Ordinanza cautelare 27 settembre 2019
Sentenza 23 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. U, sentenza 23/03/2023, n. 531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 531 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/03/2023
N. 00531/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00617/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezioni Unite)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 617 del 2019, integrato da motivi aggiunti depositati in data 28 giugno 2019), proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Micol Argentiero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Brunella Volini e Nadia Valentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Impresa Individuale-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento del provvedimento emesso dalla Regione Puglia prot. n. AOO/001/PSR/624 del 12/3/2019 di esclusione dalla graduatoria degli aventi diritto al finanziamento europeo; con tutti gli atti consequenziali e segnatamente:
- determinazione dell’autorità di gestione n. 47 del 15/04/2019 avente ad oggetto “approvazione dell’aggiornamento graduatoria unica regionale approvata con DAdG n. 245 del 13/11/2017, in esecuzione delle ordinanze cautelari nn. -OMISSIS- emesse dal TAR Bari il 27.09.2018.
- determinazione dell’autorità di gestione n. 103 del 19/04/2019 avente ad oggetto la “rettifica in autotutela DAG n°47 del 15.03.2019 - aggiornamento graduatoria unica regionale approvata con DAdG n. 245 del 13/11/2017, in esecuzione delle ordinanze cautelari nn. -OMISSIS- emesse dal TAR Bari il 27.09.2018,
nonché per la condanna al risarcimento del danno.
Visto il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Visto tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica cd di smaltimento del giorno 20 dicembre 2022, tenutasi in modalità telematica, il Pres. Angelo Scafuri e udito per le parti i difensori come da relativo verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente si duole di non essere stata ammessa alla fase di istruttoria tecnico-amministrativa della selezione per la sovvenzione in epigrafe specificata, a seguito della rideterminazione del punteggio conseguito nella precedente graduatoria.
Al riguardo deduce profili di violazione di legge ed eccesso di potere, confermati e ribaditi con i motivi aggiunti.
L’amministrazione intimata si è costituita in giudizio ed ha resistito.
All’udienza pubblica straordinaria del 20 dicembre 2022 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Il ricorso è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Invero, la Regione resistente con ultima memoria in atti ha rappresentato, incontrastata, che nelle more la domanda della ricorrente è stata prima ammessa alla fase di istruttoria tecnico-amministrativa rivendicata e poi alla definitiva concessione degli aiuti comunitari per un contributo pari ad € 162.515,51.
In definitiva l’atto impugnato ha cessato di produrre effetti nei confronti dell’interessata perché nel corso del giudizio è mutata la situazione di fatto e di diritto presente al momento della proposizione del ricorso; sopravvenienza che priva l’interessata di ogni interesse alla prosecuzione del giudizio, dal quale non potrebbe trarre alcuna utilità.
In altri termini l’ottenimento dell’agognata sovvenzione determina l’integrale soddisfacimento della pretesa attorea e, con essa, il superamento anche dell’istanza risarcitoria, comunque inammissibile perché generica e non supportata dal necessario supporto probatorio.
Il complesso della vicenda giustifica la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, sezione unica, dichiara improcedibile nei sensi di cui in motivazione il ricorso in epigrafe.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare...
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Angelo Scafuri, Presidente, Estensore
Rita Tricarico, Consigliere
Vincenzo Blanda, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Angelo Scafuri |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.