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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 29/07/2025, n. 535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 535 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
N. 296/2024 R.G. Lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO
Il giudice monocratico in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Natalia Fiorello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 296/2024 R.G. Lav. promossa da:
, nato ad [...] il [...] e residente in [...], corso Unità Parte_1
d'Italia n. 75, codice fiscale , elettivamente domiciliato C.F._1 in Torino, corso G. Matteotti 13, presso l'avv. Marco Bogetti (c.f.:
) che lo rappresenta e difende insieme all'avv. Guido C.F._2
Tabasso (c.f.: ) per procura speciale in calce al ricorso C.F._3
RICORRENTE contro
(C.F. Controparte_1
), in persona del Presidente e legale Rappresentante pro-tempore, P.IVA_1 con Sede in Roma, rappresentato e difeso, tanto congiuntamente che disgiuntamente, dall'Avv. Fernando BAGNASCO (C.F. C.F._4
), del Foro di Torino, e dall'Avv. Marcella CATALDI
[...]
( ), del Foro di Torino, ambedue per procura generale C.F._5 alle liti del 22 marzo 2024 a rogito dr. Notaio in Roma, Persona_1 elettivamente domiciliato in Cuneo, corso Santorre di Santarosa n. 15, presso
1 l'Ufficio Legale della Sede provinciale dell' CP_1
CONVENUTO
oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
CONCLUSIONI
Per parte attrice: come da ricorso
Per parte convenuta: come da comparsa
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ha opposto la O.I dell n° 001615083 a lui notificata in data Parte_2 CP_1
16.2.24 intimante il pagamento di euro 11.376,80 per mancato versamento di ritenute previdenziali operate e riferibili al periodo dicembre 2015-novembre
2016, preceduta dalla notifica in data 5.2.19 di atto di accertamento dei fatti medesimi;
a sostegno della opposizione ha dedotto la violazione dell'art 14 L
689/81 quanto alla violazione del termine perentorio di decadenza per tardività della contestazione nonché l'eccezione di prescrizione fondata sull'art
28 L 689/81 ( che recita “ “il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del Codice Civile”.) in quanto le violazioni contestate risalgono al periodo dicembre 2015/novembre 2016, l'ordinanza-ingiunzione è stata notificata il
16.02.2024, ed anche a considerare dies a quo quello della notifica dell'atto di accertamento ( ossia 5.2.2019) i 5 anni sarebbero comunque decorsi. si è costituito eccependo la infondatezza della opposizione sia sotto il CP_1 profilo della violazione dell'art 14 L 689/1981 ( dovendo trovare nel caso applicazione il d.lgs 8/2016) sia sotto il profilo della violazione dell'art 28 stessa legge ( in quanto la legislazione emergenziale del 2020 aveva disposto la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza) .
Senza attività istruttoria la causa era decisa come da motivazione che segue.
Il ricorso va accolto per le ragioni che seguono.
E' fondata l'eccezione di prescrizione ex art 28 L 689/81 posto che dal momento della notifica dell'atto di accertamento 5.2.2019 al momento della
2 notifica della o.i (16.2.24) sono decorsi 5 anni, non trovando applicazione nel caso le disposizioni emergenziali che hanno sospeso il decorso dei termini di prescrizione-decadenza degli uffici impositori in materia di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso ( art 67 DL 18/2020) ma in favore dei contribuenti in relazione e in conseguenza dei limiti e divieti di movimento imposti per l'emergenza Sars-Covid 19.
La questione appare assorbente
Le spese seguono la soccombenza di e sono liquidate come in dispositivo CP_1 ex dm 147/22 nei valori minimi per 3 fasi.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria deduzione;
dichiara la prescrizione del diritto di a riscuotere le somme ingiunte con CP_1 la O.I n. 001615083 notificata a e per l'effetto annulla la O.I n. Parte_1
001615083 opposta.
Condanna la parte soccombente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 1.800,00 per spese, oltre rimborsi ed accessori di legge.
Cuneo, 26 luglio 2025
Il Giudice
dott.ssa Natalia Fiorello
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO
Il giudice monocratico in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Natalia Fiorello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 296/2024 R.G. Lav. promossa da:
, nato ad [...] il [...] e residente in [...], corso Unità Parte_1
d'Italia n. 75, codice fiscale , elettivamente domiciliato C.F._1 in Torino, corso G. Matteotti 13, presso l'avv. Marco Bogetti (c.f.:
) che lo rappresenta e difende insieme all'avv. Guido C.F._2
Tabasso (c.f.: ) per procura speciale in calce al ricorso C.F._3
RICORRENTE contro
(C.F. Controparte_1
), in persona del Presidente e legale Rappresentante pro-tempore, P.IVA_1 con Sede in Roma, rappresentato e difeso, tanto congiuntamente che disgiuntamente, dall'Avv. Fernando BAGNASCO (C.F. C.F._4
), del Foro di Torino, e dall'Avv. Marcella CATALDI
[...]
( ), del Foro di Torino, ambedue per procura generale C.F._5 alle liti del 22 marzo 2024 a rogito dr. Notaio in Roma, Persona_1 elettivamente domiciliato in Cuneo, corso Santorre di Santarosa n. 15, presso
1 l'Ufficio Legale della Sede provinciale dell' CP_1
CONVENUTO
oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
CONCLUSIONI
Per parte attrice: come da ricorso
Per parte convenuta: come da comparsa
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ha opposto la O.I dell n° 001615083 a lui notificata in data Parte_2 CP_1
16.2.24 intimante il pagamento di euro 11.376,80 per mancato versamento di ritenute previdenziali operate e riferibili al periodo dicembre 2015-novembre
2016, preceduta dalla notifica in data 5.2.19 di atto di accertamento dei fatti medesimi;
a sostegno della opposizione ha dedotto la violazione dell'art 14 L
689/81 quanto alla violazione del termine perentorio di decadenza per tardività della contestazione nonché l'eccezione di prescrizione fondata sull'art
28 L 689/81 ( che recita “ “il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del Codice Civile”.) in quanto le violazioni contestate risalgono al periodo dicembre 2015/novembre 2016, l'ordinanza-ingiunzione è stata notificata il
16.02.2024, ed anche a considerare dies a quo quello della notifica dell'atto di accertamento ( ossia 5.2.2019) i 5 anni sarebbero comunque decorsi. si è costituito eccependo la infondatezza della opposizione sia sotto il CP_1 profilo della violazione dell'art 14 L 689/1981 ( dovendo trovare nel caso applicazione il d.lgs 8/2016) sia sotto il profilo della violazione dell'art 28 stessa legge ( in quanto la legislazione emergenziale del 2020 aveva disposto la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza) .
Senza attività istruttoria la causa era decisa come da motivazione che segue.
Il ricorso va accolto per le ragioni che seguono.
E' fondata l'eccezione di prescrizione ex art 28 L 689/81 posto che dal momento della notifica dell'atto di accertamento 5.2.2019 al momento della
2 notifica della o.i (16.2.24) sono decorsi 5 anni, non trovando applicazione nel caso le disposizioni emergenziali che hanno sospeso il decorso dei termini di prescrizione-decadenza degli uffici impositori in materia di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso ( art 67 DL 18/2020) ma in favore dei contribuenti in relazione e in conseguenza dei limiti e divieti di movimento imposti per l'emergenza Sars-Covid 19.
La questione appare assorbente
Le spese seguono la soccombenza di e sono liquidate come in dispositivo CP_1 ex dm 147/22 nei valori minimi per 3 fasi.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria deduzione;
dichiara la prescrizione del diritto di a riscuotere le somme ingiunte con CP_1 la O.I n. 001615083 notificata a e per l'effetto annulla la O.I n. Parte_1
001615083 opposta.
Condanna la parte soccombente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 1.800,00 per spese, oltre rimborsi ed accessori di legge.
Cuneo, 26 luglio 2025
Il Giudice
dott.ssa Natalia Fiorello
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