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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 27/01/2025, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7098/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE
Presidente dott. Mirko Buratti
Il Presidente, esaminato il ricorso ex art. 281 undecies cod. proc. civ. e art. 170 DPR 115/02,
avverso decreto di liquidazione per i compensi del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di accertamento tecnico preventivo (RG n.2476/24), emesso dal Tribunale di Monza, presidente dr.ssa Maria Gabriella
Mariconda), in data 20 settembre 2024;
pronuncia a norma degli artt. 127 ter e 281 sexies e duodecies cod. proc. civ., il giorno 22/01/2025, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7098/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GALLETTI MASSIMO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIIA XXVII LUGLIO N. 61 98123 MESSINA
ATTORE/I contro
C.F. ), CP_1 C.F._2
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
(assenti)
pagina 1 di 2 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Parte ricorrente contesta il provvedimento di liquidazione sul presupposto che il criterio di riferimento applicato per la liquidazione sarebbe erroneo, in quanto l'art. 2 del D.M. Giustizia 30 maggio 2002 si riferisce alla «perizia o la consulenza tecnica in materia amministrativa, contabile e fiscale», cioè quella attività che implica la verifica e l'eventuale correzione delle modalità di tenuta delle registrazioni contabili, e tale non sarebbe l'attività peritale svolta dalla dott.ssa CP_1
Reputa, quindi, che il parametro corretto avrebbe dovuto essere, invece, quello di cui all'art. 5 del medesimo D.M., a mente del quale «per la perizia o la consulenza tecnica in materia di inventari, rendiconti e situazioni contabili spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 145,12 a euro
970,42».
E' noto che avverso i decreti di pagamento emessi a favore dell'ausiliario, tanto il beneficiario, quanto le altre parti processuali, possono proporre opposizione a norma dell'art. 170, per motivi che attengono alla spettanza dei compensi nei confronti del beneficiario o alla loro specifica quantificazione, in modo che siano rispettati, da un lato, il diritto dell'ausiliario a percepire la giusta retribuzione dovuta per legge, e - dall'altro lato - il diritto degli altri soggetti, su cui grava l'onere del pagamento, a che gli importi non siano determinati in modo eccessivo ed illegittimo.
La presente opposizione risulta correttamente formulata con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c. (rito sommario), tuttavia esso non solo non contiene le indicazioni di cui al numero 2) dell'articolo 163 e l'avvertimento che la costituzione oltre i termini di cui al secondo comma del predetto articolo implica le decadenze di cui ai commi terzo e quarto, che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ma soprattutto non individua i legittimi contraddittori e non risulta essere stato notificato ad alcuno.
Nel procedimento in esame, dunque, non è stato costituito il rapporto processuale.
L'opposizione è, dunque, inammissibile.
PTM
Il Presidente,
1) dichiara inammissibile l'opposizione;
2) spese di lite irripetibili.
Con sentenza esecutiva.
Monza, 22 gennaio 2025.
Il Presidente
dott. Mirko Buratti
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE
Presidente dott. Mirko Buratti
Il Presidente, esaminato il ricorso ex art. 281 undecies cod. proc. civ. e art. 170 DPR 115/02,
avverso decreto di liquidazione per i compensi del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di accertamento tecnico preventivo (RG n.2476/24), emesso dal Tribunale di Monza, presidente dr.ssa Maria Gabriella
Mariconda), in data 20 settembre 2024;
pronuncia a norma degli artt. 127 ter e 281 sexies e duodecies cod. proc. civ., il giorno 22/01/2025, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7098/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GALLETTI MASSIMO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIIA XXVII LUGLIO N. 61 98123 MESSINA
ATTORE/I contro
C.F. ), CP_1 C.F._2
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
(assenti)
pagina 1 di 2 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Parte ricorrente contesta il provvedimento di liquidazione sul presupposto che il criterio di riferimento applicato per la liquidazione sarebbe erroneo, in quanto l'art. 2 del D.M. Giustizia 30 maggio 2002 si riferisce alla «perizia o la consulenza tecnica in materia amministrativa, contabile e fiscale», cioè quella attività che implica la verifica e l'eventuale correzione delle modalità di tenuta delle registrazioni contabili, e tale non sarebbe l'attività peritale svolta dalla dott.ssa CP_1
Reputa, quindi, che il parametro corretto avrebbe dovuto essere, invece, quello di cui all'art. 5 del medesimo D.M., a mente del quale «per la perizia o la consulenza tecnica in materia di inventari, rendiconti e situazioni contabili spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 145,12 a euro
970,42».
E' noto che avverso i decreti di pagamento emessi a favore dell'ausiliario, tanto il beneficiario, quanto le altre parti processuali, possono proporre opposizione a norma dell'art. 170, per motivi che attengono alla spettanza dei compensi nei confronti del beneficiario o alla loro specifica quantificazione, in modo che siano rispettati, da un lato, il diritto dell'ausiliario a percepire la giusta retribuzione dovuta per legge, e - dall'altro lato - il diritto degli altri soggetti, su cui grava l'onere del pagamento, a che gli importi non siano determinati in modo eccessivo ed illegittimo.
La presente opposizione risulta correttamente formulata con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c. (rito sommario), tuttavia esso non solo non contiene le indicazioni di cui al numero 2) dell'articolo 163 e l'avvertimento che la costituzione oltre i termini di cui al secondo comma del predetto articolo implica le decadenze di cui ai commi terzo e quarto, che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ma soprattutto non individua i legittimi contraddittori e non risulta essere stato notificato ad alcuno.
Nel procedimento in esame, dunque, non è stato costituito il rapporto processuale.
L'opposizione è, dunque, inammissibile.
PTM
Il Presidente,
1) dichiara inammissibile l'opposizione;
2) spese di lite irripetibili.
Con sentenza esecutiva.
Monza, 22 gennaio 2025.
Il Presidente
dott. Mirko Buratti
pagina 2 di 2