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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 12/09/2025, n. 2470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2470 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
Registro Generale Appello n. 670 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE DELLE PERSONE, DEI MINORI e DELLA FAMIGLIA
riunita in Camera di ConSIlio nelle persone dei Signori Magistrati dott. FABIO LAURENZI - Presidente dott. FEDERICO BOTTA - ConSIliere dott.ssa ANTONELLA GIOBELLINA - Giudice ausiliario rel.
con l'intervento del Procuratore Generale
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello promossa da:
, nata a [...] il [...], C.F. , residente in Parte_1 C.F._1
Gaggiano via Carroccio 25, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Mosciatti del Foro di
Milano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano Corso di Porta Romana n. 120, ammessa al Patrocinio a spese dello Stato con delibera COA Milano n. 2025/547 del 30.1.2025
APPELLANTE contro
, nato a [...] [...], C.F. residente in Controparte_1 C.F._2
Gaggiano via Carroccio 25, rappresentato e difeso dall'Avv. Annamaria Feroleto del Foro di
Milano ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano via Luciano Manara 15
APPELLATO e APPELLANTE INCIDENTALE
pagina 1 di 9 avverso la sentenza del Tribunale di Pavia n. 1253/2024 – emessa nella causa civile n. 2713/2022
R.G. emessa il 9.9.2024, depositata il 9.9.2024 e comunicata dalla cancelleria il 10.9.2024, non notificata, avente ad oggetto domanda di separazione coniugi.
Parte appellante ha precisato le seguenti conclusioni:
“Dichiarato inammissibile e/o rinunciato l'appello incidentale avversario e comunque rigettato in quanto infondato in fatto e in diritto, rigettata ogni contraria istanza, in riforma del capo della sentenza impugnato dall'appellante; disporre a carico del SI. l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie Controparte_1 versando una somma non inferiore ad € 1500,00 mensili, entro il giorno 5 di ogni mese per i dodici mesi dell'anno, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, a decorrere dalla domanda, con conferma dell'ordine di pagamento diretto da parte dell'INPS, previa, ove del caso,
l'ammissione di tutti i mezzi istruttori dedotti nella memoria ex art 183 co.6 n.2 cpc di primo grado;
con il beneficio delle spese a favore dell'Erario.”
Parte appellata ha precisato le seguenti conclusioni:
“in via principale respingere l'appello proposto dalla SI.ra ; Parte_1 in via incidentale: dichiarare l'infondatezza dell'eccezione di decadenza;
in parziale riforma della sentenza impugnata, ridurre l'assegno di mantenimento da € 1000,00 a €
700,00; in subordine, confermare l'assegno nella misura determinata dal Tribunale con decorrenza dalla data della sentenza di primo grado;
riformare il capo della sentenza relativo all'addebito, dichiarando la separazione senza addebito;
in ogni caso con vittoria di spese del presente grado di giudizio”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello iscritto a ruolo il 7.3.2025 la SI.ra ha impugnato la sentenza del Parte_1
Tribunale di Pavia n. 1253/2024 – emessa il 9.9.2024 nella causa civile n. 2713/2022 R.G.,
pagina 2 di 9 comunicata il 10.9.2024 e non notificata, avente ad oggetto domanda di separazione coniugi proposta dalla stessa contro . Controparte_1
Con il proposto ricorso chiedeva: l'addebito al marito e l'assegno a concorso del Parte_1 suo mantenimento di € 1500,00 mensili a decorrere dal 15.2.2022, data da cui il marito ha reso impossibile alla moglie l'utilizzo della casa coniugale della quale è comproprietaria, con condotte di rilievo non solo civilistico o in ogni caso dalla data della domanda;
sosteneva di essere stata vittima di violenza fisica e psicologica tanto da determinare il ricovero ospedaliero.
Il marito non si costituiva per l'udienza presidenziale e il Presidente disponeva in via provvisoria a suo carico l'assegno di € 900 per concorso al mantenimento della moglie.
Si costituiva successivamente il contestando tutto quanto allegato dalla moglie in merito CP_1 alle violenze subite e chiedeva che l'assegno per la moglie fosse ridotto ad € 400,00.
Il successivo tentativo di conciliazione esperito dal Giudice all'udienza del 20.12.2022 falliva in quanto il dichiarava di non intendere vendere la casa familiare, casa da lui occupata;
la CP_1 moglie dichiarava di non ricevere i pagamenti stabiliti in via provvisoria e chiedeva di disporre il pagamento diretto da parte dell'Inps; il marito dichiarava di percepire € 2330,00 di pensione e chiedeva che l'assegno per la moglie venisse stabilito nella minor somma di € 400 mensili.
Il Giudice confermava l'assegno già disposto dal Presidente, accoglieva la domanda della moglie del versamento diretto da parte INPS e disponeva l'istruttoria per interpello e testi.
Il Tribunale in via definitiva:
- accoglieva la domanda di addebito della separazione a carico del SI. per gli CP_1 accertati episodi di violenza messi in atto nel corso degli anni, ragione per cui è venuto meno l'affectio maritalis;
- sull'assegno di mantenimento rispetto all'an debeatur accertava la sussistenza dei presupposti: la moglie ha 74 anni ed è priva di reddito, nonché invalida al 70%; il marito è poliziotto in pensione con € 2524,16 mensili e gode della casa coniugale in comproprietà;
- ha determinato in € 1000 l'assegno de quo confermando il pagamento a carico dell'INPS dalla data della presente decisione;
con spese di lite a carico del marito.
Ha proposto appello chiedendo: l'assegno di mantenimento di € 1500 mensili Parte_1 con conferma del pagamento diretto da parte Inps a decorrere dalla domanda previo se del caso pagina 3 di 9 l'ammissione di tutti i mezzi istruttori di cui alla memoria ex art 183 co.6 n.
2. Con beneficio delle spese a favore dell'Erario.
Sostiene che:
- il non ha documentato i suoi redditi e il suo patrimonio, il saldo del conto corrente CP_1
a lui solo intestato al 31.3.2022 riportava € 39.142,36 senza alcuna movimentazione;
nulla risulta circa i risparmi accumulati e l'eredità dei suoi genitori;
- il Tribunale ha preso atto dell'importo della pensione e non ha valutato il comportamento processuale del che si è sottratto all'onere di depositare la documentazione fiscale CP_1
e patrimoniale, anche considerato che aveva pagato in corso di causa gli arretrati per evitare la richiesta di sequestro;
il tutto in violazione dell'art 156 c.c. non avendo considerato ad esempio che lui beneficia della casa famigliare di proprietà comune e le altre proprietà del medesimo in Sicilia che lui stesso ha allegato di cominciare a vendere;
- afferma di vivere in un bilocale gravato da mutuo messole a disposizione dal figlio;
ha accumulato debiti condominiali, deve pagare le utenze;
al mese per i bisogni primari spende
€ 497,43 (condominio e utenze, imposte) e il residuo non le basta per vivere e si sta sempre più deperendo.
Si è costituito il 21.3.2025 con un breve scritto con cui si è riservato di contro Controparte_1 dedurre alle eccezioni di parte reclamante nei termini di legge, riportandosi alle difese agli atti.
In data 21.5.2025 ha depositato comparsa di costituzione con appello Controparte_1 incidentale con cui sostiene:
- l'infondatezza del motivo di appello in ordine alla sua capacità patrimoniale: ha dichiarato in udienza l'ammontare della propria pensione e la mancata produzione documentale non ha natura confessoria;
non ha altre disponibilità;
- in via incidentale ha contestato l'addebito per insussistenza di prova: i figli hanno riferito di generiche discussioni, il teste vicino di casa ha confermato l'esistenza di un Tes_1 clima acceso in casa, le denunce presentate dalla sono state tutte archiviate;
non vi è Pt_1 prova del nesso causale;
la crisi coniugale è insorta da dopo il pensionamento del marito a causa del mutato stile di vita;
lui ha sempre lavorato e la moglie si è occupata dei figli e aveva libero accesso ai conti bancari;
pagina 4 di 9 - le mancate produzioni sono irrilevanti perché va accertato il quantum debeatur rispetto al tenore di vita condotto durante la convivenza e lei ora non lo ha mutato.
- In via incidentale chiede la riduzione dell'assegno: la moglie non ha spese locative perché vive a casa del figlio;
l'importo di € 1000 rappresenta circa il 40% della sua pensione ed è stato aumentato rispetto a quello provvisorio di € 900 senza alcuna motivazione;
l'assenza di spese locativa ne giustifica la riduzione ad € 700 mensili.
Parte appellante in data 7 giugno 2025 ha depositato CU 2025 di € 10.852,20.
Parte appellante ha depositato Nota di trattazione scritta in data 12.6.2025 in cui allega:
- che l'appellato ha depositato la comparsa di costituzione in data 22 maggio 2025 violando il termine del 21 maggio fissato con decreto 13 marzo 2025 e senza presentare alcuna istanza di proroga e chiede il rigetto di eccezioni e appelli incidentali;
evidenzia che parte appellata nelle conclusioni della memoria di costituzione non ha chiesto il rigetto dell'addebito;
- l'aver mancato di assolvere all'onere probatorio comporta ex art 116 cpc per il giudice la possibilità di trarne argomenti probanti;
non sono contestate le gravi condizioni di salute ed economiche dell'appellante; il marito gode di risparmi e beni accumulati in una vita;
- quanto all'addebito in sede di interrogatorio formale il ha confermato le CP_1
aggressioni verbali, ingiurie e minacce rivolte alla moglie particolarmente nel 2018 e nel
2022 che erano state registrate e ha ammesso di scatenare scenate “per evitare il peggio me la prendevo con i mobili, lo facevo quasi dal primo giorno di matrimonio”; il vicino di casa ha sentito liti e rumori di porte sbattute e la moglie dire smettila;
ha ammesso in sede di interrogatorio formale che la moglie disponeva solo delle somme in contanti che lui le dava;
- l'attuale abitazione della moglie è precaria perché il figlio ha la sua famiglia da mantenere;
ora il marito ha prodotto le CU reddituali con redditi ancora aumentati € 43.786,73 nel 2023
e € 45.039,93 nel 2024; lei ha a disposizione per vivere € 833,22 netti mentre il marito €
1.903,14.
Parte appellata ha depositato Nota di trattazione scritta in data 15.6.2025 ove espone: la comparsa di costituzione è stata depositata in data 21 maggio 2025 alle ore 17,27; richiama le difese;
in via incidentale chiede altresì il rigetto dell'addebito.
pagina 5 di 9 All'udienza del 18 giugno 2025, tenutasi con modalità di trattazione scritta ex art 127 ter cpc in forza di decreto di questa Corte del 13.3.2025, verificato il deposito di Note scritte da parte di entrambe le parti costituite, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare la Corte rigetta l'eccezione di decadenza proposta da parte appellante in ordine all'appello incidentale svolto da parte appellata per tardività e relativamente alla domanda di rigetto dell'addebito della separazione per non averla esposta nelle conclusioni della comparsa di costituzione in appello.
La comparsa di costituzione in appello del SI. è stata depositata in PCT in data 21 maggio CP_1
e pertanto nel termine fissato dal decreto di questa Corte 13.3.2025 ergo l'appello incidentale svolto è tempestivo.
Quanto alla svolta domanda in via incidentale di revoca dell'addebito va osservato che con la comparsa di costituzione in appello parte appellata nello svolgimento dei motivi ha allegato dirette censure nei confronti del pronunciato addebito a suo carico della separazione e, pertanto, l'esposta motivazione deve trovare valutazione prevalente rispetto alla formulazione delle conclusioni, anche considerato che tale domanda viene riportata nelle conclusioni rassegnate in nota di trattazione scritta ex art 127 ter cpc.
Nel merito sono infondati sia l'appello principale che l'appello incidentale.
In riferimento alla dichiarazione di addebito pronunciata dal Tribunale di Pavia in capo al marito SI. , la Corte valuta nel caso di specie la sussistenza di violazione dei doveri Controparte_1 matrimoniali ex art 143 c.c. da parte dello stesso utili a costituire presupposto per l'applicazione dell'art 151 co. 2 c.c. in conformità ai principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità:
Cassazione civile sez. I, 07/08/2024, n.22294 “Le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità al loro autore;
ne consegue che il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia
pagina 6 di 9 vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei.”
Il materiale probatorio acquisito agli atti esprime contenuti sufficienti per poter addivenire ad un accertamento a carico del SI. di condotte maltrattanti consistenti in Controparte_1 aggressioni verbali e minacce nei confronti della moglie, come dalla stessa allegato, che si pongono in netto contrasto con la personalità della moglie, definita dal marito una brava mamma e brava casalinga senza contrapporle contestazioni di condotte inadeguate, allegando che il loro matrimonio è finito per semplice mancanza di dialogo e incompatibilità di carattere.
Posto che si tratta di matrimonio contratto nel 1975 e che ora i coniugi hanno rispettivamente 82 anni la moglie e 80 il marito, risulta improbabile che la moglie abbia deciso di separarsi a tale età e per simili generici motivi, mentre è decisamente più logico ritenere che la situazione in casa sia diventata invivibile per gli allegati comportamenti aggressivi del marito, rispetto ai quali in corso di causa si è formata la prova.
Il SI. in sede di interrogatorio formale assunto dal Tribunale di Pavia ha Controparte_1 confermato le aggressioni verbali nei confronti della moglie e che la moglie poteva disporre solo delle somme in contanti che il marito le consegnava, precisando che non le è mai mancato nulla.
Tali circostanze sono state confermate anche dal figlio escusso a teste e gli esiti di tale Tes_2 istruttoria non sono stati contestati da parte appellata.
La Corte condivide la decisione assunta dal Tribunale di Pavia che, accertata la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento a favore della SI.ra dell'assegno di concorso Parte_1 al proprio mantenimento a carico del marito, ne ha disposto la quantificazione in € 1000,00 mensili.
Va osservato che per valutare la relativa domanda, anche in punto quantum debeatur, bisogna procedere per passaggi consequenziali, il primo dei quali è l'accertamento del tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge richiedente gli permettano di conservare tale tenore di vita, indipendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo, si deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione, con un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali di ciascun coniuge, applicazione del principio di diritto fissato dalla Suprema Corte fra cui infra: Cassazione pagina 7 di 9 civile sez. I, 22/11/2024, n.30119 “La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento
a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio.”
Nel caso di specie, fermo l'accertamento in punto an debeatur dell'assegno de quo, sussiste tra le parti una sproporzione reddituale considerato che: la SI.ra di anni 82, avendo dedicato la Pt_1 sua vita alla famiglia, circostanza non contestata, è priva di reddito ed è invalida al 70% ed è comproprietaria della casa coniugale;
il marito SI. , poliziotto in pensione, percepisce una CP_1 pensione da invalidità di € 2.500,00 circa, è comproprietario della casa coniugale da lui goduta esclusivamente ed è sempre stato unico intestatario del conto corrente.
La liquidazione disposta dal Tribunale di Pavia di € 1.000,00 mensili dell'assegno di concorso al mantenimento della moglie a carico del marito, si presente congrua in comparazione alla capacità reddituale disponibile del , la cui domanda di riduzione ad € 700,00 va rigettata, tenuto CP_1 anche conto che la stessa parte appellata in via subordinata chiede la conferma del provvedimento impugnato in punto liquidazione assegno coniuge.
La medesima liquidazione nel quantum debeatur si presenta congrua rispetto alla necessità della SI.ra di provvedere alla soddisfazione dei bisogni di sussistenza e del diritto alla Pt_1 conservazione dell'assistenza materiale e il richiesto aumento ad € 1500,00 non può trovare accoglimento, in quanto porterebbe a sbilanciare la posizione delle parti rispetto all'importo della pensione del marito di € 2500,00 mensili circa.
La motivazione resa in sentenza dal Tribunale di Pavia sul quantum debeatur è corretta.
In esito alla reciproca soccombenza delle parti, la Corte dispone ex art 92 cpc la compensazione delle spese legali del presente grado di giudizio.
Con separato decreto vengono liquidate le spese legali della parte appellante ammessa al patrocinio a spese dello Stato. pagina 8 di 9
P.Q.M.
La Corte di Appello di Milano, nel giudizio di appello promosso da avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Pavia n. 1253/2024 – emessa nella causa civile n. 2713/2022 R.G. il
9.9.2024, depositata il 10.9.2024, avente ad oggetto domanda di separazione giudiziale coniugi, così dispone:
1)rigetta l'appello principale e l'appello incidentale e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2)compensa tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio;
3)sussistono i presupposti di cui all'art 13 co.1 quater TUSG a carico di entrambe le parti.
Così deciso nella Camera di ConSIlio del 18 giugno 2025
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente dott.ssa Antonella Giobellina dott. Fabio Laurenzi
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE DELLE PERSONE, DEI MINORI e DELLA FAMIGLIA
riunita in Camera di ConSIlio nelle persone dei Signori Magistrati dott. FABIO LAURENZI - Presidente dott. FEDERICO BOTTA - ConSIliere dott.ssa ANTONELLA GIOBELLINA - Giudice ausiliario rel.
con l'intervento del Procuratore Generale
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello promossa da:
, nata a [...] il [...], C.F. , residente in Parte_1 C.F._1
Gaggiano via Carroccio 25, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Mosciatti del Foro di
Milano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano Corso di Porta Romana n. 120, ammessa al Patrocinio a spese dello Stato con delibera COA Milano n. 2025/547 del 30.1.2025
APPELLANTE contro
, nato a [...] [...], C.F. residente in Controparte_1 C.F._2
Gaggiano via Carroccio 25, rappresentato e difeso dall'Avv. Annamaria Feroleto del Foro di
Milano ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano via Luciano Manara 15
APPELLATO e APPELLANTE INCIDENTALE
pagina 1 di 9 avverso la sentenza del Tribunale di Pavia n. 1253/2024 – emessa nella causa civile n. 2713/2022
R.G. emessa il 9.9.2024, depositata il 9.9.2024 e comunicata dalla cancelleria il 10.9.2024, non notificata, avente ad oggetto domanda di separazione coniugi.
Parte appellante ha precisato le seguenti conclusioni:
“Dichiarato inammissibile e/o rinunciato l'appello incidentale avversario e comunque rigettato in quanto infondato in fatto e in diritto, rigettata ogni contraria istanza, in riforma del capo della sentenza impugnato dall'appellante; disporre a carico del SI. l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie Controparte_1 versando una somma non inferiore ad € 1500,00 mensili, entro il giorno 5 di ogni mese per i dodici mesi dell'anno, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, a decorrere dalla domanda, con conferma dell'ordine di pagamento diretto da parte dell'INPS, previa, ove del caso,
l'ammissione di tutti i mezzi istruttori dedotti nella memoria ex art 183 co.6 n.2 cpc di primo grado;
con il beneficio delle spese a favore dell'Erario.”
Parte appellata ha precisato le seguenti conclusioni:
“in via principale respingere l'appello proposto dalla SI.ra ; Parte_1 in via incidentale: dichiarare l'infondatezza dell'eccezione di decadenza;
in parziale riforma della sentenza impugnata, ridurre l'assegno di mantenimento da € 1000,00 a €
700,00; in subordine, confermare l'assegno nella misura determinata dal Tribunale con decorrenza dalla data della sentenza di primo grado;
riformare il capo della sentenza relativo all'addebito, dichiarando la separazione senza addebito;
in ogni caso con vittoria di spese del presente grado di giudizio”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello iscritto a ruolo il 7.3.2025 la SI.ra ha impugnato la sentenza del Parte_1
Tribunale di Pavia n. 1253/2024 – emessa il 9.9.2024 nella causa civile n. 2713/2022 R.G.,
pagina 2 di 9 comunicata il 10.9.2024 e non notificata, avente ad oggetto domanda di separazione coniugi proposta dalla stessa contro . Controparte_1
Con il proposto ricorso chiedeva: l'addebito al marito e l'assegno a concorso del Parte_1 suo mantenimento di € 1500,00 mensili a decorrere dal 15.2.2022, data da cui il marito ha reso impossibile alla moglie l'utilizzo della casa coniugale della quale è comproprietaria, con condotte di rilievo non solo civilistico o in ogni caso dalla data della domanda;
sosteneva di essere stata vittima di violenza fisica e psicologica tanto da determinare il ricovero ospedaliero.
Il marito non si costituiva per l'udienza presidenziale e il Presidente disponeva in via provvisoria a suo carico l'assegno di € 900 per concorso al mantenimento della moglie.
Si costituiva successivamente il contestando tutto quanto allegato dalla moglie in merito CP_1 alle violenze subite e chiedeva che l'assegno per la moglie fosse ridotto ad € 400,00.
Il successivo tentativo di conciliazione esperito dal Giudice all'udienza del 20.12.2022 falliva in quanto il dichiarava di non intendere vendere la casa familiare, casa da lui occupata;
la CP_1 moglie dichiarava di non ricevere i pagamenti stabiliti in via provvisoria e chiedeva di disporre il pagamento diretto da parte dell'Inps; il marito dichiarava di percepire € 2330,00 di pensione e chiedeva che l'assegno per la moglie venisse stabilito nella minor somma di € 400 mensili.
Il Giudice confermava l'assegno già disposto dal Presidente, accoglieva la domanda della moglie del versamento diretto da parte INPS e disponeva l'istruttoria per interpello e testi.
Il Tribunale in via definitiva:
- accoglieva la domanda di addebito della separazione a carico del SI. per gli CP_1 accertati episodi di violenza messi in atto nel corso degli anni, ragione per cui è venuto meno l'affectio maritalis;
- sull'assegno di mantenimento rispetto all'an debeatur accertava la sussistenza dei presupposti: la moglie ha 74 anni ed è priva di reddito, nonché invalida al 70%; il marito è poliziotto in pensione con € 2524,16 mensili e gode della casa coniugale in comproprietà;
- ha determinato in € 1000 l'assegno de quo confermando il pagamento a carico dell'INPS dalla data della presente decisione;
con spese di lite a carico del marito.
Ha proposto appello chiedendo: l'assegno di mantenimento di € 1500 mensili Parte_1 con conferma del pagamento diretto da parte Inps a decorrere dalla domanda previo se del caso pagina 3 di 9 l'ammissione di tutti i mezzi istruttori di cui alla memoria ex art 183 co.6 n.
2. Con beneficio delle spese a favore dell'Erario.
Sostiene che:
- il non ha documentato i suoi redditi e il suo patrimonio, il saldo del conto corrente CP_1
a lui solo intestato al 31.3.2022 riportava € 39.142,36 senza alcuna movimentazione;
nulla risulta circa i risparmi accumulati e l'eredità dei suoi genitori;
- il Tribunale ha preso atto dell'importo della pensione e non ha valutato il comportamento processuale del che si è sottratto all'onere di depositare la documentazione fiscale CP_1
e patrimoniale, anche considerato che aveva pagato in corso di causa gli arretrati per evitare la richiesta di sequestro;
il tutto in violazione dell'art 156 c.c. non avendo considerato ad esempio che lui beneficia della casa famigliare di proprietà comune e le altre proprietà del medesimo in Sicilia che lui stesso ha allegato di cominciare a vendere;
- afferma di vivere in un bilocale gravato da mutuo messole a disposizione dal figlio;
ha accumulato debiti condominiali, deve pagare le utenze;
al mese per i bisogni primari spende
€ 497,43 (condominio e utenze, imposte) e il residuo non le basta per vivere e si sta sempre più deperendo.
Si è costituito il 21.3.2025 con un breve scritto con cui si è riservato di contro Controparte_1 dedurre alle eccezioni di parte reclamante nei termini di legge, riportandosi alle difese agli atti.
In data 21.5.2025 ha depositato comparsa di costituzione con appello Controparte_1 incidentale con cui sostiene:
- l'infondatezza del motivo di appello in ordine alla sua capacità patrimoniale: ha dichiarato in udienza l'ammontare della propria pensione e la mancata produzione documentale non ha natura confessoria;
non ha altre disponibilità;
- in via incidentale ha contestato l'addebito per insussistenza di prova: i figli hanno riferito di generiche discussioni, il teste vicino di casa ha confermato l'esistenza di un Tes_1 clima acceso in casa, le denunce presentate dalla sono state tutte archiviate;
non vi è Pt_1 prova del nesso causale;
la crisi coniugale è insorta da dopo il pensionamento del marito a causa del mutato stile di vita;
lui ha sempre lavorato e la moglie si è occupata dei figli e aveva libero accesso ai conti bancari;
pagina 4 di 9 - le mancate produzioni sono irrilevanti perché va accertato il quantum debeatur rispetto al tenore di vita condotto durante la convivenza e lei ora non lo ha mutato.
- In via incidentale chiede la riduzione dell'assegno: la moglie non ha spese locative perché vive a casa del figlio;
l'importo di € 1000 rappresenta circa il 40% della sua pensione ed è stato aumentato rispetto a quello provvisorio di € 900 senza alcuna motivazione;
l'assenza di spese locativa ne giustifica la riduzione ad € 700 mensili.
Parte appellante in data 7 giugno 2025 ha depositato CU 2025 di € 10.852,20.
Parte appellante ha depositato Nota di trattazione scritta in data 12.6.2025 in cui allega:
- che l'appellato ha depositato la comparsa di costituzione in data 22 maggio 2025 violando il termine del 21 maggio fissato con decreto 13 marzo 2025 e senza presentare alcuna istanza di proroga e chiede il rigetto di eccezioni e appelli incidentali;
evidenzia che parte appellata nelle conclusioni della memoria di costituzione non ha chiesto il rigetto dell'addebito;
- l'aver mancato di assolvere all'onere probatorio comporta ex art 116 cpc per il giudice la possibilità di trarne argomenti probanti;
non sono contestate le gravi condizioni di salute ed economiche dell'appellante; il marito gode di risparmi e beni accumulati in una vita;
- quanto all'addebito in sede di interrogatorio formale il ha confermato le CP_1
aggressioni verbali, ingiurie e minacce rivolte alla moglie particolarmente nel 2018 e nel
2022 che erano state registrate e ha ammesso di scatenare scenate “per evitare il peggio me la prendevo con i mobili, lo facevo quasi dal primo giorno di matrimonio”; il vicino di casa ha sentito liti e rumori di porte sbattute e la moglie dire smettila;
ha ammesso in sede di interrogatorio formale che la moglie disponeva solo delle somme in contanti che lui le dava;
- l'attuale abitazione della moglie è precaria perché il figlio ha la sua famiglia da mantenere;
ora il marito ha prodotto le CU reddituali con redditi ancora aumentati € 43.786,73 nel 2023
e € 45.039,93 nel 2024; lei ha a disposizione per vivere € 833,22 netti mentre il marito €
1.903,14.
Parte appellata ha depositato Nota di trattazione scritta in data 15.6.2025 ove espone: la comparsa di costituzione è stata depositata in data 21 maggio 2025 alle ore 17,27; richiama le difese;
in via incidentale chiede altresì il rigetto dell'addebito.
pagina 5 di 9 All'udienza del 18 giugno 2025, tenutasi con modalità di trattazione scritta ex art 127 ter cpc in forza di decreto di questa Corte del 13.3.2025, verificato il deposito di Note scritte da parte di entrambe le parti costituite, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare la Corte rigetta l'eccezione di decadenza proposta da parte appellante in ordine all'appello incidentale svolto da parte appellata per tardività e relativamente alla domanda di rigetto dell'addebito della separazione per non averla esposta nelle conclusioni della comparsa di costituzione in appello.
La comparsa di costituzione in appello del SI. è stata depositata in PCT in data 21 maggio CP_1
e pertanto nel termine fissato dal decreto di questa Corte 13.3.2025 ergo l'appello incidentale svolto è tempestivo.
Quanto alla svolta domanda in via incidentale di revoca dell'addebito va osservato che con la comparsa di costituzione in appello parte appellata nello svolgimento dei motivi ha allegato dirette censure nei confronti del pronunciato addebito a suo carico della separazione e, pertanto, l'esposta motivazione deve trovare valutazione prevalente rispetto alla formulazione delle conclusioni, anche considerato che tale domanda viene riportata nelle conclusioni rassegnate in nota di trattazione scritta ex art 127 ter cpc.
Nel merito sono infondati sia l'appello principale che l'appello incidentale.
In riferimento alla dichiarazione di addebito pronunciata dal Tribunale di Pavia in capo al marito SI. , la Corte valuta nel caso di specie la sussistenza di violazione dei doveri Controparte_1 matrimoniali ex art 143 c.c. da parte dello stesso utili a costituire presupposto per l'applicazione dell'art 151 co. 2 c.c. in conformità ai principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità:
Cassazione civile sez. I, 07/08/2024, n.22294 “Le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità al loro autore;
ne consegue che il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia
pagina 6 di 9 vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei.”
Il materiale probatorio acquisito agli atti esprime contenuti sufficienti per poter addivenire ad un accertamento a carico del SI. di condotte maltrattanti consistenti in Controparte_1 aggressioni verbali e minacce nei confronti della moglie, come dalla stessa allegato, che si pongono in netto contrasto con la personalità della moglie, definita dal marito una brava mamma e brava casalinga senza contrapporle contestazioni di condotte inadeguate, allegando che il loro matrimonio è finito per semplice mancanza di dialogo e incompatibilità di carattere.
Posto che si tratta di matrimonio contratto nel 1975 e che ora i coniugi hanno rispettivamente 82 anni la moglie e 80 il marito, risulta improbabile che la moglie abbia deciso di separarsi a tale età e per simili generici motivi, mentre è decisamente più logico ritenere che la situazione in casa sia diventata invivibile per gli allegati comportamenti aggressivi del marito, rispetto ai quali in corso di causa si è formata la prova.
Il SI. in sede di interrogatorio formale assunto dal Tribunale di Pavia ha Controparte_1 confermato le aggressioni verbali nei confronti della moglie e che la moglie poteva disporre solo delle somme in contanti che il marito le consegnava, precisando che non le è mai mancato nulla.
Tali circostanze sono state confermate anche dal figlio escusso a teste e gli esiti di tale Tes_2 istruttoria non sono stati contestati da parte appellata.
La Corte condivide la decisione assunta dal Tribunale di Pavia che, accertata la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento a favore della SI.ra dell'assegno di concorso Parte_1 al proprio mantenimento a carico del marito, ne ha disposto la quantificazione in € 1000,00 mensili.
Va osservato che per valutare la relativa domanda, anche in punto quantum debeatur, bisogna procedere per passaggi consequenziali, il primo dei quali è l'accertamento del tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge richiedente gli permettano di conservare tale tenore di vita, indipendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo, si deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione, con un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali di ciascun coniuge, applicazione del principio di diritto fissato dalla Suprema Corte fra cui infra: Cassazione pagina 7 di 9 civile sez. I, 22/11/2024, n.30119 “La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento
a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio.”
Nel caso di specie, fermo l'accertamento in punto an debeatur dell'assegno de quo, sussiste tra le parti una sproporzione reddituale considerato che: la SI.ra di anni 82, avendo dedicato la Pt_1 sua vita alla famiglia, circostanza non contestata, è priva di reddito ed è invalida al 70% ed è comproprietaria della casa coniugale;
il marito SI. , poliziotto in pensione, percepisce una CP_1 pensione da invalidità di € 2.500,00 circa, è comproprietario della casa coniugale da lui goduta esclusivamente ed è sempre stato unico intestatario del conto corrente.
La liquidazione disposta dal Tribunale di Pavia di € 1.000,00 mensili dell'assegno di concorso al mantenimento della moglie a carico del marito, si presente congrua in comparazione alla capacità reddituale disponibile del , la cui domanda di riduzione ad € 700,00 va rigettata, tenuto CP_1 anche conto che la stessa parte appellata in via subordinata chiede la conferma del provvedimento impugnato in punto liquidazione assegno coniuge.
La medesima liquidazione nel quantum debeatur si presenta congrua rispetto alla necessità della SI.ra di provvedere alla soddisfazione dei bisogni di sussistenza e del diritto alla Pt_1 conservazione dell'assistenza materiale e il richiesto aumento ad € 1500,00 non può trovare accoglimento, in quanto porterebbe a sbilanciare la posizione delle parti rispetto all'importo della pensione del marito di € 2500,00 mensili circa.
La motivazione resa in sentenza dal Tribunale di Pavia sul quantum debeatur è corretta.
In esito alla reciproca soccombenza delle parti, la Corte dispone ex art 92 cpc la compensazione delle spese legali del presente grado di giudizio.
Con separato decreto vengono liquidate le spese legali della parte appellante ammessa al patrocinio a spese dello Stato. pagina 8 di 9
P.Q.M.
La Corte di Appello di Milano, nel giudizio di appello promosso da avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Pavia n. 1253/2024 – emessa nella causa civile n. 2713/2022 R.G. il
9.9.2024, depositata il 10.9.2024, avente ad oggetto domanda di separazione giudiziale coniugi, così dispone:
1)rigetta l'appello principale e l'appello incidentale e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2)compensa tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio;
3)sussistono i presupposti di cui all'art 13 co.1 quater TUSG a carico di entrambe le parti.
Così deciso nella Camera di ConSIlio del 18 giugno 2025
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente dott.ssa Antonella Giobellina dott. Fabio Laurenzi
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