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Sentenza 1 settembre 2025
Sentenza 1 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 01/09/2025, n. 858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 858 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2025 |
Testo completo
N° 5195/2025 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai seguenti Magistrati: dott.ssa Barbara De Munari Presidente dott.ssa Luisa Bettio Giudice rel. dott.ssa Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nel procedimento n° 5195/2025 r.g. promosso con ricorso congiunto depositato in data
19.05.2025 da
, con l'avv. ANTONELLO CLAUDIA, come da mandato in atti;
Parte_1
e da
, con gli avv.ti CAGNIN PIERLUIGI e BIANCO Parte_2
DAMIANO, come da mandato in atti;
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
Oggetto: domanda cumulativa di separazione e divorzio
Per i ricorrenti congiuntamente:
“RICORRONO
Alla SV Ill.ma affinché, previa fissazione dell'udienza di prima comparizione delle parti e designazione del Giudice Relatore, Voglia autorizzare i coniugi a vivere separatamente e provvedere affinché il Tribunale di Padova pronunci sentenza di 2
separazione personale dei coniugi, signori e alle Parte_3 Parte_2
seguenti
CONDIZIONI
1) i coniugi continueranno a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto,
libero ciascuno di fissare la propria residenza ed il proprio domicilio dove riterrà più
opportuno.
2) il figlio maggiorenne ma non autosufficiente continuerà a vivere con la madre e residenza anagrafica presso la stessa.
3) la casa coniugale sita in RG (PD) Via Desman n. 295/A in comproprietà tra i coniugi rimane in uso ad entrambi i coniugi fino alla vendita della stessa. Infatti, i sig.ri e si impegnano e mettere in vendita detto immobile a partire dalla Pt_2 Pt_3
sottoscrizione del presente ricorso ed il ricavato dalla vendita andrà suddiviso nella misura del 50% ciascuno. Medio tempore, stante il fatto che il sig. attualmente Pt_2
continua a vivere presso detto immobile mentre la sig.ra ha reperito, Pt_3
momentaneamente un'altra abitazione, le spese connesse all'utilizzo dell'immobile verranno sostenute in via esclusiva dal sig. . Pt_2
4) Il sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento Pt_2 Pt_3
ordinario del figlio , l'importo mensile di euro 100,00 (cento/00) soggetto a Per_1
rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT dall'anno successivo alla separazione,
da versarsi con bonifico bancario entro il giorno 15 (quindi) di ciascun mese, per due anni dalla sottoscrizione del presente ricorso, oltre alle spese straordinarie –
determinate secondo il Protocollo del Tribunale di Padova che le parti danno atto di conoscere e che si allega al presente atto - saranno ripartite nella misura del 50%
ciascuno, previa documentazione delle stesse. 3
5) L'autovettura Fiat 500 riamane intestata alla sig.ra e in uso alla stessa, Parte_3
l'autovettura BMW 530 targata EV288HV intestata al sig. rimane nella Pt_2
esclusiva dispobinilità dello stesso;
6) Con l'adempimento delle condizioni innanzi indicate i coniugi dichiarano di avere così esaustivamente regolamentato tutti i loro rapporti personali e patrimoniali (ivi compreso l'acquisto dei beni mobili presenti nella casa coniugale) di non avere pertanto null'altro a pretendere l'uno dall'altro a qualsiasi titolo o ragione.
7) I coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento, essendo entrambi titolari di redditi propri ed economicamente autosufficienti.
8) I coniugi rilasciano fin d'ora reciproco assenso al rilascio e rinnovo del passaporto, per sé stessi e per i figli.
9) Spese legali compensate.
**** ******
Avvalendosi della facoltà riconosciuta ai sensi dell'art. 473-bis 49 cpc, i signori Pt_3
e oltre alla domanda di separazione personale dei coniugi,
[...] Parte_2
chiedono all'Ill.mo Tribunale di Padova che, decorso il termine a tal fine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale, pronunci, senza necessità del deposito di un ulteriore ricorso,
la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti in
RG (PD) il 02.12.2000 , trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune
detto, giusto atto integrale di matrimonio allegato al presente ricorso, mantenendo ferme le condizioni di cui alla separazione qui da intendersi richiamate, e per l'effetto
RICORRONO 4
Al Tribunale Ill.mo di Padova, affinché Voglia dichiarare la cessazione degli effetti civile del matrimonio contratto tra i signori e in Parte_3 Parte_2
RG (PD) il 02.12.2000, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune
detto e, per l'effetto, ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza nei registri degli atti di matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI
1) il figlio , maggiorenne ma non autosufficiente, continuerà a vivere con la Per_1
madre e residenza anagrafica presso la stessa.
2) la casa coniugale sita in RG (PD) Via Desman n. 295/A in comproprietà tra i coniugi rimane in uso ad entrambi i coniugi fino alla vendita della stessa. Infatti, i sig.ri e si impegnano e mettere in vendita detto immobile a partire dalla Pt_2 Pt_3
sottoscrizione del presente ricorso ed il ricavato dalla vendita andrà suddiviso nella misura del 50% ciascuno. Medio tempore, stante il fatto che il sig. attualmente Pt_2
continua a vivere presso detto immobile mentre la sig.ra ha reperito, Pt_3
momentaneamente un'altra abitazione, le spese connesse all'utilizzo dell'immobile verranno sostenute in via esclusiva dal sig. . Pt_2
3) Il sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento Pt_2 Pt_3
ordinario del figlio , l'importo mensile di euro 100,00 (cento/00) soggetto a Per_1
rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT dall'anno successivo alla separazione,
da versarsi con bonifico bancario entro il giorno 15 (quindi) di ciascun mese, per due anni dalla sottoscrizione del presente ricorso, oltre alle spese straordinarie –
determinate secondo il Protocollo del Tribunale di Padova che le parti danno atto di conoscere e che si allega al presente atto - saranno ripartite nella misura del 50% 5
ciascuno, previa documentazione delle stesse.
4) L'autovettura Fiat 500 riamane intestata alla sig.ra e in uso alla stessa, Parte_3
l'autovettura BMW 530 targata EV288HV intestata al sig. rimane nella Pt_2
esclusiva dispobinilità dello stesso;
7) Con l'adempimento delle condizioni innanzi indicate i coniugi dichiarano di avere così esaustivamente regolamentato tutti i loro rapporti personali e patrimoniali (ivi compreso l'acquisto dei beni mobili presenti nella casa coniugale) di non avere pertanto null'altro a pretendere l'uno dall'altro a qualsiasi titolo o ragione.
8) I coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento, essendo entrambi titolari di redditi propri ed economicamente autosufficienti.
9) I coniugi rilasciano fin d'ora reciproco assenso al rilascio e rinnovo del passaporto, per sé stessi e per i figli.
10) Spese legali compensate.”
Per il P.M.: “Visto, il P.M. dichiara di intervenire”
FATTO E DIRITTO
I ricorrenti e hanno contratto Parte_1 Parte_2
matrimonio concordatario in data 02.12.2000 a RG (PD) e trascritto nel relativo Registro, parte II, atto n. 24, Serie A, anno 2000.
Dall'unione coniugale è nato un figlio: , in data 18.10.2004 a Per_1
Camposampiero (PD), maggiorenne ma non economicamente autosufficiente.
La domanda di separazione personale, congiuntamente proposta dai ricorrenti,
va accolta.
Risulta infatti evidente dalle risultanze di causa e dalle conclusioni conformi 6
rassegnate dalle parti la sussistenza del presupposto dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza previsto dall'art. 151 c.c. per la separazione dei coniugi.
Le condizioni concordate dai coniugi, relative alla separazione personale, con riferimento ai punti dall' 1) al 4) e dal 5) all' 8) delle rassegnate conclusioni sono prive di profili d'illegittimità e conformi all'interesse della prole, in quanto rispettose delle norme di cui agli artt, 337 bis e ss. c.c. e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, vanno omologate le rassegnate conclusioni con riferimento ai punti suindicati.
Con riferimento, invece, al punto 5) delle conclusioni congiunte relative alla separazione, si evidenzia che, pur essendo volto alla definizione degli accordi nascenti dal matrimonio, è libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti vertendo su diritti disponibili e, pertanto, non necessità di essere recepito dal Tribunale al fine della sua validità ed efficacia.
Avendo le parti presentato oltre alla domanda di separazione personale anche contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473bis.49 c.p.c. e dovendosi attendere la decorrenza dei termini di cui al predetto articolo per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la causa deve proseguire, come da separata ordinanza di rimessione in istruttoria, riservata, dunque,
all'esito dell'intero giudizio la pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
1. Dichiara la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
matrimonio concordatario contratto il 02.12.2000 a BORGORICCO (PD) e trascritto nel Registro dello Stato Civile del predetto Comune al n. 24, parte II, serie 7
A, anno 2000.
2. ordina agli Ufficiali di Stato Civile del suddetto comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. omologa le conclusioni rassegnate relative alla separazione personale con riferimento ai punti dall'1) al 4) e dei punti dal 6) all' 8) delle rassegnate conclusioni;
4. rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza di pari data;
5. spese al definitivo.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 16.07.25
Il Giudice rel.
Dott.ssa Luisa Bettio
Il Presidente
Dott.ssa Barbara De Munari
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai seguenti Magistrati: dott.ssa Barbara De Munari Presidente dott.ssa Luisa Bettio Giudice rel. dott.ssa Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nel procedimento n° 5195/2025 r.g. promosso con ricorso congiunto depositato in data
19.05.2025 da
, con l'avv. ANTONELLO CLAUDIA, come da mandato in atti;
Parte_1
e da
, con gli avv.ti CAGNIN PIERLUIGI e BIANCO Parte_2
DAMIANO, come da mandato in atti;
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
Oggetto: domanda cumulativa di separazione e divorzio
Per i ricorrenti congiuntamente:
“RICORRONO
Alla SV Ill.ma affinché, previa fissazione dell'udienza di prima comparizione delle parti e designazione del Giudice Relatore, Voglia autorizzare i coniugi a vivere separatamente e provvedere affinché il Tribunale di Padova pronunci sentenza di 2
separazione personale dei coniugi, signori e alle Parte_3 Parte_2
seguenti
CONDIZIONI
1) i coniugi continueranno a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto,
libero ciascuno di fissare la propria residenza ed il proprio domicilio dove riterrà più
opportuno.
2) il figlio maggiorenne ma non autosufficiente continuerà a vivere con la madre e residenza anagrafica presso la stessa.
3) la casa coniugale sita in RG (PD) Via Desman n. 295/A in comproprietà tra i coniugi rimane in uso ad entrambi i coniugi fino alla vendita della stessa. Infatti, i sig.ri e si impegnano e mettere in vendita detto immobile a partire dalla Pt_2 Pt_3
sottoscrizione del presente ricorso ed il ricavato dalla vendita andrà suddiviso nella misura del 50% ciascuno. Medio tempore, stante il fatto che il sig. attualmente Pt_2
continua a vivere presso detto immobile mentre la sig.ra ha reperito, Pt_3
momentaneamente un'altra abitazione, le spese connesse all'utilizzo dell'immobile verranno sostenute in via esclusiva dal sig. . Pt_2
4) Il sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento Pt_2 Pt_3
ordinario del figlio , l'importo mensile di euro 100,00 (cento/00) soggetto a Per_1
rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT dall'anno successivo alla separazione,
da versarsi con bonifico bancario entro il giorno 15 (quindi) di ciascun mese, per due anni dalla sottoscrizione del presente ricorso, oltre alle spese straordinarie –
determinate secondo il Protocollo del Tribunale di Padova che le parti danno atto di conoscere e che si allega al presente atto - saranno ripartite nella misura del 50%
ciascuno, previa documentazione delle stesse. 3
5) L'autovettura Fiat 500 riamane intestata alla sig.ra e in uso alla stessa, Parte_3
l'autovettura BMW 530 targata EV288HV intestata al sig. rimane nella Pt_2
esclusiva dispobinilità dello stesso;
6) Con l'adempimento delle condizioni innanzi indicate i coniugi dichiarano di avere così esaustivamente regolamentato tutti i loro rapporti personali e patrimoniali (ivi compreso l'acquisto dei beni mobili presenti nella casa coniugale) di non avere pertanto null'altro a pretendere l'uno dall'altro a qualsiasi titolo o ragione.
7) I coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento, essendo entrambi titolari di redditi propri ed economicamente autosufficienti.
8) I coniugi rilasciano fin d'ora reciproco assenso al rilascio e rinnovo del passaporto, per sé stessi e per i figli.
9) Spese legali compensate.
**** ******
Avvalendosi della facoltà riconosciuta ai sensi dell'art. 473-bis 49 cpc, i signori Pt_3
e oltre alla domanda di separazione personale dei coniugi,
[...] Parte_2
chiedono all'Ill.mo Tribunale di Padova che, decorso il termine a tal fine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale, pronunci, senza necessità del deposito di un ulteriore ricorso,
la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti in
RG (PD) il 02.12.2000 , trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune
detto, giusto atto integrale di matrimonio allegato al presente ricorso, mantenendo ferme le condizioni di cui alla separazione qui da intendersi richiamate, e per l'effetto
RICORRONO 4
Al Tribunale Ill.mo di Padova, affinché Voglia dichiarare la cessazione degli effetti civile del matrimonio contratto tra i signori e in Parte_3 Parte_2
RG (PD) il 02.12.2000, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune
detto e, per l'effetto, ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza nei registri degli atti di matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI
1) il figlio , maggiorenne ma non autosufficiente, continuerà a vivere con la Per_1
madre e residenza anagrafica presso la stessa.
2) la casa coniugale sita in RG (PD) Via Desman n. 295/A in comproprietà tra i coniugi rimane in uso ad entrambi i coniugi fino alla vendita della stessa. Infatti, i sig.ri e si impegnano e mettere in vendita detto immobile a partire dalla Pt_2 Pt_3
sottoscrizione del presente ricorso ed il ricavato dalla vendita andrà suddiviso nella misura del 50% ciascuno. Medio tempore, stante il fatto che il sig. attualmente Pt_2
continua a vivere presso detto immobile mentre la sig.ra ha reperito, Pt_3
momentaneamente un'altra abitazione, le spese connesse all'utilizzo dell'immobile verranno sostenute in via esclusiva dal sig. . Pt_2
3) Il sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento Pt_2 Pt_3
ordinario del figlio , l'importo mensile di euro 100,00 (cento/00) soggetto a Per_1
rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT dall'anno successivo alla separazione,
da versarsi con bonifico bancario entro il giorno 15 (quindi) di ciascun mese, per due anni dalla sottoscrizione del presente ricorso, oltre alle spese straordinarie –
determinate secondo il Protocollo del Tribunale di Padova che le parti danno atto di conoscere e che si allega al presente atto - saranno ripartite nella misura del 50% 5
ciascuno, previa documentazione delle stesse.
4) L'autovettura Fiat 500 riamane intestata alla sig.ra e in uso alla stessa, Parte_3
l'autovettura BMW 530 targata EV288HV intestata al sig. rimane nella Pt_2
esclusiva dispobinilità dello stesso;
7) Con l'adempimento delle condizioni innanzi indicate i coniugi dichiarano di avere così esaustivamente regolamentato tutti i loro rapporti personali e patrimoniali (ivi compreso l'acquisto dei beni mobili presenti nella casa coniugale) di non avere pertanto null'altro a pretendere l'uno dall'altro a qualsiasi titolo o ragione.
8) I coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento, essendo entrambi titolari di redditi propri ed economicamente autosufficienti.
9) I coniugi rilasciano fin d'ora reciproco assenso al rilascio e rinnovo del passaporto, per sé stessi e per i figli.
10) Spese legali compensate.”
Per il P.M.: “Visto, il P.M. dichiara di intervenire”
FATTO E DIRITTO
I ricorrenti e hanno contratto Parte_1 Parte_2
matrimonio concordatario in data 02.12.2000 a RG (PD) e trascritto nel relativo Registro, parte II, atto n. 24, Serie A, anno 2000.
Dall'unione coniugale è nato un figlio: , in data 18.10.2004 a Per_1
Camposampiero (PD), maggiorenne ma non economicamente autosufficiente.
La domanda di separazione personale, congiuntamente proposta dai ricorrenti,
va accolta.
Risulta infatti evidente dalle risultanze di causa e dalle conclusioni conformi 6
rassegnate dalle parti la sussistenza del presupposto dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza previsto dall'art. 151 c.c. per la separazione dei coniugi.
Le condizioni concordate dai coniugi, relative alla separazione personale, con riferimento ai punti dall' 1) al 4) e dal 5) all' 8) delle rassegnate conclusioni sono prive di profili d'illegittimità e conformi all'interesse della prole, in quanto rispettose delle norme di cui agli artt, 337 bis e ss. c.c. e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, vanno omologate le rassegnate conclusioni con riferimento ai punti suindicati.
Con riferimento, invece, al punto 5) delle conclusioni congiunte relative alla separazione, si evidenzia che, pur essendo volto alla definizione degli accordi nascenti dal matrimonio, è libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti vertendo su diritti disponibili e, pertanto, non necessità di essere recepito dal Tribunale al fine della sua validità ed efficacia.
Avendo le parti presentato oltre alla domanda di separazione personale anche contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473bis.49 c.p.c. e dovendosi attendere la decorrenza dei termini di cui al predetto articolo per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la causa deve proseguire, come da separata ordinanza di rimessione in istruttoria, riservata, dunque,
all'esito dell'intero giudizio la pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
1. Dichiara la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
matrimonio concordatario contratto il 02.12.2000 a BORGORICCO (PD) e trascritto nel Registro dello Stato Civile del predetto Comune al n. 24, parte II, serie 7
A, anno 2000.
2. ordina agli Ufficiali di Stato Civile del suddetto comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. omologa le conclusioni rassegnate relative alla separazione personale con riferimento ai punti dall'1) al 4) e dei punti dal 6) all' 8) delle rassegnate conclusioni;
4. rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza di pari data;
5. spese al definitivo.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 16.07.25
Il Giudice rel.
Dott.ssa Luisa Bettio
Il Presidente
Dott.ssa Barbara De Munari