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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 10/06/2025, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice del Lavoro Federica Cattaneo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia N.R.G. 917/2024 promossa da
, elettivamente domiciliata presso gli Avv.ti BORDONE Parte_1
ANDREA, PERONE FERDINANDO FELICE, PERUCCO PAOLO e LOTTI MARIO come da procura
ricorrente contro
Controparte_1 contumace
OGGETTO: retribuzione - TFR
All'udienza del 10/06/2025 le parti concludevano come in atti
IN FATTO E IN DIRITTO
1.Con ricorso depositato in data 18.11.2024, ha convenuto Parte_1 in giudizio davanti al Tribunale di Varese;
ha chiesto al Giudice: Controparte_1
a) accertato e dichiarato il mancato pagamento delle somme dovute alla ricorrente per le causali esposte in narrativa (o per le diverse causali che risulteranno di giustizia), condannare il convenuto ( titolare della Controparte_1 C.F._1 cancellata ditta individuale residente in [...]residente in [...] VIA REPUBBLICA N. 42, al pagamento in favore della signora della complessiva somma lorda di € Parte_1
2.574,03 di cui :
- euro 928,82 dovuti a titolo di ferie non godute;
- euro 223,90 a titolo di rol non godute;
- euro 1.168,80 a titolo di saldo TFR
o comunque del diverso importo che risulterà dovuto ad esito del giudizio o che si riterrà equo e/o di giustizia”.
Con rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo.
Con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio, da distrarsi a favore dei procuratori che si dichiarano anticipatari ex art. 93 c.p.c..
A sostegno delle proprie pretese, parte attrice ha dedotto: di essere stata assunta e di aver prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze del convenuto, titolare della cancellata ditta individuale , nel periodo dal Controparte_2
24.03.2023 al 7.03.2024, in forza di contratto a tempo indeterminato, con qualifica di operaia, inquadramento al livello 7° CCNL pubblici esercizi/ stabilimenti minori;
di risultare tuttora creditrice delle seguenti somme:
-€928,82 a titolo di ferie non godute (121,670 ore * euro 7,63394 retribuzione oraria);
-€348,77 a titolo di rol non godute (29,330 ore * euro 7,63394 retribuzione oraria);
-€1.168,80 a titolo di saldo TFR.
Il convenuto non si è costituito in giudizio e il Giudice, verificata la regolarità della notifica, ne ha dichiarato la contumacia.
All'udienza del 10.06.2025 parte ricorrente ha discusso la causa e all'esito il Giudice ha pronunciato sentenza dandone integrale lettura.
2.Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
3.Va anzitutto premesso che, in tema di ripartizione dell'onere probatorio circa l'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte. Spetta, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass., n.13685 del 2019).
4.Nel caso di specie, dalla disamina della documentazione in atti, risulta che la ricorrente abbia assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante.
Ed infatti, la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato di cui è causa, la cessazione del rapporto e l'ammontare delle spettanze rivendicate risultano comprovati dalla documentazione in atti (v. in particolare modulo centro per l'impiego attestante le dimissioni a far tempo dal 7.03.2024; busta paga di febbraio 2024 che comprova l'ammontare di ferie e ROL residui non goduti;
CU 2024 dalla quale risulta il quantum del TFR relativo al 2023) e dagli analitici conteggi predisposti in sede sindacale (relativi in particolare alle spettanze dovute a titolo di ferie e ROL non goduti sulla base delle risultanze di cui alla busta paga in atti e inoltre al TFR relativo al 2024), conteggi predisposti sulla base della disciplina collettiva applicabile e pertanto ritenuti pienamente attendibili da questo Giudice.
5.Pur a fronte di tali risultanze documentali, nonché dell'allegazione attorea di non aver ricevuto il pagamento delle spettanze rivendicate, parte convenuta, non costituendosi in giudizio, non ha invece assolto al proprio onere probatorio in ordine all'avvenuto pagamento delle somme in considerazione.
6.La domanda è pertanto fondata e il convenuto va pertanto condannato al pagamento in favore della ricorrente dell'importo lordo di €2.574,03 (di cui €928,82 a titolo di ferie non godute;
€223,90 a titolo di ROL non godute;
€1.168,80 a titolo di saldo TFR), oltre rivalutazione monetaria e interessi dal dovuto al saldo.
7.Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, avuto riguardo al valore della domanda
Pag. 2 di 3 accolta, tenuto conto della natura documentale della causa, dell'attività difensiva prestata e della non complessità delle difese svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1.in accoglimento del ricorso, condanna il convenuto a corrispondere alla ricorrente l'importo lordo di €2.574,03 (di cui €928,82 a titolo di ferie non godute;
€223,90 a titolo di ROL non godute;
€1.168,80 a titolo di saldo TFR), oltre rivalutazione monetaria e interessi dal dovuto al saldo;
2.condanna il convenuto a rifondere la ricorrente delle spese di lite, liquidate in
€1.500,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, oltre IVA se dovuta e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
Varese,10.06.2025
Il Giudice
Federica Cattaneo
Pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice del Lavoro Federica Cattaneo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia N.R.G. 917/2024 promossa da
, elettivamente domiciliata presso gli Avv.ti BORDONE Parte_1
ANDREA, PERONE FERDINANDO FELICE, PERUCCO PAOLO e LOTTI MARIO come da procura
ricorrente contro
Controparte_1 contumace
OGGETTO: retribuzione - TFR
All'udienza del 10/06/2025 le parti concludevano come in atti
IN FATTO E IN DIRITTO
1.Con ricorso depositato in data 18.11.2024, ha convenuto Parte_1 in giudizio davanti al Tribunale di Varese;
ha chiesto al Giudice: Controparte_1
a) accertato e dichiarato il mancato pagamento delle somme dovute alla ricorrente per le causali esposte in narrativa (o per le diverse causali che risulteranno di giustizia), condannare il convenuto ( titolare della Controparte_1 C.F._1 cancellata ditta individuale residente in [...]residente in [...] VIA REPUBBLICA N. 42, al pagamento in favore della signora della complessiva somma lorda di € Parte_1
2.574,03 di cui :
- euro 928,82 dovuti a titolo di ferie non godute;
- euro 223,90 a titolo di rol non godute;
- euro 1.168,80 a titolo di saldo TFR
o comunque del diverso importo che risulterà dovuto ad esito del giudizio o che si riterrà equo e/o di giustizia”.
Con rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo.
Con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio, da distrarsi a favore dei procuratori che si dichiarano anticipatari ex art. 93 c.p.c..
A sostegno delle proprie pretese, parte attrice ha dedotto: di essere stata assunta e di aver prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze del convenuto, titolare della cancellata ditta individuale , nel periodo dal Controparte_2
24.03.2023 al 7.03.2024, in forza di contratto a tempo indeterminato, con qualifica di operaia, inquadramento al livello 7° CCNL pubblici esercizi/ stabilimenti minori;
di risultare tuttora creditrice delle seguenti somme:
-€928,82 a titolo di ferie non godute (121,670 ore * euro 7,63394 retribuzione oraria);
-€348,77 a titolo di rol non godute (29,330 ore * euro 7,63394 retribuzione oraria);
-€1.168,80 a titolo di saldo TFR.
Il convenuto non si è costituito in giudizio e il Giudice, verificata la regolarità della notifica, ne ha dichiarato la contumacia.
All'udienza del 10.06.2025 parte ricorrente ha discusso la causa e all'esito il Giudice ha pronunciato sentenza dandone integrale lettura.
2.Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
3.Va anzitutto premesso che, in tema di ripartizione dell'onere probatorio circa l'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte. Spetta, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass., n.13685 del 2019).
4.Nel caso di specie, dalla disamina della documentazione in atti, risulta che la ricorrente abbia assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante.
Ed infatti, la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato di cui è causa, la cessazione del rapporto e l'ammontare delle spettanze rivendicate risultano comprovati dalla documentazione in atti (v. in particolare modulo centro per l'impiego attestante le dimissioni a far tempo dal 7.03.2024; busta paga di febbraio 2024 che comprova l'ammontare di ferie e ROL residui non goduti;
CU 2024 dalla quale risulta il quantum del TFR relativo al 2023) e dagli analitici conteggi predisposti in sede sindacale (relativi in particolare alle spettanze dovute a titolo di ferie e ROL non goduti sulla base delle risultanze di cui alla busta paga in atti e inoltre al TFR relativo al 2024), conteggi predisposti sulla base della disciplina collettiva applicabile e pertanto ritenuti pienamente attendibili da questo Giudice.
5.Pur a fronte di tali risultanze documentali, nonché dell'allegazione attorea di non aver ricevuto il pagamento delle spettanze rivendicate, parte convenuta, non costituendosi in giudizio, non ha invece assolto al proprio onere probatorio in ordine all'avvenuto pagamento delle somme in considerazione.
6.La domanda è pertanto fondata e il convenuto va pertanto condannato al pagamento in favore della ricorrente dell'importo lordo di €2.574,03 (di cui €928,82 a titolo di ferie non godute;
€223,90 a titolo di ROL non godute;
€1.168,80 a titolo di saldo TFR), oltre rivalutazione monetaria e interessi dal dovuto al saldo.
7.Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, avuto riguardo al valore della domanda
Pag. 2 di 3 accolta, tenuto conto della natura documentale della causa, dell'attività difensiva prestata e della non complessità delle difese svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1.in accoglimento del ricorso, condanna il convenuto a corrispondere alla ricorrente l'importo lordo di €2.574,03 (di cui €928,82 a titolo di ferie non godute;
€223,90 a titolo di ROL non godute;
€1.168,80 a titolo di saldo TFR), oltre rivalutazione monetaria e interessi dal dovuto al saldo;
2.condanna il convenuto a rifondere la ricorrente delle spese di lite, liquidate in
€1.500,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, oltre IVA se dovuta e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
Varese,10.06.2025
Il Giudice
Federica Cattaneo
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