Articolo 3 del Regio decreto 26 febbraio 1871, n. XX
Articolo 2
Versione
17 aprile 1871
Art. 3.

Il contributo della Societa' per le spese degli Uffici di ispezione e' portato ad annue lire duecento.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addi' 26 febbraio 1871.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addi' 14 marzo 1871

Reg. 55 Atti del Governo a c. 16. Ayres.

Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli De Falco.

Castagnola.

Entrata in vigore il 17 aprile 1871