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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 03/02/2025, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 693/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente Relatore dott. Mariangela Carbonelli Giudice dott. Simona Iavazzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 693/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BERNARDI NICOLA IVAN, elettivamente domiciliato in VIA FEDERICO II, 63, LUCERA, presso il difensore avv. BERNARDI NICOLA IVAN
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Zoli Paolo, Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Piazzetta Don Pippo, 8, 47121, Forlì, presso il difensore avv. Zoli Paolo
RESSTENTE
PM SEDE
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte conclusionali. Il PM ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 13.2.2024 veniva iscritto il presente giudizio contenzioso;
successivamente le parti in premessa indicate chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio sulla base dell'accordo raggiunto;
ciò avveniva sulla premessa che le stesse avevano posto fine alla propria convivenza con separazione omologata dal Tribunale di Foggia in data
12.5.2015 e che dalla data di comparizione davanti al Presidente non si era più ricomposto il vincolo di comunione spirituale e materiale della famiglia. I coniugi confermavano la volontà di divorziare alle condizioni di cui all'accordo raggiunto e sottoscritto;
il P.M. concludeva per l'accoglimento del ricorso. pagina 1 di 2 MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e merita accoglimento. Infatti appare sussistente la condizione di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 898/70, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione personale e la separazione risulta essere stata omologata dal Tribunale di Foggia in data
12.5.2015; entrambe le parti hanno allegato che lo stato di separazione risulta ininterrotto da quella data, per cui si deve ritenere impossibile la ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Le parti hanno concordato le condizioni del divorzio. Le stesse non sono contrarie a norme imperative. Devono altresì disporsi le formalità di cui all'art. 10 della legge 898/70. Trattandosi di procedura conclusasi con accordo e conversione del rito in camerale su istanza congiunta, le spese vanno compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Foggia, I sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato in Volturino (FG), il 4.10.1995 tra
[...]
e , in atti generalizzati (atto n. 12 p. II, Serie A, anno 1995); Parte_1 Controparte_1
2. ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile ed ai sensi dell'art. 10 legge 1/12/1970 n. 898;
3. spese compensate.
Così deciso in Foggia il 30.1.2025 in camera di consiglio.
Il Presidente estensore
Dott. Antonio Buccaro
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente Relatore dott. Mariangela Carbonelli Giudice dott. Simona Iavazzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 693/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BERNARDI NICOLA IVAN, elettivamente domiciliato in VIA FEDERICO II, 63, LUCERA, presso il difensore avv. BERNARDI NICOLA IVAN
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Zoli Paolo, Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Piazzetta Don Pippo, 8, 47121, Forlì, presso il difensore avv. Zoli Paolo
RESSTENTE
PM SEDE
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte conclusionali. Il PM ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 13.2.2024 veniva iscritto il presente giudizio contenzioso;
successivamente le parti in premessa indicate chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio sulla base dell'accordo raggiunto;
ciò avveniva sulla premessa che le stesse avevano posto fine alla propria convivenza con separazione omologata dal Tribunale di Foggia in data
12.5.2015 e che dalla data di comparizione davanti al Presidente non si era più ricomposto il vincolo di comunione spirituale e materiale della famiglia. I coniugi confermavano la volontà di divorziare alle condizioni di cui all'accordo raggiunto e sottoscritto;
il P.M. concludeva per l'accoglimento del ricorso. pagina 1 di 2 MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e merita accoglimento. Infatti appare sussistente la condizione di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 898/70, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione personale e la separazione risulta essere stata omologata dal Tribunale di Foggia in data
12.5.2015; entrambe le parti hanno allegato che lo stato di separazione risulta ininterrotto da quella data, per cui si deve ritenere impossibile la ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Le parti hanno concordato le condizioni del divorzio. Le stesse non sono contrarie a norme imperative. Devono altresì disporsi le formalità di cui all'art. 10 della legge 898/70. Trattandosi di procedura conclusasi con accordo e conversione del rito in camerale su istanza congiunta, le spese vanno compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Foggia, I sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato in Volturino (FG), il 4.10.1995 tra
[...]
e , in atti generalizzati (atto n. 12 p. II, Serie A, anno 1995); Parte_1 Controparte_1
2. ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile ed ai sensi dell'art. 10 legge 1/12/1970 n. 898;
3. spese compensate.
Così deciso in Foggia il 30.1.2025 in camera di consiglio.
Il Presidente estensore
Dott. Antonio Buccaro
pagina 2 di 2