dell'Avv. SUSINI MICHELE, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Pontedera (PI) Via Guerrazzi n.4, presso lo studio del difensore.
RICORRENTE
e
(C.F. con il patrocinio dell'Avv. DE GIORGI CP_1 C.F._2
VALENTINA ABBONDANZA, elettivamente domiciliato in Pontedera (PI), Via Tosco Romagnola n.122, presso lo studio del difensore.
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c i coniugi in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione e dichiarare, decorso il termine di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Premettevano di avere contratto matrimonio in Vicopisano (PI) il 13.04.1980 dalla cui unione nascevano le figlie , a Pontedera il Per_1
14.10.1983 e a Pontedera il 22.07.1994, entrambe economicamente indipendenti e con CP_2
1 autonomo nucleo familiare. Le parti allegavano, quindi, il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il giudizio di separazione personale.
Il Tribunale di Pisa, con la sentenza n.251/2024 pubblicata in data 21/10/2024, dichiarava la separazione personale dei coniugi.
Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti – di cui al ricorso e confermato nelle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico.
Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché avvenga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi.
Le parti, depositando le note ex art. 127 ter c.p.c. debitamente sottoscritte dichiaravano, di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, di confermare la volontà di ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, e di rinunciare a comparire personalmente.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, in accoglimento dell'accordo tra le parti, per l'effetto:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra (C.F. Parte_1
e C.F. , celebrato in C.F._1 CP_1 C.F._2
Vicopisano (PI) il 13.04.1980, trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di
Vicopisano (PI) al n. 5, Parte II, Serie A anno 1980;
Sul resto dell'accordo, il Tribunale prende atto che:
1) i coniugi vivranno separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
2) In relazione alla casa coniugale ubicata nel Comune di Pontedera, località Gello, Via delle
Calende 25 ed alle relative pertinenze, immobile e relative pertinenze acquistate dai coniugi in regime di comunione legale dei beni con atti a rogiti Notaio del 21.12.1988 rep Persona_2
12013 e raccolta 1431 e rep 12012 e raccolta 1430, i coniugi si sono impegnati ed obbligati,
2 nei due mesi dall'omologa della sentenza di separazione ad eseguire contestuali trasferimenti.
Il dott. trasferisce, gratuitamente, in favore della moglie la propria quota indivisa del CP_1
50% dell'immobile e relative pertinenze che diviene pertanto piena ed esclusiva proprietaria dell'intero. La sig.ra divenuta proprietaria dell'intero, nel medesimo atto trasferisce la Pt_1 nuda proprietà in favore delle figlie e nella misura del 50% ciascuna e CP_2 Per_1 complessivamente per l'intero, al contempo riservando l'usufrutto in favore della medesima
Sig.ra della durata commisurata alla di lei permanenza in vita e dopo di lei, in Parte_1 ipotesi di sopravvivenza in vita, in favore del marito, sig. Ove la sig.ra CP_1 Pt_1 rinunciasse in vita all'usufrutto, sia formalmente che in via di fatto non utilizzando più il bene, trasferendosi altrove o non abitandovi più o comunque non esercitando più i diritti nascenti e connessi al diritto di usufrutto, lo stesso si trasferisce, immediatamente, in favore del dr.
CP_1
3) le parti hanno convenuto che, nell'eventualità che le figlie non acconsentano, per qualsiasi motivo, al trasferimento in loro favore della nuda proprietà dell'immobile con riserva dell'usufrutto in favore della sig.ra della durata commisurata alla di lei Parte_1 permanenza in vita e dopo di lei, in ipotesi di sopravvivenza in vita, in favore del marito, sig. l'accordo di cui al punto 2 dovrà ritenersi risolto. In tale ipotesi, CP_1
l'immobile rimane comunque assegnato alla sig.ra I coniugi hanno dato atto che Parte_1 il trasferimento suindicato essendo elemento essenziale ed indispensabile dell'accordo raggiunto, rientra tra i trasferimenti che avvengono in esecuzione di un accordo di separazione e sono pertanto soggetti ad esenzione fiscale dal pagamento delle imposte ai sensi e per gli effetti di cui all'art.19 della legge 75/1987. Il Notaio rogante è indicato nella persona del
Notaio . Le spese notarili che si rendono necessarie alla stipula dell'atto Persona_3 saranno corrisposte dal dr. CP_1
4) i coniugi hanno convenuto che i quadri, i tappeti e l'argenteria, presenti nell'abitazione già di residenza coniugale e di proprietà comune di entrambi, rimangono a corredo della casa sino a quando essa verrà utilizzata dalle parti e dalle figlie. Ciascuna parte resta nella proprietà e nel possesso dell'autovettura a sé intestata ed, analogamente, ciascun coniuge rimane titolare esclusivo dei c/c bancario al medesimo intestato e delle somme ivi depositate fatta eccezione per la retrocessione da parte del dott. in favore della moglie del complessivo importo CP_1 di €.22.000,00, somma che è versata in rate mensili dell'importo di €.2.000,00 ciascuna a far data dal deposito del presente ricorso e sino all'estinzione dell'importo convenuto. Le parti hanno dichiarato, con la sottoscrizione del presente accordo, di aver regolato ogni rapporto di natura patrimoniale, con l'eccezione dei beni sopra indicati;
3 5) entrambi i coniugi hanno prestato il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti ai fini della validità per l'espatrio;
2) PONE a carico del sig. l'obbligo di versare in favore della sig.ra CP_1 Parte_1
a titolo di assegno divorzile, l'importo mensile di €.2.100,00, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT. Il versamento del relativo importo è stato convenuto con decorrenza dal deposito del ricorso e sino al passaggio in giudicato della sentenza costitutiva dello status divorzile.
3) DICHIARA, interamente, compensate le spese di lite;
4) ORDINA all'ufficiale dello stato civile del Comune di Vicopisano (PI) perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge, compresa la legge sul divorzio.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficio di Stato civile del Comune di Vicopisano (PI) per le annotazioni di legge, compresa la legge sul divorzio.
Così deciso a Pisa il 01/09/2025
Il Presidente Estensore
dott.ssa Eleonora Polidori
4