Articolo 21 della Legge 4 luglio 1984, n. 389
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12 agosto 1984
Art. 21. (Entrate)

Le entrate correnti ed in conto capitale del bilancio del Fondo di beneficenza e di religione nella citta' di Roma, accertate nell'esercizio finanziario 1981 per la competenza propria dell'esercizio, risultano stabilite dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo del Ministero dell'interno, in lire 2.200.115.627.
I residui attivi determinati alla chiusura dell'esercizio 1980 in lire 285.064.322 risultano stabiliti - per effetto di maggiori e minori entrate - in lire 285.076.532.
I residui attivi al 31 dicembre 1981 ammontano complessivamente a lire 85.746.179, cosi' risultanti:

----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
Entrata in vigore il 12 agosto 1984