Art. 17.
La Commissione di cui al precedente art. 16 e' costituita:
1) dal Sottosegretario di Stato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, presidente;
2) dal direttore generale degli affari generali e del personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
3) dal Funzionario preposto alla divisione che amministra gli Uffici del lavoro e della massima occupazione;
4) dal direttore generale dell'occupazione e dell'addestramento professionale;
5) dal funzionario preposto all'Amministrazione del personale incaricato di cui all' art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520 ;
6) da tre funzionari degli Uffici del lavoro e della massima occupazione.
Ai lavori della Commissione intervengono con voto consultivo due collocatori ed un coadiutore frazionale.
Esercitano la funzione di segretari tre funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di grado non inferiore al 9°.
Per la validita' delle riunioni della Commissione e' necessaria la presenza di almeno cinque fra i componenti di cui al primo comma del presente articolo.
La Commissione di cui al precedente art. 16 e' costituita:
1) dal Sottosegretario di Stato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, presidente;
2) dal direttore generale degli affari generali e del personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
3) dal Funzionario preposto alla divisione che amministra gli Uffici del lavoro e della massima occupazione;
4) dal direttore generale dell'occupazione e dell'addestramento professionale;
5) dal funzionario preposto all'Amministrazione del personale incaricato di cui all' art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520 ;
6) da tre funzionari degli Uffici del lavoro e della massima occupazione.
Ai lavori della Commissione intervengono con voto consultivo due collocatori ed un coadiutore frazionale.
Esercitano la funzione di segretari tre funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di grado non inferiore al 9°.
Per la validita' delle riunioni della Commissione e' necessaria la presenza di almeno cinque fra i componenti di cui al primo comma del presente articolo.