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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 23/09/2025, n. 330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 330 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI UDINE
TRIBUNALE DI UDINE
Sezione Lavoro
R.G. n. 117 2025
- VERBALE DI UDIENZA -
Oggi 23/09/2025 davanti al Giudice, Paolo Milocco, in Tribunale a Udine, sono comparsi: per parte ricorrente l'avv.to DELLA DORA GULLION DEBORA;
per le parti resistenti nessuno.
Il Giudice redige personalmente il verbale e provvederà al deposito dello stesso mediante
Consolle.
Preso atto della rituale e tempestiva citazione e della mancata costituzione del resistente, il giudice dichiara la contumacia di e Controparte_1 Controparte_2
[...]
Parte ricorrente chiede di rettificare la denominazione della società
[...] erroneamente indicata in ricorso come Controparte_2 Controparte_3
Il giudice dispone che venga corretta la denominazione come da richiesta, essendo univoci gli altri elementi identificativi.
L'avv.to Durigon prende atto delle indicazioni dei conteggi ma conferma, per semplicità, la domanda nei termini più ridotti di cui in ricorso (retribuzioni per euro 1965,50 in luogo di
1965,60).
Ciò premesso, l'avv.to Durigon per parte ricorrente conclude come da ricorso, eventualmente anche in via istruttoria e dichiara di rinunciare a presenziare alla lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio e all'esito della stessa pronuncia ed emette sentenza, con lettura del dispositivo e della contestuale motivazione in assenza delle parti.
Il Giudice
Paolo Milocco REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE DI UDINE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Paolo Milocco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 117 /2025
Promossa da:
DELL' (C.F.: ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
12.6.1980 e residente a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Debora
Della Dora Gullion del foro di Udine (C.F.: con domicilio eletto presso lo C.F._2 studio della medesima professionista in Udine, Vicolo Pulesi 6, mail-pec:
– RICORRENTE Email_1
CONTRO
(c.f. e p.i.: ) con sede in Remanzacco (UD), via Controparte_4 P.IVA_1
Strada Di Salt 48, in persona del liquidatore o altro legale rappresentante pro tempore in carica
RESISTENTE contumace
NONCHE' CONTRO
(P.I. ) con sede in 20145 Milano, Piazza Tre Controparte_2 P.IVA_2
Torri 1, in persona del legale rappresentante, --
RESISTENTE contumace
OGGETTO: pagamento retribuzioni, tredicesima mensilità, quattordicesima mensilità e TFR destinato a fondo complementare
Sulle seguenti conclusioni di parte
PARTE RICORRENTE:
1 "Piaccia all' Ecc.mo Tribunale adito, in funzione del Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, per tutti i motivi di cui alla narrativa del presente atto, accogliere il presente ricorso e, conseguentemente:
IN VIA PRINCIPALE:
- Accertato e dichiarato il diritto del lavoratore a percepire le differenze retributive maturate a titolo di retribuzioni per le mensilità di marzo 2024, aprile 2024 e maggio 2024, nonché per tredicesima e quattordicesima mensilità, condannarsi la società resistente a corrispondere al ricorrente la somma euro 1965,50 a titolo di retribuzione per la mensilità di marzo 2024, euro
1965,50 a titolo di retribuzione perla mensilità di aprile 2024, la somma euro 1965,50 a titolo di retribuzione per la mensilità di maggio 2024, euro 819 per la tredicesima mensilità e euro 1.801,80 per la quattordicesima mensilità, salva, la diversa somma, anche maggiore, che emergerà e sarà quantificata in corso di causa o ritenuta di giustizia, se del caso previo espletamento di CTU contabile, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
- Accertato e dichiarato il diritto del lavoratore a percepire le differenze retributive maturate a titolo di Tfr per il periodo 5.4.2017/2.6.2024, condannarsi la società resistente a corrispondere al ricorrente, la somma euro 5.584,75 a titolo di TFR, salva, la diversa somma, anche maggiore, che emergerà e sarà quantificata in corso di causa o ritenuta di giustizia, se del caso previo espletamento di CTU contabile, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, somma da versarsi al fondo o direttamente al lavoratore o allo stesso in via surrogatoria.
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi legali, oltre spese generali, IVA se dovuta e
CPA.
IN VIA ISTRUTTORIA: senza accettare alcuna inversione dell'onere della prova, si chiede l'ammissione: A) dell'interrogatorio formale del legale rappresentante della società e di prova testimoniale sui capitoli qui di seguito formulati con i testi in calce indicati con riserva di indicarne altri nei termini di legge, anche a contrario sui capitoli di controparte che saranno eventualmente ammessi, e con ogni più ampia riserva in merito ad ulteriori capitolazioni e produzioni all'esito dell'esame delle difese avversarie:
1) “vero che il sig. ha lavorato alle dipendenze di Controparte_5 [...]
dal 3.11.2004 al 2.6.2024 quale autista”; CP_1
2) “vero che il sig. vanta un credito lavorativo nei confronti di Controparte_5 [...]
per la mancata retribuzione di marzo 2024, aprile 2024, maggio 2024, CP_1 tredicesima mensilità, quattordicesima mensilità e tfr, come da conteggi che si mostrano al teste quale doc.4”.
2 Si indicano quali testimoni i signori: di Majano, di Udine e Testimone_1 Tes_2 Tes_3 di San Daniele Del Friuli.
[...]
B) Si chiede che venga disposta CTU contabile sulla documentazione esibita e prodotta in causa, in caso di contestazione, per la quantificazione del Tfr, retribuzioni, tredicesima e quattordicesima mensilità dovuti.
Con ogni più ampia riserva di provare e di produrre.
MOTIVAZIONE
Con ricorso iscritto a ruolo il 7.2.2025 deduceva di essere stato assunto come autista Controparte_5 presso la società con contratto di lavoro a tempo indeterminato dal Controparte_1
3.11.2004 (doc. 1) e che il rapporto di lavoro era cessato in data 2.6.2024 a seguito delle dimissioni volontarie rassegnate dal dipendente (doc. 2) 3).
Deduceva non essergli stati corrisposti ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, oltre alla retribuzione di marzo 2024, aprile 2024 e maggio 2024, come da conteggi elaborati (in difetto di consegna dei relativi cedolini paga - per il TFR rimasto in azienda vi è stato già ricorso per decreto ingiuntivo-).
Inoltre non era stato integralmente adempiuto l'obbligo di versamento delle quote mensili del
Trattamento di fine rapporto sul conto aperto presso il;
se ne chiedeva CP_6 Controparte_2 quindi il pagamento in via principale chiedendo che la somma fosse corrisposta al in subordine CP_6 favore del ricorrente, se del caso in via surrogatoria.
Le controparti non si sono costituite anche se ha depositato prospetti da cui Controparte_2 trova conferma l'adempimento parziale dell'obbligo di versamento.
La citazione di con il rito degli irreperibili risulta corretta posto che dopo la infruttuosità CP_1 della notifica a mezzo pec, l'agente notificatore dà atto di non aver reperito informazioni utili, ma solo capannoni chiusi all'indirizzo relativo alla sede della società e di non aver potuto individuare, non comparendo il nominativo fra i campanelli né essendo disponibili altre indicazioni all'indirizzo di residenza personale del liquidatore.
Il ricorso alle formalità di notificazione previste dall'art. 143 c.p.c. per le persone irreperibili non è stato quindi affidato a mere risultanze anagrafica, ma sono compiute effettive ricerche agli indirizzi noti di cui l'ufficiale giudiziario dà espresso conto (Cass. Sez. 5, 25/10/2024, n. 27699, Rv. 672715 -
01).
La denominazione della società gestrice del Fondo in questione è, invece, erroneamente riportata in ricorso come invece che ma i dati identificativi (sede, attuale CP_3 Controparte_2 partita IVA, indirizzo PEC sono corretti); la citazione è avvenuta all'indirizzo PEC di
[...]
[..
[...] e la interlocuzione, seppur informale e senza costituzione, da parte del relativo ufficio CP_7 contenzioso esclude che vi siano stati equivoci.
Nella citazione di una persona giuridica, tanto l'inesatta ed incompleta indicazione della sua denominazione, quanto l'errata o omessa individuazione del legale rappresentante incidono sulla validità dell'atto solo ove si traducano nell'assoluta incertezza della sua indicazione ed è legittimo escludere la nullità nel caso in cui si ritenga di poter individuare la persona giuridica citata, nonostante l'errore di nome, attraverso gli atti processuali collegati (Cass. Sez. 1, 01/12/2015, n. 24441, Rv.
637980 - 01).
Trattasi peraltro più che di un convenuto (nessuna domanda viene promossa nei suoi confronti) di terzo cui la causa è comune in quanto destinatario, secondo la prospettazione sviluppata in via principale nel ricorso, del pagamento di somme di cui è diretto creditore il lavoratore stesso (v. infra).
Il ricorrente ha chiesto, ovviamente, di rettificare i dati nell'intestazione della sentenza.
La causa è stata discussa e decisa il 23.9.2025.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Il ricorrente ha dimostrato, tramite CUD 2024, prospetti paga e comunicazione delle dimissioni esistenza e durata del rapporto di lavoro con la CP_1
Le iniziative assunte, con ricorso per decreto ingiuntivo, per il riconoscimento del TFR, e presso l'Ispettorato del lavoro, corroborano la versione del ricorrente.
In base al principio generale (desumibile dall'art. 2697 cod. civ.) secondo il quale il lavoratore deve fornire la prova del fatto costitutivo della pretesa azionata in giudizio, nell'ipotesi in cui il lavoratore chieda la retribuzione contrattuale fatto costitutivo è esclusivamente l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato nei parametri necessari e sufficienti per la determinazione del sinallagma contrattuale
(cioè la durata e il livello retributivo), mentre grava sul datore di lavoro l'onere di provare di aver adempiuto alle proprie obbligazioni oppure che è intervenuta una causa esonerativa delle stesse totale o parziale (ad esempio perché la prestazione fornita dal lavoratore è stata inferiore rispetto ai parametri cui la retribuzione contrattuale è commisurata - per orario inferiore o per assenze - ovvero perché vi è stata una causa sospensiva della prestazione senza obbligo retributivo corrispettivo etc.).
(Cass. Sez. L., 05/05/2001, n. 6332, Rv. 546475 - 01).
In assenza di consegna dei prospetti paga relativi alle voci retributive qui azionate, parte ricorrente fornisce coerenti conteggi (cfr su una piccola rettifica anche verbale 23.9.2025) su cui si può legittimamente fondare la determinazione del quantum che si allega di non aver ricevuto e che, a suo tempo, risulta rivendicato anche in apposita procedura avanti all' (doc.8). Controparte_8
Nel rito del lavoro, infatti, il convenuto ha l'onere di contestare specificamente i conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, comma 1, e 416, comma 3, c.p.c., occorrendo a tal fine una critica
4 precisa, che involga puntuali circostanze di fatto - risultanti dagli atti ovvero oggetto di prova - idonee a dimostrare l'erroneità dei conteggi (Cass. Sez. L., 12/03/2018, n. 5949, Rv. 647513 - 01).
Il CUD 2024 evidenzia altresì i versamenti dovuti al fondo complementare, che, anche secondo i prospetti del gestore, sono stati adempiuti solo parzialmente.
L'interpretazione dell'art 5 del d. lgs. 80/1992 porta a ritenere che il "conferimento" del TFR ad un fondo di previdenza complementare mantenga ferma la legittimazione attiva del lavoratore, dovendosi perciò in linea di principio interpretare come mera delegazione di pagamento - salvo che dai documenti prodotti dalle parti a supporto, rispettivamente, della domanda e o della eventuale eccezione di difetto di legittimazione attiva, o comunque dall'istruttoria svolta, emerga che si sia trattato di una vera e propria cessione di credito, con conseguente trasferimento del relativo diritto al
Fondo complementare, da cui conseguirebbe la legittimazione attiva di quest'ultimo
(Sez. 1, Sentenza n. 16116 14/03/2023, dep. 07/06/2023, conformi, Sez. lav., ordinanze 5 aprile 2025,
n. 9025 e n. 9028).
E, secondo la non smentita prospettazione che l'attore fa in via principale, è la delegazione di pagamento il meccanismo operativo nel caso in esame, il lavoratore, creditore delle somme non versate, può chiedere in base ai principi generali in ordine all'adempimento delle obbligazioni che il pagamento sia effettuato alla persona da lui indicata, che nel caso di specie va individuata nel Fondo
(art. 1188 c.c.).
In ogni caso anche la Corte di legittimità ha affermato che, se è pur “… vero che l'obbligo del versamento del contributo a carico del datore di lavoro non si pone nei confronti del lavoratore bensì nei confronti del fondo, che è poi onerato della erogazione della relativa prestazione …”, è altresì vero che “… il lavoratore interessato … può pretendere che tale contribuzione venga versata al soggetto indicato nello statuto …” (Sez. U, Sentenza n. 4684 del 16/12/2014 Data dep: 09/03/2015).
A fronte delle quote di TFR trattenute per previdenza complementare (€ 12.612,36 attestati nel CUD
2024) sono dimostrati versamenti al Fondo cui il lavoratore è iscritto (doc. 5) solo per euro 7765,61.
Per il rimanente, oltre all'ulteriore somma relativa ai primi mesi del 2024 (euro 728 come da conteggi non contestati) si impone la condanna al pagamento in favore del fondo.
Alla soccombenza segue la condanna anche alle spese di giudizio da liquidare secondo le tabelle il valore della causa, la natura della controversia e la complessità delle attività defensionali.
Nulla a disporre sulle spese in relazione all'azione nei confronti di rimasta Controparte_2 contumace e avente interesse comune con la parte vittoriosa.
P.Q.M.
5 Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, in persona del Giudice del Lavoro Paolo
Milocco, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Accerta e dichiara il diritto di a percepire da gli importi Controparte_5 CP_1 maturate a titolo di retribuzioni per le mensilità di marzo 2024, aprile 2024 e maggio 2024, nonché per tredicesima e quattordicesima mensilità e per l'effetto
2. Condanna la società a corrispondere a la somma euro 1965,50 CP_1 Controparte_5
a titolo di retribuzione per la mensilità di marzo 2024, euro 1965,50 a titolo di retribuzione per la mensilità di aprile 2024, la somma euro 1965,50 a titolo di retribuzione per la mensilità di maggio
2024, euro 819,00 per la tredicesima mensilità ed euro 1.801,80 per la quattordicesima mensilità con gli interessi e la rivalutazione monetaria dalla maturazione di ogni posta creditoria al saldo
3. Accerta e dichiara l'omesso versamento da parte della società per il periodo CP_1
5.4.2017/2.6.2024 dei contributi dovuti al Fondo pensione di in relazione Controparte_2 alla posizione contributiva di nella misura di € 5.584,75 Controparte_5
4. Condanna, a tale titolo, la società al pagamento in favore del Fondo pensione di cui CP_1 sopra della somma con gli interessi e la rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo
5. Condanna la società al pagamento in favore di delle spese di CP_1 Controparte_5 lite che liquida in euro 5.388 per compensi oltre 15 % per rimborso forfetario e accessori di legge.
Udine, 23/09/2025
Il Giudice
Paolo Milocco
6
TRIBUNALE DI UDINE
Sezione Lavoro
R.G. n. 117 2025
- VERBALE DI UDIENZA -
Oggi 23/09/2025 davanti al Giudice, Paolo Milocco, in Tribunale a Udine, sono comparsi: per parte ricorrente l'avv.to DELLA DORA GULLION DEBORA;
per le parti resistenti nessuno.
Il Giudice redige personalmente il verbale e provvederà al deposito dello stesso mediante
Consolle.
Preso atto della rituale e tempestiva citazione e della mancata costituzione del resistente, il giudice dichiara la contumacia di e Controparte_1 Controparte_2
[...]
Parte ricorrente chiede di rettificare la denominazione della società
[...] erroneamente indicata in ricorso come Controparte_2 Controparte_3
Il giudice dispone che venga corretta la denominazione come da richiesta, essendo univoci gli altri elementi identificativi.
L'avv.to Durigon prende atto delle indicazioni dei conteggi ma conferma, per semplicità, la domanda nei termini più ridotti di cui in ricorso (retribuzioni per euro 1965,50 in luogo di
1965,60).
Ciò premesso, l'avv.to Durigon per parte ricorrente conclude come da ricorso, eventualmente anche in via istruttoria e dichiara di rinunciare a presenziare alla lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio e all'esito della stessa pronuncia ed emette sentenza, con lettura del dispositivo e della contestuale motivazione in assenza delle parti.
Il Giudice
Paolo Milocco REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE DI UDINE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Paolo Milocco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 117 /2025
Promossa da:
DELL' (C.F.: ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
12.6.1980 e residente a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Debora
Della Dora Gullion del foro di Udine (C.F.: con domicilio eletto presso lo C.F._2 studio della medesima professionista in Udine, Vicolo Pulesi 6, mail-pec:
– RICORRENTE Email_1
CONTRO
(c.f. e p.i.: ) con sede in Remanzacco (UD), via Controparte_4 P.IVA_1
Strada Di Salt 48, in persona del liquidatore o altro legale rappresentante pro tempore in carica
RESISTENTE contumace
NONCHE' CONTRO
(P.I. ) con sede in 20145 Milano, Piazza Tre Controparte_2 P.IVA_2
Torri 1, in persona del legale rappresentante, --
RESISTENTE contumace
OGGETTO: pagamento retribuzioni, tredicesima mensilità, quattordicesima mensilità e TFR destinato a fondo complementare
Sulle seguenti conclusioni di parte
PARTE RICORRENTE:
1 "Piaccia all' Ecc.mo Tribunale adito, in funzione del Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, per tutti i motivi di cui alla narrativa del presente atto, accogliere il presente ricorso e, conseguentemente:
IN VIA PRINCIPALE:
- Accertato e dichiarato il diritto del lavoratore a percepire le differenze retributive maturate a titolo di retribuzioni per le mensilità di marzo 2024, aprile 2024 e maggio 2024, nonché per tredicesima e quattordicesima mensilità, condannarsi la società resistente a corrispondere al ricorrente la somma euro 1965,50 a titolo di retribuzione per la mensilità di marzo 2024, euro
1965,50 a titolo di retribuzione perla mensilità di aprile 2024, la somma euro 1965,50 a titolo di retribuzione per la mensilità di maggio 2024, euro 819 per la tredicesima mensilità e euro 1.801,80 per la quattordicesima mensilità, salva, la diversa somma, anche maggiore, che emergerà e sarà quantificata in corso di causa o ritenuta di giustizia, se del caso previo espletamento di CTU contabile, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
- Accertato e dichiarato il diritto del lavoratore a percepire le differenze retributive maturate a titolo di Tfr per il periodo 5.4.2017/2.6.2024, condannarsi la società resistente a corrispondere al ricorrente, la somma euro 5.584,75 a titolo di TFR, salva, la diversa somma, anche maggiore, che emergerà e sarà quantificata in corso di causa o ritenuta di giustizia, se del caso previo espletamento di CTU contabile, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, somma da versarsi al fondo o direttamente al lavoratore o allo stesso in via surrogatoria.
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi legali, oltre spese generali, IVA se dovuta e
CPA.
IN VIA ISTRUTTORIA: senza accettare alcuna inversione dell'onere della prova, si chiede l'ammissione: A) dell'interrogatorio formale del legale rappresentante della società e di prova testimoniale sui capitoli qui di seguito formulati con i testi in calce indicati con riserva di indicarne altri nei termini di legge, anche a contrario sui capitoli di controparte che saranno eventualmente ammessi, e con ogni più ampia riserva in merito ad ulteriori capitolazioni e produzioni all'esito dell'esame delle difese avversarie:
1) “vero che il sig. ha lavorato alle dipendenze di Controparte_5 [...]
dal 3.11.2004 al 2.6.2024 quale autista”; CP_1
2) “vero che il sig. vanta un credito lavorativo nei confronti di Controparte_5 [...]
per la mancata retribuzione di marzo 2024, aprile 2024, maggio 2024, CP_1 tredicesima mensilità, quattordicesima mensilità e tfr, come da conteggi che si mostrano al teste quale doc.4”.
2 Si indicano quali testimoni i signori: di Majano, di Udine e Testimone_1 Tes_2 Tes_3 di San Daniele Del Friuli.
[...]
B) Si chiede che venga disposta CTU contabile sulla documentazione esibita e prodotta in causa, in caso di contestazione, per la quantificazione del Tfr, retribuzioni, tredicesima e quattordicesima mensilità dovuti.
Con ogni più ampia riserva di provare e di produrre.
MOTIVAZIONE
Con ricorso iscritto a ruolo il 7.2.2025 deduceva di essere stato assunto come autista Controparte_5 presso la società con contratto di lavoro a tempo indeterminato dal Controparte_1
3.11.2004 (doc. 1) e che il rapporto di lavoro era cessato in data 2.6.2024 a seguito delle dimissioni volontarie rassegnate dal dipendente (doc. 2) 3).
Deduceva non essergli stati corrisposti ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, oltre alla retribuzione di marzo 2024, aprile 2024 e maggio 2024, come da conteggi elaborati (in difetto di consegna dei relativi cedolini paga - per il TFR rimasto in azienda vi è stato già ricorso per decreto ingiuntivo-).
Inoltre non era stato integralmente adempiuto l'obbligo di versamento delle quote mensili del
Trattamento di fine rapporto sul conto aperto presso il;
se ne chiedeva CP_6 Controparte_2 quindi il pagamento in via principale chiedendo che la somma fosse corrisposta al in subordine CP_6 favore del ricorrente, se del caso in via surrogatoria.
Le controparti non si sono costituite anche se ha depositato prospetti da cui Controparte_2 trova conferma l'adempimento parziale dell'obbligo di versamento.
La citazione di con il rito degli irreperibili risulta corretta posto che dopo la infruttuosità CP_1 della notifica a mezzo pec, l'agente notificatore dà atto di non aver reperito informazioni utili, ma solo capannoni chiusi all'indirizzo relativo alla sede della società e di non aver potuto individuare, non comparendo il nominativo fra i campanelli né essendo disponibili altre indicazioni all'indirizzo di residenza personale del liquidatore.
Il ricorso alle formalità di notificazione previste dall'art. 143 c.p.c. per le persone irreperibili non è stato quindi affidato a mere risultanze anagrafica, ma sono compiute effettive ricerche agli indirizzi noti di cui l'ufficiale giudiziario dà espresso conto (Cass. Sez. 5, 25/10/2024, n. 27699, Rv. 672715 -
01).
La denominazione della società gestrice del Fondo in questione è, invece, erroneamente riportata in ricorso come invece che ma i dati identificativi (sede, attuale CP_3 Controparte_2 partita IVA, indirizzo PEC sono corretti); la citazione è avvenuta all'indirizzo PEC di
[...]
[..
[...] e la interlocuzione, seppur informale e senza costituzione, da parte del relativo ufficio CP_7 contenzioso esclude che vi siano stati equivoci.
Nella citazione di una persona giuridica, tanto l'inesatta ed incompleta indicazione della sua denominazione, quanto l'errata o omessa individuazione del legale rappresentante incidono sulla validità dell'atto solo ove si traducano nell'assoluta incertezza della sua indicazione ed è legittimo escludere la nullità nel caso in cui si ritenga di poter individuare la persona giuridica citata, nonostante l'errore di nome, attraverso gli atti processuali collegati (Cass. Sez. 1, 01/12/2015, n. 24441, Rv.
637980 - 01).
Trattasi peraltro più che di un convenuto (nessuna domanda viene promossa nei suoi confronti) di terzo cui la causa è comune in quanto destinatario, secondo la prospettazione sviluppata in via principale nel ricorso, del pagamento di somme di cui è diretto creditore il lavoratore stesso (v. infra).
Il ricorrente ha chiesto, ovviamente, di rettificare i dati nell'intestazione della sentenza.
La causa è stata discussa e decisa il 23.9.2025.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Il ricorrente ha dimostrato, tramite CUD 2024, prospetti paga e comunicazione delle dimissioni esistenza e durata del rapporto di lavoro con la CP_1
Le iniziative assunte, con ricorso per decreto ingiuntivo, per il riconoscimento del TFR, e presso l'Ispettorato del lavoro, corroborano la versione del ricorrente.
In base al principio generale (desumibile dall'art. 2697 cod. civ.) secondo il quale il lavoratore deve fornire la prova del fatto costitutivo della pretesa azionata in giudizio, nell'ipotesi in cui il lavoratore chieda la retribuzione contrattuale fatto costitutivo è esclusivamente l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato nei parametri necessari e sufficienti per la determinazione del sinallagma contrattuale
(cioè la durata e il livello retributivo), mentre grava sul datore di lavoro l'onere di provare di aver adempiuto alle proprie obbligazioni oppure che è intervenuta una causa esonerativa delle stesse totale o parziale (ad esempio perché la prestazione fornita dal lavoratore è stata inferiore rispetto ai parametri cui la retribuzione contrattuale è commisurata - per orario inferiore o per assenze - ovvero perché vi è stata una causa sospensiva della prestazione senza obbligo retributivo corrispettivo etc.).
(Cass. Sez. L., 05/05/2001, n. 6332, Rv. 546475 - 01).
In assenza di consegna dei prospetti paga relativi alle voci retributive qui azionate, parte ricorrente fornisce coerenti conteggi (cfr su una piccola rettifica anche verbale 23.9.2025) su cui si può legittimamente fondare la determinazione del quantum che si allega di non aver ricevuto e che, a suo tempo, risulta rivendicato anche in apposita procedura avanti all' (doc.8). Controparte_8
Nel rito del lavoro, infatti, il convenuto ha l'onere di contestare specificamente i conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, comma 1, e 416, comma 3, c.p.c., occorrendo a tal fine una critica
4 precisa, che involga puntuali circostanze di fatto - risultanti dagli atti ovvero oggetto di prova - idonee a dimostrare l'erroneità dei conteggi (Cass. Sez. L., 12/03/2018, n. 5949, Rv. 647513 - 01).
Il CUD 2024 evidenzia altresì i versamenti dovuti al fondo complementare, che, anche secondo i prospetti del gestore, sono stati adempiuti solo parzialmente.
L'interpretazione dell'art 5 del d. lgs. 80/1992 porta a ritenere che il "conferimento" del TFR ad un fondo di previdenza complementare mantenga ferma la legittimazione attiva del lavoratore, dovendosi perciò in linea di principio interpretare come mera delegazione di pagamento - salvo che dai documenti prodotti dalle parti a supporto, rispettivamente, della domanda e o della eventuale eccezione di difetto di legittimazione attiva, o comunque dall'istruttoria svolta, emerga che si sia trattato di una vera e propria cessione di credito, con conseguente trasferimento del relativo diritto al
Fondo complementare, da cui conseguirebbe la legittimazione attiva di quest'ultimo
(Sez. 1, Sentenza n. 16116 14/03/2023, dep. 07/06/2023, conformi, Sez. lav., ordinanze 5 aprile 2025,
n. 9025 e n. 9028).
E, secondo la non smentita prospettazione che l'attore fa in via principale, è la delegazione di pagamento il meccanismo operativo nel caso in esame, il lavoratore, creditore delle somme non versate, può chiedere in base ai principi generali in ordine all'adempimento delle obbligazioni che il pagamento sia effettuato alla persona da lui indicata, che nel caso di specie va individuata nel Fondo
(art. 1188 c.c.).
In ogni caso anche la Corte di legittimità ha affermato che, se è pur “… vero che l'obbligo del versamento del contributo a carico del datore di lavoro non si pone nei confronti del lavoratore bensì nei confronti del fondo, che è poi onerato della erogazione della relativa prestazione …”, è altresì vero che “… il lavoratore interessato … può pretendere che tale contribuzione venga versata al soggetto indicato nello statuto …” (Sez. U, Sentenza n. 4684 del 16/12/2014 Data dep: 09/03/2015).
A fronte delle quote di TFR trattenute per previdenza complementare (€ 12.612,36 attestati nel CUD
2024) sono dimostrati versamenti al Fondo cui il lavoratore è iscritto (doc. 5) solo per euro 7765,61.
Per il rimanente, oltre all'ulteriore somma relativa ai primi mesi del 2024 (euro 728 come da conteggi non contestati) si impone la condanna al pagamento in favore del fondo.
Alla soccombenza segue la condanna anche alle spese di giudizio da liquidare secondo le tabelle il valore della causa, la natura della controversia e la complessità delle attività defensionali.
Nulla a disporre sulle spese in relazione all'azione nei confronti di rimasta Controparte_2 contumace e avente interesse comune con la parte vittoriosa.
P.Q.M.
5 Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, in persona del Giudice del Lavoro Paolo
Milocco, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Accerta e dichiara il diritto di a percepire da gli importi Controparte_5 CP_1 maturate a titolo di retribuzioni per le mensilità di marzo 2024, aprile 2024 e maggio 2024, nonché per tredicesima e quattordicesima mensilità e per l'effetto
2. Condanna la società a corrispondere a la somma euro 1965,50 CP_1 Controparte_5
a titolo di retribuzione per la mensilità di marzo 2024, euro 1965,50 a titolo di retribuzione per la mensilità di aprile 2024, la somma euro 1965,50 a titolo di retribuzione per la mensilità di maggio
2024, euro 819,00 per la tredicesima mensilità ed euro 1.801,80 per la quattordicesima mensilità con gli interessi e la rivalutazione monetaria dalla maturazione di ogni posta creditoria al saldo
3. Accerta e dichiara l'omesso versamento da parte della società per il periodo CP_1
5.4.2017/2.6.2024 dei contributi dovuti al Fondo pensione di in relazione Controparte_2 alla posizione contributiva di nella misura di € 5.584,75 Controparte_5
4. Condanna, a tale titolo, la società al pagamento in favore del Fondo pensione di cui CP_1 sopra della somma con gli interessi e la rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo
5. Condanna la società al pagamento in favore di delle spese di CP_1 Controparte_5 lite che liquida in euro 5.388 per compensi oltre 15 % per rimborso forfetario e accessori di legge.
Udine, 23/09/2025
Il Giudice
Paolo Milocco
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