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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 08/05/2025, n. 489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 489 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2205 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Maria Chiara Pinna, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il Parte_2 C.F._2
14/05/1982, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Elisa Rullo, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 22/05/2010, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
Masullas.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
22/05/2010 tra e , trascritto presso il registro dello Parte_1 Parte_2
stato civile del Comune di Masullas, anno 2010, numero 2, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario annotato nei Registri dello Stato Civile del Comune di Masullas nell'anno
2010, Numero 2, Parte II, Serie A, Ufficio 1, contratto in data 22/05/2010.
Pag. 2 di 3 2) Ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Masullas di procedere all'annotazione della relativa sentenza.
3) Disporre che i ricorrenti continuino a vivere separati portandosi reciproco rispetto.
4) Nessun assegno di mantenimento o qualsivoglia assegno periodico viene reciprocamente posto a carico dei coniugi in quanto economicamente indipendenti essendo la Sig.ra dirigente medico e il Sig. Pt_2 Pt_1
imprenditore.
5) Ogni altra questione di carattere patrimoniale nonché quella relativa alla divisione tra loro di tutti i beni mobili, compresa la mobilia, presenti all'interno dell'abitazione coniugale è stata già stata risolta in via definitiva dai coniugi i quali pertanto si danno atto reciprocamente di non avere più nulla a pretendere né in merito alla casa coniugale, né in merito al mutuo estinto, né in merito a tali beni.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 08/05/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2205 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Maria Chiara Pinna, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il Parte_2 C.F._2
14/05/1982, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Elisa Rullo, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 22/05/2010, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
Masullas.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
22/05/2010 tra e , trascritto presso il registro dello Parte_1 Parte_2
stato civile del Comune di Masullas, anno 2010, numero 2, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario annotato nei Registri dello Stato Civile del Comune di Masullas nell'anno
2010, Numero 2, Parte II, Serie A, Ufficio 1, contratto in data 22/05/2010.
Pag. 2 di 3 2) Ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Masullas di procedere all'annotazione della relativa sentenza.
3) Disporre che i ricorrenti continuino a vivere separati portandosi reciproco rispetto.
4) Nessun assegno di mantenimento o qualsivoglia assegno periodico viene reciprocamente posto a carico dei coniugi in quanto economicamente indipendenti essendo la Sig.ra dirigente medico e il Sig. Pt_2 Pt_1
imprenditore.
5) Ogni altra questione di carattere patrimoniale nonché quella relativa alla divisione tra loro di tutti i beni mobili, compresa la mobilia, presenti all'interno dell'abitazione coniugale è stata già stata risolta in via definitiva dai coniugi i quali pertanto si danno atto reciprocamente di non avere più nulla a pretendere né in merito alla casa coniugale, né in merito al mutuo estinto, né in merito a tali beni.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 08/05/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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