Articolo 2154 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 2160Articolo 2144
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9 ottobre 2010
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9 febbraio 2013
Art. 2154. Disposizioni generali in materia di trattamento economico del personale delle Forze di polizia a ordinamento militare 1. Al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare si applicano gli articoli 1779, 1781, 1782 e 1783. 2. Al personale di cui al comma 1, continua ad applicarsi l' articolo 2, comma 91, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 . ((Allo stesso personale si applica, altresi', l'articolo 4, comma 98, della legge 12 novembre 2011, n. 183.))
Entrata in vigore il 9 febbraio 2013
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