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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 26/11/2025, n. 1491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1491 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
n. 4114/2020 r.g.a.c.
Tribunale Ordinario di Cassino
Prima Sezione
Il Giudice dr Luigi D'Angiolella all'esito dell'udienza cartolare del 4/11/2025 ; viste la nota scritta depositata dalla parte attrice contenente le Parte_1 seguenti conclusioni: “si chiede che l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, voglia in via principale: a) riformare in maniera parziale la sentenza n. 2422/19 GdP Cassino, Dott. Maraffino, emessa il 06.09.2019-28.02.2020, nella parte in cui non riconosce le spese processuali, ex art. 91 c.p.c. e, per l'effetto, b) condannare l' , in persona del Direttore p.t., e l' in Controparte_1 CP_2 persona del Prefetto p.t., al pagamento delle spese processuali nella misura prevista dal DM 55/2014 per euro 878,20, omnia comprensive di accessori di legge o a quelle somme maggiori o minori ritenute eque e di giustizia e/o che verranno accertate in corso di causa.
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze per il giudizio di appello, con attribuzione delle somme dovute in favore dell'Avv. Gianluca Ciaraldi che si dichiara antistatario.”.
DECIDE la causa come da dispositivo e contestuale motivazione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.- Cassino, 26/11/2025.
Il Giudice
dott. Luigi D'Angiolella
pagina 1 di 6 n. 4114/2020 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Prima Sezione
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi D'Angiolella, ha pronunciato mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4114/2020, avente ad oggetto: Altre
controversie di diritto amministrativo, in decisione all'udienza del 4/11/2025 ex art.
281 sexies c.p.c., promossa da:
, (CF: ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv.to CIARALDI GIANLUCA (CF: ), elettivamente C.F._2
domiciliato in Largo Dante, 5 03043 Cassino Italia, presso lo studio del predetto difensore.
PARTE ATTRICE
CONTRO
pagina 2 di 6 Controparte_3
(CF: ).
[...] P.IVA_1
PARTE CONVENUTA – APPELLATA CONTUMACE
E
in persona del Prefetto pro-tempore, con sede legale in CP_2
P.zza della Libertà, 14; CP_2
PARTE CONVENUTA – APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per la parte attrice: come da verbale del 4/11/2025 .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, Parte_1
conveniva in giudizio IN PERSONA DEL Controparte_1
DIRETTORE PRO TEMPORE e l dinanzi a questo Tribunale per Controparte_4
sentire accogliere le seguenti conclusioni: “in via principale: a) riformare in maniera
parziale la sentenza n. 2422/19 GdP Cassino, Dott. Maraffino, emessa il 06.09.2019-
28.02.2020, nella parte in cui non riconosce le spese processuali, ex art. 91 c.p.c. e, per
l'effetto, b) condannare l , in persona del Direttore p.t., e Controparte_1
l' in persona del Prefetto p.t., al pagamento delle spese processuali CP_2
nella misura prevista dal DM 55/2014 per euro 878,20, omnia comprensive di accessori
di legge o a quelle somme maggiori o minori ritenute eque e di giustizia e/o che
verranno accertate in corso di causa.
pagina 3 di 6 In ogni caso: con vittoria di spese e competenze per il giudizio di appello, con
attribuzione delle somme dovute in favore dell'Avv. Gianluca Ciaraldi che si dichiara
antistatario”
Nessuno si costituiva per i convenuti, nonostante la rituale notifica della citazione.
Ciò posto in fatto, l'appello va dichiarato inammissibile.
Infatti manca agli atti la sentenza che con il notificato atto di appello si intende impugnare.
Circa la mancata produzione della sentenza impugnata nel giudizio di appello, questo giudicante condivide l'orientamento della Suprema Corte (ordinanza n. 20849/2021,
pubblicata il 21 luglio 2021) secondo cui in caso di mancato deposito della sentenza impugnata occorre verificare, sulla base degli atti, la sussistenza o meno di elementi sufficienti per poter decidere nel merito.
Nel caso di specie la mancata costituzione degli appellati non consente di applicare il principio della non contestazione e ritenere le deduzione dei fatti affermati in appello pacifici, tra cui la stessa statuizione lamentata in ordine alle spese. Non è dato conoscere inoltre l'iter motivazionale che ha condotto il giudice di prime cure alla decisione dell'accoglimento dell'opposizione, iter – non oggetto di impugnazione - che ha riverbero anche sulle motivazione da porre a base della statuizione sulle spese.
Ne consegue che come sostenuto dai giudici di legittimità nella citata sentenza nel caso pagina 4 di 6 di specie non va dichiarata l'improcedibilità dell'appello ma l'“inammissibilità per
carenza degli elementi essenziali di tale atto e, specificamente della specificità dei
motivi sotto il profilo della loro pertinenza alle “rationes decidendi“” (vedi anche Cass.
n. 238/2010; conforme Cass. n., 2728/2004).
Non essendosi costituite le parti convenute nulla sulle spese.
Sussistono gli estremi di cui comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 per il pagamento a carico dell'appellante del doppio del contributo unificato (tale comma stabilisce che: «Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.».
P.Q.M.
Il Tribunale,
definitivamente pronunziando sull'appello proposto da nei Parte_1
confronti di e , così Controparte_1 Controparte_4
provvede:
- Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
- Nulla sulle spese.
pagina 5 di 6 - Sussistono gli estremi di cui comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 per il pagamento a carico dell'appellante del doppio del contributo unificato.
Cassino, 26/11/2025 .
Il Giudice
dott. Luigi D'Angiolella
pagina 6 di 6
Tribunale Ordinario di Cassino
Prima Sezione
Il Giudice dr Luigi D'Angiolella all'esito dell'udienza cartolare del 4/11/2025 ; viste la nota scritta depositata dalla parte attrice contenente le Parte_1 seguenti conclusioni: “si chiede che l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, voglia in via principale: a) riformare in maniera parziale la sentenza n. 2422/19 GdP Cassino, Dott. Maraffino, emessa il 06.09.2019-28.02.2020, nella parte in cui non riconosce le spese processuali, ex art. 91 c.p.c. e, per l'effetto, b) condannare l' , in persona del Direttore p.t., e l' in Controparte_1 CP_2 persona del Prefetto p.t., al pagamento delle spese processuali nella misura prevista dal DM 55/2014 per euro 878,20, omnia comprensive di accessori di legge o a quelle somme maggiori o minori ritenute eque e di giustizia e/o che verranno accertate in corso di causa.
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze per il giudizio di appello, con attribuzione delle somme dovute in favore dell'Avv. Gianluca Ciaraldi che si dichiara antistatario.”.
DECIDE la causa come da dispositivo e contestuale motivazione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.- Cassino, 26/11/2025.
Il Giudice
dott. Luigi D'Angiolella
pagina 1 di 6 n. 4114/2020 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Prima Sezione
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi D'Angiolella, ha pronunciato mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4114/2020, avente ad oggetto: Altre
controversie di diritto amministrativo, in decisione all'udienza del 4/11/2025 ex art.
281 sexies c.p.c., promossa da:
, (CF: ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv.to CIARALDI GIANLUCA (CF: ), elettivamente C.F._2
domiciliato in Largo Dante, 5 03043 Cassino Italia, presso lo studio del predetto difensore.
PARTE ATTRICE
CONTRO
pagina 2 di 6 Controparte_3
(CF: ).
[...] P.IVA_1
PARTE CONVENUTA – APPELLATA CONTUMACE
E
in persona del Prefetto pro-tempore, con sede legale in CP_2
P.zza della Libertà, 14; CP_2
PARTE CONVENUTA – APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per la parte attrice: come da verbale del 4/11/2025 .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, Parte_1
conveniva in giudizio IN PERSONA DEL Controparte_1
DIRETTORE PRO TEMPORE e l dinanzi a questo Tribunale per Controparte_4
sentire accogliere le seguenti conclusioni: “in via principale: a) riformare in maniera
parziale la sentenza n. 2422/19 GdP Cassino, Dott. Maraffino, emessa il 06.09.2019-
28.02.2020, nella parte in cui non riconosce le spese processuali, ex art. 91 c.p.c. e, per
l'effetto, b) condannare l , in persona del Direttore p.t., e Controparte_1
l' in persona del Prefetto p.t., al pagamento delle spese processuali CP_2
nella misura prevista dal DM 55/2014 per euro 878,20, omnia comprensive di accessori
di legge o a quelle somme maggiori o minori ritenute eque e di giustizia e/o che
verranno accertate in corso di causa.
pagina 3 di 6 In ogni caso: con vittoria di spese e competenze per il giudizio di appello, con
attribuzione delle somme dovute in favore dell'Avv. Gianluca Ciaraldi che si dichiara
antistatario”
Nessuno si costituiva per i convenuti, nonostante la rituale notifica della citazione.
Ciò posto in fatto, l'appello va dichiarato inammissibile.
Infatti manca agli atti la sentenza che con il notificato atto di appello si intende impugnare.
Circa la mancata produzione della sentenza impugnata nel giudizio di appello, questo giudicante condivide l'orientamento della Suprema Corte (ordinanza n. 20849/2021,
pubblicata il 21 luglio 2021) secondo cui in caso di mancato deposito della sentenza impugnata occorre verificare, sulla base degli atti, la sussistenza o meno di elementi sufficienti per poter decidere nel merito.
Nel caso di specie la mancata costituzione degli appellati non consente di applicare il principio della non contestazione e ritenere le deduzione dei fatti affermati in appello pacifici, tra cui la stessa statuizione lamentata in ordine alle spese. Non è dato conoscere inoltre l'iter motivazionale che ha condotto il giudice di prime cure alla decisione dell'accoglimento dell'opposizione, iter – non oggetto di impugnazione - che ha riverbero anche sulle motivazione da porre a base della statuizione sulle spese.
Ne consegue che come sostenuto dai giudici di legittimità nella citata sentenza nel caso pagina 4 di 6 di specie non va dichiarata l'improcedibilità dell'appello ma l'“inammissibilità per
carenza degli elementi essenziali di tale atto e, specificamente della specificità dei
motivi sotto il profilo della loro pertinenza alle “rationes decidendi“” (vedi anche Cass.
n. 238/2010; conforme Cass. n., 2728/2004).
Non essendosi costituite le parti convenute nulla sulle spese.
Sussistono gli estremi di cui comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 per il pagamento a carico dell'appellante del doppio del contributo unificato (tale comma stabilisce che: «Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.».
P.Q.M.
Il Tribunale,
definitivamente pronunziando sull'appello proposto da nei Parte_1
confronti di e , così Controparte_1 Controparte_4
provvede:
- Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
- Nulla sulle spese.
pagina 5 di 6 - Sussistono gli estremi di cui comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 per il pagamento a carico dell'appellante del doppio del contributo unificato.
Cassino, 26/11/2025 .
Il Giudice
dott. Luigi D'Angiolella
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