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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 30/07/2025, n. 3755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3755 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19825/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Natale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 19825/2024 promossa da:
(Cognome attuale da coniugata: Parte_1 Per_1 nata il [...] in [...], Ontario (Canada),
nata il [...] in [...], Ontario (Canada), Parte_2 la quale agisce nel presente procedimento sia per sé e sia in legale rappresentanza del figlio minore
, nato il [...] in [...], Santa Clara, Persona_2
California (USA) ,
nato il [...] in [...], Ontario (Canada), Persona_2 tutti rappresentati e difesi, dall'Avv. BERSANI MARCO, giusta procura in atti
RICORRENTI
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M.
Oggetto: dichiarazione di accertamento di cittadinanza iure sanguinis
Conclusioni parte attrice:
« In Via Principale: Accogliere integralmente il ricorso e, per l'effetto, dichiarare parte ricorrente
Ius Sanguinis sin dal momento della nascita;
Ordinare al Ministero e, per Controparte_2
1 esso, all'ufficiale di stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri di stato civile, degli atti ai fini della dichiarazione della cittadinanza Italiana a favore di (Cognome attuale da coniugata: ) nata il 27 Parte_1 Per_1 giugno 1944 in Welland, Ontario (Canada) , nata il 27 agosto Parte_2 1975 in Welland, Ontario (Canada), la quale agisce nel presente procedimento sia per sé e sia in legale rappresentanza del figlio minore , nato il [...] Persona_2 in Palo Alto, Santa Clara, California (USA) , nato il 22 marzo Persona_2 1974 in Welland, Ontario (Canada), Condannare il , in persona del Ministro Controparte_1 pro tempore, a rifondere agli attori - a mezzo difensore così come autorizzato in procura alle liti – le spese legali di lite, come ritenute di giustizia dall'Ecc.mo Giudice adito, oltre rimborso spese e accessori di legge, dal momento che l'inerzia del grava economicamente sui Controparte_3 ricorrenti, che devono affrontare ingenti spese legali per vedersi riconosciuto un diritto allo Status Civitatis, negato dall'Amministrazione non procedente».
Parte convenuta non costituita e non comparsa in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
1. Oggetto del processo è la domanda di accertamento dei ricorrenti del diritto a vedere riconosciuta la cittadinanza italiana jure sanguinis. All'uopo i ricorrenti hanno allegato i fatti costitutivi del diritto e prodotto documentazione – apostillata e debitamente tradotta – tesa a dimostrare la discendenza dei ricorrenti da un avo cittadino italiano.
2. Il ricorso è stato notificato all'amministrazione resistente, che non si è costituita.
3. Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento del ricorso.
4. All'udienza del 3.7.2025, la Difesa ha insistito nell'accoglimento, richiamandosi alle argomentazioni in atti. La causa è stata pertanto trattenuta in decisione.
Sull'interesse ad agire
1. Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il paese di residenza, è ormai da anni ben nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Canada e negli USA, presso i quali il tempo medio di attesa per la convocazione può stimarsi in diversi anni (talora anche dieci anni). In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere il riconoscimento della cittadinanza, senza attendere la fila del . CP_3
2 2. Secondo un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di merito, deve infatti ritenersi che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e che contraddicano l'articolo 3 Parte_3 del D.P.R 362/1994, norma che fissa in 730 giorni (due anni) il termine per definire il procedimento di cittadinanza. Inoltre, si deve tenere in considerazione l'operatività del termine generale per la conclusione del procedimento di cui all'art. 2 della Legge n. 241/1990, secondo cui procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro tempi determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo.
3. Invero, le lunghe tempistiche si traducono in un diniego di giustizia, per cui viene riconosciuta agli interessati la possibilità di ricorrere direttamente il Giudice, il quale, accertata la discendenza sulla base dei documenti indicati, riconoscerà la cittadinanza italiana dei richiedenti.
4. In punto di fatto, i ricorrenti hanno documentato di avere provato – senza successo – di ottenere la fissazione di un appuntamento presso i consolati italiani in Canada e negli USA, per vedere riconosciuto il loro status di cittadini in via amministrativa (v. doc. da 14 a 18, per i consolati di San Francisco e di Toronto).
5. Un ulteriore elemento che dimostra la sussistenza di interesse ad agire è legato al fatto che – stando alla domanda – la trasmissione della cittadinanza passa anche per linea femminile (con trasmissione della cittadinanza determinatasi in epoca pre-costituzionale). I ricorrenti allegano che l'orientamento dei consolati italiani è di ritenere che abbiano «diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana per via amministrativa i figli di donna italiana, soltanto se nati a partire dall'1.1.1948 e i loro discendenti». Sussiste, pertanto, l'interesse dei ricorrenti ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana dato che - essendo il passaggio generazionale per linea femminile avvenuto in epoca precostituzionale – l'amministrazione non riconosce in via amministrativa il diritto al riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis. A fronte di tale posizione dell'Amministrazione si rende dunque necessario l'accertamento del diritto in sede giurisdizionale (anche alla luce di quanto si dirà in merito alla sentenza della Corte costituzionale n. 30/1983 e dei suoi effetti nel tempo, secondo l'interpretazione data sul punto da
Cass. Sez. Un. n. 4466/2009).
6. Ne discende l'interesse dei ricorrenti ad agire in sede giudiziaria.
Sulla competenza per territorio
3 1. In ordine alla competenza funzionale della Sezione Immigrazione si osserva che quest'ultima ha competenza inderogabile anche in materia di "stato di cittadinanza italiana" ex art. 3, co. 2,
d.l. n. 13/2017.
2. In ordine alla competenza territoriale del Tribunale di Torino, l'art. 4, co. 5, d.l. n.
13/2017dispone che «Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
3. Pertanto, nel caso di specie, posto che i ricorrenti sono residenti all'estero, che l'ava italiana era nata a [...] (ora provincia di Biella), che ricade nella giurisdizione del Distretto di Corte di appello di Torino, il Foro competente è inderogabilmente il Tribunale Civile di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione.
Sulla linea di discendenza che dall'avo emigrato conduce ai ricorrenti
Nel presente giudizio i ricorrenti reclamano il riconoscimento del diritto alla cittadinanza italiana deducendo di essere discendenti di cittadini italiani, in conseguenza dell'emigrazione di un'ava italiana, mai naturalizzatasi cittadina canadese o brittannica. La prova della discendenza dei ricorrenti dall'avo italiano si fonda su certificati depositati in allegato al ricorso [doc. 1-13, in allegato al ricorso e alla nota di deposito del 27.6.2025].
Tutti i certificati di seguito menzionati risultano regolarmente apostillati e tradotti.
Ciò premesso, si può ripercorrere la catena che dagli avi italiani giunge sino agli odierni ricorrenti. Dai documenti allegati al ricorso (come detto, apostillati e debitamente tradotti), risulta infatti quanto segue.
Gli avi degli odierni ricorrenti sono da identificare in nata in [...] in A_ data 5.6.1881 (doc. 1) e nel marito di questa, sig. , nato in [...] il PE
26.2.1882 (doc. 2).
e si sono poi sposati in data 10.11.1908, allorché vivevano ancora in A_ PE
Italia (doc. 3).
Successivamente, la coppia e è emigrata in Canada. In data A_ PE
10.12.1910, nasce in Canada CO (AR) EL (doc. 4).
Nel prosieguo della sua vita, ha sposato la sig.ra (doc. 8) e, da Parte_4 Persona_5 tale unione è nata una figlia, ossia l'odierna ricorrente Parte_1
4 (successivamente coniugata: nata il [...] in [...], Ontario (Canada) (Doc. Per_1
9).
La sig.ra ha poi sposato il sig. (doc. 10) e, da Parte_1 Persona_2 tale unione, sono nati due figli:
- L'odierna ricorrente nata il [...] in Parte_2
Welland, Ontario (Canada)(Doc. 11), e
- L'odierno ricorrente nato il [...] in Persona_2
Welland, Ontario (Canada), (Doc. 12).
La ricorrente ha poi generato un figlio, ossia l'odierno ricorrente Parte_2
, nato il [...] in [...], Santa Clara, Persona_2
California (USA) (doc. 13).
Sulla scorta dei documenti prodotti da parte ricorrente – tutti regolarmente apostillati e tradotti – può dunque dirsi provato che gli odierni ricorrenti sono discendenti degli avi italiani emigrati, identificati nei sigg.ri e . A_ PE
Sul riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis (in generale)
In linea di principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto, quale discendente di cittadino italiano per nascita (ex art. 1, comma
1, L. n. 91/1992 “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono”.
La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa precedentemente in vigore alla
Legge n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912 (e ancor prima, il codice civile del 1865), ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio.
Tuttavia, nel caso in esame, la linea di trasmissione della cittadinanza italiana potrebbe essersi interrotta in conseguenza di due fatti: la naturalizzazione di e il fatto che la linea PE di cittadinanza sia stata trasmessa anche per via femminile.
5 Con riferimento al primo aspetto, occorre considerare che – pochi giorni dopo la nascita di
(nato il [...]; v. doc. 4) – il padre, , si RS PE naturalizzò cittadino britannico (in data 14.12.1910; v. doc. 5).
La naturalizzazione di potrebbe – in linea astratta – comportare come PE conseguenza la perdita della cittadinanza da parte di (che, con il CP_2 RS fatto della nascita, aveva acquisito tale status), in forza del dettato dell'art. 19 e dell'art. 20 codice civile del 1865. Un meccanismo analogo di “perdita” della cittadinanza per il minore a seguito della naturalizzazione del genitore era previsto anche dall'art. 12, comma 3, della legge n.
555 del 1912.
Si tratta di un meccanismo di “perdita” della cittadinanza che, in realtà, è ad oggi sottoposto ad una rimeditazione giurisprudenziale rispetto agli orientamenti in origine prevalenti [si confrontino, per esempio, Cass. Civ. Sez. 1 n. 29721/2021–e Cass. Sez 1^, ordinanza n. 23212/24 sull'interpretazione da dare all'art. 12, comma 3, della legge n. 555 del 1912].
Ma tale aspetto della questione non assume rilievo nell'economia della decisione, posto che – nel caso in esame – non si deve considerare solo la discendenza del sig. dal RS padre , ma anche la discendenza di dalla madre, PE RS
. A_
Quest'ultima infatti era – a sua volta – cittadina italiana e non ha mai volontariamente rinunciato alla cittadinanza italiana, come emerge dai certificati negativi di naturalizzazione emessi dalle autorità britanniche e canadesi (cfr. docc. 6-7).
È ben vero che – stando alle leggi all'epoca vigenti in materia di diritto di famiglia – la naturalizzazione del marito comportava a cascata la naturalizzazione della PE moglie ( ). Ma occorre considerare che la naturalizzazione di quest'ultima A_ non era il frutto di una scelta volontaria, bensì un effetto legale di scelte altrui (quelle del marito).
Assumono pertanto rilievo gli approdi raggiunti dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità.
Occorre al riguardo considerare che – sebbene le leggi dell'epoca (segnatamente l'art. 1 e l'art. 10 della legge n. 555/1912) non prevedessero la possibilità per le donne di trasmettere la cittadinanza ai propri discendenti – il dato non è di ostacolo all'accoglimento del ricorso. Occorre infatti considerare l'intervento di due sentenze della Corte costituzionale e di una della Corte di cassazione a Sezioni unite.
6 Con sentenza n. 87 del 1975, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, terzo comma, della legge 13 giugno 1912, n. 555 per violazione degli artt. 3 e 29
Cost. – «nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna» nel caso in cui la perdita della cittadinanza sia riferita alla donna che si mariti con uno straniero;
ciò in ragione del fatto che tale disposizione creava «un'ingiustificata e non razionale disparita' di trattamento fra i due coniugi (…) e, inoltre, un'ingiustificata disparita' di trattamento fra le stesse donne italiane sposate a stranieri, facendo dipendere la perdita automatica o la conservazione della cittadinanza dall'esistenza o meno di una norma CP_2 straniera che preveda l'acquisto della cittadinanza del marito da parte della moglie».
Pochi anni dopo, con sentenza n. 30 del 1983, la Corte costituzionale ha poi dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge 13 giugno 1912, n. 555 «nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina».
A ciò si deve aggiungere - con riferimento agli effetti nel tempo di tali sentenze della Corte costituzionale – che la giurisprudenza di legittimità ha affermato (con un principio di diritto condiviso dal Tribunale e oramai consolidato come diritto vivente) che «per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e 30 del 1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 della legge n. 555 del
1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151 del 1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29
Cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello "status"di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente. In applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione
7 dello "status" di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria». [Sez. U, Sentenza n. 4466 del 25/02/2009, Rv. 606994 – 01]
Di conseguenza e in linea di estrema sintesi, si deve concludere che il ricorso debba essere accolto, posto che, nel caso dei ricorrenti, risultano dimostrate:
1) la discendenza dei ricorrenti da un soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (vale a dire l'ava emigrata ); A_
2) la mancata naturalizzazione di quest'ultima per rinuncia volontaria alla cittadinanza italiana;
3) la prova dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza dall'ava emigrata agli odierni ricorrenti.
Ne discende che è provato che la cittadina italiana abbia trasmesso la A_ cittadinanza italiana al figlio (che non l'ha persa per scelta volontaria), RS che, a sua volta, l'ha trasmessa alla figlia e odierna ricorrente Parte_1
(coniugata che, a sua volta, l'ha trasmessa ai figli
[...] Per_2 [...]
e , nonché – tramite Parte_2 Persona_2
– al nipote Parte_2 Persona_2
(omonimo dello zio).
**-***-**
Da quanto sopra discende che la domanda è fondata. I documenti sopra enumerati dimostrano che l'ava emigrata non ha mai volontariamente rinunciato alla cittadinanza italiana A_
e che risulta dimostrata la discendenza dei ricorrenti dall'ava emigrata.
**-***-**
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, considerato che l'elevato numero di richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica:
RICONOSCE lo status di cittadini italiani iure sanguinis a
- (Cognome attuale da coniugata: nata Parte_1 Per_1 il 27 giugno 1944 in Welland, Ontario (Canada),
- nato il [...] in [...], Ontario Persona_2
8 (Canada),
- nata il [...] in [...], Ontario Parte_2
(Canada),
- , nato il [...] in [...], Santa Clara, Persona_2
California (USA) ,
ORDINA al e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana dei ricorrenti, provvedendo alle necessarie comunicazioni alle Autorità
Consolari competenti;
COMPENSA le spese.
Si comunichi alle parti.
Torino, 03/07/2025
Il Giudice
Andrea Natale
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Natale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 19825/2024 promossa da:
(Cognome attuale da coniugata: Parte_1 Per_1 nata il [...] in [...], Ontario (Canada),
nata il [...] in [...], Ontario (Canada), Parte_2 la quale agisce nel presente procedimento sia per sé e sia in legale rappresentanza del figlio minore
, nato il [...] in [...], Santa Clara, Persona_2
California (USA) ,
nato il [...] in [...], Ontario (Canada), Persona_2 tutti rappresentati e difesi, dall'Avv. BERSANI MARCO, giusta procura in atti
RICORRENTI
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M.
Oggetto: dichiarazione di accertamento di cittadinanza iure sanguinis
Conclusioni parte attrice:
« In Via Principale: Accogliere integralmente il ricorso e, per l'effetto, dichiarare parte ricorrente
Ius Sanguinis sin dal momento della nascita;
Ordinare al Ministero e, per Controparte_2
1 esso, all'ufficiale di stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri di stato civile, degli atti ai fini della dichiarazione della cittadinanza Italiana a favore di (Cognome attuale da coniugata: ) nata il 27 Parte_1 Per_1 giugno 1944 in Welland, Ontario (Canada) , nata il 27 agosto Parte_2 1975 in Welland, Ontario (Canada), la quale agisce nel presente procedimento sia per sé e sia in legale rappresentanza del figlio minore , nato il [...] Persona_2 in Palo Alto, Santa Clara, California (USA) , nato il 22 marzo Persona_2 1974 in Welland, Ontario (Canada), Condannare il , in persona del Ministro Controparte_1 pro tempore, a rifondere agli attori - a mezzo difensore così come autorizzato in procura alle liti – le spese legali di lite, come ritenute di giustizia dall'Ecc.mo Giudice adito, oltre rimborso spese e accessori di legge, dal momento che l'inerzia del grava economicamente sui Controparte_3 ricorrenti, che devono affrontare ingenti spese legali per vedersi riconosciuto un diritto allo Status Civitatis, negato dall'Amministrazione non procedente».
Parte convenuta non costituita e non comparsa in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
1. Oggetto del processo è la domanda di accertamento dei ricorrenti del diritto a vedere riconosciuta la cittadinanza italiana jure sanguinis. All'uopo i ricorrenti hanno allegato i fatti costitutivi del diritto e prodotto documentazione – apostillata e debitamente tradotta – tesa a dimostrare la discendenza dei ricorrenti da un avo cittadino italiano.
2. Il ricorso è stato notificato all'amministrazione resistente, che non si è costituita.
3. Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento del ricorso.
4. All'udienza del 3.7.2025, la Difesa ha insistito nell'accoglimento, richiamandosi alle argomentazioni in atti. La causa è stata pertanto trattenuta in decisione.
Sull'interesse ad agire
1. Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il paese di residenza, è ormai da anni ben nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Canada e negli USA, presso i quali il tempo medio di attesa per la convocazione può stimarsi in diversi anni (talora anche dieci anni). In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere il riconoscimento della cittadinanza, senza attendere la fila del . CP_3
2 2. Secondo un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di merito, deve infatti ritenersi che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e che contraddicano l'articolo 3 Parte_3 del D.P.R 362/1994, norma che fissa in 730 giorni (due anni) il termine per definire il procedimento di cittadinanza. Inoltre, si deve tenere in considerazione l'operatività del termine generale per la conclusione del procedimento di cui all'art. 2 della Legge n. 241/1990, secondo cui procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro tempi determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo.
3. Invero, le lunghe tempistiche si traducono in un diniego di giustizia, per cui viene riconosciuta agli interessati la possibilità di ricorrere direttamente il Giudice, il quale, accertata la discendenza sulla base dei documenti indicati, riconoscerà la cittadinanza italiana dei richiedenti.
4. In punto di fatto, i ricorrenti hanno documentato di avere provato – senza successo – di ottenere la fissazione di un appuntamento presso i consolati italiani in Canada e negli USA, per vedere riconosciuto il loro status di cittadini in via amministrativa (v. doc. da 14 a 18, per i consolati di San Francisco e di Toronto).
5. Un ulteriore elemento che dimostra la sussistenza di interesse ad agire è legato al fatto che – stando alla domanda – la trasmissione della cittadinanza passa anche per linea femminile (con trasmissione della cittadinanza determinatasi in epoca pre-costituzionale). I ricorrenti allegano che l'orientamento dei consolati italiani è di ritenere che abbiano «diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana per via amministrativa i figli di donna italiana, soltanto se nati a partire dall'1.1.1948 e i loro discendenti». Sussiste, pertanto, l'interesse dei ricorrenti ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana dato che - essendo il passaggio generazionale per linea femminile avvenuto in epoca precostituzionale – l'amministrazione non riconosce in via amministrativa il diritto al riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis. A fronte di tale posizione dell'Amministrazione si rende dunque necessario l'accertamento del diritto in sede giurisdizionale (anche alla luce di quanto si dirà in merito alla sentenza della Corte costituzionale n. 30/1983 e dei suoi effetti nel tempo, secondo l'interpretazione data sul punto da
Cass. Sez. Un. n. 4466/2009).
6. Ne discende l'interesse dei ricorrenti ad agire in sede giudiziaria.
Sulla competenza per territorio
3 1. In ordine alla competenza funzionale della Sezione Immigrazione si osserva che quest'ultima ha competenza inderogabile anche in materia di "stato di cittadinanza italiana" ex art. 3, co. 2,
d.l. n. 13/2017.
2. In ordine alla competenza territoriale del Tribunale di Torino, l'art. 4, co. 5, d.l. n.
13/2017dispone che «Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
3. Pertanto, nel caso di specie, posto che i ricorrenti sono residenti all'estero, che l'ava italiana era nata a [...] (ora provincia di Biella), che ricade nella giurisdizione del Distretto di Corte di appello di Torino, il Foro competente è inderogabilmente il Tribunale Civile di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione.
Sulla linea di discendenza che dall'avo emigrato conduce ai ricorrenti
Nel presente giudizio i ricorrenti reclamano il riconoscimento del diritto alla cittadinanza italiana deducendo di essere discendenti di cittadini italiani, in conseguenza dell'emigrazione di un'ava italiana, mai naturalizzatasi cittadina canadese o brittannica. La prova della discendenza dei ricorrenti dall'avo italiano si fonda su certificati depositati in allegato al ricorso [doc. 1-13, in allegato al ricorso e alla nota di deposito del 27.6.2025].
Tutti i certificati di seguito menzionati risultano regolarmente apostillati e tradotti.
Ciò premesso, si può ripercorrere la catena che dagli avi italiani giunge sino agli odierni ricorrenti. Dai documenti allegati al ricorso (come detto, apostillati e debitamente tradotti), risulta infatti quanto segue.
Gli avi degli odierni ricorrenti sono da identificare in nata in [...] in A_ data 5.6.1881 (doc. 1) e nel marito di questa, sig. , nato in [...] il PE
26.2.1882 (doc. 2).
e si sono poi sposati in data 10.11.1908, allorché vivevano ancora in A_ PE
Italia (doc. 3).
Successivamente, la coppia e è emigrata in Canada. In data A_ PE
10.12.1910, nasce in Canada CO (AR) EL (doc. 4).
Nel prosieguo della sua vita, ha sposato la sig.ra (doc. 8) e, da Parte_4 Persona_5 tale unione è nata una figlia, ossia l'odierna ricorrente Parte_1
4 (successivamente coniugata: nata il [...] in [...], Ontario (Canada) (Doc. Per_1
9).
La sig.ra ha poi sposato il sig. (doc. 10) e, da Parte_1 Persona_2 tale unione, sono nati due figli:
- L'odierna ricorrente nata il [...] in Parte_2
Welland, Ontario (Canada)(Doc. 11), e
- L'odierno ricorrente nato il [...] in Persona_2
Welland, Ontario (Canada), (Doc. 12).
La ricorrente ha poi generato un figlio, ossia l'odierno ricorrente Parte_2
, nato il [...] in [...], Santa Clara, Persona_2
California (USA) (doc. 13).
Sulla scorta dei documenti prodotti da parte ricorrente – tutti regolarmente apostillati e tradotti – può dunque dirsi provato che gli odierni ricorrenti sono discendenti degli avi italiani emigrati, identificati nei sigg.ri e . A_ PE
Sul riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis (in generale)
In linea di principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto, quale discendente di cittadino italiano per nascita (ex art. 1, comma
1, L. n. 91/1992 “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono”.
La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa precedentemente in vigore alla
Legge n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912 (e ancor prima, il codice civile del 1865), ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio.
Tuttavia, nel caso in esame, la linea di trasmissione della cittadinanza italiana potrebbe essersi interrotta in conseguenza di due fatti: la naturalizzazione di e il fatto che la linea PE di cittadinanza sia stata trasmessa anche per via femminile.
5 Con riferimento al primo aspetto, occorre considerare che – pochi giorni dopo la nascita di
(nato il [...]; v. doc. 4) – il padre, , si RS PE naturalizzò cittadino britannico (in data 14.12.1910; v. doc. 5).
La naturalizzazione di potrebbe – in linea astratta – comportare come PE conseguenza la perdita della cittadinanza da parte di (che, con il CP_2 RS fatto della nascita, aveva acquisito tale status), in forza del dettato dell'art. 19 e dell'art. 20 codice civile del 1865. Un meccanismo analogo di “perdita” della cittadinanza per il minore a seguito della naturalizzazione del genitore era previsto anche dall'art. 12, comma 3, della legge n.
555 del 1912.
Si tratta di un meccanismo di “perdita” della cittadinanza che, in realtà, è ad oggi sottoposto ad una rimeditazione giurisprudenziale rispetto agli orientamenti in origine prevalenti [si confrontino, per esempio, Cass. Civ. Sez. 1 n. 29721/2021–e Cass. Sez 1^, ordinanza n. 23212/24 sull'interpretazione da dare all'art. 12, comma 3, della legge n. 555 del 1912].
Ma tale aspetto della questione non assume rilievo nell'economia della decisione, posto che – nel caso in esame – non si deve considerare solo la discendenza del sig. dal RS padre , ma anche la discendenza di dalla madre, PE RS
. A_
Quest'ultima infatti era – a sua volta – cittadina italiana e non ha mai volontariamente rinunciato alla cittadinanza italiana, come emerge dai certificati negativi di naturalizzazione emessi dalle autorità britanniche e canadesi (cfr. docc. 6-7).
È ben vero che – stando alle leggi all'epoca vigenti in materia di diritto di famiglia – la naturalizzazione del marito comportava a cascata la naturalizzazione della PE moglie ( ). Ma occorre considerare che la naturalizzazione di quest'ultima A_ non era il frutto di una scelta volontaria, bensì un effetto legale di scelte altrui (quelle del marito).
Assumono pertanto rilievo gli approdi raggiunti dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità.
Occorre al riguardo considerare che – sebbene le leggi dell'epoca (segnatamente l'art. 1 e l'art. 10 della legge n. 555/1912) non prevedessero la possibilità per le donne di trasmettere la cittadinanza ai propri discendenti – il dato non è di ostacolo all'accoglimento del ricorso. Occorre infatti considerare l'intervento di due sentenze della Corte costituzionale e di una della Corte di cassazione a Sezioni unite.
6 Con sentenza n. 87 del 1975, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, terzo comma, della legge 13 giugno 1912, n. 555 per violazione degli artt. 3 e 29
Cost. – «nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna» nel caso in cui la perdita della cittadinanza sia riferita alla donna che si mariti con uno straniero;
ciò in ragione del fatto che tale disposizione creava «un'ingiustificata e non razionale disparita' di trattamento fra i due coniugi (…) e, inoltre, un'ingiustificata disparita' di trattamento fra le stesse donne italiane sposate a stranieri, facendo dipendere la perdita automatica o la conservazione della cittadinanza dall'esistenza o meno di una norma CP_2 straniera che preveda l'acquisto della cittadinanza del marito da parte della moglie».
Pochi anni dopo, con sentenza n. 30 del 1983, la Corte costituzionale ha poi dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge 13 giugno 1912, n. 555 «nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina».
A ciò si deve aggiungere - con riferimento agli effetti nel tempo di tali sentenze della Corte costituzionale – che la giurisprudenza di legittimità ha affermato (con un principio di diritto condiviso dal Tribunale e oramai consolidato come diritto vivente) che «per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e 30 del 1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 della legge n. 555 del
1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151 del 1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29
Cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello "status"di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente. In applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione
7 dello "status" di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria». [Sez. U, Sentenza n. 4466 del 25/02/2009, Rv. 606994 – 01]
Di conseguenza e in linea di estrema sintesi, si deve concludere che il ricorso debba essere accolto, posto che, nel caso dei ricorrenti, risultano dimostrate:
1) la discendenza dei ricorrenti da un soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (vale a dire l'ava emigrata ); A_
2) la mancata naturalizzazione di quest'ultima per rinuncia volontaria alla cittadinanza italiana;
3) la prova dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza dall'ava emigrata agli odierni ricorrenti.
Ne discende che è provato che la cittadina italiana abbia trasmesso la A_ cittadinanza italiana al figlio (che non l'ha persa per scelta volontaria), RS che, a sua volta, l'ha trasmessa alla figlia e odierna ricorrente Parte_1
(coniugata che, a sua volta, l'ha trasmessa ai figli
[...] Per_2 [...]
e , nonché – tramite Parte_2 Persona_2
– al nipote Parte_2 Persona_2
(omonimo dello zio).
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Da quanto sopra discende che la domanda è fondata. I documenti sopra enumerati dimostrano che l'ava emigrata non ha mai volontariamente rinunciato alla cittadinanza italiana A_
e che risulta dimostrata la discendenza dei ricorrenti dall'ava emigrata.
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Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, considerato che l'elevato numero di richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica:
RICONOSCE lo status di cittadini italiani iure sanguinis a
- (Cognome attuale da coniugata: nata Parte_1 Per_1 il 27 giugno 1944 in Welland, Ontario (Canada),
- nato il [...] in [...], Ontario Persona_2
8 (Canada),
- nata il [...] in [...], Ontario Parte_2
(Canada),
- , nato il [...] in [...], Santa Clara, Persona_2
California (USA) ,
ORDINA al e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana dei ricorrenti, provvedendo alle necessarie comunicazioni alle Autorità
Consolari competenti;
COMPENSA le spese.
Si comunichi alle parti.
Torino, 03/07/2025
Il Giudice
Andrea Natale
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