Versione
1 gennaio 1993
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19 dicembre 1996
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23 novembre 1998
23 novembre 1998
Art. 354.
(Concessione del servizio di rimozione e veicoli ad esso addetti) 1. Il servizio di rimozione dei veicoli ai sensi dell'articolo 159 del codice puo' essere affidato in concessione biennale rinnovabile a soggetti in possesso della licenza di rimessa ai sensi dell' articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , che dispongono di almeno uno dei veicoli con le caratteristiche tecniche definite all'articolo 12 e che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro della CEE;
b) eta' non inferiore ad anni 21;
c) non essere sottoposti a misure amministrative di sicurezza personale o a misure di prevenzione;
d) non aver riportato condanne penali o avere procedimenti penali in corso, per reati non colposi, che siano sanzionati con la pena della reclusione non inferiore a due anni;
e) non aver riportato condanne e non essere sottoposti a procedimenti penali per reati commessi nell'esercizio di attivita' di autoriparazione;
f) non essere stati interdetti o inabilitati o avere in corso un procedimento per interdizione o inabilitazione;
g) essere forniti di polizza assicurativa contro la responsabilita' civile verso terzi prevista dall' articolo 2043 del Codice Civile per un massimale che verra' determinato con il disciplinare di cui al comma 2. ((14))
2. Alla concessione provvede l'ente proprietario della strada. Alla concessione vanno allegate le prescrizioni tecniche del veicolo e copia delle formalita' di omologazione di cui all'articolo 12. La concessione deve contenere la indicazione del numero dei veicoli impiegati con i loro estremi di identificazione e di omologazione, il tempo di validita' della concessione e le tariffe da applicarsi secondo un disciplinare unico approvato dal Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro dei lavori pubblici. 3.
Per la procedura di rimozione dei veicoli che costituisce, ai sensi dell'articolo 159, comma 4, del codice, sanzione amministrativa accessoria, si applicano le disposizioni dell'articolo 215 del codice e dell'articolo 397.
4. E' vietata la rimozione dei veicoli destinati a servizi di polizia, anche se privati, di ambulanze, dei Vigili del Fuoco, di soccorso, nonche' di quelli dei medici che si trovano in attivita' di servizio in situazione di emergenza e degli invalidi, purche' muniti di apposito contrassegno.
---------------- AGGIORNAMENTO (14)
Il decreto 4 settembre 1998, n. 401 ha disposto che " Le tariffe per la rimozione dei veicoli, da applicarsi da parte dei concessionari di cui al suddetto articolo, comma 1, sono individuate come segue:
A) Per la rimozione di veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 t:
a) diritto di chiamata L./km 20.000
b) operazioni connesse al carico ed
allo scarico del veicolo L./km 30.000
c) indennita' chilometrica
(dal luogo di stazionamento
dell'autoveicolo adibito alla
rimozione al luogo d'intervento
e, quindi, al luogo di deposito) L./km 4.300
B) Per la rimozione di veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 t e fino a 3,5 t:
a) diritto di chiamata L./km 25.000
b) operazioni connesse al carico ed
allo scarico del veicolo L./km 50.000
c) indennita' chilometrica
(dal luogo di stazionamento
dell'autoveicolo adibito alla
rimozione al luogo d'intervento
e, quindi, al luogo di deposito) L./km 5.000
C) Per la rimozione di veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t:
si applicano le tariffe della lettera B) aumentate del 10% per ogni tonnellata, o frazione di tonnellata, superiore al valore di 3,5 t della massa complessiva a pieno carico del veicolo da rimuovere.
2. E' data facolta', agli enti concedenti il servizio di rimozione dei veicoli, di prevedere una variazione in aumento o in diminuizione di ogni singola voce tariffaria, non superiore al 20% di quella stabilita dal presente decreto a fronte di particolari situazioni temporali ed ambientali, alla densita' di traffico, alla dislocazione delle depositerie ed alla variazione della popolazione presente nel territorio interessato.
(Concessione del servizio di rimozione e veicoli ad esso addetti) 1. Il servizio di rimozione dei veicoli ai sensi dell'articolo 159 del codice puo' essere affidato in concessione biennale rinnovabile a soggetti in possesso della licenza di rimessa ai sensi dell' articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , che dispongono di almeno uno dei veicoli con le caratteristiche tecniche definite all'articolo 12 e che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro della CEE;
b) eta' non inferiore ad anni 21;
c) non essere sottoposti a misure amministrative di sicurezza personale o a misure di prevenzione;
d) non aver riportato condanne penali o avere procedimenti penali in corso, per reati non colposi, che siano sanzionati con la pena della reclusione non inferiore a due anni;
e) non aver riportato condanne e non essere sottoposti a procedimenti penali per reati commessi nell'esercizio di attivita' di autoriparazione;
f) non essere stati interdetti o inabilitati o avere in corso un procedimento per interdizione o inabilitazione;
g) essere forniti di polizza assicurativa contro la responsabilita' civile verso terzi prevista dall' articolo 2043 del Codice Civile per un massimale che verra' determinato con il disciplinare di cui al comma 2. ((14))
2. Alla concessione provvede l'ente proprietario della strada. Alla concessione vanno allegate le prescrizioni tecniche del veicolo e copia delle formalita' di omologazione di cui all'articolo 12. La concessione deve contenere la indicazione del numero dei veicoli impiegati con i loro estremi di identificazione e di omologazione, il tempo di validita' della concessione e le tariffe da applicarsi secondo un disciplinare unico approvato dal Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro dei lavori pubblici. 3.
Per la procedura di rimozione dei veicoli che costituisce, ai sensi dell'articolo 159, comma 4, del codice, sanzione amministrativa accessoria, si applicano le disposizioni dell'articolo 215 del codice e dell'articolo 397.
4. E' vietata la rimozione dei veicoli destinati a servizi di polizia, anche se privati, di ambulanze, dei Vigili del Fuoco, di soccorso, nonche' di quelli dei medici che si trovano in attivita' di servizio in situazione di emergenza e degli invalidi, purche' muniti di apposito contrassegno.
---------------- AGGIORNAMENTO (14)
Il decreto 4 settembre 1998, n. 401 ha disposto che " Le tariffe per la rimozione dei veicoli, da applicarsi da parte dei concessionari di cui al suddetto articolo, comma 1, sono individuate come segue:
A) Per la rimozione di veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 t:
a) diritto di chiamata L./km 20.000
b) operazioni connesse al carico ed
allo scarico del veicolo L./km 30.000
c) indennita' chilometrica
(dal luogo di stazionamento
dell'autoveicolo adibito alla
rimozione al luogo d'intervento
e, quindi, al luogo di deposito) L./km 4.300
B) Per la rimozione di veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 t e fino a 3,5 t:
a) diritto di chiamata L./km 25.000
b) operazioni connesse al carico ed
allo scarico del veicolo L./km 50.000
c) indennita' chilometrica
(dal luogo di stazionamento
dell'autoveicolo adibito alla
rimozione al luogo d'intervento
e, quindi, al luogo di deposito) L./km 5.000
C) Per la rimozione di veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t:
si applicano le tariffe della lettera B) aumentate del 10% per ogni tonnellata, o frazione di tonnellata, superiore al valore di 3,5 t della massa complessiva a pieno carico del veicolo da rimuovere.
2. E' data facolta', agli enti concedenti il servizio di rimozione dei veicoli, di prevedere una variazione in aumento o in diminuizione di ogni singola voce tariffaria, non superiore al 20% di quella stabilita dal presente decreto a fronte di particolari situazioni temporali ed ambientali, alla densita' di traffico, alla dislocazione delle depositerie ed alla variazione della popolazione presente nel territorio interessato.
Commentario • 1
- 1. Interpello del 03/06/2022 n. 322 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Persone Fisiche, Lavoratori Autonomi ed Enti non CommercialiAgenzia delle Entrate · 3 giugno 2022 · 75.91713
[…] deposito e custodia dei veicoli rimossi", ai sensi delle norme contenute nel d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (c.d. "Codice della strada") e nel d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (che rappresenta il relativo regolamento di esecuzione e di attuazione), nell'ambito del territorio dello stesso Comune, per una durata di quattro anni e con decorrenza dalla data di avvio del servizio. […]
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Giurisprudenza • 8
- 1. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVIII, sentenza 11/03/2025, n. 4374Provvedimento: […] 495/92 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), il quale statuisce È vietata la rimozione dei veicoli destinati a servizi di polizia, anche se privati, di ambulanze, dei Vigili del Fuoco, di soccorso, nonché di quelli dei medici che si trovano in attività di servizio in situazione di emergenza e degli invalidi, purché muniti di apposito contrassegno» e dall'art. 355, che estende tale divieto alle cd. "ganasce", norme tese a garantire i suddetti principi costituzionali essendo finalizzati a tutelare in ogni caso, anche più estremo (si pensi al veicolo parcheggiato sulle strisce pedonali, innanzi all'accesso di una scuola, etc.), il diritto di mobilità del fruitore disabile del veicolo. (cfr. sentenza 1990/2024 citata ).Leggi di più...
- preavviso di fermo·
- invalidità civile·
- art. 354 D.P.R. 495/92·
- fermo amministrativo·
- diritto di mobilità·
- contrassegno invalidi·
- illegittimità fermo·
- compensazione spese di lite·
- art. 335 C.d.S.