Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/02/2025, n. 1126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1126 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima sezione civile in composizione collegiale nella persona dei sigg:
dott. Massimo Escher Presidente
dott.ssa Lidia Greco Giudice
dott.ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 4127/2024 V.G. promossa da:
nata a [...] il [...] ( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
nato a [...] ( , entrambi dif. e rapp. dall'avv.
[...] C.F._2
DRAGO ANTONIO ( ) presso il cui studio legale sono elettivamente C.F._3
domiciliati.
Con l'intervento del P.M.
Posta in decisione all'udienza del 15.01.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto depositato il 23/09/2024 ai sensi 473-bis. 29 c.p.c. come introdotto dal d.lvo. 149 del 2022, e chiedevano a Parte_1 Parte_2
questo Tribunale la modifica delle condizioni di separazione giusta sentenza emessa da questo Tribunale il 05.07.2024.
All'udienza del 15.01.2025 le parti – presenti personalmente – insistevano nell'accoglimento delle condizioni di modifica di cui in ricorso.
Quindi il relatore rimetteva la causa in decisione innanzi al collegio.
Il P.M. concludeva esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni per la modifica delle condizioni di separazione ex art. 473 bis – 29.
Ed infatti, le parti esponevano che nel corso del procedimento già pendente di separazione, in data 11.07.2022 nasceva il piccolo e, pertanto, si Persona_1
riteneva necessario determinare le condizioni di affidamento e mantenimento anche con riguardo a quest'ultimo, rideterminando le condizioni di mantenimento per entrambi i figli della coppia.
Di talché, chiedevano congiuntamente la modifica della sentenza di separazione alle seguenti condizioni:
“ Accogliere la superiore istanza di revisione delle condizioni relative al contributo per il mantenimento della IG , statuite nel provvedimento emanato dal Tribunale Civile Per_2
di Catania in data 07.08.2024, e per l'effetto rideterminarle in complessivi € 500/00 ( cinquecento/00) per entrambi i figli ( sia e ), mensilmente dovuti dal Sig. Per_2 Per_1
alla Signora quale contributo per il mantenimento Parte_2 Parte_1
della IG minore e del figlio minore , ferma restando l'automatica Per_2 Per_1
rivalutazione secondo gli indici Istat nonché il contributo, nella misura del 50%, per le spese straordinarie dei figli, debitamente documentate;
- Compensare le spese del presente giudizio.” Tali condizioni possono essere condivise dal Collegio in quanto appare congruo ad assicurare ai minori adeguati mezzi a sostegno della loro crescita e formazione, anche tenuto conto della tenera età.
Va tuttavia rilevato che, al fine di completezza di tutela del minore, si devono determinare anche le condizioni in ordine al regime di affidamento e del diritto di visita da parte del genitore non collocatario. Si deve quindi confermare quanto già statuito nella sentenza di separazione con riguardo alla IG , prevedendo anche per il piccolo l'affido Per_2 Per_1
condiviso ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre (anche al fine di garantire il diritto di fratrìa e non essendo state dedotte ragioni ostative all'affido condiviso).
Quanto alla regolamentazione del diritto di visita del padre cosi si dispone: Il padre potrà tenere con sé i figli e , compatibilmente con le esigenze dell'altro genitore e Per_2 Per_1
dei figli stessi (e segnatamente di quelle scolastiche), e comunque in mancanza di accordi diversi o nella eventualità di insorgenza di problematiche tra le parti: il martedì e il giovedì, dalle ore 15,30 alle ore 20,00; a settimane alterne dalle ore 16,00 del sabato alle ore 20,00 della domenica;
per trenta giorni, dei quali almeno quindici giorni continuativamente, nel periodo estivo;
per sette giorni, comprensivi ad anni alterni della festività del Natale o di quella del Capodanno nel periodo natalizio;
per tre giorni, comprensivi ad anni alterni della Domenica di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo, nel periodo pasquale;
il giorno del compleanno ad anni alterni.
Il tutto compatibilmente con l'età del piccolo soprattutto con riferimento ai Per_1
pernottamenti che, laddove non ancora graditi dal minore, andranno introdotti gradualmente.
Stante la natura del procedimento e la mancanza della soccombenza le spese vanno dichiarate irripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo su ricorso congiunto, pronuncia la modifica della sentenza di separazione emessa da questo Tribunale il 05.07.2024 nel procedimento n.
15114/2019 , alle seguenti condizioni:
- Dispone l'affidamento condiviso dei due figli minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre e diritto di visita del padre come in parte motiva.
- Obbliga al pagamento di € 500/00 (cinquecento/00) per Parte_2
entrambi i figli (sia e ), mensilmente dovuti alla Signora Per_2 Per_1 Parte_1
quale contributo per il mantenimento della IG minore e del figlio
[...] Per_2
minore , ferma restando l'automatica rivalutazione secondo gli indici Istat Per_1
nonché il contributo, nella misura del 50%, per le spese straordinarie dei figli, debitamente documentate;
Spese dichiarate irripetibili.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale il
24/01/2025
Il Giudice est. Il Presidente
Mariaconcetta Gennaro Massimo Escher