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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/04/2025, n. 5709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5709 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Seconda Sezione Civile
R.G. n. 57221/2023
Verbale d'udienza del 14.04.2025 ore 11,30
E' presente per parte attrice l'avv. Valeria Fantoni che si riporta all'atto introduttivo ed alle note difensive discute la causa insistendo per l'accoglimento della domanda con condanna alle spese di lite in favore dei procuratori antistatari. E' presente per l'avv. Umberto Maria CP_1
Sclafani in sostituzione dell'avv. Sergio Siracusa che si riporta alla comparsa ed alle note depositate chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Il Giudice
Visto l'art. 281 sexies c.p.c. alle ore 16,43 pronuncia la seguente sentenza, contenente il dispositivo e motivazione, con l'esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
In composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Eleonora Montesano ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio n. 57221 del Registro degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2023, trattenuto in decisione all'udienza del 14.04.2025, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e vertente
TRA
elettivamente domiciliato in via Maria Barbara Tosatti n. 77 presso Parte_1 CP_1
lo studio degli avv.ti Alessandro Cresti e Valeria Fantoni che lo rappresentano e difendono come da procura alle liti a margine dell'atto introduttivo;
-ATTORE -
E
“ ” in persona del Sindaco pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Sergio Siracusa ed elettivamente domiciliato in via del Tempio di Giove n. 21 presso gli CP_1
uffici dell'Avvocatura Comunale;
CONVENUTO
OGGETTO: opposizione avviso pagamento indennità occupazione suolo pubblico
CONCLUSIONI: Come da verbale di udienza del 14.04.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione all'avviso di Parte_2
pagamento dell'avviso di accertamento per l'occupazione abusiva di suolo pubblico n.
60000050/023, notificata il 16.10.2023 emesso da Municipio Roma VI° per CP_1
l'importo di euro 312,00, sulla base di un verbale di accertamento n. 81220036539 del 20.09.2023,
per occupazione abusiva di suolo pubblico.
A sostegno dell'opposizione invocava l'illegittimità, nel merito, della determina ingiuntiva,
trattandosi di una occupazione temporanea di suolo pubblico nei limiti della normativa di riferimento, essendo autorizzato all'esercizio dell'attività di commercio in forma itinerante come da autorizzazione su area pubblica del tipo B – alimentare rilasciata dal , senza Controparte_2
che vi sia necessità di apposita concessione di suolo pubblico;
l'incongruità dell'importo calcolato per un intervallo di tempo di gg. 31 con la maggiorazione del 200% a titolo di ulteriore sanzione.
Si costituiva rilevando la fondatezza della pretesa creditoria chiesta con l'avviso CP_1
e la corretta determinazione dell'importo.
2 - La presente controversia muove da opposizione ad avviso pagamento indennità occupazione suolo pubblico ai sensi dell'art. 63 D.Lgs 446/1997 e artt 14 e 14 bis del Regolamento COSAP
accertata con un verbale di accertamento elevato nei confronti dell'opponente in violazione degli artt. 40, comma 2, 49, comma 3 e 56 LR 22/2019 poiché privo di concessione occupava il suolo pubblico con furgoncino adibito alla vendita con sponde aperte di mt 2,80x2,50 per un totale di 7
mt in assenza di clienti. A fronte di una occupazione abusiva l'Amministrazione vanta sia una pretesa sanzionatoria che una pretesa di natura risarcitoria, commisurata nel suo ammontare al corrispettivo del canone
COSAP richiesto per le occupazioni assistite da concessione.
L'Amministrazione ha agito sulla base dei criteri previsti dall'art.63 del D. L.vo n.446/97 e del
Regolamento Comunale COSAP ai sensi dell'art. 14 e 14bis delibera Comunale n. 117/1998.
L'importo dell'occupazione abusiva è stato determinato avuto riguardo al canone per l'occupazione legittima (art. 14 comma 1 Regolamento “ per le occupazioni abusive si applica una indennità pari
al canone maggiorato del 50%”).
Nella fattispecie in esame, non è in contestazione il titolo per l'esercizio dell'attività al commercio in forma itinerante, ma l'occupazione di suolo pubblico, ritenuta dai verbalizzanti in forma permanente, senza titolo concessorio.
Deve essere rilevato che il commercio in forma itinerante, ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. b) l.
r. Lazio n. 33/1999, si esercita “con mezzo mobile, senza occupazione di suolo pubblico, con sosta
a richiesta del consumatore per il tempo necessario a consegnare la merce e riscuotere il prezzo”;
Inoltre, l'art 14 Regolamento COSAP (indennità e sanzione abusiva) prevede che “occupazione
abusiva si considera permanente se realizzata con impianti e manufatti di carattere stabile, mentre
- negli altri casi – si presume effettuata a decorrere dal 30 giorno precedente la domanda del
verbale di accertamento di cui al successivo comma 3 salvo prova contraria a carico del
trasgressore”.
Nella fattispecie in esame in esame, l'attività posta in essere dal ricorrente, secondo le modalità
descritte dai verbalizzanti “con furgoncino e sponde aperte di mq 2,80x2,50 pari a mt 7” è
incompatibile con l'esercizio del commercio itinerante, che per la peculiarità dell'attività non richiede alcun titolo concessorio. Allo stesso tempo, non sono emersi elementi di stabilità sul suolo pubblico, tali da ritenere che l'occupazione si sia protratta, sullo stesso luogo, anche nei 31 gg precedenti il giorno dell'accertamento. Pertanto, l'importo di occupazione indennità deve essere rideterminato per un solo giorno secondo il seguente criterio utilizzato con l'avviso opposto.
Le spese di lite devono ritenersi compensate attesa la rideterminazione dell'importo ingiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica definitivamente pronunciando, così provvede:
– Dichiara dovuto l'indennità di occupazione per 1 giorno secondo il criterio di calcolo adottato con l'avviso maggiorato del 50%;
– Compensa tra le parti le spese di lite;
Così deciso in Roma, il 14 aprile 2025
IL GIUDICE
Eleonora Montesano
Seconda Sezione Civile
R.G. n. 57221/2023
Verbale d'udienza del 14.04.2025 ore 11,30
E' presente per parte attrice l'avv. Valeria Fantoni che si riporta all'atto introduttivo ed alle note difensive discute la causa insistendo per l'accoglimento della domanda con condanna alle spese di lite in favore dei procuratori antistatari. E' presente per l'avv. Umberto Maria CP_1
Sclafani in sostituzione dell'avv. Sergio Siracusa che si riporta alla comparsa ed alle note depositate chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Il Giudice
Visto l'art. 281 sexies c.p.c. alle ore 16,43 pronuncia la seguente sentenza, contenente il dispositivo e motivazione, con l'esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
In composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Eleonora Montesano ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio n. 57221 del Registro degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2023, trattenuto in decisione all'udienza del 14.04.2025, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e vertente
TRA
elettivamente domiciliato in via Maria Barbara Tosatti n. 77 presso Parte_1 CP_1
lo studio degli avv.ti Alessandro Cresti e Valeria Fantoni che lo rappresentano e difendono come da procura alle liti a margine dell'atto introduttivo;
-ATTORE -
E
“ ” in persona del Sindaco pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Sergio Siracusa ed elettivamente domiciliato in via del Tempio di Giove n. 21 presso gli CP_1
uffici dell'Avvocatura Comunale;
CONVENUTO
OGGETTO: opposizione avviso pagamento indennità occupazione suolo pubblico
CONCLUSIONI: Come da verbale di udienza del 14.04.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione all'avviso di Parte_2
pagamento dell'avviso di accertamento per l'occupazione abusiva di suolo pubblico n.
60000050/023, notificata il 16.10.2023 emesso da Municipio Roma VI° per CP_1
l'importo di euro 312,00, sulla base di un verbale di accertamento n. 81220036539 del 20.09.2023,
per occupazione abusiva di suolo pubblico.
A sostegno dell'opposizione invocava l'illegittimità, nel merito, della determina ingiuntiva,
trattandosi di una occupazione temporanea di suolo pubblico nei limiti della normativa di riferimento, essendo autorizzato all'esercizio dell'attività di commercio in forma itinerante come da autorizzazione su area pubblica del tipo B – alimentare rilasciata dal , senza Controparte_2
che vi sia necessità di apposita concessione di suolo pubblico;
l'incongruità dell'importo calcolato per un intervallo di tempo di gg. 31 con la maggiorazione del 200% a titolo di ulteriore sanzione.
Si costituiva rilevando la fondatezza della pretesa creditoria chiesta con l'avviso CP_1
e la corretta determinazione dell'importo.
2 - La presente controversia muove da opposizione ad avviso pagamento indennità occupazione suolo pubblico ai sensi dell'art. 63 D.Lgs 446/1997 e artt 14 e 14 bis del Regolamento COSAP
accertata con un verbale di accertamento elevato nei confronti dell'opponente in violazione degli artt. 40, comma 2, 49, comma 3 e 56 LR 22/2019 poiché privo di concessione occupava il suolo pubblico con furgoncino adibito alla vendita con sponde aperte di mt 2,80x2,50 per un totale di 7
mt in assenza di clienti. A fronte di una occupazione abusiva l'Amministrazione vanta sia una pretesa sanzionatoria che una pretesa di natura risarcitoria, commisurata nel suo ammontare al corrispettivo del canone
COSAP richiesto per le occupazioni assistite da concessione.
L'Amministrazione ha agito sulla base dei criteri previsti dall'art.63 del D. L.vo n.446/97 e del
Regolamento Comunale COSAP ai sensi dell'art. 14 e 14bis delibera Comunale n. 117/1998.
L'importo dell'occupazione abusiva è stato determinato avuto riguardo al canone per l'occupazione legittima (art. 14 comma 1 Regolamento “ per le occupazioni abusive si applica una indennità pari
al canone maggiorato del 50%”).
Nella fattispecie in esame, non è in contestazione il titolo per l'esercizio dell'attività al commercio in forma itinerante, ma l'occupazione di suolo pubblico, ritenuta dai verbalizzanti in forma permanente, senza titolo concessorio.
Deve essere rilevato che il commercio in forma itinerante, ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. b) l.
r. Lazio n. 33/1999, si esercita “con mezzo mobile, senza occupazione di suolo pubblico, con sosta
a richiesta del consumatore per il tempo necessario a consegnare la merce e riscuotere il prezzo”;
Inoltre, l'art 14 Regolamento COSAP (indennità e sanzione abusiva) prevede che “occupazione
abusiva si considera permanente se realizzata con impianti e manufatti di carattere stabile, mentre
- negli altri casi – si presume effettuata a decorrere dal 30 giorno precedente la domanda del
verbale di accertamento di cui al successivo comma 3 salvo prova contraria a carico del
trasgressore”.
Nella fattispecie in esame in esame, l'attività posta in essere dal ricorrente, secondo le modalità
descritte dai verbalizzanti “con furgoncino e sponde aperte di mq 2,80x2,50 pari a mt 7” è
incompatibile con l'esercizio del commercio itinerante, che per la peculiarità dell'attività non richiede alcun titolo concessorio. Allo stesso tempo, non sono emersi elementi di stabilità sul suolo pubblico, tali da ritenere che l'occupazione si sia protratta, sullo stesso luogo, anche nei 31 gg precedenti il giorno dell'accertamento. Pertanto, l'importo di occupazione indennità deve essere rideterminato per un solo giorno secondo il seguente criterio utilizzato con l'avviso opposto.
Le spese di lite devono ritenersi compensate attesa la rideterminazione dell'importo ingiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica definitivamente pronunciando, così provvede:
– Dichiara dovuto l'indennità di occupazione per 1 giorno secondo il criterio di calcolo adottato con l'avviso maggiorato del 50%;
– Compensa tra le parti le spese di lite;
Così deciso in Roma, il 14 aprile 2025
IL GIUDICE
Eleonora Montesano