Art. 4.
Al fine di far fronte ad esigenze straordinarie di servizio, per un triennio a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' consentita, sentito il consiglio di amministrazione, la destinazione, in soprannumero, di personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia, esclusa la Magistratura, in misura non superiore al 10 per cento della dotazione organica per ciascuna categoria di personale dell'ufficio giudiziario di destinazione.
Al fine di far fronte ad esigenze straordinarie di servizio, per un triennio a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' consentita, sentito il consiglio di amministrazione, la destinazione, in soprannumero, di personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia, esclusa la Magistratura, in misura non superiore al 10 per cento della dotazione organica per ciascuna categoria di personale dell'ufficio giudiziario di destinazione.