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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/10/2025, n. 33754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33754 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Ercole IL - Presidente - Sent.n.sez.1037/2025 AN ST AR TI UP - 23/09/2025 R.G.N. 10522/2025 DE TR IZ D’AR - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LE AN, nato a [...] il [...] avverso la sentenza emessa in data 24 ottobre 2024 dalla Corte di appello di Bologna;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere IZ D’AR; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale TA CC, che ha chiesto di investire le Sezioni Unite della questione relativa alle modalità di applicazione della diminuente per il rito abbreviato nel caso di concorso tra delitti e contravvenzioni e, in subordine, di annullare senza rinvio la sentenza impugnata e di rideterminare la pena, rigettando nel resto il ricorso;
lette le conclusioni dell’avvocato Fabiola Di RO, che ha insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso. Penale Sent. Sez. 6 Num. 33754 Anno 2025 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: D'ARCANGELO FABRIZIO Data Udienza: 23/09/2025 2 RITENUTO IN FATTO 1. Il Pubblico Ministero del Tribunale di Bologna ha citato a giudizio AN LE per rispondere del reato di cui all’art. 186, comma 7, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (capo A) e di cui all’art. 341-bis cod. pen. (capo B), entrambi commessi in Bologna il 26 marzo 2022. Secondo l’ipotesi di accusa, l’imputato, sorpreso alla guida di un autoveicolo in condizioni tali da far ritenere sussistente lo stato di ebbrezza alcolica, avrebbe tenuto una condotta non collaborativa, rifiutando di fatto l’accertamento del tasso CO (capo A) e, alla presenza di più persone e in luogo pubblico, avrebbe offeso l’onore e il decoro degli agenti in servizio presso il Corpo della Polizia locale del Comune di Bologna, mentre stavano compiendo atti del proprio ufficio nei suoi confronti (capo B). 2. Il Tribunale di Bologna, con sentenza emessa in data 28 giugno 2023 all’esito del giudizio abbreviato, ha dichiarato l’imputato responsabile dei reati al medesimo ascritti, e, concesse le attenuanti generiche, ritenuta la continuazione e applicata la diminuente per il rito, lo ha condannato alla pena sospesa di quattro mesi di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, e ha applicato la pena accessoria amministrativa della sospensione della patente di guida per un anno. 3. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna ha confermato la pronuncia di primo grado, condannando l’imputato appellante al pagamento delle spese del grado. 4. L’avvocato Fabiola De RO, difensore dell’imputato, ha proposto ricorso avverso tale sentenza e, proponendo quattro motivi, ne ha chiesto l’annullamento. 4.1. Il difensore, con il primo motivo, ha censurato l’inosservanza degli artt. 192, comma 5, e 379, comma 8, d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 del 1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in quanto la responsabilità penale dell’imputato sarebbe stata affermata sulla base del rilievo del tasso CO dell’imputato eseguito mediante un etilometro omologato da un soggetto non legittimato. Dallo scontrino della rilevazione del tasso CO dell’imputato sarebbe, infatti, emerso che per la rilevazione era stato utilizzato l’etilometro mod. Drager 7110 MK III, omologazione 00308 BET. 3 L’art. 192, comma 5, d.P.R. n. 495 del 1992, tuttavia, sancisce che l’omologazione «è valida solo a nome del richiedente e non è trasmissibile a soggetti diversi». Nel caso di specie, l’omologazione dell’etilometro sarebbe stata operata su domanda della Drager Italiana s.p.a., quale mandataria per l’Italia dell’omologa società tedesca Drager. La voltura dell’omologazione dell’etilometro in questione dalla società tedesca alla società italiana, operata in data 9 settembre 2002, operata dal Ministero dei trasporti e della navigazione, dunque, sarebbe stata effettuata in violazione dell’art. 192, comma 5, d.P.R. n. 495 del 1992, in quanto la società italiana è una mera mandataria della società tedesca. Ad avviso del difensore, dunque, la mancanza di corretta omologazione dell’etilometro renderebbe incerto il risultato della rilevazione operata dagli agenti del tasso CO dell’imputato. 4.2. Il difensore, con il secondo motivo, ha dedotto l’illogicità o, comunque, la mancanza della motivazione in ordine alla richiesta di derubricazione del reato contestato al capo A) nel reato di cui all’art. 186, comma 1, lett. a) o b), del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Posto che il ricorrente è stato trovato fermo, all’interno della sua autovettura, e che la misurazione è stata effettuata dopo circa sessanta minuti dall’arrivo degli operanti, il tasso CO rilevato non sarebbe affidabile. La presenza di un’unica misurazione non consentirebbe, infatti, di stabilire l’andamento, ascendente o discendente, del tasso CO dell’imputato al momento del fatto. Secondo la curva di Widmark, la concentrazione di alcol, in andamento crescente tra i venti e i sessanta minuti dall’assunzione, assume un andamento decrescente dopo aver raggiunto il picco massimo di assorbimento in questo intervallo di tempo. Nel dubbio circa l’effettivo tasso CO riscontrabile al momento della guida, il reato contestato al capo A) avrebbe, dunque, dovuto essere derubricato nella diversa ipotesi di cui all’art. 186, comma 1, lett. a) o b), del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. 4.3. Con il terzo motivo, il difensore ha eccepito l’erronea applicazione dell’art. 314-bis cod. pen., in relazione al delitto contestato al capo B), in quanto i fatti sarebbero accaduti in due momenti distinti. Una prima parte della condotta sarebbe, infatti, stata posta in essere in presenza dei soli agenti Vazzaz e Console, poi raggiunti dai colleghi, e una seconda parte sarebbe stata commessa presso il “Centro dell’auto”. 4 In entrambi i segmenti temporali della condotta contestata, tuttavia, non vi sarebbe stata la presenza di più persone, diverse dai destinatari delle espressioni oltraggiose, al momento della loro esternazione da parte dell’imputato. 4.4. Con il quarto motivo, il difensore ha eccepito l’erronea applicazione dell’art. 442, comma 2, cod. proc. pen. La Corte di appello, infatti, nel determinare la pena per i reati contestati in applicazione del regime della continuazione, ha ridotto la pena per la contravvenzione di cui al capo A) nella misura di un terzo. Il difensore ha eccepito, tuttavia, che l’art. 442, comma 2, cod. proc. pen. come novellato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, impone, in caso di continuazione tra delitti e contravvenzioni, la riduzione per il rito debba essere effettuata distintamente sugli aumenti di pena disposti per le contravvenzioni, nella misura della metà. 5. Con memoria depositata in data 19 giugno 2025 l’avvocato Fabiola Di RO ha insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 8 settembre 2025, il Procuratore generale, TA CC, ha chiesto di investire le Sezioni Unite sulle modalità di applicazione della diminuente per il rito abbreviato nel caso di concorso tra delitti e contravvenzioni e, in subordine, di annullare senza rinvio la sentenza impugnata e di rideterminare la pena, rigettando nel resto il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere accolto nei limiti che di seguito si precisano. 2. Il difensore, con il primo motivo, ha censurato l’inosservanza degli artt. 192, comma 5, e 379, comma 8, d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 del 1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in quanto la responsabilità penale dell’imputato è stata affermata sulla base del rilievo del tasso CO dell’imputato eseguito mediante un etilometro omologato da un soggetto non legittimato. 3. Il motivo è inammissibile per aspecificità, in quanto il ricorrente non si è confrontato con la motivazione della sentenza impugnata. I giudici di appello hanno, infatti, disatteso l’omologo motivo di appello, censurando la genericità della doglianza, che non precisava la ragione per la quale 5 l’asserita irregolarità nella voltura dell’omologazione avrebbe determinato esiti non affidabili della misurazione dell’etilometro. Nel ricorso per cassazione il difensore si è limitato a ribadire la medesima trama argomentativa, senza confrontarsi e censurare la specifica motivazione della Corte di appello sul punto. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, del resto, in tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (ex plurimis: Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 – 01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568 – 01). 4. Il difensore, con il secondo motivo di ricorso, ha dedotto l’illogicità o, comunque, la mancanza della motivazione in ordine alla richiesta di derubricazione del reato contestato al capo A) nel reato di cui all’art. 186, comma 1, lett. a) o b), del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. 5. Il motivo è manifestamente infondato. I giudici di merito hanno, infatti, legittimamente ritenuto integrato il reato di rifiuto di sottoporsi all’accertamento dello stato di ebbrezza mediante etilometro di cui all’art. 186, comma 7, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, in quanto l’imputato, è stato colto in una condizione che lasciava desumere lo stato di ebbrezza (per effetto del forte odore di alcol e delle difficoltà di deambulazione mostrate). L’imputato, inoltre, in seguito alla prima misurazione, che attestava un livello di alcool nel sangue pari al 2,53 g/l, si è deliberatamente sottratto alla seconda misurazione, manifestando un comportamento ostile alla prosecuzione del test. La qualificazione operata dai giudici di merito è, dunque, pienamente rispondente alla fattispecie del reato di rifiuto di sottoporsi all'accertamento dello stato di ebbrezza mediante etilometro. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, del resto, integra il reato di cui all’art. 186, comma settimo, C.d.S. (rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici), la condotta di colui che, pur essendosi sottoposto alla prima prova del relativo test, rifiuti di eseguire la seconda, in quanto, ai fini del perfezionamento della fattispecie criminosa in questione, è sufficiente che il soggetto rifiuti di completare l’iter degli accertamenti previsti, i quali constano di due prove da effettuarsi a breve distanza l’una dall’altra (ex plurimis: Sez. 6, n. 15967 del 08/03/2016, Ghezzi, Rv. 266994 – 01; (Sez. 4, n. 45919 del 03/04/2013, Hochrainer, Rv. 257540). 6 6. Con il terzo motivo, il difensore ha eccepito l’erronea applicazione dell’art. 314-bis cod. pen., in relazione al delitto contestato al capo B), in quanto i fatti sarebbero accaduti in due momenti distinti e in entrambi, al momento della commissione delle condotte, non vi sarebbe stata la presenza di più persone, diverse dai destinatari delle espressioni oltraggiose. 7. Il motivo è inammissibile, in quanto si risolve in una sollecitazione ad una diversa ricostruzione del fatto, non consentita nel giudizio di legittimità. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944). Sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5456 del 4/11/2020, F., Rv. 280601-1; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). La Corte di appello ha, peraltro, rilevato, con motivazione congrua, che le espressioni oltraggiose sono state udite, oltre che dagli agenti presenti, anche dagli addetti al carro attrezzi e dagli utenti della strada, posto che il fatto è avvenuto in una strada intensamente trafficata. 8. Con il quarto motivo, il difensore ha eccepito l’erronea applicazione dell’art. 442, comma 2, cod. proc. pen., per effetto della mancata riduzione della metà della pena inflitta per la contravvenzione di cui al capo A). 9. Il motivo è fondato. 9.1. L’art. 442, comma 2, cod. proc. pen., come novellato dall’art. 1, comma 44, dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, sancisce che «In caso di condanna, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze è diminuita della metà se si procede per una contravvenzione e di un terzo se si procede per un delitto». La Corte di appello, nella sentenza impugnata, ha operato la riduzione della pena di cui all’art. 442, comma 2, cod. proc. pen., nella misura unitaria di un terzo, ritenendo che, nel caso di continuazione tra un delitto (capo B) e una 7 contravvenzione (capo A), la pena dovesse essere parametrata su quella stabilita per i delitti, in applicazione della regola del cumulo delle pene concorrenti ai sensi dell’art. 76 cod. pen. 9.2. La Sezioni unite di questa Corte, componendo un contrasto di giurisprudenza emerso su questa questione di diritto, hanno, tuttavia, recentemente statuito che, nel caso di delitti e contravvenzioni posti in continuazione e oggetto di giudizio abbreviato, la riduzione per il rito ai sensi dell’art. 442, comma 2, cod. proc. pen., come novellato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, va operata, sulla pena inflitta per i delitti, nella misura di un terzo e, sulla pena applicata per le contravvenzioni, nella misura della metà (Sez. U, n. 27059 del 27/02/2025, Elian, Rv. 288214 – 01). La pena irrogata deve, dunque, essere rideterminata, riducendo nella misura della metà (e non già di un terzo) la pena irrogata per la contravvenzione di cui al capo A); questo vizio della sentenza impugnata può, tuttavia, essere direttamente emendato dalla Corte di cassazione ai sensi dell’art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen. La Corte di cassazione pronuncia, infatti, sentenza di annullamento senza rinvio se ritiene superfluo il rinvio e se, anche all’esito di valutazioni discrezionali, può decidere la causa alla stregua degli elementi di fatto già accertati o sulla base delle statuizioni adottate dal giudice di merito, non risultando necessari ulteriori accertamenti (Sez. U, n. 3464 del 30/11/2017, dep. 2018, Matrone, Rv. 271831- 01). La possibilità, riconosciuta alla Corte di cassazione dall’art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen., nella formulazione modificata dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, di rideterminare direttamente la pena sulla base delle statuizioni del giudice di merito, procedendo ad un annullamento senza rinvio, è, infatti, circoscritta alle ipotesi in cui alla situazione da correggere possa porsi rimedio senza necessità dell’esame degli atti dei processi di primo e secondo grado e della formulazione di giudizi di merito, obiettivamente incompatibili con le attribuzioni del giudice di legittimità (Sez. 6, n. 44874 del 11/09/2017, Dessì, Rv. 271484 – 01). Nel caso di specie, l’errato computo da parte del giudice di merito della diminuente prevista dall’art. 442, comma secondo, cod. proc. pen., può, dunque, essere rettificato direttamente dalla Corte di cassazione, in quanto l’entità della diminuzione di pena per il rito non è discrezionale ma è fissata dalla legge in misura fissa e il giudice di merito ha esplicitato i passaggi intermedi che hanno condotto al calcolo finale (Sez. U, n. 27059 del 27/02/2025, Elian, Rv. 288214 – 01). 8 9.3. La Corte di appello ha determinato la pena finale in quattro mesi di reclusione (pena base per il più grave reato di cui all’art. 341-bis cod. pen.: sei mesi di reclusione, ridotta per le attenuanti generiche a quattro mesi di reclusione, ulteriormente aumentata a sei mesi di reclusione per la continuazione con il reato di cui al capo A), ridotta per il rito alla pena di quattro mesi di reclusione). Secondo i principi di diritti enunciati dalle Sezioni unite, la pena inflitta al ricorrente deve, dunque, essere rideterminata in tre mesi e venti giorni di reclusione (pena base per il più grave reato di cui all’art. 341-bis cod. pen.: sei mesi di reclusione, ridotta per le attenuanti generiche a quattro mesi di reclusione, ridotta per il rito alle pena di due mesi e venti giorni di reclusione, ulteriormente aumentata di due mesi di reclusione per la continuazione con il reato di cui al capo A), ridotta per il rito alla pena di un mese di reclusione e, dunque, complessivamente alla pena di tre mesi e venti giorni di reclusione). 10. Alla stregua di tali rilievi, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio e la pena finale deve essere rideterminata nella misura indicata, dichiarando inammissibile nel resto il ricorso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e ridetermina la pena finale in mesi tre e giorni venti di reclusione. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così deciso il 23/09/2025. Il Consigliere estensore Il Presidente IZ D’AR Ercole IL
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere IZ D’AR; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale TA CC, che ha chiesto di investire le Sezioni Unite della questione relativa alle modalità di applicazione della diminuente per il rito abbreviato nel caso di concorso tra delitti e contravvenzioni e, in subordine, di annullare senza rinvio la sentenza impugnata e di rideterminare la pena, rigettando nel resto il ricorso;
lette le conclusioni dell’avvocato Fabiola Di RO, che ha insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso. Penale Sent. Sez. 6 Num. 33754 Anno 2025 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: D'ARCANGELO FABRIZIO Data Udienza: 23/09/2025 2 RITENUTO IN FATTO 1. Il Pubblico Ministero del Tribunale di Bologna ha citato a giudizio AN LE per rispondere del reato di cui all’art. 186, comma 7, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (capo A) e di cui all’art. 341-bis cod. pen. (capo B), entrambi commessi in Bologna il 26 marzo 2022. Secondo l’ipotesi di accusa, l’imputato, sorpreso alla guida di un autoveicolo in condizioni tali da far ritenere sussistente lo stato di ebbrezza alcolica, avrebbe tenuto una condotta non collaborativa, rifiutando di fatto l’accertamento del tasso CO (capo A) e, alla presenza di più persone e in luogo pubblico, avrebbe offeso l’onore e il decoro degli agenti in servizio presso il Corpo della Polizia locale del Comune di Bologna, mentre stavano compiendo atti del proprio ufficio nei suoi confronti (capo B). 2. Il Tribunale di Bologna, con sentenza emessa in data 28 giugno 2023 all’esito del giudizio abbreviato, ha dichiarato l’imputato responsabile dei reati al medesimo ascritti, e, concesse le attenuanti generiche, ritenuta la continuazione e applicata la diminuente per il rito, lo ha condannato alla pena sospesa di quattro mesi di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, e ha applicato la pena accessoria amministrativa della sospensione della patente di guida per un anno. 3. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna ha confermato la pronuncia di primo grado, condannando l’imputato appellante al pagamento delle spese del grado. 4. L’avvocato Fabiola De RO, difensore dell’imputato, ha proposto ricorso avverso tale sentenza e, proponendo quattro motivi, ne ha chiesto l’annullamento. 4.1. Il difensore, con il primo motivo, ha censurato l’inosservanza degli artt. 192, comma 5, e 379, comma 8, d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 del 1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in quanto la responsabilità penale dell’imputato sarebbe stata affermata sulla base del rilievo del tasso CO dell’imputato eseguito mediante un etilometro omologato da un soggetto non legittimato. Dallo scontrino della rilevazione del tasso CO dell’imputato sarebbe, infatti, emerso che per la rilevazione era stato utilizzato l’etilometro mod. Drager 7110 MK III, omologazione 00308 BET. 3 L’art. 192, comma 5, d.P.R. n. 495 del 1992, tuttavia, sancisce che l’omologazione «è valida solo a nome del richiedente e non è trasmissibile a soggetti diversi». Nel caso di specie, l’omologazione dell’etilometro sarebbe stata operata su domanda della Drager Italiana s.p.a., quale mandataria per l’Italia dell’omologa società tedesca Drager. La voltura dell’omologazione dell’etilometro in questione dalla società tedesca alla società italiana, operata in data 9 settembre 2002, operata dal Ministero dei trasporti e della navigazione, dunque, sarebbe stata effettuata in violazione dell’art. 192, comma 5, d.P.R. n. 495 del 1992, in quanto la società italiana è una mera mandataria della società tedesca. Ad avviso del difensore, dunque, la mancanza di corretta omologazione dell’etilometro renderebbe incerto il risultato della rilevazione operata dagli agenti del tasso CO dell’imputato. 4.2. Il difensore, con il secondo motivo, ha dedotto l’illogicità o, comunque, la mancanza della motivazione in ordine alla richiesta di derubricazione del reato contestato al capo A) nel reato di cui all’art. 186, comma 1, lett. a) o b), del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Posto che il ricorrente è stato trovato fermo, all’interno della sua autovettura, e che la misurazione è stata effettuata dopo circa sessanta minuti dall’arrivo degli operanti, il tasso CO rilevato non sarebbe affidabile. La presenza di un’unica misurazione non consentirebbe, infatti, di stabilire l’andamento, ascendente o discendente, del tasso CO dell’imputato al momento del fatto. Secondo la curva di Widmark, la concentrazione di alcol, in andamento crescente tra i venti e i sessanta minuti dall’assunzione, assume un andamento decrescente dopo aver raggiunto il picco massimo di assorbimento in questo intervallo di tempo. Nel dubbio circa l’effettivo tasso CO riscontrabile al momento della guida, il reato contestato al capo A) avrebbe, dunque, dovuto essere derubricato nella diversa ipotesi di cui all’art. 186, comma 1, lett. a) o b), del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. 4.3. Con il terzo motivo, il difensore ha eccepito l’erronea applicazione dell’art. 314-bis cod. pen., in relazione al delitto contestato al capo B), in quanto i fatti sarebbero accaduti in due momenti distinti. Una prima parte della condotta sarebbe, infatti, stata posta in essere in presenza dei soli agenti Vazzaz e Console, poi raggiunti dai colleghi, e una seconda parte sarebbe stata commessa presso il “Centro dell’auto”. 4 In entrambi i segmenti temporali della condotta contestata, tuttavia, non vi sarebbe stata la presenza di più persone, diverse dai destinatari delle espressioni oltraggiose, al momento della loro esternazione da parte dell’imputato. 4.4. Con il quarto motivo, il difensore ha eccepito l’erronea applicazione dell’art. 442, comma 2, cod. proc. pen. La Corte di appello, infatti, nel determinare la pena per i reati contestati in applicazione del regime della continuazione, ha ridotto la pena per la contravvenzione di cui al capo A) nella misura di un terzo. Il difensore ha eccepito, tuttavia, che l’art. 442, comma 2, cod. proc. pen. come novellato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, impone, in caso di continuazione tra delitti e contravvenzioni, la riduzione per il rito debba essere effettuata distintamente sugli aumenti di pena disposti per le contravvenzioni, nella misura della metà. 5. Con memoria depositata in data 19 giugno 2025 l’avvocato Fabiola Di RO ha insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 8 settembre 2025, il Procuratore generale, TA CC, ha chiesto di investire le Sezioni Unite sulle modalità di applicazione della diminuente per il rito abbreviato nel caso di concorso tra delitti e contravvenzioni e, in subordine, di annullare senza rinvio la sentenza impugnata e di rideterminare la pena, rigettando nel resto il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere accolto nei limiti che di seguito si precisano. 2. Il difensore, con il primo motivo, ha censurato l’inosservanza degli artt. 192, comma 5, e 379, comma 8, d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 del 1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in quanto la responsabilità penale dell’imputato è stata affermata sulla base del rilievo del tasso CO dell’imputato eseguito mediante un etilometro omologato da un soggetto non legittimato. 3. Il motivo è inammissibile per aspecificità, in quanto il ricorrente non si è confrontato con la motivazione della sentenza impugnata. I giudici di appello hanno, infatti, disatteso l’omologo motivo di appello, censurando la genericità della doglianza, che non precisava la ragione per la quale 5 l’asserita irregolarità nella voltura dell’omologazione avrebbe determinato esiti non affidabili della misurazione dell’etilometro. Nel ricorso per cassazione il difensore si è limitato a ribadire la medesima trama argomentativa, senza confrontarsi e censurare la specifica motivazione della Corte di appello sul punto. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, del resto, in tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (ex plurimis: Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 – 01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568 – 01). 4. Il difensore, con il secondo motivo di ricorso, ha dedotto l’illogicità o, comunque, la mancanza della motivazione in ordine alla richiesta di derubricazione del reato contestato al capo A) nel reato di cui all’art. 186, comma 1, lett. a) o b), del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. 5. Il motivo è manifestamente infondato. I giudici di merito hanno, infatti, legittimamente ritenuto integrato il reato di rifiuto di sottoporsi all’accertamento dello stato di ebbrezza mediante etilometro di cui all’art. 186, comma 7, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, in quanto l’imputato, è stato colto in una condizione che lasciava desumere lo stato di ebbrezza (per effetto del forte odore di alcol e delle difficoltà di deambulazione mostrate). L’imputato, inoltre, in seguito alla prima misurazione, che attestava un livello di alcool nel sangue pari al 2,53 g/l, si è deliberatamente sottratto alla seconda misurazione, manifestando un comportamento ostile alla prosecuzione del test. La qualificazione operata dai giudici di merito è, dunque, pienamente rispondente alla fattispecie del reato di rifiuto di sottoporsi all'accertamento dello stato di ebbrezza mediante etilometro. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, del resto, integra il reato di cui all’art. 186, comma settimo, C.d.S. (rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici), la condotta di colui che, pur essendosi sottoposto alla prima prova del relativo test, rifiuti di eseguire la seconda, in quanto, ai fini del perfezionamento della fattispecie criminosa in questione, è sufficiente che il soggetto rifiuti di completare l’iter degli accertamenti previsti, i quali constano di due prove da effettuarsi a breve distanza l’una dall’altra (ex plurimis: Sez. 6, n. 15967 del 08/03/2016, Ghezzi, Rv. 266994 – 01; (Sez. 4, n. 45919 del 03/04/2013, Hochrainer, Rv. 257540). 6 6. Con il terzo motivo, il difensore ha eccepito l’erronea applicazione dell’art. 314-bis cod. pen., in relazione al delitto contestato al capo B), in quanto i fatti sarebbero accaduti in due momenti distinti e in entrambi, al momento della commissione delle condotte, non vi sarebbe stata la presenza di più persone, diverse dai destinatari delle espressioni oltraggiose. 7. Il motivo è inammissibile, in quanto si risolve in una sollecitazione ad una diversa ricostruzione del fatto, non consentita nel giudizio di legittimità. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944). Sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5456 del 4/11/2020, F., Rv. 280601-1; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). La Corte di appello ha, peraltro, rilevato, con motivazione congrua, che le espressioni oltraggiose sono state udite, oltre che dagli agenti presenti, anche dagli addetti al carro attrezzi e dagli utenti della strada, posto che il fatto è avvenuto in una strada intensamente trafficata. 8. Con il quarto motivo, il difensore ha eccepito l’erronea applicazione dell’art. 442, comma 2, cod. proc. pen., per effetto della mancata riduzione della metà della pena inflitta per la contravvenzione di cui al capo A). 9. Il motivo è fondato. 9.1. L’art. 442, comma 2, cod. proc. pen., come novellato dall’art. 1, comma 44, dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, sancisce che «In caso di condanna, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze è diminuita della metà se si procede per una contravvenzione e di un terzo se si procede per un delitto». La Corte di appello, nella sentenza impugnata, ha operato la riduzione della pena di cui all’art. 442, comma 2, cod. proc. pen., nella misura unitaria di un terzo, ritenendo che, nel caso di continuazione tra un delitto (capo B) e una 7 contravvenzione (capo A), la pena dovesse essere parametrata su quella stabilita per i delitti, in applicazione della regola del cumulo delle pene concorrenti ai sensi dell’art. 76 cod. pen. 9.2. La Sezioni unite di questa Corte, componendo un contrasto di giurisprudenza emerso su questa questione di diritto, hanno, tuttavia, recentemente statuito che, nel caso di delitti e contravvenzioni posti in continuazione e oggetto di giudizio abbreviato, la riduzione per il rito ai sensi dell’art. 442, comma 2, cod. proc. pen., come novellato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, va operata, sulla pena inflitta per i delitti, nella misura di un terzo e, sulla pena applicata per le contravvenzioni, nella misura della metà (Sez. U, n. 27059 del 27/02/2025, Elian, Rv. 288214 – 01). La pena irrogata deve, dunque, essere rideterminata, riducendo nella misura della metà (e non già di un terzo) la pena irrogata per la contravvenzione di cui al capo A); questo vizio della sentenza impugnata può, tuttavia, essere direttamente emendato dalla Corte di cassazione ai sensi dell’art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen. La Corte di cassazione pronuncia, infatti, sentenza di annullamento senza rinvio se ritiene superfluo il rinvio e se, anche all’esito di valutazioni discrezionali, può decidere la causa alla stregua degli elementi di fatto già accertati o sulla base delle statuizioni adottate dal giudice di merito, non risultando necessari ulteriori accertamenti (Sez. U, n. 3464 del 30/11/2017, dep. 2018, Matrone, Rv. 271831- 01). La possibilità, riconosciuta alla Corte di cassazione dall’art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen., nella formulazione modificata dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, di rideterminare direttamente la pena sulla base delle statuizioni del giudice di merito, procedendo ad un annullamento senza rinvio, è, infatti, circoscritta alle ipotesi in cui alla situazione da correggere possa porsi rimedio senza necessità dell’esame degli atti dei processi di primo e secondo grado e della formulazione di giudizi di merito, obiettivamente incompatibili con le attribuzioni del giudice di legittimità (Sez. 6, n. 44874 del 11/09/2017, Dessì, Rv. 271484 – 01). Nel caso di specie, l’errato computo da parte del giudice di merito della diminuente prevista dall’art. 442, comma secondo, cod. proc. pen., può, dunque, essere rettificato direttamente dalla Corte di cassazione, in quanto l’entità della diminuzione di pena per il rito non è discrezionale ma è fissata dalla legge in misura fissa e il giudice di merito ha esplicitato i passaggi intermedi che hanno condotto al calcolo finale (Sez. U, n. 27059 del 27/02/2025, Elian, Rv. 288214 – 01). 8 9.3. La Corte di appello ha determinato la pena finale in quattro mesi di reclusione (pena base per il più grave reato di cui all’art. 341-bis cod. pen.: sei mesi di reclusione, ridotta per le attenuanti generiche a quattro mesi di reclusione, ulteriormente aumentata a sei mesi di reclusione per la continuazione con il reato di cui al capo A), ridotta per il rito alla pena di quattro mesi di reclusione). Secondo i principi di diritti enunciati dalle Sezioni unite, la pena inflitta al ricorrente deve, dunque, essere rideterminata in tre mesi e venti giorni di reclusione (pena base per il più grave reato di cui all’art. 341-bis cod. pen.: sei mesi di reclusione, ridotta per le attenuanti generiche a quattro mesi di reclusione, ridotta per il rito alle pena di due mesi e venti giorni di reclusione, ulteriormente aumentata di due mesi di reclusione per la continuazione con il reato di cui al capo A), ridotta per il rito alla pena di un mese di reclusione e, dunque, complessivamente alla pena di tre mesi e venti giorni di reclusione). 10. Alla stregua di tali rilievi, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio e la pena finale deve essere rideterminata nella misura indicata, dichiarando inammissibile nel resto il ricorso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e ridetermina la pena finale in mesi tre e giorni venti di reclusione. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così deciso il 23/09/2025. Il Consigliere estensore Il Presidente IZ D’AR Ercole IL