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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 17/02/2025, n. 363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 363 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Antonella Guerra Presidente
Dott.ssa Silvia Rizzuto giudice rel. ed est.
Dott.ssa Virginia Manfroni giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2021/2023 avente ad oggetto: Separazione giudiziale promossa da:
nata a [...], il [...] Parte_1
Con il patrocinio dell'Avv. VECCHINI CRISTIANA, con domicilio elettivo presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
RICORRENTE contro
nato a [...], il [...] CP_1
RESISTENTE-CONTUMACE
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
Parte attrice, con nota di deposito autorizzata il 22/01/2025, ha precisato le seguenti
CONCLUSIONI: “1. pronunciare la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 CP_1
matrimonio contratto in Marocco in data 10.09.2021 e trascritto nel Regno del Marocco,
Ministero della Giustizia, Tribunale di Prima Istanza di Berrechid, Sezione Notarile, al
n. 101, registro 105 foglio 89, in data 13.09.2021;
2. disporre l'affidamento esclusivo rafforzato di , nata a [...] il Persona_1
13.04.2023, così che tutte le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla residenza possano essere adottate dalla signora in via esclusiva, con possibilità per la stessa che tutti i documenti Parte_1
necessari per la minore (ivi inclusi passaporto e documento di identità valido per
l'espatrio) possano essere richiesti senza l'assenso del padre;
3. collocamento di presso la residenza della madre;
Persona_1
4. visite del padre a , se richieste dal padre, solo previo accordo con la Persona_1
madre ed in modalità protetta gestita dai Servizi Sociali ai quali dovrà rivolgersi il padre per programmare gli incontri;
5. condannare il signor a pagare mensilmente, entro il 5 di ogni mese, a titolo CP_1
di contributo al mantenimento della signora la somma di euro 500,00, Parte_1
rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT;
6. condannare il signor a pagare mensilmente, entro il 5 di ogni mese, a titolo CP_1
di contributo al mantenimento della figlia la somma di euro 500,00, Persona_1
rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT;
7. condannare il signor a rimborsare alla signora nella CP_1 Parte_1 misura dell'80% le spese accessorie e straordinarie sostenute per , così Persona_1
come previste dal Protocollo Famiglia del Tribunale di Verona in vigore al momento della sentenza;
8. assegno unico in via esclusiva alla signora;
Parte_1
9. con condanna del signor alle spese di lite, oltre rimborso forfettario spese CP_1
generali ed accessori come per legge.”
Conclusioni del PM: “nulla oppone”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART. 132 CPC Con ricorso per la separazione giudiziale ha allegato di avere Parte_1
contratto matrimonio religioso in Marocco in data 10.09.2021 con CP_1
(matrimonio trascritto nel Regno del Marocco, Ministero della Giustizia, Tribunale di
Prima Istanza di Berrechid, Sezione Notarile, al n. 101, registro 105 foglio 89, in data
13.09.2021), di aver raggiunto il marito solo nel luglio del 2022 ma che, immediatamente, la ricorrente inziava ad essere oggetto di insulti e sopprusi sino all'aggressione fisica del 3.9.2022 quando la ricorrente era già incinta;
che dopo l'aggressione il sig. se ne è andato di casa , recedendo dal contratto di locazione e CP_1
abbndonando la moglie. Ha quindi chiesto la separazione dal marito e l'affido esclusivo del nascituro.
La parte resistente non si è costituita in giudizio, nonostante la regolare notifica del ricorso introduttivo.
All'esito della prima udienza di comparizione, a fronte dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, la Presidente in via provvisoria ed urgente ha autorizzato i coniugi a vivere separati;
ha affidato la figlia minore , nata Persona_1
successivamente al deposito del ricorso, in via superesclusiva alla madre e disposto incontri in modalità protetta gestiti dai Servizi Sociali ai quali il padre potrà rivolgersi;
infine ha disposto che il sig. contribuisca al mantenimento della figlia con CP_1
il versamento alla moglie di € 500 e il 80% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Verona e al mantenimento della moglie con il versamento di € 500.
Quindi ha disposto la prosecuzione del giudizio avanti al giudice istruttore.
La parte resistente non si è costituita ma è spontaneamenta comparsa all'udienza del
23.5.2023; nel corso dell'udienza è stata comunque la rinnovazione della notifica che si era perfezionata oltre il termine di legge. Alla successiva udienza del 12.12.2024, verificata la regolarità della notifica, è stata dichiarata la contumacia di . Con CP_1
successivo provvedimento del 27.1.2025 la causa è stata rimessa alla decisione del
Collegio.
* * * * *
La presenza di elementi di estraneità (cittadinanza marocchina delle parti, matrimonio celebrato in Marocco) induce il Collegio a compiere alcune valutazioni preliminari in merito alla giurisdizione ed alla legge applicabile alla fattispecie.
Sulla pronuncia di separazione tra i coniugi sussiste la giurisdizione del Tribunale adito in applicazione dell'art. 3 del Regolamento CE n. 1111/2019 che prevede all'art. 3 lett. a, lett. a). In Italia era infatti la residenza abituale dei coniugi e la ricorrente è tuttora residente in Italia.
Il matrimonio celebrato tra le parti in Marocco non risulta trascritto nei registri dello
Stato civile italiano. La Corte di Cassazione da tempo ha affermato che non osta alla statuizione sul vincolo la mancata trascrizione del matrimonio nei registri dello stato civile: il matrimonio celebrato all'estero dalle parti, entrambe cittadini stranieri, anche se non trascritto nei registri dello stato civile italiano, ha piena rilevanza nel nostro ordinamento (ex art. 28 legge n. 218/95) e, comunque, "non vale ad escludere la giurisdizione del giudice italiano, in caso di domanda di divorzio tra cittadini stranieri, la circostanza che l'eventuale sentenza sarebbe improduttiva di effetti nel territorio della
Repubblica, perché non suscettibile di annotazione nei registri dello stato civile nei quali il matrimonio non è stato mai trascritto" (Cass. Civ., Sezioni Unite, n. 5292 del
28.10.1985).
La residenza abituale della figlia in Italia determina la competenza giurisdizionale italiana anche per le questioni relative alla regolamentazione dell'affidamento e degli obblighi contributivi, ai sensi rispettivamente dell'art. 7 del regolamento CE n. 1111/2019 e dell'art. 3 del Regolamento CE n. 4/2009 .
Quanto alla legge applicabile alla domanda di separazione, è applicabile il regolamento
(UE) n. 1259/2010 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio ed alla separazione personale per le controversie istaurate a decorrere dal 21 giugno 2012. L'art. 8 del richiamato regolamento stabilisce che, in mancanza di scelta operata dalle parti, la separazione personale tra i coniugi è disciplinata dalla legge dello Stato dell'ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia conlucso da più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale, com'è nella specie.
Procedendo all'individuazione della disciplina applicabile alla responsabilità genitoriale nei confronti dei figli (comprendente il diritto di affidamento e l'esercizio del diritto di visita), trova applicazione la Convenzione dell'Aja dell'Aja del 19.10.1996, che all'art. 16 rinvia direttamente, per la disciplina della responsabilità genitoriale, alla legge dello Stato di residenza abituale del minore.
Ne consegue che, nel caso concreto, essendo la minore residente in modo stabile in Italia, trova applicazione la legge italiana.
In ordine alla domanda di contributo al mantenimento, l'art. 15 del regolamento (CE) n. 4/2009 rinvia al Protocollo dell'Aja del 23/11/2007 relativo alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari negli Stati membri vincolati da tale strumento e l'art. 3 del
Protocollo, che detta le norme generali sulla legge applicabile, prevede che le obbligazioni alimentari siano disciplinate dalla legge dello Stato di residenza abituale del creditore, che , nella fattispecie in esame, è quella quella della figlia e della moglie.
Nel merito sussistono i presupposti per l'adozione della pronuncia di separazione, posto che, per quanto dedotto negli atti difensivi, può ritenersi sopravvenuta tra le parti una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile, tale da far presumere che sia venuta meno qualsivoglia forma di comunione di vita materiale e spirituale.
Ritiene il Collegio che la domanda di affidamento esclusivo rafforzato della figlia minore proposta dalla ricorrente sia meritevole di accoglimento;
secondo quanto dalla stessa dichiarato, il convenuto si è reso di fatto irreperibile, ha abbandonato la moglie quando la figlia non era ancora nata, senza preoccuparsi del suo sostentamento e non ha mai esercitato la responsabilità genitoriale né contribuito ai bisogni materiali e morali della minore.
La mancata costituzione del resistente, pur ritualmente citato, non ha permesso di instaurare un contraddittorio sul punto per valutare eventuali contestazioni.
La scelta del convenuto di non costituirsi nel giudizio incardinato dalla madre per la regolamentazione delle funzioni genitoriali pur a seguito di regolare notifica, costituisce ulteriore conferma del disinteresse del resistente rispetto alle esigenze di crescita, educazione e mantenimento della figlia.
Tale comportamento e le difficoltà per la gestione ordinaria della figlia che altrimenti la madre troverebbe giustificano, oltre all'affidamento in via esclusiva della bambina in capo alla madre ricorrente, anche la rimessione a quest'ultima delle decisioni di maggiore interesse per la minore, in virtù della deroga normativa stabilita dall'art. 337 quater comma terzo c.c. Occorre infatti necessario assicurare una modalità di esercizio della responsabilità genitoriale che garantisca il completo e più celere assolvimento delle esigenze della minore, tenuto conto delle difficoltà che diversamente la madre continuerebbe ad incontrare per le decisioni relative alle questioni scolastiche e sanitarie.
Va quindi disposto che la madre ricorrente, cui deve essere rimesso l'esercizio della responsabilità genitoriale in via esclusiva, possa anche prendere autonomamente e senza il previo consenso scritto del padre, le decisioni di maggiore interesse della figlia comprese quelle relative alle questioni scolastiche e ai trattamenti sanitari. Per_2
Quanto agli obblighi di mantenimento verso la moglie e la figlia,, all'udienza presidenziale il resistente ha dichiarato pur non documentandolo, di percepire un reddito di € 2.000. La resistente invece non lavora, appena arrivata in Italia è rimasta incinta e contemporaneamente è stata abbondonata dal marito;
ora deve prendersi cura in via esclusiva di una bambina in tenera età.
Alla luce di questo ritiene il Collegio di confermare le statuizioni di natura economica adottate in via provvisoria ed urgente all'udienza presidenziale e di porre quindi a carico del resistente un assegno di mantenimento per la figlia minore di € 500 rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat oltre all'80% delle spese straordinarie e un assegno di mantenimento per la moglie di € 500.
Le spese di lite vanno poste a carico del convenuto, secondo il principio della soccombenza con compensazione di 1/3 in ragione della neutralità, sotto il profilo della soccombenza, della pronuncia di status.
PQM
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
contratto in data 10.09.2021 e trascritto nel Regno del Marocco,
[...]
Ministero della Giustizia, Tribunale di Prima Istanza di Berrechid, Sezione
Notarile, al n. 101, registro 105 foglio 89, in data 13.09.2021
2) affida la figlia minore (nata in data [...]) in via esclusiva Persona_3 alla madre, che ne curerà l'educazione, l'istruzione ed il mantenimento, tenendo conto delle sue capacità, inclinazione naturale ed aspirazioni;
la madre potrà assumere autonomamente e senza il consenso del padre le decisioni di maggiore interesse della figlia minore, comprese quelle relative alle questioni scolastiche, ai trattamenti sanitari ed al rilascio e rinnovo dei documenti, compresi quelli validi per l'espatrio;
3) condanna a rifondere a le spese di Controparte_2 Parte_2 lite, che si liquidano in € 3.400 per compensi oltre rimborso forfetario IVA e cpa.
Sui compensi C.P.A. ed I.V.A. Con distrazione a favore dell'Erario. Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio del 11.2.2025
Il Giudice rel. La Presidente
Dott.ssa Silvia Rizzuto dott.ssa Antonella Guerra
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Antonella Guerra Presidente
Dott.ssa Silvia Rizzuto giudice rel. ed est.
Dott.ssa Virginia Manfroni giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2021/2023 avente ad oggetto: Separazione giudiziale promossa da:
nata a [...], il [...] Parte_1
Con il patrocinio dell'Avv. VECCHINI CRISTIANA, con domicilio elettivo presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
RICORRENTE contro
nato a [...], il [...] CP_1
RESISTENTE-CONTUMACE
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
Parte attrice, con nota di deposito autorizzata il 22/01/2025, ha precisato le seguenti
CONCLUSIONI: “1. pronunciare la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 CP_1
matrimonio contratto in Marocco in data 10.09.2021 e trascritto nel Regno del Marocco,
Ministero della Giustizia, Tribunale di Prima Istanza di Berrechid, Sezione Notarile, al
n. 101, registro 105 foglio 89, in data 13.09.2021;
2. disporre l'affidamento esclusivo rafforzato di , nata a [...] il Persona_1
13.04.2023, così che tutte le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla residenza possano essere adottate dalla signora in via esclusiva, con possibilità per la stessa che tutti i documenti Parte_1
necessari per la minore (ivi inclusi passaporto e documento di identità valido per
l'espatrio) possano essere richiesti senza l'assenso del padre;
3. collocamento di presso la residenza della madre;
Persona_1
4. visite del padre a , se richieste dal padre, solo previo accordo con la Persona_1
madre ed in modalità protetta gestita dai Servizi Sociali ai quali dovrà rivolgersi il padre per programmare gli incontri;
5. condannare il signor a pagare mensilmente, entro il 5 di ogni mese, a titolo CP_1
di contributo al mantenimento della signora la somma di euro 500,00, Parte_1
rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT;
6. condannare il signor a pagare mensilmente, entro il 5 di ogni mese, a titolo CP_1
di contributo al mantenimento della figlia la somma di euro 500,00, Persona_1
rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT;
7. condannare il signor a rimborsare alla signora nella CP_1 Parte_1 misura dell'80% le spese accessorie e straordinarie sostenute per , così Persona_1
come previste dal Protocollo Famiglia del Tribunale di Verona in vigore al momento della sentenza;
8. assegno unico in via esclusiva alla signora;
Parte_1
9. con condanna del signor alle spese di lite, oltre rimborso forfettario spese CP_1
generali ed accessori come per legge.”
Conclusioni del PM: “nulla oppone”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART. 132 CPC Con ricorso per la separazione giudiziale ha allegato di avere Parte_1
contratto matrimonio religioso in Marocco in data 10.09.2021 con CP_1
(matrimonio trascritto nel Regno del Marocco, Ministero della Giustizia, Tribunale di
Prima Istanza di Berrechid, Sezione Notarile, al n. 101, registro 105 foglio 89, in data
13.09.2021), di aver raggiunto il marito solo nel luglio del 2022 ma che, immediatamente, la ricorrente inziava ad essere oggetto di insulti e sopprusi sino all'aggressione fisica del 3.9.2022 quando la ricorrente era già incinta;
che dopo l'aggressione il sig. se ne è andato di casa , recedendo dal contratto di locazione e CP_1
abbndonando la moglie. Ha quindi chiesto la separazione dal marito e l'affido esclusivo del nascituro.
La parte resistente non si è costituita in giudizio, nonostante la regolare notifica del ricorso introduttivo.
All'esito della prima udienza di comparizione, a fronte dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, la Presidente in via provvisoria ed urgente ha autorizzato i coniugi a vivere separati;
ha affidato la figlia minore , nata Persona_1
successivamente al deposito del ricorso, in via superesclusiva alla madre e disposto incontri in modalità protetta gestiti dai Servizi Sociali ai quali il padre potrà rivolgersi;
infine ha disposto che il sig. contribuisca al mantenimento della figlia con CP_1
il versamento alla moglie di € 500 e il 80% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Verona e al mantenimento della moglie con il versamento di € 500.
Quindi ha disposto la prosecuzione del giudizio avanti al giudice istruttore.
La parte resistente non si è costituita ma è spontaneamenta comparsa all'udienza del
23.5.2023; nel corso dell'udienza è stata comunque la rinnovazione della notifica che si era perfezionata oltre il termine di legge. Alla successiva udienza del 12.12.2024, verificata la regolarità della notifica, è stata dichiarata la contumacia di . Con CP_1
successivo provvedimento del 27.1.2025 la causa è stata rimessa alla decisione del
Collegio.
* * * * *
La presenza di elementi di estraneità (cittadinanza marocchina delle parti, matrimonio celebrato in Marocco) induce il Collegio a compiere alcune valutazioni preliminari in merito alla giurisdizione ed alla legge applicabile alla fattispecie.
Sulla pronuncia di separazione tra i coniugi sussiste la giurisdizione del Tribunale adito in applicazione dell'art. 3 del Regolamento CE n. 1111/2019 che prevede all'art. 3 lett. a, lett. a). In Italia era infatti la residenza abituale dei coniugi e la ricorrente è tuttora residente in Italia.
Il matrimonio celebrato tra le parti in Marocco non risulta trascritto nei registri dello
Stato civile italiano. La Corte di Cassazione da tempo ha affermato che non osta alla statuizione sul vincolo la mancata trascrizione del matrimonio nei registri dello stato civile: il matrimonio celebrato all'estero dalle parti, entrambe cittadini stranieri, anche se non trascritto nei registri dello stato civile italiano, ha piena rilevanza nel nostro ordinamento (ex art. 28 legge n. 218/95) e, comunque, "non vale ad escludere la giurisdizione del giudice italiano, in caso di domanda di divorzio tra cittadini stranieri, la circostanza che l'eventuale sentenza sarebbe improduttiva di effetti nel territorio della
Repubblica, perché non suscettibile di annotazione nei registri dello stato civile nei quali il matrimonio non è stato mai trascritto" (Cass. Civ., Sezioni Unite, n. 5292 del
28.10.1985).
La residenza abituale della figlia in Italia determina la competenza giurisdizionale italiana anche per le questioni relative alla regolamentazione dell'affidamento e degli obblighi contributivi, ai sensi rispettivamente dell'art. 7 del regolamento CE n. 1111/2019 e dell'art. 3 del Regolamento CE n. 4/2009 .
Quanto alla legge applicabile alla domanda di separazione, è applicabile il regolamento
(UE) n. 1259/2010 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio ed alla separazione personale per le controversie istaurate a decorrere dal 21 giugno 2012. L'art. 8 del richiamato regolamento stabilisce che, in mancanza di scelta operata dalle parti, la separazione personale tra i coniugi è disciplinata dalla legge dello Stato dell'ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia conlucso da più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale, com'è nella specie.
Procedendo all'individuazione della disciplina applicabile alla responsabilità genitoriale nei confronti dei figli (comprendente il diritto di affidamento e l'esercizio del diritto di visita), trova applicazione la Convenzione dell'Aja dell'Aja del 19.10.1996, che all'art. 16 rinvia direttamente, per la disciplina della responsabilità genitoriale, alla legge dello Stato di residenza abituale del minore.
Ne consegue che, nel caso concreto, essendo la minore residente in modo stabile in Italia, trova applicazione la legge italiana.
In ordine alla domanda di contributo al mantenimento, l'art. 15 del regolamento (CE) n. 4/2009 rinvia al Protocollo dell'Aja del 23/11/2007 relativo alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari negli Stati membri vincolati da tale strumento e l'art. 3 del
Protocollo, che detta le norme generali sulla legge applicabile, prevede che le obbligazioni alimentari siano disciplinate dalla legge dello Stato di residenza abituale del creditore, che , nella fattispecie in esame, è quella quella della figlia e della moglie.
Nel merito sussistono i presupposti per l'adozione della pronuncia di separazione, posto che, per quanto dedotto negli atti difensivi, può ritenersi sopravvenuta tra le parti una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile, tale da far presumere che sia venuta meno qualsivoglia forma di comunione di vita materiale e spirituale.
Ritiene il Collegio che la domanda di affidamento esclusivo rafforzato della figlia minore proposta dalla ricorrente sia meritevole di accoglimento;
secondo quanto dalla stessa dichiarato, il convenuto si è reso di fatto irreperibile, ha abbandonato la moglie quando la figlia non era ancora nata, senza preoccuparsi del suo sostentamento e non ha mai esercitato la responsabilità genitoriale né contribuito ai bisogni materiali e morali della minore.
La mancata costituzione del resistente, pur ritualmente citato, non ha permesso di instaurare un contraddittorio sul punto per valutare eventuali contestazioni.
La scelta del convenuto di non costituirsi nel giudizio incardinato dalla madre per la regolamentazione delle funzioni genitoriali pur a seguito di regolare notifica, costituisce ulteriore conferma del disinteresse del resistente rispetto alle esigenze di crescita, educazione e mantenimento della figlia.
Tale comportamento e le difficoltà per la gestione ordinaria della figlia che altrimenti la madre troverebbe giustificano, oltre all'affidamento in via esclusiva della bambina in capo alla madre ricorrente, anche la rimessione a quest'ultima delle decisioni di maggiore interesse per la minore, in virtù della deroga normativa stabilita dall'art. 337 quater comma terzo c.c. Occorre infatti necessario assicurare una modalità di esercizio della responsabilità genitoriale che garantisca il completo e più celere assolvimento delle esigenze della minore, tenuto conto delle difficoltà che diversamente la madre continuerebbe ad incontrare per le decisioni relative alle questioni scolastiche e sanitarie.
Va quindi disposto che la madre ricorrente, cui deve essere rimesso l'esercizio della responsabilità genitoriale in via esclusiva, possa anche prendere autonomamente e senza il previo consenso scritto del padre, le decisioni di maggiore interesse della figlia comprese quelle relative alle questioni scolastiche e ai trattamenti sanitari. Per_2
Quanto agli obblighi di mantenimento verso la moglie e la figlia,, all'udienza presidenziale il resistente ha dichiarato pur non documentandolo, di percepire un reddito di € 2.000. La resistente invece non lavora, appena arrivata in Italia è rimasta incinta e contemporaneamente è stata abbondonata dal marito;
ora deve prendersi cura in via esclusiva di una bambina in tenera età.
Alla luce di questo ritiene il Collegio di confermare le statuizioni di natura economica adottate in via provvisoria ed urgente all'udienza presidenziale e di porre quindi a carico del resistente un assegno di mantenimento per la figlia minore di € 500 rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat oltre all'80% delle spese straordinarie e un assegno di mantenimento per la moglie di € 500.
Le spese di lite vanno poste a carico del convenuto, secondo il principio della soccombenza con compensazione di 1/3 in ragione della neutralità, sotto il profilo della soccombenza, della pronuncia di status.
PQM
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
contratto in data 10.09.2021 e trascritto nel Regno del Marocco,
[...]
Ministero della Giustizia, Tribunale di Prima Istanza di Berrechid, Sezione
Notarile, al n. 101, registro 105 foglio 89, in data 13.09.2021
2) affida la figlia minore (nata in data [...]) in via esclusiva Persona_3 alla madre, che ne curerà l'educazione, l'istruzione ed il mantenimento, tenendo conto delle sue capacità, inclinazione naturale ed aspirazioni;
la madre potrà assumere autonomamente e senza il consenso del padre le decisioni di maggiore interesse della figlia minore, comprese quelle relative alle questioni scolastiche, ai trattamenti sanitari ed al rilascio e rinnovo dei documenti, compresi quelli validi per l'espatrio;
3) condanna a rifondere a le spese di Controparte_2 Parte_2 lite, che si liquidano in € 3.400 per compensi oltre rimborso forfetario IVA e cpa.
Sui compensi C.P.A. ed I.V.A. Con distrazione a favore dell'Erario. Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio del 11.2.2025
Il Giudice rel. La Presidente
Dott.ssa Silvia Rizzuto dott.ssa Antonella Guerra