CA
Sentenza 16 novembre 2025
Sentenza 16 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 16/11/2025, n. 3191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3191 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 201/2024 CC
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE TERZA CIVILE E MINORI
Il Collegio, composto dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Rita Rigoni Presidente
Dott.ssa Barbara Gallo Consigliera Relatrice
Dott.ssa Silvia Franzoso Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa d'Appello iscritta al n. r.g. 201/2024 CC
DA
partita IVA di seguito solo rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 Pt_1 difesa dall'avv. Maria Francesca Piccin (c.f. ) del Foro di Padova, giusta C.F._1 procura in atti;
CONTRO
partita IVA , di seguito solo , rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_2 CP_1 dagli avv.ti Barbara Lemmi (c.f. ) e Monica Calò (c.f. C.F._2
) del Foro di Pisa, giusta procura in atti. C.F._3
Oggetto: Compravendita di cose mobili - Appello avverso la Sentenza N° 2508/2023 del
Tribunale di ZI, pubblicata il 05.01.2024 e notificata il 08.01.2024, emessa nel procedimento n. r.g. 7104/2023.
CONCLUSIONI
1 Per appellante:
“(A) condannare, per i motivi di cui in atto, la società a risarcire alla Controparte_1 [...]
i danni subiti, che si quantificano in Parte_1
a) euro 60.000, quale somma documentalmente corrisposta dalla a (v. docc. 5, 6 Pt_1 Pt_2
e 6-bis);
b) euro 7.045,01 per spese tecniche e legali corrisposte per la redazione della perizia stragiudiziale del prof. dott. (prodotta come doc. 7) e l'assistenza legale fornita dalla Per_1 sottoscritta procuratrice nella Transazione, pari rispettivamente a:
b.1) euro 3.636,61 (doc. 16);
b.2) euro 3.408,40 (doc. 17);
c) euro 4.392,55 per spese peritali sostenute nel corso del procedimento per A.T.P. corrisposte al C.T.P. dott. prof. (doc. 19); Per_1
d) euro 30.000 a titolo di danno di immagine, o in altra somma da liquidarsi dal Tribunale in via equitativa o comunque, nella somma maggiore o minore che il Giudice riterrà di giustizia;
(B) condannare la società a rifondere alla le spese di lite Controparte_1 Parte_1
(compenso, spese, rimborso forfetario, CPA e IVA) relative al procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c. (Trib. ZI, RGN 10532/2022), quantificate nella
Sentenza in euro 4.561,30, o nel diverso importo determinato dalla Corte d'Appello;
(C) In ogni caso, con vittoria di ogni competenza di lite e integrale rimborso del compenso e delle spese, oltre a rimborso forfettario del 15%, CPA del 4% ed IVA del 22%, come previsto per legge, con riferimento al primo ed al secondo grado di giudizio”.
Per l'appellata:
“in via pregiudiziale e preliminare dichiarare con sentenza anche ex art. 281 sexies cpc, inammissibile e/o improcedibile, per i motivi in atti, l'appello proposta dalla società … e conseguentemente Parte_1 confermare in ogni suo punto la sentenza n.2508/2023 pubblicata il 5.1.2024 e resa inter partes
… con condanna dell'appellante alla refusione delle spese e compensi di Parte_3 lite del presente giudizio come da nota spese che si allega con nota di deposito separata.
In subordine nel merito ed in ogni caso rigettare, perché infondato in fatto e diritto per i motivi in atti, il gravame proposto da parte appellante e conseguentemente confermare in ogni suo punto la sentenza n.2508/2023
2 pubblicata il 5.1.2024 e resa inter partes … con condanna dell'appellante Parte_1
… alla refusione delle spese e compensi di lite del presente giudizio come da nota spese che si allega con nota di deposito separata”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. del 19.05.2023, conveniva innanzi al Tribunale di Pt_1
ZI , deducendo l'inadempimento di quest'ultima rispetto al contratto di CP_1 compravendita di pellame denominato “nappa stretch per stivale” di colore marrone “espresso”, fornito in esecuzione dell'ordine del 26.10.2021 e regolarmente pagato per l'importo di €
40.585,70.
2. Parte attrice lamentava che il materiale consegnato era difettoso, in quanto non conforme agli standard di resistenza all'umidità ed allo strofinio, con conseguente perdita di colore, circostanza che aveva indotto la committente (v. The Apparel LLC) a ritirare dal mercato gli stivali Pt_2 ed a chiedere il risarcimento dei danni.
3. riferiva di avere transatto la vertenza con la committente, versando a quest'ultima la Pt_1 somma di € 60.000,00; pertanto, chiedeva la condanna di al risarcimento dei danni CP_1 subiti pari ad € 102.748,36, di cui:
€ 60.000,00 corrisposti a Pt_2
€ 7.045,01 per spese tecniche e legali relative alla consulenza del prof. ed all'assistenza Per_1 stragiudiziale
€ 5.703,35 per spese sostenute nel procedimento di ATP;
€ 30.000,00, oppure altra somma da determinarsi equitativamente, a titolo di danno all'immagine.
4. si costituiva in giudizio contestando integralmente le pretese avversarie, deducendo CP_1
l'infondatezza in fatto ed in diritto delle domande e chiedendone il rigetto, con condanna dell'attrice al pagamento delle spese di lite e di quelle sostenute nel procedimento di ATP.
5. Il Tribunale, ritenuta la causa documentale, fissava al 08.11.2023 l'udienza di discussione e decisione ex art. 281-sexies c.p.c..
6. Con Sentenza N° 2508/2023, depositata il 05.01.2024, il Tribunale di ZI ha statuito:
“- rigetta le domande di parte ricorrente;
3 - condanna parte ricorrente a rimborsare a parte convenuta le spese di questo processo che si liquidano complessivamente in € 8.433,00, oltre il 15% per spese forfettarie ed accessori come per legge;
- condanna parte ricorrente a rimborsare a parte convenuta le spese del procedimento per ATP per un totale di € 4.561,34;
- dichiara assorbita ogni questione non espressamente decisa”.
7. Il Giudice di prime cure ha ritenuto che fosse onere della società ricorrente, quale produttrice del bene finito, verificare l'idoneità della pelle utilizzata al mercato di destinazione;
riteneva - inoltre - che la transazione intervenuta con non costituisse “atto dovuto”, essendo Pt_2 determinata da ragioni di opportunità economica e non da un accertato inadempimento della convenuta.
Secondo il Tribunale, non sarebbe stata dimostrata la responsabilità di , né il nesso CP_1 causale tra la fornitura del pellame ed i danni lamentati.
8. Avverso detta pronuncia, ha proposto tempestivo gravame formulando le seguenti Pt_1 doglianze.
- Con il primo motivo, l'appellante ha denunciato la “manifesta erroneità della Sentenza per omesso esame e/o manifesta incomprensione da parte del Tribunale di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti”, avendo travisato o ricostruito in modo errato una serie di aspetti che sono stati posti alla base della decisione.
Secondo il Tribunale ha mancato di considerare i fatti accertati documentalmente ed Pt_1 attraverso le perizie di parte e d'ufficio, dalle quali è emerso in modo inequivoco che ha CP_1 consegnato pellame inidoneo e viziato, non conforme ai parametri UNI ISO di resistenza allo sfregamento. ha sottolineato altresì che la documentazione agli atti (v. lettera del 19.09.2022 e mail del Pt_1
13.09.2022) dimostra l'invito a a partecipare all'incontro di verifica del 16.09.2022, che CP_1 quest'ultima ha scelto di disertare.
- Con il secondo motivo, l'appellante ha censurato la “manifesta erroneità della Sentenza per non aver considerato le risultanze della CTU”.
La perizia d'ufficio redatta dal p.i. ha accertato in maniera univoca l'inadempimento di Parte_4
perché la pelle fornita non possedeva i requisiti minimi di resistenza allo sfregamento - CP_1 sia a secco che ad umido - previsti dalla normativa internazionale UNI CEN ISO/TR
20879:2007, essendo emersi valori nettamente inferiori ai limiti richiesti e tali da determinare la non conformità della fornitura all'uso previsto.
4 - Con il terzo motivo, l'appellante ha lamentato la “violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto”, avendo il Tribunale ZIno “totalmente confuso i ruoli dei soggetti coinvolti nella presente vicenda ovvero - da un punto di vista giuridico-formale - ha omesso di considerare le obbligazioni di ciascuna e i relativi adempimenti o inadempimenti”.
Il compito di sarebbe stato quello di fornire pellame esente da vizi e conforme alla CP_1 destinazione d'uso, mentre quello di si sarebbe esaurito nel pagamento del corrispettivo. Pt_1
Nessuna disposizione legale o contrattuale avrebbe imposto a di effettuare verifiche Pt_1 tecniche sulle pelli ricevute, potendo essa confidare nella conformità della fornitura.
Per contro, la CTU e la perizia di parte hanno accertato che i difetti del colore e di resistenza della merce erano originari ed imputabili al processo di finitura effettuato dalla conceria, così da rendere la pelle inidonea all'uso previsto e integrando un'ipotesi di aliud pro alio o - in subordine - di mancanza di qualità promesse od essenziali ex art. 1497 c.c., ovvero di vizi redibitori occulti ex art. 1490 c.c.
9. si è costituita in II Grado replicando che: CP_1
- controparte ha omesso di produrre la Sentenza impugnata;
benché rubricata fra i documenti allegati in Appello, manca agli atti il doc. A): copia autentica uso appello sentenza n. 2508/2023 pubblicata in data 5 gennaio 2024 dal Tribunale di ZI;
- l'appellante ha tralasciato di riportare integralmente la decisione di I Grado;
anzi ha riconosciuto a pag. 17 di avere omesso la trascrizione delle pagine 2 e 3 della decisione, rendendo impossibile la valutazione dei motivi formulati;
- non ha dimostrato la tempestività del gravame, avendo iscritto a ruolo l'Appello il Pt_1
12.02.2024 senza allegare la prova della notifica dell'atto di citazione in Appello nonché trascurando di accludere nella busta telematica i file .eml e/o .msg relativi alla notifica telematica
(da effettuarsi necessariamente via pec ex art. 137 cpc) ed anche una copia analogica degli stessi quali documenti pdf riproducenti le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna della notificazione.
10. Una volta concessi i termini per gli scritti conclusivi, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 07.07.2025.
11. Preliminarmente, si deve osservare che la mancanza in atti della Sentenza impugnata, ancorché quest'ultima possa risultare indispensabile per ottenere una pronuncia di merito sul gravame, non implica la declaratoria d'improcedibilità dell'impugnazione e non prevede neppure la rimessione della parte in termini per la sua produzione ovvero la rimessione della causa sul ruolo per consentirne l'acquisizione, imponendo - invece - al Giudice di Appello di
5 emettere una decisione ove questa sia possibile sulla base degli atti ovvero - se il contenuto della
Sentenza impugnata non sia desumibile in modo inequivoco dall'atto di Appello - di una decisione di inammissibilità per carenza degli elementi di tale atto e - segnatamente - della specificità dei motivi sotto il profilo della loro pertinenza alle rationes decidendi (v. Cass. Ord.
n. 27362/2024).
Nel caso di specie, l'analisi capillare compiuta da nell'atto introduttivo del II Grado Pt_1 permette di comprendere nel dettaglio il contenuto della decisione impugnate, il quale si evince - comunque - dal tenore della costituzione di e dal fascicolo d'ufficio di I Grado CP_1 regolarmente acquisito.
12. A questo punto, occorre tenere presente - in linea di principio - che è inammissibile il gravame solo quando le doglianze proposte dall'appellante “non dialogano” con la pronuncia di I
Grado, perché le deduzioni sono del tutto inconferenti rispetto al decisum e poiché non sono pertinenti alle soluzioni accolte dal primo Giudice (v. Cass. n. 21824/2019).
Non è questa la situazione che ci interessa, in quanto le censure mosse da sono pur sempre Pt_1
“ancorate” al contenuto della decisione impugnata.
Va aggiunto, a proposito della portata dell'art. 342 c.p.c., che non si deve esigere dall'appellante alcun progetto alternativo di Sentenza;
non serve che vi sia una trascrizione integrale o parziale della pronuncia appellata o di parti di essa;
d'altro canto, la nullità di un atto processuale non può mai essere dichiarata se questo ha raggiunto lo scopo a cui è destinato (v. art. 156, comma 3,
c.p.c.); pertanto, anche quando si deve valutare l'ammissibilità di un'impugnazione, occorre privilegiare non il rispetto di clausole astratte e di formule di stile, bensì la sostanza ed il contenuto effettivo dell'atto (v. Cass. n. 1892/2023).
In tale senso, l'Appello di CA è immune da vizi.
13. Come già riportato, la Sentenza N° 2508/2023, resa inter partes dal Tribunale di ZI nel giudizio n. r.g. 7104/2023, è stata pubblicata in data 05.01.2024 ed è stata notificata in data
08.01.2024.
La citazione del II Grado di CA è stata notificata ai sensi della L. n. 53/1994 il 05.02.2024 a mezzo pec inviata dal difensore di in I Grado al difensore costituito per in I Pt_1 CP_1
Grado.
Si riporta testualmente:
“Ricevuta di avvenuta consegna Il giorno 05/02/2024 alle ore 14:45:35 (+0100) il messaggio "Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994" proveniente da " Email_1 ed indirizzato a " Email_2
6 è stato consegnato nella casella di destinazione. Identificativo messaggio: Email_3
Dalla costituzione di innanzi al Tribunale di ZI risulta: CP_1
Controparte_1 in persona del suo Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore Signor (C.F.: CP_2
con sede legale in Fucecchio – FI – Via Caboto N. 2 (C.F. e P.I.: C.F._4 P.IVA_3 rappresentata e difesa, come da separata procura alle liti rilasciata anche ai sensi dell'art. 83 III comma, ultima parte cpc e DPR 123/2001 che si deposita in una alla presente memoria nel fascicolo telematico suindicato, dagli
Avv.ti Barbara Lemmi (C.F.: ) e Monica Calò (C.F.: ) ed C.F._2 C.F._3 elettivamente domiciliata presso e nel di loro Studio in Santa Croce sull'Arno (PI), Piazza Del Popolo n. 5 e che indica assieme ai suoi difensori di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni alle seguenti rispettive PEC che si comunicano:
Email_2
. Email_4
Posto che il mandato alle liti conferito a più difensori si presume disgiunto (v. Cass. n.
10635/2017), non vi sono dubbi sulla regolaritàe sulla tempestività della presente impugnazione.
14. L'Appello proposto risulta parzialmente fondato.
A. La sinteticità della decisione impugnata impone una revisione fattuale che tenga conto degli elementi probatori a disposizione che parte appellante ha preteso di vedere adeguatamente soppesati.
Pertanto, occorre approfondire il contenuto dei rapporti intercorsi fra le odierne parti alla luce dei seguenti riscontri documentali.
- Ordine di fornitura di (v. azienda che realizza calzature per vari marchi) a (v. Pt_1 CP_1 azienda che commercia pellame “segnalata” dalla “committente” per il marchio ) del Pt_2
26.10.2021.
- DDT di consegna della merce (v. pelli per realizzare stivali ): Pt_2
n. 1884 del 13.12.2021
n. 1939 del 22.12.2021
n. 12/r del 15.2.2022.
- Tipologia delle pelli:
7 - Per il quantitativo dei pezzi, sono stati inviati da a i “cartamodelli” degli stivali Pt_1 CP_1 commissionati su cui parametrare le dimensioni dei “tagli” da lavorare con il minimo scarto possibile.
- Fattura-pelli di a da € 40.585,70 N. 884 del 31.12.2021 ricevuta/registrata il CP_1 Pt_1
03.01.2022 per i DDT n. 1884 e n. 1939.
- Fattura-pelli di a da € 719,56 N. 71 del 25.02.2022 ricevuta/registrata il CP_1 Pt_1
26.02.2022 per il DDT 12/r del 15.02.2022.
- Lettera del 27.07.2022 di contestazione a conseguente alla fornitura degli Pt_2 Pt_1 stivali.
- Esito dei controlli di laboratorio eseguiti da ad agosto 2022. Pt_1
8
- Prima denuncia vizi da CA a con mail del 13.09.2022. CP_1
“come anticipato la prima settimana di agosto, si è presentato un problema riguardo agli stivali realizzati in Nappa Stretch Smooth realizzati per . Pt_2 Il cliente ritiene che lo stivale stinga e che pertanto non possa essere messo in vendita. Da parte nostra, abbiamo proceduto a effettuare tutte le opportune verifiche. Sulla base di tali verifiche, emerge che:
1) I test sul pellame denotano che lo stesso non supera il test della solidità del colore allo strofinio a umido.
2) Il pellame, senza alcun trattamento, comporta pertanto un significativo rischio di stingimento qualora sottoposto agli agenti atmosferici (pioggia, nebbia e condizioni di umidità in generale) con estensione anche agli eventuali capi di abbigliamento.
9 3) Il pellame, con trattamento in finissaggio, modifica il proprio comportamento anche a secco. Il prodotto da voi consigliato per provare a fissare il colore dopo trattamento di finissaggio non consente una soluzione accettabile del problema.
4) nessuna informazione riguardo al pellame, alle sue caratteristiche e ad eventuali trattamenti ci è stata fornita nel momento in cui è stato passato l'ordine dello stesso. Riteniamo quindi quantomai opportuno comprendere le responsabilità di quanto accaduto, e delle motivazioni di tali reazioni del pellame. La questione sarà discussa questo venerdì durante la visita del Responsabile Produzione di in Pt_2 azienda da noi. Nel caso in cui riteniate opportuno partecipare all'incontro, l'appuntamento è per le 11.30”.
- Prima lettera del legale di a è del 19.09.2022. Pt_1 CP_1
- Prima lettera dei legali di è del 30.09.2022. Parte_5
…
- Transazione The Row-CA del 27.10.2022.
10 - Perizia d'ufficio a firma del p.i. di Vicenza, redatta in sede di ATP Persona_2 promosso innanzi al Tribunale di ZI (v. n. r.g. 10532/2022) da nei confronti di Pt_1
(concluso all'udienza del 16.05.2023). CP_1
“Una prima considerazione sul materiale disponibile per la perizia tecnica, trattandosi di due stivali singoli, una tomaia e un pezzo di pelle (30 cm x 30 cm), la quantità pur essendo testabile,
è chiaramente piuttosto limitata. In riferimento alla mancanza di più Stivali contestati, la consuetudine in questi casi è quella: il materiale finito non viene generalmente reso, ma in genere distrutto, proprio per evitare che articoli non conformi possano rientrare in qualche modo nel circuito, attraverso mercati paralleli. Per la pelle acquistata, sarebbe forse stato più utile tenerne una minima quantità a magazzino, così da poter gestire qualsiasi evenienza”.
…
“Per quanto reso possibile dalla quantità di materiale messo a disposizione
[v. N. 1 Tomaia aggiuntato non montato (senza suola) no CP_3
N. 1 Stivale completo con CP_3
N. 1 Pezzo di pelle dichiarata come consegnata da al Controparte_1 Controparte_4 un pezzo di pelle {30 cmx 30 cm)
N. 1 Stivale completo approvato dal committente ( ) in data 14/01/2022], Pt_2
11 per la descrizione del materiale presente nei documenti agli atti (ordini, conferme d'ordine mail di contestazione, ecc.) e per la tipologia dell'articolo finito, si può dedurre un'ANALOGIA tra quanto rimasto in forma di materiale originale e quanto commissionato da a Parte_1 con ordine del 26.10.2021. Controparte_1
…
La lettura allo Spettrofotometro dell'estratto in solvente dei coloranti usati per la produzione del pezzo di pelle messo a disposizione da raffrontato con lo stesso Test eseguito sui tre Parte_1
Stivali disponibili, risulta dare compatibilità qualitativa.
… il materiale testato non ha le resistenze richieste dalla normativa Internazionale UNI CEN
ISO/TR 20879-2007 per Tomaia per calzature da donna “requirements for uppers components for women's town footwear”. Si esclude anche, per quanto analizzato, che la riduzione dei parametri sia avvenuta a seguito di trattamenti con prodotti, ad articolo finito”.
B. Ebbene, alla luce di quanto è stato complessivamente posto in evidenza, si deve ricordare che, ai sensi dell'art. 1497 c.c., quando la cosa venduta difetta delle qualità promesse o di quelle essenziali per l'uso a cui è destinata, il compratore ha diritto ad ottenere la risoluzione del contratto solo se denuncia i vizi al venditore nei termini previsti dalla legge o dal contratto e solo se dimostra che la cosa venduta difetti delle qualità promesse.
Nella fattispecie concreta, nessuna eccezione di decadenza (e tanto meno di prescrizione) è stata sollevata da rispetto alla garanzia fatta valere da CP_1 Pt_1
Inoltre, risulta pacifico che il difetto di cui si discute riguarda la tenuta del colore “espresso” della pelle degli stivali, una volta esposta a fregamento in condizioni atmosferiche di umidità.
Non è contestato che del colore della pelle si sia occupata proprio , mentre dalla CTU si CP_1 evince che la “scolaritura” non è legata in alcun modo ad eventuali trattamenti eseguiti sul prodotto finito da Pt_1
Pare superfluo rimarcare che la pelle per calzature (come pure per borse o per indumenti) non deve scolorire se utilizzata (neppure in presenza di umidità ambientale), a prescindere dall'usura ordinaria del materiale.
E' difficile pensare che non sapesse che le pelli ordinate da per fossero CP_1 Pt_1 Pt_2 destinate alla realizzazione di stivali, dal momento che - per individuare esattamente le dimensioni dei pezzi riducendo al minimo gli scarti - ha ricevuto gli “stampi” (cartamodelli) che
12 sarebbero stati utilizzati per il taglio del pellame da impiegare;
inoltre, era notorio che era Pt_1 un'azienda leader per la produzione di calzature in pelle per diversi marchi di “nicchia”.
C. Quanto ai rapporti dare/avere fra e : Pt_1 CP_1
- per le pelli , ha corrisposto a complessive € 41.305,26; Pt_2 Pt_1 CP_1
- per i 297 stivali realizzati, ha ricevuto da € 85.239,00; Pt_1 Pt_2
- ha emesso a favore di , in via transattiva, la nota di credito N. 943/2022 da € Pt_1 Pt_2
60.002,00, a cui hanno fatto seguito due bonifici di a da € 30.000,00 ciascuno Pt_1 Pt_2
(del 02.11.2022 e dell'11.01.2023);
- per la relazione di parte del prof. di data 24.10.2022 vi è stata fattura Pt_1 Persona_3
7/002 del 16.02.2023 da € 4.031,04;
- per l'avv. Piccin c'è stata fattura relativa all'ATP 7/001 del 03.04.2023 da € 6.747,60; CP_5
- per il CTU in ATP c'è stata fattura 2/001 dell'11.02.2023 da € 864,80;
- per il CTP c'è stata fattura 13/002 del 06.04.2023 da € 361,51. Per_1
Invero, con Ordinanza n. 26729 del 15.10.2024, la Corte di Cassazione ha precisato che le spese del Consulente Tecnico di Parte (CTP) - sostenute dalla parte vittoriosa - devono essere rimborsate, ribadendo un principio fondamentale per il diritto processuale;
difatti, i costi del CTP rientrano nelle spese processuali, come sancito da Sezioni Unite n. 16990/2017, in quanto si tratta di allegazioni difensive di natura tecnica;
quindi, sono ripetibili se necessari e non eccessivi;
è sufficiente la produzione della notula del CTP per giustificare il rimborso, salvo il controllo sulla misura;
per contro, non spetta nessun rimborso per le spese legali stragiudiziali.
Con Ordinanza n. 13154, pubblicata il 18.05.2025, la Suprema Corte si è nuovamente pronunciata sulla questione relativa alla regolamentazione delle spese nel giudizio di ATP ante causam, ribadendo che le stesse vanno poste (a conclusione della procedura) a carico della parte richiedente e vanno prese in considerazione (ove l'accertamento stesso venga acquisito nel giudizio di merito) come spese giudiziali da porre, salva possibile compensazione totale o parziale, a carico del soccombente e da liquidare in un unico contesto.
D. Nel caso che ci interessa, ha preteso: Pt_1
(a) € 60.000,00, quale somma documentalmente corrisposta a Pt_2
(b) € 7.045,01 per spese tecniche e legali relative alla perizia stragiudiziale del prof. ed Per_1 all'assistenza legale, pari rispettivamente a:
(b.1) € 3.636,61
(b.2) € 3.408,40;
(c) € 5.703,35 per spese peritali e legali sostenute nel corso dell'ATP:
13 (c.1) € 286,00 a titolo di contributo unificato e marca da bollo pagati da per l'avvio Pt_1 dell'ATP
(c.2) € 1.024,80 corrisposte al CTU p.i. ; Parte_4
(c.3) € 4.392,55 corrisposte al CTP prof. Per_1
(d) € 30.000 a titolo di danno di immagine, o in altra somma da liquidarsi dal Tribunale in via equitativa.
E. Posto che è pacifico l'esborso di € 60.000,00 che non può non essere oggetto di doverosa rifusione (stante la certezza del nesso causale fra il vizio del pellame imputabile a , CP_1
l'inidoneità all'uso degli stivali prodotti da ed il ritiro dal mercato di calzature destinate Pt_1 alla distruzione ad opera della committente ), allo stesso vanno aggiunti: Pt_2
- € 3.827,00 oltre iva-cpa-spese generali come per legge, per le spese legali dell'ATP secondo i parametri medi dei procedimenti di istruzione preventiva rientranti nello scaglione €
52.001,00-€ 260.000,00, per un totale di € 5.584,05
- € 286,00 per contributo unificato ATP
- € 3.074,785 (pari alla ragionevole percentuale del 70% di complessive € 4.392,55 risultante da fatture) per il CTP prof. Per_4
- € 864,80 per il CTU (v. fattura).
Ne deriva un diritto di credito da “danno emergente” (v. perdita patrimoniale accertata) di Pt_1 nei confronti di pari a complessive € 69.809,635. CP_1
F. Per concludere, va ricordato che la Suprema Corte di Cassazione, con l'Ordinanza n. 19551 del 10.07.2023, ha enunciato il seguente principio di diritto: “In tema di risarcimento del danno non patrimoniale subìto dalle persone giuridiche, il pregiudizio arrecato ai diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all'immagine e alla reputazione commerciale, non costituendo un mero danno-evento, e cioè "in re ipsa", deve essere oggetto di allegazione e di prova, anche tramite presunzioni semplici”.
L'onere della prova rispetto alle persone giuridiche è equiparato a quello per il danno all'immagine professionale di una persona fisica, il che vuol dire che ai fini del risarcimento del danno non è sufficiente la prova della lesione, ma è necessario dimostrare anche il danno subito e il nesso di causalità. nulla ha dedotto, allegato e dimostrato in tal senso. Pt_1
15. Non resta che riformare la Sentenza impugnata nei termini di cui si è detto.
14 16. La differenza fra il risarcimento preteso e quello attribuito fa sì che in capo a ci sia Pt_1 una parziale soccombenza che giustifica la compensazione per 1/3 delle spese di entrambi i
Gradi.
I residui 2/3 sono a favore dell'appellante e si liquidano in dispositivo applicando i parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni per lo scaglione (secondo il decisum) € 52.001,00-€ 260.000,00, rispetto alle fasi espletate.
PQM
Il Collegio, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così dispone:
1.ACCOGLIE parzialmente l'Appello e - in riforma della Sentenza impugnata - AN
a risarcire a € 69.809,635, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo CP_1 Pt_1 effettivo.
2.COMPENSA per 1/3 le spese di entrambi i Gradi di giudizio.
3.AN a rifondere a i residui 2/3, percentuale liquidata in € 3.384,67, CP_1 Pt_1 oltre iva-cpa-spese generali come per legge, per il I Grado ed in € 2.264,67, oltre iva-cpa-spese generali come per legge, per il II Grado.
ZI, 10.11.2025.
La Relatrice
Dott.ssa Barbara Gallo
La Presidente
Dott.ssa Rita Rigoni
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