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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 01/10/2025, n. 3087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3087 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile Il giudice del Tribunale di Firenze, Quarta Sezione Civile, dott. Massimiliano Sturiale, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4204 del Registro Generale Contenzioso 2023
TRA
nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
, elettivamente domiciliato in via IV Novembre 42 Borgo San C.F._1
Lorenzo (FI) presso lo studio dell'avv.to MASCOLO LUIGI dal quale è rappresentata e difesa;
ATTORE
CONTRO
nato a [...] il [...], c.f. Controparte_1
, elettivamente domiciliato in VIA DEL ROMITO 32 50134 C.F._2
FIRENZE presso lo studio dell'avv.to FRANCESCO LOCANTO dal quale è rappresentato e difeso;
CONVENUTO avente per OGGETTO: Divisione di beni caduti in successione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno così concluso.
Parte attrice: “Respingere la domanda riconvenzionale spiegata dal convenuto sulla validità del testamento olografo del 18.10.2019 fu -giuste emergenze documentali Per_1
e testimoniali risultate nel processo- e per l'effetto dichiarasi quest'ultimo autentico con tutte le conseguenze in termini di Legge.
Dichiararsi pertanto sciolta la comunione ereditaria sui beni della fu con Per_1
i figli e come dettagliati in atti di citazione e per l'effetto dichiarasi aperta Pt_1 CP_1 la successione ereditaria su base testamentaria. TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
Condannare infine il convenuto alle spese legali del presente giudizio come da notula allegata ed alle spese dovute sostenere dall'attrice in questa fase, per il testamento e la successione sì come dettagliate in atti, salvo se altre.”
Parte convenuta: “accertare e dichiarare la nullità e/o annullare il testamento olografo datato 18.10.2019 , e pubblicato con atto Rep 12.949 Racc.
9.282 pubblicato il
23.03.2022 dal Notaio Notaio in Borgo San Lorenzo iscritto al Collegio Persona_2
Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, per carenza di autografia della scrittura e/o della sottoscrizione dello stesso, non essendo né la scrittura, né la sottoscrizione del testamento né la data ivi apposta riferibili alla signora come in narrativa Per_1
generalizzata , e per l'effetto ordinare la cancellazione della sottoscrizione dello stesso e ordinare altresì la cancellazione della pubblicazione citata, con condanna dell'attrice alle spese che occorreranno;
conseguentemente, dichiarare aperta la successione legittima dichiarando che l'eredità di va devoluta secondo le regole della successione Per_1
legittima agli eredi legittimi e e disporre CTU per Controparte_1 Parte_1 individuazione della massa e relativa predisposizione progetto di divisione che tenga conto anche delle spese sostenute dal comparente per la costruzione dell'immobile per come documentate;
In ipotesi di validità testamentaria, previo accertamento che l'odierno convenuto è stato pretermesso dalle disposizioni testamentarie, previa ricostituzione e stima dell'intero asse ereditario della de cuius avente ad oggetto i beni immobili indicati in narrativa, accertare e dichiarare la sussistenza della lesione di legittima in danno all'odierno convenuto e quindi disporre la riduzione delle disposizioni testamentarie lesive e la reintegra nella quota ereditaria di legittima spettante all'odierno convenuto, con conseguente condanna dell'attrice al pagamento in favore del convenuto dell'importo relativo alla quota di legittima che verrà determinata in corso di causa e che si stima complessivamente ed indicativamente in euro 50.777,00 , ovvero in quella diversa , misura, minore/o maggiore, che risulterà dovuta anche a seguito dell'espletanda istruttoria, che tenga conto anche delle spese sostenute dal comparente per la costruzione dell'immobile per come documentate.
2 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
➢ Con vittoria di spese e compensi del giudizio.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione il 24/03/2023 ha convenuto in giudizio Parte_1
al fine di ottenere lo scioglimento della comunione venutasi a creare Controparte_1 tra le parti a seguito del decesso della madre omposta dalle frazioni di 1/3 di Per_1
due immobili uno in v. Sagginalese, 90-92-94 fraz. Sagginale- Borgo San Lorenzo (FI) abitato dall'esponente e l'altro in via Belvedere, 32-34-36 sempre in fraz. Sagginale- Borgo San
Lorenzo (FI) abitato dal fratello. (doc.2).
In particolare, ha esposto che la madre aveva lasciato alla figlia – in via Pt_1 testamentaria giusto testamento olografo consegnandolo brevi manu il 5.10.2021 al Notaio di Borgo San Lorenzo- la quota di uno dei due immobili (quello più piccolo) a Per_2
Sagginale. Sicchè secondo la ricostruzione attorea la comunione ereditaria, per ciò che attiene all'eredità materna, riguardava solo il secondo dei due immobili (ovverosia quello di maggiore consistenza e valore economico).
Costituitosi in giudizio egli in via riconvenzionale ha Controparte_1
impugnato il testamento contestandone la genuinità, in via subordinata ha comunque evidenziato che la disposizione testamentaria – qualora fosse valida – sarebbe comunque lesiva della legittima del convenuto. Nel merito non si è opposto – ricostruito il valore degli immobili alla divisione.
Rilevata quindi la contestazione su profili che attengono al an dividendum sit, la causa veniva istruita e ctu grafologica la stessa è stata chiamata per discussione orale sulla sola domanda riconvenzionale di parte convenuta.
Oggetto quindi della presente sentenza è la validità del testamento olografo redatto da
Per_1
Nel corso dell'indagine peritale il consulente ha svolto il confronto tra l'olografo controverso ed il campione autografo della de cuius ha riguardato le Per_1
caratteristiche grafiche di ordine generale e particolare.
3 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
Al riguardo è emerso che “tra i grafismi a confronto sono emerse numerose e rilevanti corrispondenze, di natura stilistica, ritmico-dinamica e morfologica,
Ovvero, le concordanze emerse riguardano il livello grafico, lo stile, la fisiologia del gesto, il ritmo spaziale, la coesione del tracciato, la modalità del legamento interlettera,
l'ideazione morfologica dei grafemi e relativa impronta eidomotoria. Piena corrispondenza anche rispetto alle varie declinazioni fluttuanti ricorrenti del ductus grafico.
Le corrispondenze tra l'olografo e le comparative sono qualificate e inimitabili nella loro ritmica orchestrazione espressiva d'insieme”.
Inoltre con riferimento alla data riportata nel testamento è emerso che “nessun elemento si è imposto a prova della diversità di mano nell'intervento correttivo operato sulle prime due cifre dell'anno della data”.
Il consulente ha quindi concluso che “le risultanze degli esami preliminari e comparativi supportano in maniera decisiva l'ipotesi di omografia del testamento controverso. Vale a dire che la possibilità che gli stessi risultati possano essere acquisiti se un'ipotesi alternativa è vera può in pratica essere esclusa: cfr. il livello +4 della scala di
Noordgard” (ovverosia del massimo grado di attendibilità).
A fronte di tali conclusioni ritiene il Tribunale di condividere le conclusioni cui è giunto il consulente tecnico. Giova infatti evidenziare – al di là della conclusione di “buon senso” contenuta in conclusione della consulenza – che oggetto della presente indagine è
l'omografia della scheda testamentaria. La suggestione o comunque l'incapacità di determinarsi della de cuius non sono fatti oggetto di causa. Ciò che è stato contestato è la non riferibilità alla ella scheda. Detto fatto – ivi comprese le correzioni apposte Per_1
– è stato radicalmente smentito dalla consulenza che ha ricondotto alla mano della de cuius tutti gli elementi della scheda con un elevatissimo grado di credibilità scientifica.
Da ciò consegue il rigetto della domanda riconvenzionale.
Quanto invece alla subordinata domanda di lesione di legittima la causa deve essere rimessa in istruttoria al fine di verificare detta lesione prima di procedere a divisione.
P.Q.M.
4 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, non definitivamente pronunciando nella causa promossa da ontro Parte_1 Controparte_1
1. Rigetta la domanda riconvenzionale proposta da Controparte_1
contro
Parte_1
2. Dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza;
3. Spese al definitivo.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Firenze, lì 01/10/2025
Il Giudice
(dott. Massimiliano Sturiale)
5
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4204 del Registro Generale Contenzioso 2023
TRA
nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
, elettivamente domiciliato in via IV Novembre 42 Borgo San C.F._1
Lorenzo (FI) presso lo studio dell'avv.to MASCOLO LUIGI dal quale è rappresentata e difesa;
ATTORE
CONTRO
nato a [...] il [...], c.f. Controparte_1
, elettivamente domiciliato in VIA DEL ROMITO 32 50134 C.F._2
FIRENZE presso lo studio dell'avv.to FRANCESCO LOCANTO dal quale è rappresentato e difeso;
CONVENUTO avente per OGGETTO: Divisione di beni caduti in successione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno così concluso.
Parte attrice: “Respingere la domanda riconvenzionale spiegata dal convenuto sulla validità del testamento olografo del 18.10.2019 fu -giuste emergenze documentali Per_1
e testimoniali risultate nel processo- e per l'effetto dichiarasi quest'ultimo autentico con tutte le conseguenze in termini di Legge.
Dichiararsi pertanto sciolta la comunione ereditaria sui beni della fu con Per_1
i figli e come dettagliati in atti di citazione e per l'effetto dichiarasi aperta Pt_1 CP_1 la successione ereditaria su base testamentaria. TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
Condannare infine il convenuto alle spese legali del presente giudizio come da notula allegata ed alle spese dovute sostenere dall'attrice in questa fase, per il testamento e la successione sì come dettagliate in atti, salvo se altre.”
Parte convenuta: “accertare e dichiarare la nullità e/o annullare il testamento olografo datato 18.10.2019 , e pubblicato con atto Rep 12.949 Racc.
9.282 pubblicato il
23.03.2022 dal Notaio Notaio in Borgo San Lorenzo iscritto al Collegio Persona_2
Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, per carenza di autografia della scrittura e/o della sottoscrizione dello stesso, non essendo né la scrittura, né la sottoscrizione del testamento né la data ivi apposta riferibili alla signora come in narrativa Per_1
generalizzata , e per l'effetto ordinare la cancellazione della sottoscrizione dello stesso e ordinare altresì la cancellazione della pubblicazione citata, con condanna dell'attrice alle spese che occorreranno;
conseguentemente, dichiarare aperta la successione legittima dichiarando che l'eredità di va devoluta secondo le regole della successione Per_1
legittima agli eredi legittimi e e disporre CTU per Controparte_1 Parte_1 individuazione della massa e relativa predisposizione progetto di divisione che tenga conto anche delle spese sostenute dal comparente per la costruzione dell'immobile per come documentate;
In ipotesi di validità testamentaria, previo accertamento che l'odierno convenuto è stato pretermesso dalle disposizioni testamentarie, previa ricostituzione e stima dell'intero asse ereditario della de cuius avente ad oggetto i beni immobili indicati in narrativa, accertare e dichiarare la sussistenza della lesione di legittima in danno all'odierno convenuto e quindi disporre la riduzione delle disposizioni testamentarie lesive e la reintegra nella quota ereditaria di legittima spettante all'odierno convenuto, con conseguente condanna dell'attrice al pagamento in favore del convenuto dell'importo relativo alla quota di legittima che verrà determinata in corso di causa e che si stima complessivamente ed indicativamente in euro 50.777,00 , ovvero in quella diversa , misura, minore/o maggiore, che risulterà dovuta anche a seguito dell'espletanda istruttoria, che tenga conto anche delle spese sostenute dal comparente per la costruzione dell'immobile per come documentate.
2 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
➢ Con vittoria di spese e compensi del giudizio.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione il 24/03/2023 ha convenuto in giudizio Parte_1
al fine di ottenere lo scioglimento della comunione venutasi a creare Controparte_1 tra le parti a seguito del decesso della madre omposta dalle frazioni di 1/3 di Per_1
due immobili uno in v. Sagginalese, 90-92-94 fraz. Sagginale- Borgo San Lorenzo (FI) abitato dall'esponente e l'altro in via Belvedere, 32-34-36 sempre in fraz. Sagginale- Borgo San
Lorenzo (FI) abitato dal fratello. (doc.2).
In particolare, ha esposto che la madre aveva lasciato alla figlia – in via Pt_1 testamentaria giusto testamento olografo consegnandolo brevi manu il 5.10.2021 al Notaio di Borgo San Lorenzo- la quota di uno dei due immobili (quello più piccolo) a Per_2
Sagginale. Sicchè secondo la ricostruzione attorea la comunione ereditaria, per ciò che attiene all'eredità materna, riguardava solo il secondo dei due immobili (ovverosia quello di maggiore consistenza e valore economico).
Costituitosi in giudizio egli in via riconvenzionale ha Controparte_1
impugnato il testamento contestandone la genuinità, in via subordinata ha comunque evidenziato che la disposizione testamentaria – qualora fosse valida – sarebbe comunque lesiva della legittima del convenuto. Nel merito non si è opposto – ricostruito il valore degli immobili alla divisione.
Rilevata quindi la contestazione su profili che attengono al an dividendum sit, la causa veniva istruita e ctu grafologica la stessa è stata chiamata per discussione orale sulla sola domanda riconvenzionale di parte convenuta.
Oggetto quindi della presente sentenza è la validità del testamento olografo redatto da
Per_1
Nel corso dell'indagine peritale il consulente ha svolto il confronto tra l'olografo controverso ed il campione autografo della de cuius ha riguardato le Per_1
caratteristiche grafiche di ordine generale e particolare.
3 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
Al riguardo è emerso che “tra i grafismi a confronto sono emerse numerose e rilevanti corrispondenze, di natura stilistica, ritmico-dinamica e morfologica,
Ovvero, le concordanze emerse riguardano il livello grafico, lo stile, la fisiologia del gesto, il ritmo spaziale, la coesione del tracciato, la modalità del legamento interlettera,
l'ideazione morfologica dei grafemi e relativa impronta eidomotoria. Piena corrispondenza anche rispetto alle varie declinazioni fluttuanti ricorrenti del ductus grafico.
Le corrispondenze tra l'olografo e le comparative sono qualificate e inimitabili nella loro ritmica orchestrazione espressiva d'insieme”.
Inoltre con riferimento alla data riportata nel testamento è emerso che “nessun elemento si è imposto a prova della diversità di mano nell'intervento correttivo operato sulle prime due cifre dell'anno della data”.
Il consulente ha quindi concluso che “le risultanze degli esami preliminari e comparativi supportano in maniera decisiva l'ipotesi di omografia del testamento controverso. Vale a dire che la possibilità che gli stessi risultati possano essere acquisiti se un'ipotesi alternativa è vera può in pratica essere esclusa: cfr. il livello +4 della scala di
Noordgard” (ovverosia del massimo grado di attendibilità).
A fronte di tali conclusioni ritiene il Tribunale di condividere le conclusioni cui è giunto il consulente tecnico. Giova infatti evidenziare – al di là della conclusione di “buon senso” contenuta in conclusione della consulenza – che oggetto della presente indagine è
l'omografia della scheda testamentaria. La suggestione o comunque l'incapacità di determinarsi della de cuius non sono fatti oggetto di causa. Ciò che è stato contestato è la non riferibilità alla ella scheda. Detto fatto – ivi comprese le correzioni apposte Per_1
– è stato radicalmente smentito dalla consulenza che ha ricondotto alla mano della de cuius tutti gli elementi della scheda con un elevatissimo grado di credibilità scientifica.
Da ciò consegue il rigetto della domanda riconvenzionale.
Quanto invece alla subordinata domanda di lesione di legittima la causa deve essere rimessa in istruttoria al fine di verificare detta lesione prima di procedere a divisione.
P.Q.M.
4 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, non definitivamente pronunciando nella causa promossa da ontro Parte_1 Controparte_1
1. Rigetta la domanda riconvenzionale proposta da Controparte_1
contro
Parte_1
2. Dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza;
3. Spese al definitivo.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Firenze, lì 01/10/2025
Il Giudice
(dott. Massimiliano Sturiale)
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