Ordinanza collegiale 13 febbraio 2023
Ordinanza collegiale 24 gennaio 2024
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 02/02/2026, n. 1936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1936 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01936/2026 REG.PROV.COLL.
N. 13058/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13058 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Rai - Radiotelevisione Italiana S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Ottavio Grandinetti, Daniele Majori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Ottavio Grandinetti in Roma, viale Bruno Buozzi, 87;
AN AU Di RO, non costituito in giudizio;
contro
Autorita per Le Garanzie Nelle Comunicazioni Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Associazione Movimento 5 Stelle, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
a) della delibera n. 331/22/CONS, adottata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (in prosieguo anche “Autorità” o “AGCom”) il 21.9.2022, recante «Ordine alla società RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A. a garantire il rispetto dell’equilibrio dell''informazione nei notiziari durante la campagna per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica fissate per il giorno 25 settembre 2022 (TG1, TG2, TG3, RaiNews)»;
b) di tutti gli altri atti e provvedimenti comunque connessi, presupposti, coevi o consequenziali;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Rai - Radiotelevisione Italiana S.p.A. il 30/10/2023:
c) della delibera n. 215/23/CONS, adottata dall''Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (in prosieguo anche “Autorità” o “AGCom”) il 27.7.2023, recante «Ordinanza-ingiunzione nei confronti della RAI – Radiotelevisione Italiana s.p.a., concessionaria del servizio pubblico, ai sensi dell''art. 1 comma 31 della legge 31 luglio 1997 n. 249 per inottemperanza all'ordine impartito con delibera n. 331/22/CONS (CONT. 9/22/DSM – N° PROC. 2820/TP)»;
d) ove occorra, della nota AGCom prot. n. 0052601 del 23.2.2023, dei resoconti delle riunioni del Consiglio dell''Autorità in data 21.9.2022 e 28.9.2022, conosciuti il 4.8.2023 a seguito di ottemperanza, da parte dell'AGCom, all''ordinanza del Consiglio di Stato n. 6915/2023; nonché delle due proroghe disposte dal Consiglio, rispettivamente, nel corso delle riunioni del 19.4.2023 e del 15.6.2023e dell''informativa della DSM redatta in vista della riunione del 19.4.2023;
- di tutti gli altri atti e provvedimenti comunque connessi, presupposti, coevi o consequenziali.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Autorita per Le Garanzie Nelle Comunicazioni Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 il dott. AN ME e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con nota, a firma congiunta, del 14 novembre 2025 i difensori delle parti hanno evidenziato la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, esponendo, in particolare, che “…con l’allegata delibera n.264/25/CONS, l’Autorità resistente ha disposto l’annullamento in autotutela, tra gli altri, dell’ordine di riequilibrio all’informazione di cui all’impugnata delibera n. 331/22/CONS e della conseguente ordinanza – ingiunzione di cui alla delibera n. 215/23/CONS, adottati nell’ambito della campagna per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica indette per il 25 settembre 2022, tenuto conto che gli ordini di riequilibrio ancora sub judice sono stati adottati sulla base dei medesimi presupposti di quello di cui alla delibera n. 314/22/CONS, definitivamente annullato dal Consiglio di Stato con la sentenza n.9726/2024, e che, “dunque , presentano i medesimi profili di illegittimità già censurati dal giudice amministrativo”
La causa è stata discussa e trattenuta in decisione alla udienza pubblica del 28 gennaio 2026.
DIRITTO
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
L’articolo 34 del c.p.a. dispone, al comma 5, che “Qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere”.
Orbene, nella vicenda in esame L’Autorità resistente, con la delibera n. 264/25/CONS, ha disposto l’annullamento in autotutela dei provvedimenti impugnati.
L’avvenuto annullamento, con efficacia ex tunc, ha determinato l’integrale soddisfazione della pretesa azionata da parte ricorrente, diretta proprio ad ottenere l’espunzione dal mondo giuridico degli atti gravati.
Al Collegio non resta, pertanto, che dichiarare cessata la materia del contendere.
L’esito in rito della controversia e la richiesta congiunta formulata in proposito dalle parti giustifica l’integrale compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN ME, Presidente, Estensore
Giuseppe Grauso, Primo Referendario
Giulia La Malfa, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AN ME |
IL SEGRETARIO