Decreto cautelare 8 gennaio 2026
Decreto cautelare 9 gennaio 2026
Sentenza 23 marzo 2026
Commentario • 1
- 1. Affidamento diretto: il ricorso decorre dalla data in cui il provvedimento è pubblicato sul portale dell’enteAccesso limitatoFederico Gavioli · https://www.altalex.com/ · 23 aprile 2026
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 23/03/2026, n. 5380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5380 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05380/2026 REG.PROV.COLL.
N. 15868/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15868 del 2025, proposto da
Id Technology S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Fabio Balducci Romano, con domicilio eletto presso il suo studio in Udine, via Artico di Prampero n. 5;
contro
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Fabio Cintoli, Bernardo Giorgio Mattarella, Flavio Iacovone e David Astorre, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, non costituito in giudizio;
nei confronti
Multicast S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Cristiano Castrogiovanni, Francesco Giordano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione,
- dell’esclusione della ricorrente dalla procedura di manifestazione di interesse finalizzata ad eventuale affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, co. 1, lett. b) del d.lgs. 36/2023, del servizio di votazione da remoto erogato in modalità SaaS (Software as a Service) per le elezioni degli Ordini territoriali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e servizio di conservazione a norma del materiale documentale inerente le votazioni degli Ordini territoriali, comunicata in data 30.10.2025;
- del silenzio serbato dal CNDCEC sull’istanza di accesso ai documenti amministrativi, presentata dalla ricorrente in data 30.10.2025;
- dell’affidamento del servizio alla controinteressata, intervenuto con decisione di contrarre in forma semplificata del 4.11.2025, non comunicato alla ricorrente e pubblicato sulla Piattaforma di gestione dell’Albo Fornitori e delle Gare Telematiche del CNDCEC;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale, antecedente o susseguente, e comunque connesso, inclusi, per quanto di ragione, l’avviso pubblico di manifestazione di interesse del 9.10.2025, e l’art. 6 del Regolamento per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie europee ai sensi del D.lgs. 36/2023, approvato dal CNDCEC nella seduta del 22.2.2024;
e per la condanna
della resistente ad esibire tutti gli eventuali atti e documenti della procedura di affidamento, già richiesti con istanza di accesso del 30.10.2025, inclusi il provvedimento di esclusione con relativa motivazione, gli eventuali verbali del seggio di gara e della commissione giudicatrice, incluso quello del 28/29.10.2025, citato nella predetta decisione di contrarre del 4.11.2025, comprovanti le ragioni dell'esclusione comunicata in data 30.10.2025 e le ragioni della scelta della controinteressata,
nonchè per la declaratoria
di inefficacia, ex artt. 121 e 122 c.p.a., del contratto che, nelle more, dovesse essere stipulato con la controinteressata,
e per il conseguimento
dell'aggiudicazione e del contratto, dichiarando sin d'ora la disponibilità della ricorrente a subentrare nel contratto eventualmente già stipulato, nel rispetto del cronoprogramma,
nonchè, in subordine, per la condanna
dell’Amministrazione resistente al risarcimento del danno per equivalente pecuniario in favore della ricorrente, ai sensi degli artt. 30 e 124 c.p.a.;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e di Multicast S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026 il dott. UC VE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con ricorso notificato il 24 dicembre 2025 e ritualmente depositato, la ID Technology S.r.l. – premesso di aver ritualmente presentato la manifestazione di interesse relativamente all’Avviso pubblico del 9 ottobre 2025, pubblicato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) sul proprio sito istituzionale, finalizzato “ ad eventuale affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 ” del “ servizio di votazione da remoto erogato in modalità SaaS (Software as a Service) per le elezioni degli Ordini territoriali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e servizio di conservazione a norma del materiale documentale inerente le votazioni degli Ordini territoriali ”, per un valore stimato dell’affidamento pari ad €139.900,00 oltre Iva – ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare, nella parte in cui il CNDCEC ha disposto l’affidamento diretto del servizio in favore della Multicast S.r.l., già affidataria del precedente contratto e odierna controinteressata, con conseguente domanda di declaratoria di inefficacia dell’eventuale contratto stipulato.
A sostegno del ricorso, la società ricorrente ha esposto, in fatto:
- di aver ricevuto, in data 30 ottobre 2025, la comunicazione di “ non ammissione all’affidamento diretto ” e di aver, nella medesima data, presentato istanza di accesso agli atti, rimasta priva di riscontro;
- che solo in data 10 dicembre 2025, “ accedendo alla piattaforma telematica, la ricorrente si accorgeva della pubblicazione dell’avviso relativo all’affidamento del servizio alla controinteressata, intervenuto in data 4.11.2025 al prezzo di euro 119.300 ”;
- che “ qualche giorno dopo, inoltre, attraverso la piattaforma digitale ”, la ricorrente otteneva copia della “decisione di contrarre semplificata del giorno 4 novembre 2025”, con la quale il CNDCEC aveva disposto l’affidamento diretto del servizio in favore della Multicast S.r.l..
Avverso l’anzidetta decisione di contrarre e di tutti gli atti, in epigrafe indicati, ha quindi proposto ricorso la società interessata, “ con espressa riserva di motivi aggiunti ”, deducendo preliminarmente la tempestività del ricorso alla luce della disciplina volta a prevenire la proposizione di ricorsi “al buio”, evidenziando di non aver mai ricevuto la comunicazione delle ragioni sottese alla “non ammissione” e di non aver ottenuto riscontro all’istanza di accesso agli atti. Nel merito, ha articolato i seguenti motivi di censura:
I. “ Violazione dell’art. 49 del D.lgs. 36/2023 ”, per avere l’Amministrazione affidato direttamente il contratto alla controinteressata, già affidataria del precedente servizio, in violazione del principio di rotazione, senza che rilevi, a tal fine, la previa acquisizione di manifestazioni di interesse senza contingentare il numero degli operatori economici, atteso che la procedura è stata espressamente qualificata come affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b), del Codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. 36/2023;
II. “ Violazione dell’art. 17 del D.lgs. 36/2023: nell’affidamento diretto del contratto alla controinteressata, il CNDCEC ha mancato di indicare le ragioni della sua scelta ”, atteso che l’affidamento diretto, sebbene fondato su una logica fiduciaria, deve comunque essere sorretto da un’adeguata motivazione alla luce dei generali principi di imparzialità, buon andamento e ragionevolezza dell’azione amministrativa.
In data 30 dicembre 2025 si è costituito in resistenza il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
In data 8 gennaio 2026 si è altresì costituita la controinteressata Multicast S.r.l., che ha prodotto, tra l’altro, il verbale del 29 ottobre 2025 – successivamente depositato anche dal CNDCEC in data 12 gennaio 2026 – richiamato nella decisione di contrarre pubblicata il 5 novembre 2025 e recante la valutazione comparativa delle manifestazioni di interesse presentate dalle uniche due offerenti, odierna ricorrente e controinteressata.
In vista della camera di consiglio del 14 gennaio 2026, l’Amministrazione resistente e la controinteressata hanno depositato memoria e documenti, formulando, in via pregiudiziale, eccezione di irricevibilità del ricorso per tardività.
Con decreto presidenziale n. 64 del 9 gennaio 2026 è stata respinta l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla ricorrente in data ’8 gennaio 2026, per difetto dei presupposti di cui all’art. 56 c.p.a.
Con successiva istanza depositata il 13 gennaio 2026, la ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare, alla luce della documentazione prodotta dalle controparti comprovante l’avvenuta stipulazione del contratto e l’avvio della relativa esecuzione, con conseguente dedotta “ impossibilità tecnica di subentro nel servizio ”.
In vista dell’udienza di merito, le parti hanno depositato ulteriori memorie e repliche.
In particolare, il CNDCEC ha insistito nell’eccezione di irricevibilità del ricorso, rilevando che lo stesso è stato notificato soltanto in data 24 dicembre 2025, e dunque oltre il termine di trenta giorni decorrente, al più tardi, dal 5 novembre 2025, data di pubblicazione, sul sito istituzionale dell’Ente, della decisione di contrarre semplificata recante l’affidamento diretto del servizio alla controinteressata, pubblicazione idonea a integrare la piena conoscenza dell’atto lesivo.
Di contro, la ricorrente ha sostenuto la tempestività del ricorso, richiamando la nuova formulazione dell’art. 120, comma 2, c.p.a., in combinato disposto con gli artt. 36 e 90 del d.lgs. n. 36/2023, e deducendo che il termine di impugnazione dovrebbe decorrere dal momento della piena conoscenza degli atti lesivi, nella specie non ravvisabile, attesa la mancata comunicazione della decisione di contrarre, la carenza di motivazione della comunicazione di non ammissione e l’inidoneità della mera pubblicazione sul sito istituzionale a far decorrere il termine. Ha quindi concluso per l’annullamento degli atti impugnati e, stante l’impossibilità di subentro nel contratto, per la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno.
All’udienza pubblica dell’11 marzo 2026, pertanto, il ricorso è stato introitato per la decisione.
2.- Il ricorso è irricevibile per tardività della notificazione ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. a) c.p.a., come eccepito dal CNDCEC resistente e dalla società controinteressata.
Come esposto in premessa, la vicenda concreta trae origine da un Avviso di manifestazione di interesse – pubblicato il 9 ottobre 2025 dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili sul proprio albo on line – finalizzato “ ad eventuale affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 ” del servizio di votazione da remoto per le elezioni degli Ordini territoriali, per un importo “ inferiore a 140.000 euro ”.
Giova preliminarmente rammentare che, negli “affidamenti diretti” di cui all’art. 50, comma 1, lettere a) e b) del Codice dei contratti pubblici, la “ decisione di contrarre ” – prevista dall’art. 17, comma 2, del Codice – non costituisce atto di avvio di una procedura selettiva, ma coincide con l’atto conclusivo dell’affidamento, assumendo, pertanto, immediata valenza lesiva e risultando direttamente impugnabile.
Ciò posto, ai fini dello scrutinio della tempestività del ricorso, rilevano i seguenti elementi fattuali:
- in data 30 ottobre 2025 l’Amministrazione ha ritualmente comunicato alla ricorrente la “ non ammissione all’affidamento diretto ”;
- in pari data (30 ottobre 2025), la ricorrente ha presentato istanza di accesso agli atti, rimasta inevasa. Ciò in quanto, secondo l’Amministrazione, l’istanza sarebbe stata inviata ad un indirizzo PEC diverso da quello corretto e caricata tramite la piattaforma telematica in una sezione diversa da quella dedicata;
- in data 5 novembre 2025 il CNDCEC ha pubblicato, sul proprio albo on line , l’impugnata “ decisione di contrarre semplificata ” del 4 novembre 2025, con la quale è stato disposto l’affidamento diretto al contraente uscente, odierna controinteressata;
- in data 24 dicembre 2025 la ricorrente ha notificato il ricorso in epigrafe, sul presupposto che soltanto in data 10 dicembre 2025, accedendo casualmente alla piattaforma telematica, “ la ricorrente si accorgeva della pubblicazione dell’avviso relativo all’affidamento del servizio alla controinteressata, intervenuto in data 4.11.2025 al prezzo di euro 119.300 ”.
Tanto chiarito in punto di fatto, si rende ora necessario scrutinare la questione della esatta individuazione del termine di impugnazione dei provvedimenti in materia di affidamento dei contratti pubblici, anche alla luce di quanto affermato dalla sentenza n. 12/2020 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato e della successiva elaborazione giurisprudenziale.
Giova sin d’ora anticipare che la pubblicazione della decisione di contrarre sull’albo on line dell’Amministrazione in data 5 novembre 2025 deve ritenersi idonea – per le ragioni che si diranno – a integrare la piena conoscenza degli elementi essenziali dell’atto e della relativa immediata lesività, con conseguente decorrenza del termine di trenta giorni per l’impugnazione.
3.- Invero, con riguardo alla decorrenza del termine decadenziale per l’azione di annullamento degli atti amministrativi, il codice del processo amministrativo prevede:
i) da un lato, la disposizione di carattere generale di cui all’art. 41, comma 2, c.p.a.;
ii) dall’altro, in tema di impugnazione degli atti delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, “ una disciplina sostanziale e speciale ” che “ si sovrappone, con effetto di concorrenza” alla disciplina generale (così Cons. St., sez. V, 15 marzo 2023, n. 2736), con particolare riferimento all’art. 120, comma 2, c.p.a. (come recentemente sostituito dall’art. 209 del nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36).
Quanto alla disciplina speciale, il menzionato art. 120, comma 2, c.p.a. dispone che il termine di trenta giorni decorre “ dalla ricezione della comunicazione di cui all'articolo 90 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo di attuazione della legge n. 78 del 2022 oppure dal momento in cui gli atti sono messi a disposizione ai sensi dell'articolo 36, commi 1 e 2, del medesimo codice ”.
Ebbene, il combinato disposto dell’art. 36 (rubricato “ Norme procedimentali e processuali in tema di accesso ”) e dell’art. 90 (rubricato “ Informazione ai candidati e agli offerenti ”) del nuovo Codice dei contratti pubblici – richiamati dal secondo comma dell’art. 120 c.p.a. - deve ritenersi inapplicabile alla fattispecie in esame.
Tali disposizioni, infatti, presuppongono l’espletamento di una procedura di gara in senso proprio, con adozione di un provvedimento di “ aggiudicazione ” e la formazione di una “ graduatoria ”, elementi questi che difettano nell’ambito dell’affidamento diretto, tenuto conto che l’eventuale procedimentalizzazione dell’affidamento diretto attraverso la preventiva acquisizione di manifestazioni di interesse, come avvenuto nella fattispecie concreta, comunque non trasforma l’affidamento diretto in una procedura selettiva (Cons. Stato, sez. III, 5 giugno 2025, n. 4897).
Del resto, le indagini di mercato finalizzate all’affidamento diretto sono assoggettate ad una disciplina specifica, dettata dall’art. 50, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023 e dall’Allegato II.1, che ne delinea natura e modalità di svolgimento in termini di semplificazione e flessibilità, escludendo che tale fase possa ingenerare affidamenti in capo agli operatori.
In tale quadro normativo non è contenuto alcun richiamo agli artt. 36 e 90 del Codice, dovendosi dunque desumere – come puntualmente osservato dal CNDCEC resistente - la volontà del legislatore di sottrarre le indagini di mercato alla disciplina (procedimentale e processuale) ordinaria in materia di accesso e di comunicazione degli atti di gara.
Dall’inapplicabilità, alla fattispecie in esame, delle anzidette disposizioni speciali discende, conseguentemente, la riespansione della regola generale di cui all’art. 41, co. 2 c.p.a., che fa decorrere il termine di impugnazione “ dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge ”.
4.- Tanto chiarito sull’individuazione della disciplina applicabile, si rende ancora necessario evidenziare, quanto al profilo dell’idoneità della pubblicazione della impugnata “ decisione di contrarre semplificata ” a far decorrere il termine decadenziale di trenta giorni per l’azione di annullamento, che l’art. 50, comma 9, del Codice dei contratti dispone che “ l'avviso sui risultati delle procedure di affidamento di cui al presente articolo ” (ivi compresa, dunque, la decisione di contrarre negli affidamenti diretti) è pubblicato con le modalità di “ pubblicazione a livello nazionale ” di cui all’art. 85 del Codice, vale a dire “ sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC e sul sito istituzionale della stazione appaltante ”.
Ebbene, nel caso concreto risulta incontestato e documentato per tabulas che la gravata decisione di contrarre – con la quale è stato disposto l’affidamento diretto del servizio alla odierna controinteressata - sia stata pubblicata:
- in data 3 novembre 2025 sulla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, gestita dall’ANAC: sul punto si evidenzia che, ai sensi dell’art. 27, co. 1 e 2 D.lgs. n. 36/2023, “ la pubblicità degli atti è garantita dalla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, mediante la trasmissione dei dati all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea e la loro pubblicazione ai sensi degli articoli 84 e 85, secondo quanto definito dal provvedimento di cui al comma 4 del presente articolo. Gli effetti giuridici degli atti oggetto di pubblicazione ai sensi del comma 1 decorrono dalla data di pubblicazione nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici ”;
- in data 5 novembre 2025 sul sito istituzionale del Consiglio Nazionale resistente, in conformità anche a quanto previsto dall’art. 9 dell’Avviso pubblico (non impugnato), a mente del quale “ All’esito dell’indagine di mercato, sul medesimo sito istituzionale saranno pubblicati, ai sensi dell’art. 50 co.2 del Dlgs. n. 36/2023, i nominativi degli operatori consultati nell’ambito della presente procedura ed il risultato dell’affidamento ”.
Peraltro, la ricorrente – come si è detto - aveva già appreso della volontà dell’Amministrazione di non disporre nei suoi confronti l’affidamento diretto, tenuto conto della comunicazione di “ non ammissione all’affidamento diretto ” pacificamente ricevuta in data 30 ottobre 2025.
Ritiene, pertanto, il Collegio che fosse senz’altro esigibile, in capo alla ricorrente, un comportamento diligente di verifica degli esiti dell’indagine di mercato mediante la consultazione periodica dell’albo on line dell’Amministrazione committente, dovendo sul punto richiamarsi anche la già menzionata sentenza n. 12/2020 dell’Adunanza Plenaria secondo cui “ L’impresa interessata – che intenda proporre un ricorso - ha l’onere di consultare il ‘profilo del committente’, dovendosi desumere la conoscenza legale degli atti dalla data nella quale ha luogo la loro pubblicazione con i relativi allegati (data che deve costantemente risultare dal sito) ”.
Né può condividersi l’assunto secondo cui la ricorrente, avendo tempestivamente presentato istanza di accesso agli atti, avrebbe assolto ogni onere di diligenza, con conseguente differimento della decorrenza del termine di impugnazione, atteso che l’istanza di accesso non può ritenersi idonea, di per sé, a sospendere o differire il termine decadenziale, salvo che i documenti richiesti risultino indispensabili per la percezione della lesione, circostanza che non ricorre nel caso di specie secondo quanto ora si dirà.
Ne discende che il dies a quo di decorrenza del termine decadenziale di trenta giorni va individuato nella data di pubblicazione dell’atto di affidamento diretto sull’albo on line dell’Amministrazione, i.e. il 5 novembre 2025.
5.- Sotto altro e connesso profilo, non può essere condivisa la deduzione della ricorrente secondo cui la pubblicazione della decisione di contrarre non sarebbe stata idonea a far conseguire la piena conoscenza della lesione, sul presupposto che tale provvedimento fosse motivato solo per relationem al verbale del 28-29 ottobre 2025, “ rimasto inaccessibile fino al suo deposito in giudizio ”.
Più nel dettaglio, al fine di poter affermare la decorrenza del termine decadenziale dalla data di pubblicazione della decisione di contrarre sul sito istituzionale dell’Amministrazione, occorre stabilire se, nel caso in esame, la pubblicazione dell’atto abbia consentito alla ricorrente di conseguire la “ piena conoscenza ” della causa della lesione conseguente alla non ammissione all’affidamento diretto in suo favore e, dunque, degli elementi essenziali per la proposizione dell’impugnazione onde evitare un ricorso “ al buio ”.
In questo quadro, la più recente giurisprudenza ha precisato che, ai fini della decorrenza del termine decadenziale, non è richiesta una conoscenza integrale e analitica di tutti gli atti del procedimento, essendo sufficiente la percezione degli elementi essenziali della lesione, ferma restando la possibilità di proporre motivi aggiunti all’esito dell’accesso. In particolare, si è statuito che:
i) la decorrenza del termine per la proposizione del ricorso deve essere ancorata ad una data certa e non può essere rimessa alle variabili quanto opinabili valutazioni del ricorrente, dipendendo dal punto di vista del singolo operatore l’apprezzamento della convenienza della proposizione del ricorso in relazione al grado di pregnanza probatoria dei documenti disponibili. Pertanto, «vale in primo luogo il principio generale per cui la comunicazione o la pubblicazione dell’aggiudicazione fa decorrere il termine per l’impugnativa non essendo necessaria una perfetta conoscenza degli atti di gara in quanto il ricorso può essere integrato con la proposizione di motivi aggiunti (…). L’esigenza dell’ordinamento è infatti quella di tenere fermi i termini per proporre ricorso e di renderli il meno possibile aleatori e sottoposti alle istanze di accesso dei concorrenti non aggiudicatari» (in questi termini, Cons. Stato, Sez. IV, 20 gennaio 2025 n. 391);
ii) dall’ipotesi del ricorso “al buio” - quale mezzo di impugnazione che viene proposto tuzioristicamente per non incorrere in decadenze processuali e che nella materia dei contratti pubblici risulta oggi disincentivato dall’ordinamento in virtù di un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 120 c.p.a. – va tenuta ben distinta l’ipotesi in cui il concorrente conosca (o possa conoscere), con ragionevole grado di certezza e di sostenibilità in giudizio, i vizi che inficiano l’attività svolta dall’Amministrazione e, quindi, la causa della lesione arrecata alla propria sfera giuridica. Resta ovviamente salva la facoltà di proporre motivi aggiunti, per integrare le censure dedotte con il ricorso principale, qualora tramite l’accesso alla documentazione sia acquisita la “perfetta conoscenza” della lesione. Tuttavia, ciò non esclude l’onere di impugnare l’aggiudicazione – ovvero la decisione di contrarre nel caso in esame - per censurare i vizi che sono già percepiti o percepibili da un operatore professionale del settore e per i quali non scatta la dilazione del termine per impugnare, non essendo indispensabile attendere la presa visione dei documenti richiesti con l’istanza di accesso (TAR Veneto, Sez. III, 17 aprile 2025, n. 571, confermata da Cons. Stato, Sez. III, 16 gennaio 2026, n. 359);
iii) quanto alla richiesta di accesso, « al fine di legittimare la dilazione del termine per proporre il ricorso, i documenti oggetto della richiesta di accesso devono essere indispensabili ai fini della rilevazione dei vizi dedotti, dovendo intendersi per ricorso 'al buio' quello proposto senza conoscere le ragioni della eventuale illegittimità del provvedimento impugnato, ma non quello che, pur suscettibile di essere proposto sulla scorta di una adeguata conoscenza degli atti rilevanti, non derivi da una completa ostensione documentale e sia quindi suscettibile di integrazione ai fini meramente specificativi delle doglianze formulate e/o della loro corroborazione probatoria» (Cons. Stato, Sez. III, 17 marzo 2025, n. 2184).
Ebbene, venendo alla fattispecie concreta, l’impugnata decisione di contrarre pubblicata il 5 novembre risulta assistita, tra l’altro, dal seguente snodo motivazionale: “ CONSIDERATO che l’affidamento in oggetto riguarda l’operatore economico UL RL (…), già risultato affidatario del precedente rapporto contrattuale e che essendo stata svolta una preventiva indagine di mercato, per la presente procedura, effettuata senza porre limiti al numero degli operatori invitati, il principio di rotazione deve ritenersi attuato, come previsto dal Regolamento per l’affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie europee, ai sensi del D.Lgs 36/2023, adottato dal CNDCEC ed approvato nella seduta del 22.02.2024 ”.
Pertanto, facendo applicazione delle suesposte coordinate alla vicenda in scrutinio, ritiene il Collegio che, già sulla base del contenuto dell’atto di affidamento diretto (conoscibile, come detto, dalla data di pubblicazione avvenuta il 5 novembre 2025), la ricorrente avrebbe potuto conoscerne gli elementi essenziali.
Infatti, pur senza conoscere il verbale del 29 ottobre 2025 (depositato in giudizio da Multicast l’8 gennaio 2026 e poi nuovamente dal CNDCEC il 12 gennaio 2026) e, quindi, attingendo unicamente dalla decisione di contrarre del 5 novembre 2025, la ricorrente era in grado di percepire:
- l’avvenuto affidamento diretto in favore del contraente uscente;
- il contenuto dispositivo dell’atto;
- i profili di possibile illegittimità, con particolare riferimento alla violazione del principio di rotazione, poi effettivamente dedotti in ricorso con ampie ed esaustive argomentazioni a sostegno.
L’azione proposta non può, pertanto, qualificarsi come ricorso “al buio”, né l’istanza di accesso presentata in data 30 ottobre 2025 è comunque idonea a determinare una dilazione del termine decadenziale, non essendo i documenti richiesti indispensabili ai fini della individuazione dei vizi dedotti.
Del resto, la ricorrente, una volta acquisita la conoscenza del ridetto verbale del 29 ottobre 2025 versato in atti (contenente una valutazione comparativa delle manifestazioni di interesse presentate dalla ricorrente e dalla controinteressata), non ha comunque avvertito la necessità di proporre ricorso per motivi aggiunti al fine di censurare l’affidamento diretto sulla base delle evidenze documentali medio tempore ottenute. Ciò conferma inequivocabilmente che la ricorrente, già solo sulla base del contenuto della decisione di contrarre, avesse conseguito piena conoscenza dei vizi di illegittimità asseritamente inficianti l’atto impugnato.
In conclusione, alla luce delle suesposte considerazioni, il dies a quo di decorrenza del termine decadenziale di trenta giorni deve essere individuato, nel caso di specie, nella data di pubblicazione della decisione di contrarre sull’albo on line dell’Amministrazione, avvenuta il 5 novembre 2025.
Ne consegue che il ricorso, notificato soltanto il 24 dicembre 2025, deve essere dichiarato irricevibile per tardività.
6.- Stante la complessità della questione processuale esaminata, si ritiene di disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile per tardività della notificazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI IZ, Presidente
Enrico Mattei, Consigliere
UC VE, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UC VE | RI IZ |
IL SEGRETARIO