TRIB
Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/05/2025, n. 2005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2005 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. 4837/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice Rel. Est.
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 15.4.2025 da
1) Parte_1 nata in [...], il [...] cittadina: Ucraina
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Patrizia Ostuni presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato in [...], il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Patrizia Ostuni presso il quale ha eletto domicilio telematico con i seguenti figli: nata a [...] il [...], cittadinanza italiana;
Persona_1
FATTO pagina 1 di 6 Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 15.4.2025 contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
1) la figlia minore sarà affidata ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso Per_1 la madre, NOa che, unitamente alla figlia, seguiterà a vivere presso Parte_1 Per_1 la casa familiare, condotta in locazione, in Milano (MI), Via S. Rita Da Cascia n. 13;
2) la NOa avendo manifestato il desiderio di continuare a permanere nella casa Parte_1 familiare con la figlia, subentrerà, come per legge, nel contratto di locazione, attualmente co-intestato tra le parti;
3) la NOa si riserva il diritto di dare disdetta dell'attuale contratto di locazione, Parte_1 senza necessità di consenso alcuno da parte del NO , così trasferendo altrove la propria Parte_2 residenza, purché nel Comune di Milano o nel suo Interland;
4) i ricorrenti, entrambi stabilmente occupati nel settore della ristorazione, ben consci della reciproca difficoltà ad aderire ad un calendario di visita fisso, soprattutto nei fine settimana ed in occasione delle Feste Comandate, ritengono utile, anche nell'interesse della minore, non predisporre un calendario di visita, semplicemente statuendo che il NO , genitore non Pt_2 Parte_2 collocatario, possa vedere e tenere con sé la figlia minore, con cadenza settimanale, durante il giorno/i giorni di riposo lavorativo, prendendola da casa o all'uscita da scuola e riconducendola a casa la sera dopo averla fatta cenare e pronta per andare a letto.
5) qualora il giorno di riposo settimanale dovessero coincidere tra le parti, si adotterà il sistema dell'alternanza settimanale tra i genitori. Se vi fossero più giorni di riposo settimanale, questi verrebbero divisi tra le parti.
6) qualora le parti, dovessero avere entrambe a disposizione l'intero fine settimana o anche un solo giorno tra sabato e domenica, si procederà al sistema dell'alternanza dei fine settimana tra le parti e così prelevamento il sabato mattina da casa alle ore 10:00 e riaccompagnamento la domenica sera alle ore 21:00, dopo averla fatta cenare e pronta per andare a letto oppure prelevamento da casa alle ore
10:00 del sabato o domenica mattina e accompagnamento a casa la sera alle ore 21:00 dopo averla fatta cenare e pronta per andare a letto.
7) egual sistema sarà adottato in occasione delle Feste Comandate, giorni lavorativi per entrambe le parti, e così la minore trascorrerà il giorno di Festa col genitore il cui giorno di riposo coinciderà con la predetta festività.
Qualora entrambe le parti fossero di riposo, si adotterà il sistema dell'alternanza annuale tra i genitori e così durante le Festività Natalizie la figlia minore trascorrerà il giorno 24/12 con un genitore ed il giorno 25/12 con l'altro genitore, il giorno 26/12 col genitore con cui ha trascorso la Vigilia di Natale, ad anni alterni, trascorrerà inoltre il giorno 31/12 e 01/01 con un genitore ed il giorno 06/01 con l'altro genitore. Trascorrerà il giorno di Pasqua con un genitore ed il giorno di Pasquetta con altro genitore, ad anni alterni.
In assenza di diverso accordo tra le parti rimarrà in essere l'indicazione oraria 10:00/21:00 per il prelevamento e il riaccompagnamento a casa di Per_1
8) fermo quanto sopra pattuito, stante l'attuale occupazione lavorativa di entrambi i genitori, il NO preleverà da casa, alle ore 21:00 della domenica, riaccompagnandola a Parte_2 Per_1 scuola il martedì mattina. pagina 2 di 6 Il NO , che attualmente pernotta presso l'abitazione della NOa in Parte_2 Parte_1 occasione delle visite alla figlia minore, provvederà a reperire una propria abitazione, in tempi congrui, al fine di costruire un autonomo rapporto con Per_1
9) le parti concordemente danno atto di meglio voler precisare che l'indicazione oraria 10:00/21:00 per il prelevamento e il riaccompagnamento a casa di di cui ai punti che precedono, potrà essere Per_1 modificata dalle parti, tenuto conto dei mutevoli orari di lavoro e di riposo a cui entrambi sono soggetti a causa dell'attività lavorativa attualmente svolta, purché nel rispetto delle esigenze della minore al riposo diurno e notturno.
10) il NO potrà sentire telefonicamente la figlia con cadenza giornaliera, Parte_2 compatibilmente con i propri orari di lavoro e quelli della NOa sul cui cellulare verrà Parte_1 effettuata la chiamata, salvo diverso accordo delle parti quanto all'acquisto di un cellulare, autonomamente, dedicato all'uso da parte della minore.
11) durante le vacanze estive la figlia minore, seguiterà, finché lo vorrà, a trascorrerà 30 giorni con i nonni paterni residenti a Napoli. Il diritto di visita della NOa si intenderà, Parte_1 ovviamente, sospeso per l'intero periodo di vacanza, con possibilità per la stessa di comunicare con la figlia telefonicamente, con cadenza giornaliera, durante le proprie pause lavorative.
12) le parti concordemente prevedono, tenuto conto che entrambi lavorano durante l'intero periodo estivo, la possibilità di trascorrere, durante l'anno, nel proprio periodo di vacanze, un fine settimana lungo e/o massimo una settimana con la figlia minore, conducendola in vacanza con sé, purché ciò non comprometta l'attività scolastica in corso.
13) tutte le modalità di frequentazione della figlia, i tempi, i giorni e gli orari di permanenza di presso ciascun genitore potranno essere modificati dalle parti, previo accordo, tenuto conto dei Per_1 propri mutevoli giorni di riposo lavorativo settimanale.
14) le parti, concordemente ritenendo così di meglio poter gestire le spese ordinarie e straordinarie di ritengono congruo fissare in €.600,00= mensili il contributo al mantenimento che il NO Per_1
dovrà versare alla figlia, per spese ordinarie e straordinarie, entro il giorno 5 di ogni mese, Parte_2 da rivalutarsi annualmente al 100% secondo gli indici ISTAT costo della vita.
Per patto espresso tra le parti, qualora la singola spesa straordinaria necessaria alla figlia minore, come da protocollo in vigore presso il Tribunale di Milano, a cui le parti espressamente dichiarano di voler aderire e di seguito analiticamente indicato al punto 16), dovesse superare la somma di €.350,00= il NO sarà tenuto al versamento del 50% dell'intera predetta spesa straordinaria. Parte_2
A miglior specificazione, pertanto, la somma di €.600,00 che il NO verserà sarà Parte_2 comprensiva del mantenimento ordinario e di quello straordinario purché la singola spesa straordinaria ivi ricompresa non superi la somma di €.350,00=, superata questa soglia, la spesa, nella sua totalità, sarà divisa al 50% tra le parti.
Le parti, infine, ad ulteriore specificazione, espressamente dichiarano che la spesa straordinaria per la baby sitter, sarà divisa, nella sua totalità, al 50% tra le parti solo qualora dovesse superare la somma mensile di €.400,00=.
Le parti precisano che, alla sottoscrizione del presente accordo, la bambina prende lezioni settimanali di canto e di nuoto, che unitamente alle spese per mensa, doposcuola e babysitter generano spese straordinarie fisse per un totale complessivo di circa €.500,00= mensili. 15) l'assegno unico, pari a circa 200,00, sarà interamente percepito dalla NOa Parte_1 per patto espresso tra le parti. pagina 3 di 6 16) le parti concordemente dichiarano, come indicato al punto 14) che precede, di aderire alle
“Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di
Milano, in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra
o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
17) le parti congiuntamente stabiliscono che qualora, uno o entrambi, dovessero reperire una diversa occupazione lavorativa che preveda il sabato e/o la domenica e/o le Festività quali giorni liberi, in attesa di rivolgersi al competente Tribunale per la modifica delle statuizioni qui riportate, venga immediatamente applicato il calendario di visita standard e così, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, due fine settimana alternati al mese, due settimane consecutive o non consecutive durante il periodo estivo e Feste comandate alternate tra i genitori.
18) il compleanno della figlia sarà festeggiato con ciascun genitore, ad anni alternati, salvo che le parti si accordino perché la bambina festeggi unitamente ai propri amici e compagni, in luogo a ciò commercialmente adibito, unitamente ad entrambi i genitori.
In caso di disaccordo tra le parti, il genitore a cui spetta festeggiare unitamente al figlio deciderà in autonomia luogo e tipologia di festa.
19) il NO potrà esercitare il suo diritto-dovere di partecipare all'educazione sociale, Parte_2 scolastica, morale ed affettiva della figlia concordando con la madre ogni più opportuna Per_1 occasione per frequentarla al di fuori delle previsioni di cui sopra, compatibilmente con le esigenze della minore e previo accordo con la NOa Parte_1
20) il NO pertanto, si riserva di trascorrere altri pomeriggi settimanali con la Parte_2 bambina previa comunicazione alla NOa con 48 ore di anticipo, prendendola Parte_1 all'uscita da scuola o da altre attività pomeridiane e riportandola a casa la sera dopo cena e già pronta per andare a letto;
21) assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio di Per_1
pagina 4 di 6 22) COMPENSARE integralmente tra le parti le spese di lite;
23) PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI il NO e la NOa si accordano, sin d'ora, affinché provvedano, ogni tre Parte_2 Parte_1 anni, tenuto conto delle esigenze di una bambina in crescita e dell'auspicata possibilità di crescita economica di entrambi, a verificare la congruità delle odierne pattuizioni in punto a diritto di visita e mantenimento, con conseguente eventuale ricorso al competente Tribunale per una modificazione delle stesse.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
3) Compensa tra le parti le spese di procedura;
Così deciso in Milano, il 14.5.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
pagina 5 di 6 pagina 6 di 6