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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 09/05/2025, n. 351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 351 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE II CIVILE
R.V.G. 192/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatrice
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 192/2025 R.V.G. promossa da
, (C.F. ); Parte_1 C.F._1
e da
, (C.F. ), Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'Avv. BALLANZINO VALERIA e con domicilio eletto presso il suo studio in Mortara, Piazza Trieste n. 93;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in LE EL (PV), in data 14/06/2003, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di LE EL
(PV) alla Parte II, Serie A, n. 3, dell'anno 2003. separati consensualmente con verbale in data 09.6.2017 e relativo decreto di omologa del
16.6.2017, emesso dal Tribunale di Pavia, R.G. 3044/2017;
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“a) In ragione della dimostrata capacità lavorativa del sig. ma tenuto conto del fatto Parte_3 che il medesimo non ha ancora trovato un lavoro stabile, a titolo di contributo per il mantenimento dello stesso il signor verserà a quest'ultimo ancora per i prossimi 12 mesi a Pt_1 decorrere dalla mensilità di deposito del presente ricorso la somma di euro 200,00 mensili entro il giorno 15 di ogni mese oltre al 50 % delle spese mediche extra assegno documentate salvo il fatto che il medesimo raggiunga l'indipendenza economica prima di quella data: a quel punto cesserà qualunque obbligo di mantenimento a carico del sig. Pt_1
b) Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti, nulla avendo a pretendere reciprocamente per il proprio mantenimento o per qualunque altro titolo.
pag. 1 di 3 c) Le parti dichiarano di aver regolato tutte le questioni tra loro pendenti e di non aver più nulla
a che pretendere reciprocamente per nessuna ragione o titolo.
d) Le spese relative alla procedura di divorzio congiunto verranno sostenute dal Sig.
[...]
”. Parte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 21.1.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti,
i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, e, con successive note depositate in sostituzione dell'udienza, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12
III c.p.c.
Infine, hanno confermato le condizioni di cui al ricorso e hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti, le prove documentali depositate
(decreto del 16.6.2017, emesso dal Tribunale di Pavia, R.G. 3044/2017, con il quale è stata omologata la separazione personale dei coniugi, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data della comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione, avvenuta il 09.6.2017.
Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni quale ragione che determina la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Si dà atto che le Parti hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Nulla viene pronunciato in merito alle spese processuali, trattandosi di ricorso congiunto.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
pag. 2 di 3 1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e da in LE EL (PV), in data 14/06/2003, il cui atto è stato Parte_2 trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di LE EL (PV) alla Parte II,
Serie A, n. 3, dell'anno 2003;
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
3) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5) nulla sulle spese.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 15.4.2025
Presidente Est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE II CIVILE
R.V.G. 192/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatrice
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 192/2025 R.V.G. promossa da
, (C.F. ); Parte_1 C.F._1
e da
, (C.F. ), Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'Avv. BALLANZINO VALERIA e con domicilio eletto presso il suo studio in Mortara, Piazza Trieste n. 93;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in LE EL (PV), in data 14/06/2003, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di LE EL
(PV) alla Parte II, Serie A, n. 3, dell'anno 2003. separati consensualmente con verbale in data 09.6.2017 e relativo decreto di omologa del
16.6.2017, emesso dal Tribunale di Pavia, R.G. 3044/2017;
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“a) In ragione della dimostrata capacità lavorativa del sig. ma tenuto conto del fatto Parte_3 che il medesimo non ha ancora trovato un lavoro stabile, a titolo di contributo per il mantenimento dello stesso il signor verserà a quest'ultimo ancora per i prossimi 12 mesi a Pt_1 decorrere dalla mensilità di deposito del presente ricorso la somma di euro 200,00 mensili entro il giorno 15 di ogni mese oltre al 50 % delle spese mediche extra assegno documentate salvo il fatto che il medesimo raggiunga l'indipendenza economica prima di quella data: a quel punto cesserà qualunque obbligo di mantenimento a carico del sig. Pt_1
b) Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti, nulla avendo a pretendere reciprocamente per il proprio mantenimento o per qualunque altro titolo.
pag. 1 di 3 c) Le parti dichiarano di aver regolato tutte le questioni tra loro pendenti e di non aver più nulla
a che pretendere reciprocamente per nessuna ragione o titolo.
d) Le spese relative alla procedura di divorzio congiunto verranno sostenute dal Sig.
[...]
”. Parte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 21.1.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti,
i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, e, con successive note depositate in sostituzione dell'udienza, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12
III c.p.c.
Infine, hanno confermato le condizioni di cui al ricorso e hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti, le prove documentali depositate
(decreto del 16.6.2017, emesso dal Tribunale di Pavia, R.G. 3044/2017, con il quale è stata omologata la separazione personale dei coniugi, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data della comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione, avvenuta il 09.6.2017.
Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni quale ragione che determina la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Si dà atto che le Parti hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Nulla viene pronunciato in merito alle spese processuali, trattandosi di ricorso congiunto.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
pag. 2 di 3 1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e da in LE EL (PV), in data 14/06/2003, il cui atto è stato Parte_2 trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di LE EL (PV) alla Parte II,
Serie A, n. 3, dell'anno 2003;
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
3) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5) nulla sulle spese.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 15.4.2025
Presidente Est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 3 di 3