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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 15/12/2025, n. 649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 649 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 3110/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Carla Venditti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 3110/2023 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante con sede in Porto Recanati (MC), Via Pastrengo n.55, in Parte_2 qualità di procuratrice di (C.F. ), residente in Parte_3 C.F._1
Castelnuovo Bocca d'Adda (LO), Via Giuseppe Mazzini n.10, rappresentata e difesa dagli avv.ti Monia Mariani del Foro di Ancona e Claudia Pasqualini del Foro di Ancona, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Monia Marini in Loreto (AN), Via Trieste
n.41;
- ATTRICE - contro
Controparte_1 in persona della responsabile area legale ed affari societari
[...] CP_2
, con sede in Roma, Viale Regina Margherita n.279/B, rappresentata e difesa dagli
[...] avv.ti Luca Paoletti del Foro di Roma e Maddalena Marchesi del Foro di Roma, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Via Catanzaro n.15;
- CONVENUTA -
Conclusioni di parte attrice:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, previo accertamento del diritto della SI. ra , ai sensi dell'art. 125 sexies TUB (nella versione ratione temporis Parte_3 applicabile), al rimborso della quota – parte di oneri connessi ai contratti di finanziamento
Pag. 1 anticipatamente estinti di cui in premessa, per l'effetto condannare la società in CP_1 persona del legale rappresentante p.t., al versamento in favore della società attrice, per conto del SI ra , dell'importo quantificato in atti di € 1.223,14 secondo il criterio Parte_3 pro rata temporis, ovvero dell'importo maggiore o minore che risulterà di equità e giustizia, oltre interessi legali dalla data di estinzione anticipata al soddisfo ed interessi ex art. 1284, co.
4 c.c; in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
Conclusioni di parte convenuta:
“Voglia la S.V. Ill.ma adita, respinta e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
e verificata la trasparenza e correttezza di CP_1
1) In via principale nel merito: rigettare, per le ragioni esposte in narrativa, tutte le domande attoree restitutorie perché infondate e illegittime, e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto da alla per conto della SI.ra a qualsiasi titolo per il CP_1 Parte_1 Pt_3 contratto di finanziamento n. 724523 anticipatamente estinto;
2)in subordine nel merito: nel caso in cui la domanda attorea venga anche solo parzialmente accolta, applicare- ai fini della determinazione delle somme da restituire alla controparte - il criterio proporzionale all'incidenza degli interessi per il periodo di ammortamento non goduto rispetto agli interessi totali del finanziamento (c.d. “criterio del costo ammortizzato”).
3)Condannare in ogni caso la per conto della SI.ra al pagamento di Parte_1 Pt_3 tutte le spese di lite, competenze ed onorari, rimborso spese generali 15%, IVA e CPA”.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Oggetto
Con atto di citazione in riassunzione la società a Socio Unico, in qualità di Parte_1 procuratrice di ha convenuto in giudizio al fine di sentirla Parte_3 CP_1 condannare alla restituzione della somma di € 1.223,14 a titolo di quota parte dei costi del credito che sarebbero maturati a seguito dell'estinzione anticipata del contratto di finanziamento, oltre interessi legali dalla data di estinzione anticipata al soddisfo ed interessi ex art. 1284, co. 4 c.c.
A fondamento delle proprie domande parte attrice ha dedotto le seguenti circostanze:
Pag.
2 - ha sottoscritto con la società in data 15.04.2014 il contratto di Parte_3 CP_1 finanziamento n. 730067, mediante cessione pro solvendo del quinto dello stipendio per un capitale lordo di € 27.120,00 (di cui € 6.704,58 di interessi), da rimborsare in 120 rate mensili da € 226,00 ciascuna;
- in tale importo sono compresi i seguenti oneri, che sono stati trattenuti al momento della stipula del contratto: € 500,00 per commissioni di attivazione, € 1.627,20 per commissioni intermediario incaricato ed € 16,00 per oneri fiscali/erariali;
- in data 01.11.2018, in corrispondenza della rata di rimborso n. 51, il finanziamento è stato estinto anticipatamente con il versamento dell'importo di € 13.767,44, residuando così 69 rate;
- rispetto al contratto ed alla relativa estinzione anticipata, parte attrice ha contestato all'istituto finanziario il mancato rimborso pro quota degli oneri economici connessi al contratto di finanziamento anticipatamente estinto, tramite reclamo promosso per conto di Parte_3 nei confronti dell'Istituto;
- stante il riscontro negativo della la società attrice ha promosso in via stragiudiziale la CP_3 procedura di risoluzione delle controversie dinanzi all'Arbitro Bancario, conclusasi con decisione del Collegio di Milano del 12.03.2021 n. 6773/21 che ha accolto parzialmente il ricorso dell'odierna attrice, dichiarando l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di euro 872,00 oltre interessi legali dalla data del reclamo.
In diritto, l'attrice ha richiamato l'art. 125 sexies T.U.B. e ha rilevato la nullità, in applicazione alla sentenza della Corte di Giustizia Europea dell'11.09.2019 che interpreta la normativa comunitaria ed esattamente l'art. 16, paragrafo 1 della Direttiva CE 2008/48, delle clausole che prevedono l'esclusione del rimborso di tutti i costi del credito in caso di estinzione anticipata e la quantificazione del rimborso di tutte le voci di costo secondo il criterio pro rata temporis.
Parte convenuta si è costituita tempestivamente in giudizio contestando la fondatezza in fatto e in diritto della pretesa restitutoria di parte attrice e domandando, dunque, il rigetto delle domande formulate.
In particolare, ha dedotto:
- durante il regolare ammortamento del prestito, non ha mai eccepito alcunché Parte_3 nei riguardi della che risulta aver sempre agito nel pieno rispetto della disciplina di CP_1 trasparenza vigente e delle pattuizioni contrattuali;
- prima di stipulare il contratto, la cliente ha ricevuto tutta la documentazione prevista dalla disciplina di trasparenza, tra cui il Modulo SECCI, contenente le "Informazioni Europee di base sul credito ai consumatori", e che riporta alla Sezione 1 a p. 1 identità e contatti del finanziatore
Pag. 3 (i.e. l'odierna convenuta e dell'Intermediario del credito ( CP_1 Controparte_4
, alla sezione III le voci di costo del finanziamento e alla Sezione IV indica il diritto di
[...] rimborso anticipato del finanziamento;
- debitamente informata, lette le condizioni generali e le clausole contrattuali, edotta circa caratteristiche, costi e rischi dell'operazione dei finanziamenti, la Cliente ha liberamente sottoscritto il contratto di prestito approvando, anche ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., le clausole di “Rimborso anticipato del finanziamento” (art. 5 del contratto);
- ha percepito regolarmente la somma mutuata con il finanziamento n. 730067; Parte_3
- il rapporto ha trovato regolare esecuzione sino a quando ha deciso di Parte_3 estinguere anticipatamente il debito;
- ha quindi inviato il conteggio di anticipata estinzione del 31.10.2018, per un CP_1 importo di € 13.767,44, riconoscendo alla cliente il rimborso degli interessi a scadere;
- nessun'altra somma, rispetto a quelle già rimborsate, deve essere restituita all'odierna attrice da parte di stante l'irripetibilità, contrattualmente pattuita, degli oneri up front CP_1
(spese di attivazione e spese di intermediazione).
Precisate le conclusioni all'udienza del 14.11.2025, il Giudice, provvedendo ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c., ha trattenuto la causa in decisione riservandosi il deposito della sentenza nel termine di legge di trenta giorni.
2. Sulla disciplina applicabile
Contrariamente a quanto rilevato da parte convenuta, deve ritenersi applicabile al caso di specie la disciplina posta dall'art. 125 sexies T.U.B.
In particolare, considerato che il contratto di finanziamento n. 730067 è stato stipulato il
15.04.2014 e si è concluso – anticipatamente – il 01.11.2018, in forza dell'art. 11 octies co. 2
d.l. 25 maggio 2021 n. 73 conv. con mod. dalla l. 23 luglio 2021 n. 106, come modificato dal d.l. 13 giugno 2023 n. 69, conv. con mod. dalla l. 10 agosto 2023 n. 103, e, successivamente, dall'art. 27, comma 1, D.L. 10 agosto 2023, n. 104, deve trovare applicazione l'art. 125 sexies
T.U.B., nella versione precedente le modifiche apportate dal d.l. 25 maggio 2021, n. 73, a mente del quale “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”.
Tale norma deve senz'altro ritenersi applicabile anche al contratto di finanziamento rimborsabile mediante la c.d. cessione del quinto dello stipendio, al quale, ai sensi dell'art. 6
Pag. 4 bis D.P.R. n. 180/1950, si applicano le norme in materia di credito ai consumatori. Anche il consolidato orientamento dell'Arbitro Bancario Finanziario è nel senso di ritenere che il cliente ha diritto al rimborso degli oneri e delle commissioni non maturate anche in caso di decadenza del beneficio del termine, purché le somme dovute all'intermediario siano state effettivamente versate (cfr. ex multis Decisione ABF N. 7732 del 05 luglio 2024).
Con l'art. 125 sexies T.U.B. è stata data attuazione all'art. 16, par. 1 della direttiva 2008/48/CE secondo il quale il “consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”.
Come noto, con sentenza del 11.09.2019, C-383/18 (c.d. sentenza Lexitor), la Corte di giustizia dell'Unione Europea ha chiarito che il citato art. 16 dir. 2008/48/CE deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato del credito, include tutti i costi posti a carico del consumatore, senza distinzione tra i costi soggetti a maturazione nel tempo (c.d. costi recurring) e quelli già sostenuti dall'intermediario riferibili ad attività integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipata (c.d. costi up front).
A fronte della riferibilità della lettera della norma citata sia ai costi che dipendono dalla durata del contratto che al metodo di calcolo proporzionale alla durata residua del contratto, la Corte di giustizia ha ritenuto più aderente alla finalità di garantire “un'elevata protezione del consumatore” e al riferimento testuale al “costo totale del credito” un'interpretazione omnicomprensiva del diritto alla riduzione del costo del credito, anche considerando che la limitazione del rimborso al consumatore avrebbe comportato il rischio che questi si veda imporre pagamenti più elevati al momento della conclusione del contratto (CGUE C-383/18 par. 28 e ss.).
Anche la Corte costituzionale, con la pronuncia n. 263 del 22.12.2022, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale della versione originale dell'art. 11 octies co. 2 del d.l. 25 maggio
2021, n. 73 nella parte in cui lo stesso richiamava la normativa secondaria contenuta nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia per violazione degli artt. 11 e 117 co. 1 Cost., ricordando come spetti solo alla Corte di giustizia decidere in ordine all'applicazione nel tempo da apportare all'interpretazione che essa stessa fornisce, ha evidenziato che la normativa secondaria che vedeva il diritto alla riduzione riferito ai soli costi recurring purché fossero esplicitati in modo chiaro, dettagliato ed inequivoco gli oneri a carico
Pag. 5 del cliente, contrastasse con l'interpretazione della Corte di giustizia “che non ha voluto lasciare alla mera trasparenza la tutela dei consumatori, ritenendo il rischio di abusi nei loro confronti tale da richiedere una protezione sostanziale ed effettiva, attraverso la riduzione proporzionale di tutti i costi del credito, strumento che opera a prescindere dal rispetto dei citati doveri” (Corte cost. n. 263/2022). Ha affermato in particolare la Corte costituzionale che il richiamo al costo totale del credito si giustifica soltanto in quanto tutti i costi siano riducibili e, pertanto, l'unica interpretazione possibile della formula “costi dovuti per la durata residua del contratto” è quella che vede tutti i costi ridotti in misura proporzionale alla durata residua del contratto (Corte cost. n. 263/2022 par. 12.3.2). Ciò anche a discapito dell'affidamento ingeneratosi negli intermediari nell'interpretazione prevalsa prima della sentenza Lexitor che il legislatore del 2021 aveva inteso tutelare, a causa della necessità primaria di garantire gli impegni assunti dallo Stato nei confronti dell'Unione Europea e della conseguente protezione degli interessi dei consumatori (Corte cost. n. 263/2022 par. 13).
La giurisprudenza di legittimità successiva ha fatto applicazione dell'interpretazione offerta dalla Corte di giustizia affermando costantemente che “ai fini di un'elevata protezione del consumatore, il diritto alla riduzione del costo totale del credito conseguente
a un'estinzione anticipata del finanziamento, si riferisce a tutti i costi sostenuti dal consumatore, dunque anche a quelli non espressamente correlati alla durata del contratto”
(Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 28/05/2024, n. 14836) e ritenendo nulla la clausola contrattuale che escluda dal rimborso il costo totale del credito, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, con dovere per il giudice di rilevare d'ufficio la nullità (Cass. civ., Sez. I,
Ordinanza, 08/01/2025, n. 404; Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 30/05/2025, n. 14528; Cass. civ.,
Sez. II, Ordinanza, 06/09/2023, n. 25977).
Parte convenuta sostiene che i principi appena richiamati debbano essere rivisti a seguito della pronuncia della Corte di giustizia del 09.02.2023, C-555/21, che ha ritenuto compatibile con il diritto dell'Unione Europea in materia di credito al consumo nell'ambito del mercato immobiliare di cui alla direttiva 2014/17/UE, la normativa austriaca che prevede che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato del medesimo, includa soltanto gli interessi e i costi dipendenti dalla durata del credito. Sostiene
l'appellante che l'art. 125 sexies T.U.B. vada pertanto interpretato alla luce della nuova pronuncia della Corte di Giustizia.
Tale tesi non è condivisibile.
Con la citata sentenza, la Corte di giustizia dell'Unione Europea si è pronunciata, in sede di
Pag. 6 rinvio pregiudiziale, sull'interpretazione dell'art. 25 par. 1 della direttiva 2014/17/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 04.02.2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali, affermando che tale norma debba essere interpretata nel senso essa “non osta a una normativa nazionale che prevede che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato del medesimo, includa soltanto gli interessi e i costi dipendenti dalla durata del credito” (CGUE
c-555/2021).
Parte convenuta pretende quindi di interpretare una norma interna dettata in materia di credito al consumo mobiliare (art. 125 sexies T.U.B.) sulla scorta della normativa europea, come interpretata dalla Corte di giustizia, relativa ad un settore diverso, ossia quello del credito al consumo in ambito immobiliare.
La stessa Corte di giustizia nella pronuncia da ultimo richiamata ha espressamente evidenziato che “è importante tenere conto delle specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, specificità che giustificano un approccio differenziato” (CGUE c-555/2021 par.
28). In particolare, la Corte ha rilevato che, mentre nell'ambito della direttiva 2008/48/CE, “il margine di manovra di cui dispongono gli istituti creditizi nella loro fatturazione e nella loro organizzazione interna rende, in pratica, molto difficile la determinazione, da parte di un consumatore o di un giudice, dei costi oggettivamente correlati alla durata del contratto”, sicché “l'effettiva portata del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita, qualora tale riduzione potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi qualificati dal creditore come dipendenti dalla durata del contratto, dato che i costi
e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca e che la fatturazione dei medesimi può includere un certo margine di profitto” (CGUE c-555/2021 par. 32 e 33), nel settore del credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali di cui alla direttiva
2014/17/UE, il rischio di comportamenti abusivi è minore in virtù degli obblighi di informazione precontrattuali cui il creditore o l'intermediario è tenuto in forza della direttiva stessa che consentono al consumatore di verificare quali costi siano oggettivamente connessi alla durata del contratto (CGUE c-555/2021 par. 34 e 35).
Anche la giurisprudenza maggioritaria successiva ha ritenuto non applicabile il principio espresso dalla pronuncia della Corte di giustizia c-555/2021 ai contratti di credito al consumo non relativi a beni immobili residenziali (cfr. Tribunale di Milano, sez. VI, 17 marzo 2024 n.
2975; Tribunale Napoli, Sez. II, Sent., 22/07/2024, n. 7315; Tribunale Torino, Sez. I, Sent.,
06/10/2023, n. 3823).
Pag. 7 Risulta pertanto non conferente al caso di specie il richiamo della convenuta alla pronuncia
Corte di giustizia del 09.02.2023, C-555/21, dalla quale non risulta affatto smentito, bensì confermato, il principio affermato dalla sentenza Lexitor in materia di contratti di credito mobiliare, per i quali non vi è alcuna distinzione tra costi up front e costi recurring poiché tutti sono soggetti a rimborso in misura proporzionale alla durata residua del contratto.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, inoltre, non può neppure affermarsi che al contratto di credito con cessione del quinto dello stipendio tornerebbe ad applicarsi la normativa secondaria dettata dalla Banca d'Italia, che differenzia i costi rimborsabili, in forza dell'art. 6 bis D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180. Si osserva al riguardo in primo luogo che, trattandosi di atto di natura regolamentare, esso, seppure successivo, non può disporre contrariamente ad un norma di natura legislativa quale è l'art. 125 sexies T.U.B., che, peraltro, è richiamato espressamente dallo stesso art. 6 bis D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180. In secondo luogo, tale interpretazione finirebbe per consentire l'applicazione di quelle disposizioni dell'Autorità di vigilanza che la Corte costituzione, con la pronuncia n. 263 del 22.12.2022, ha ritenuto contrastante con il diritto comunitario come interpretato dalla Corte di giustizia.
Ne consegue che, indipendentemente dall'assolvimento degli obblighi di trasparenza, nel caso di estinzione anticipata di un contratto di credito al consumo mobiliare, anche se rimborsabile mediante cessione di quota dello stipendio, il cliente ha diritto al rimborso di tutti i costi del credito.
La conferma dell'applicabilità dell'articolo 125 sexies T.U.B. al contratto oggetto di causa e la necessaria interpretazione di tale norma in conformità con il diritto comunitario e nel rispetto delle statuizioni della Corte Costituzionale, portano all'accoglimento della domanda di parte attrice ad ottenere il rimborso di tutti i costi, in misura proporzionale alla quota residua alla data di estinzione anticipata del contratto.
3. Sulla vessatorietà della clausola 5 delle condizioni di contratto
Le conclusioni alle quali si è pervenuti nel precedente paragrafo trovano in ogni caso conferma anche alla luce di quanto prescritto all'art. 5 delle condizioni di contratto di finanziamento n.
730067, trattandosi di pattuizioni nulle in quanto vessatorie ex art. 33 del D. Lgs 206/2005.
La clausola 5 prevede che “il Cedente può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte – a mezzo bonifico bancario da effettuarsi sui conti correnti indicati all'art.
2 del presente contratto o attraverso assegno circolare – l'importo dovuto a CP_1 corrispondendo il capitale residuo, gli interessi e gli oneri maturati fino a quel momento, nonché un indennizzo così come definito nelle Condizioni Economiche del presente contratto
Pag. 8 sopra riportate. Saranno quindi oggetto di restituzione gli importi riferiti alle lettere (A) e (D), per la quota parte ancora non maturata alla data dell'estinzione anticipata. Resta espressamente convenuto che gli importi indicati nelle lettere (B), (C) e (E) non saranno rimborsati in quanto integralmente maturati all'atto del perfezionamento del presente contratto, indipendentemente da un'eventuale estinzione anticipata del finanziamento che intervenisse successivamente”.
Tale previsione negoziale si pone in contrasto con quanto prescritto dall'art. 125 sexies T.U.B. realizzando l'effetto, contrario a quanto statuito dalla Direttiva 2008/48/CE, di porre in capo al consumatore oneri aggiuntivi che - aventi quale unico effetto quello di incrementare il costo del credito così disincentivando l'esercizio del diritto al rimborso del capitale anticipatamente “in qualsiasi momento” - determinano a carico del medesimo un significativo squilibrio tra i propri diritti e i propri obblighi.
Occorre poi rilevare che l'art. 34 del codice del consumo prescrive che “non sono vessatorie le clausole o gli elementi di clausola che siano stati oggetto di trattativa individuale” e che laddove il contratto sia stato concluso mediante sottoscrizione di moduli o formulare “incombe sul professionista l'onere di provare che le clausole, o gli elementi di clausola, malgrado siano dal medesimo unilateralmente predisposti, siano stati oggetto di specifica trattativa con il consumatore”.
Ebbene, nel caso di specie, non ha dimostrato che la previsione negoziale sia stata CP_1 frutto di trattativa individuale con il consumatore;
trattativa individuale che non può presumersi risultando documentalmente che il contratto è stato concluso mediante moduli e con la previsione di condizioni generali di contratto alle quali il consumatore si è limitato ad aderire.
Risulta, pertanto, inevitabilmente nulla perché vessatoria, e quindi inefficace, la suddetta clausola del contratto stipulato da nella parte in cui, in caso di richiesta di Parte_3 estinzione anticipata della cessione, esclude la rimborsabilità di alcuni oneri/interessi sostenuti dal consumatore al momento della stipula, in quanto contrastanti con la normativa vigente in materia e con i principi precedentemente rappresentati.
4. Sulla carenza di legittimazione passiva di CP_1
L'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da parte convenuta ed avente ad oggetto il rimborso delle commissioni di intermediazione (voci di costo corrisposte a soggetti terzi) è infondata.
Pag. 9 In primo luogo, infatti, la definizione di “costo totale del credito” comprende non soltanto le remunerazioni chieste dal finanziatore ma anche quelle chieste da un terzo, purché il finanziatore ne abbia conoscenza.
In secondo luogo, non v'è una ragione per distinguere la commissione di intermediazione dagli altri costi gestionali del finanziatore, visto che l'attività svolta – acquisizione dei contatti, promozione dei prodotti, conclusione dei contratti – è una fase ineliminabile della concessione di credito ed è una valutazione dell'istituto bancario la scelta di esternalizzare o meno tale attività così come anche quella di includerne il relativo costo nella remunerazione del contratto di credito o richiedere al cliente un onere specifico.
Ancora, si rileva che il finanziatore è l'unico soggetto ad aver intrattenuto il rapporto con il cliente e ad aver ricevuto il pagamento da questi del costo relativo alla commissione di intermediazione.
A nulla rileva, pertanto, la circostanza che tali somme siano state versate ad un terzo e trattenute da questi, attenendo ciò ai rapporti interni tra il soggetto finanziatore e l'intermediario finanziario, con il quale, invece, il consumatore non ha alcun rapporto diretto.
Tale conclusione risulta infine corroborata da quanto attualmente prescritto all'art. 125 sexies co. 3 T.U.B. nel quale si prescrive espressamente “Salva diversa pattuizione tra il finanziatore
e l'intermediario del credito, il finanziatore ha diritto di regresso nei confronti dell'intermediario del credito per la quota dell'importo rimborsato al consumatore relativa al compenso per l'attività di intermediazione del credito”.
5. Sulle modalità di calcolo della quota delle spese e oneri da restituire
Accertato il diritto dell'attrice al rimborso proporzionale di tutti costi contrattuali, occorre dunque determinare la modalità di calcolo con cui debba procedersi all'individuazione proporzionale della quota di spese e oneri da restituire.
Sul punto, l'attrice ha chiesto applicarsi il criterio pro rata temporis, che stabilisce una proporzione tra il numero delle rate residue al tempo del rimborso anticipato e il totale delle rate, e applica tale proporzione agli oneri da rimborsare.
La convenuta, di contro, ha chiesto la determinazione dei costi secondo il criterio proporzionale all'incidenza degli interessi per il periodo di ammortamento non goduto rispetto agli interessi totali del finanziamento (c.d. “criterio della curva di interessi o costo ammortizzato”).
Si osserva, preliminarmente, che l'attuale formulazione dell'art. 125 sexies T.U.B., come modificato dal d.l. 25 maggio 2021, n. 73, che prevede l'applicazione del criterio del costo
Pag. 10 ammortizzato qualora il contratto non indichi i criteri per operare la riduzione, trova applicazione solo per i contratti stipulati dopo il 25.07.2021.
Nel caso di specie, il contratto di finanziamento n. 730067 è stato stipulato tra le parti in data 15.04.2014 e non specifica il criterio applicabile per la determinazione costi up front rimborsabili.
In questi casi, concordemente con la giurisprudenza di merito maggioritaria, deve farsi applicazione del metodo di calcolo pro rata temporis, che meglio garantisce i principi costituzionali ed europei di tutela dei diritti del consumatore (ex multis Tribunale Torino, Sez.
I, Sent., 06/10/2023, n. 3823; Tribunale Nuoro, Sent., 31/10/2023, n. 600; Tribunale Palermo,
Sent., 10/12/2024, n. 6034; Tribunale Torino, Sez. I, Sent., 06/10/2023, n. 3823).
Il criterio della curva degli interessi, che implica l'applicazione della medesima riduzione progressiva degli interessi desumibile dal piano di ammortamento e vede quindi decrescere l'importo nel corso del tempo, è infatti meno comprensibile ed immediato, oltre che meno favorevole, per il cliente rispetto a quello pro rata temporis, per il quale la riduzione del costo
è invece direttamente proporzionale al tempo intercorrente tra l'estinzione anticipata del rapporto e la scadenza naturale del contratto. D'altra parte, l'intermediario non può pretendere l'applicazione di criteri di calcolo non prospettati al momento della stipula del contratto di finanziamento e quindi non oggetto di preventiva valutazione e corretta ponderazione del costo totale del credito da parte del cliente.
Si osserva altresì che, alla luce delle pronunce della Corte di giustizia e della Corte costituzionale sopra ricordati, la locuzione “vita residua del contratto”, contenuta nell'art. 125 sexies T.U.B. e nell'art. 16 dir. 2008/48/CE, non può che essere riferita alla riduzione proporzionale dei costi, atteso che una diversa interpretazione finirebbe per frustrare le esigenze di tutela del consumatore.
Ne consegue, pertanto, che rapportando l'importo delle commissioni versate alla stipula al tempo residuo rispetto all'estinzione anticipata (rate totali 120, rate residue 69, percentuale rate residue sul totale 57,50%), è tenuta a rimborsare la somma complessiva di € CP_1
1.223,14, come quantificata da parte attrice, di cui € 287,50 a titolo di commissioni di attivazione ed € 935,64 a titolo di commissioni di intermediazione (€ 2.127,20 : 120 x 69 = €
1.223,14).
Tale importo deve essere altresì maggiorato dagli interessi legali ex art. 1284 c.c., spettanti a parte attrice dall'estinzione del contratto di mutuo e sino alla proposizione della domanda, e
Pag. 11 interessi di cui all'art. 1284 comma 4 c.c., dalla data di notifica dell'atto introduttivo del giudizio sino al saldo effettivo.
6. Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono dunque poste a carico di parte convenuta e liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri minimi del DM 55/2014 nella versione ratione temporis applicabile, di cui allo scaglione di valore da € 5.201,00 a €
26.000,00, attesa la non complessità delle questioni trattate ed espunta la fase istruttoria in quanto non celebrata.
P.Q.M.
il Tribunale di Lodi, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda eccezione e deduzione respinta, così provvede:
1. accerta e dichiara il diritto di ai sensi dell'art. 125 sexies T.U.B., al Parte_3 rimborso della quota – parte di oneri connessi al contratto di finanziamento n. 724523 anticipatamente estinto;
2. condanna al pagamento in favore di a Socio Unico, in qualità CP_1 Parte_1 di procuratrice di dell'importo di € 1.223,14, oltre interessi al saggio Parte_3 legale dalla data di anticipata estinzione del contratto e sino alla proposizione della domanda, e interessi di cui all'art. 1284 comma 4 c.c., dalla data di notifica dell'atto introduttivo del giudizio sino al saldo effettivo;
3. condanna alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio in favore di CP_1
a Socio Unico, che liquida in complessivi € 264,00 per spese ed € Parte_1
1.700,00 per compensi professionali, oltre il 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Lodi, 13/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Carla Venditti
Pag. 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Carla Venditti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 3110/2023 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante con sede in Porto Recanati (MC), Via Pastrengo n.55, in Parte_2 qualità di procuratrice di (C.F. ), residente in Parte_3 C.F._1
Castelnuovo Bocca d'Adda (LO), Via Giuseppe Mazzini n.10, rappresentata e difesa dagli avv.ti Monia Mariani del Foro di Ancona e Claudia Pasqualini del Foro di Ancona, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Monia Marini in Loreto (AN), Via Trieste
n.41;
- ATTRICE - contro
Controparte_1 in persona della responsabile area legale ed affari societari
[...] CP_2
, con sede in Roma, Viale Regina Margherita n.279/B, rappresentata e difesa dagli
[...] avv.ti Luca Paoletti del Foro di Roma e Maddalena Marchesi del Foro di Roma, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Via Catanzaro n.15;
- CONVENUTA -
Conclusioni di parte attrice:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, previo accertamento del diritto della SI. ra , ai sensi dell'art. 125 sexies TUB (nella versione ratione temporis Parte_3 applicabile), al rimborso della quota – parte di oneri connessi ai contratti di finanziamento
Pag. 1 anticipatamente estinti di cui in premessa, per l'effetto condannare la società in CP_1 persona del legale rappresentante p.t., al versamento in favore della società attrice, per conto del SI ra , dell'importo quantificato in atti di € 1.223,14 secondo il criterio Parte_3 pro rata temporis, ovvero dell'importo maggiore o minore che risulterà di equità e giustizia, oltre interessi legali dalla data di estinzione anticipata al soddisfo ed interessi ex art. 1284, co.
4 c.c; in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
Conclusioni di parte convenuta:
“Voglia la S.V. Ill.ma adita, respinta e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
e verificata la trasparenza e correttezza di CP_1
1) In via principale nel merito: rigettare, per le ragioni esposte in narrativa, tutte le domande attoree restitutorie perché infondate e illegittime, e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto da alla per conto della SI.ra a qualsiasi titolo per il CP_1 Parte_1 Pt_3 contratto di finanziamento n. 724523 anticipatamente estinto;
2)in subordine nel merito: nel caso in cui la domanda attorea venga anche solo parzialmente accolta, applicare- ai fini della determinazione delle somme da restituire alla controparte - il criterio proporzionale all'incidenza degli interessi per il periodo di ammortamento non goduto rispetto agli interessi totali del finanziamento (c.d. “criterio del costo ammortizzato”).
3)Condannare in ogni caso la per conto della SI.ra al pagamento di Parte_1 Pt_3 tutte le spese di lite, competenze ed onorari, rimborso spese generali 15%, IVA e CPA”.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Oggetto
Con atto di citazione in riassunzione la società a Socio Unico, in qualità di Parte_1 procuratrice di ha convenuto in giudizio al fine di sentirla Parte_3 CP_1 condannare alla restituzione della somma di € 1.223,14 a titolo di quota parte dei costi del credito che sarebbero maturati a seguito dell'estinzione anticipata del contratto di finanziamento, oltre interessi legali dalla data di estinzione anticipata al soddisfo ed interessi ex art. 1284, co. 4 c.c.
A fondamento delle proprie domande parte attrice ha dedotto le seguenti circostanze:
Pag.
2 - ha sottoscritto con la società in data 15.04.2014 il contratto di Parte_3 CP_1 finanziamento n. 730067, mediante cessione pro solvendo del quinto dello stipendio per un capitale lordo di € 27.120,00 (di cui € 6.704,58 di interessi), da rimborsare in 120 rate mensili da € 226,00 ciascuna;
- in tale importo sono compresi i seguenti oneri, che sono stati trattenuti al momento della stipula del contratto: € 500,00 per commissioni di attivazione, € 1.627,20 per commissioni intermediario incaricato ed € 16,00 per oneri fiscali/erariali;
- in data 01.11.2018, in corrispondenza della rata di rimborso n. 51, il finanziamento è stato estinto anticipatamente con il versamento dell'importo di € 13.767,44, residuando così 69 rate;
- rispetto al contratto ed alla relativa estinzione anticipata, parte attrice ha contestato all'istituto finanziario il mancato rimborso pro quota degli oneri economici connessi al contratto di finanziamento anticipatamente estinto, tramite reclamo promosso per conto di Parte_3 nei confronti dell'Istituto;
- stante il riscontro negativo della la società attrice ha promosso in via stragiudiziale la CP_3 procedura di risoluzione delle controversie dinanzi all'Arbitro Bancario, conclusasi con decisione del Collegio di Milano del 12.03.2021 n. 6773/21 che ha accolto parzialmente il ricorso dell'odierna attrice, dichiarando l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di euro 872,00 oltre interessi legali dalla data del reclamo.
In diritto, l'attrice ha richiamato l'art. 125 sexies T.U.B. e ha rilevato la nullità, in applicazione alla sentenza della Corte di Giustizia Europea dell'11.09.2019 che interpreta la normativa comunitaria ed esattamente l'art. 16, paragrafo 1 della Direttiva CE 2008/48, delle clausole che prevedono l'esclusione del rimborso di tutti i costi del credito in caso di estinzione anticipata e la quantificazione del rimborso di tutte le voci di costo secondo il criterio pro rata temporis.
Parte convenuta si è costituita tempestivamente in giudizio contestando la fondatezza in fatto e in diritto della pretesa restitutoria di parte attrice e domandando, dunque, il rigetto delle domande formulate.
In particolare, ha dedotto:
- durante il regolare ammortamento del prestito, non ha mai eccepito alcunché Parte_3 nei riguardi della che risulta aver sempre agito nel pieno rispetto della disciplina di CP_1 trasparenza vigente e delle pattuizioni contrattuali;
- prima di stipulare il contratto, la cliente ha ricevuto tutta la documentazione prevista dalla disciplina di trasparenza, tra cui il Modulo SECCI, contenente le "Informazioni Europee di base sul credito ai consumatori", e che riporta alla Sezione 1 a p. 1 identità e contatti del finanziatore
Pag. 3 (i.e. l'odierna convenuta e dell'Intermediario del credito ( CP_1 Controparte_4
, alla sezione III le voci di costo del finanziamento e alla Sezione IV indica il diritto di
[...] rimborso anticipato del finanziamento;
- debitamente informata, lette le condizioni generali e le clausole contrattuali, edotta circa caratteristiche, costi e rischi dell'operazione dei finanziamenti, la Cliente ha liberamente sottoscritto il contratto di prestito approvando, anche ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., le clausole di “Rimborso anticipato del finanziamento” (art. 5 del contratto);
- ha percepito regolarmente la somma mutuata con il finanziamento n. 730067; Parte_3
- il rapporto ha trovato regolare esecuzione sino a quando ha deciso di Parte_3 estinguere anticipatamente il debito;
- ha quindi inviato il conteggio di anticipata estinzione del 31.10.2018, per un CP_1 importo di € 13.767,44, riconoscendo alla cliente il rimborso degli interessi a scadere;
- nessun'altra somma, rispetto a quelle già rimborsate, deve essere restituita all'odierna attrice da parte di stante l'irripetibilità, contrattualmente pattuita, degli oneri up front CP_1
(spese di attivazione e spese di intermediazione).
Precisate le conclusioni all'udienza del 14.11.2025, il Giudice, provvedendo ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c., ha trattenuto la causa in decisione riservandosi il deposito della sentenza nel termine di legge di trenta giorni.
2. Sulla disciplina applicabile
Contrariamente a quanto rilevato da parte convenuta, deve ritenersi applicabile al caso di specie la disciplina posta dall'art. 125 sexies T.U.B.
In particolare, considerato che il contratto di finanziamento n. 730067 è stato stipulato il
15.04.2014 e si è concluso – anticipatamente – il 01.11.2018, in forza dell'art. 11 octies co. 2
d.l. 25 maggio 2021 n. 73 conv. con mod. dalla l. 23 luglio 2021 n. 106, come modificato dal d.l. 13 giugno 2023 n. 69, conv. con mod. dalla l. 10 agosto 2023 n. 103, e, successivamente, dall'art. 27, comma 1, D.L. 10 agosto 2023, n. 104, deve trovare applicazione l'art. 125 sexies
T.U.B., nella versione precedente le modifiche apportate dal d.l. 25 maggio 2021, n. 73, a mente del quale “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”.
Tale norma deve senz'altro ritenersi applicabile anche al contratto di finanziamento rimborsabile mediante la c.d. cessione del quinto dello stipendio, al quale, ai sensi dell'art. 6
Pag. 4 bis D.P.R. n. 180/1950, si applicano le norme in materia di credito ai consumatori. Anche il consolidato orientamento dell'Arbitro Bancario Finanziario è nel senso di ritenere che il cliente ha diritto al rimborso degli oneri e delle commissioni non maturate anche in caso di decadenza del beneficio del termine, purché le somme dovute all'intermediario siano state effettivamente versate (cfr. ex multis Decisione ABF N. 7732 del 05 luglio 2024).
Con l'art. 125 sexies T.U.B. è stata data attuazione all'art. 16, par. 1 della direttiva 2008/48/CE secondo il quale il “consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”.
Come noto, con sentenza del 11.09.2019, C-383/18 (c.d. sentenza Lexitor), la Corte di giustizia dell'Unione Europea ha chiarito che il citato art. 16 dir. 2008/48/CE deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato del credito, include tutti i costi posti a carico del consumatore, senza distinzione tra i costi soggetti a maturazione nel tempo (c.d. costi recurring) e quelli già sostenuti dall'intermediario riferibili ad attività integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipata (c.d. costi up front).
A fronte della riferibilità della lettera della norma citata sia ai costi che dipendono dalla durata del contratto che al metodo di calcolo proporzionale alla durata residua del contratto, la Corte di giustizia ha ritenuto più aderente alla finalità di garantire “un'elevata protezione del consumatore” e al riferimento testuale al “costo totale del credito” un'interpretazione omnicomprensiva del diritto alla riduzione del costo del credito, anche considerando che la limitazione del rimborso al consumatore avrebbe comportato il rischio che questi si veda imporre pagamenti più elevati al momento della conclusione del contratto (CGUE C-383/18 par. 28 e ss.).
Anche la Corte costituzionale, con la pronuncia n. 263 del 22.12.2022, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale della versione originale dell'art. 11 octies co. 2 del d.l. 25 maggio
2021, n. 73 nella parte in cui lo stesso richiamava la normativa secondaria contenuta nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia per violazione degli artt. 11 e 117 co. 1 Cost., ricordando come spetti solo alla Corte di giustizia decidere in ordine all'applicazione nel tempo da apportare all'interpretazione che essa stessa fornisce, ha evidenziato che la normativa secondaria che vedeva il diritto alla riduzione riferito ai soli costi recurring purché fossero esplicitati in modo chiaro, dettagliato ed inequivoco gli oneri a carico
Pag. 5 del cliente, contrastasse con l'interpretazione della Corte di giustizia “che non ha voluto lasciare alla mera trasparenza la tutela dei consumatori, ritenendo il rischio di abusi nei loro confronti tale da richiedere una protezione sostanziale ed effettiva, attraverso la riduzione proporzionale di tutti i costi del credito, strumento che opera a prescindere dal rispetto dei citati doveri” (Corte cost. n. 263/2022). Ha affermato in particolare la Corte costituzionale che il richiamo al costo totale del credito si giustifica soltanto in quanto tutti i costi siano riducibili e, pertanto, l'unica interpretazione possibile della formula “costi dovuti per la durata residua del contratto” è quella che vede tutti i costi ridotti in misura proporzionale alla durata residua del contratto (Corte cost. n. 263/2022 par. 12.3.2). Ciò anche a discapito dell'affidamento ingeneratosi negli intermediari nell'interpretazione prevalsa prima della sentenza Lexitor che il legislatore del 2021 aveva inteso tutelare, a causa della necessità primaria di garantire gli impegni assunti dallo Stato nei confronti dell'Unione Europea e della conseguente protezione degli interessi dei consumatori (Corte cost. n. 263/2022 par. 13).
La giurisprudenza di legittimità successiva ha fatto applicazione dell'interpretazione offerta dalla Corte di giustizia affermando costantemente che “ai fini di un'elevata protezione del consumatore, il diritto alla riduzione del costo totale del credito conseguente
a un'estinzione anticipata del finanziamento, si riferisce a tutti i costi sostenuti dal consumatore, dunque anche a quelli non espressamente correlati alla durata del contratto”
(Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 28/05/2024, n. 14836) e ritenendo nulla la clausola contrattuale che escluda dal rimborso il costo totale del credito, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, con dovere per il giudice di rilevare d'ufficio la nullità (Cass. civ., Sez. I,
Ordinanza, 08/01/2025, n. 404; Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 30/05/2025, n. 14528; Cass. civ.,
Sez. II, Ordinanza, 06/09/2023, n. 25977).
Parte convenuta sostiene che i principi appena richiamati debbano essere rivisti a seguito della pronuncia della Corte di giustizia del 09.02.2023, C-555/21, che ha ritenuto compatibile con il diritto dell'Unione Europea in materia di credito al consumo nell'ambito del mercato immobiliare di cui alla direttiva 2014/17/UE, la normativa austriaca che prevede che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato del medesimo, includa soltanto gli interessi e i costi dipendenti dalla durata del credito. Sostiene
l'appellante che l'art. 125 sexies T.U.B. vada pertanto interpretato alla luce della nuova pronuncia della Corte di Giustizia.
Tale tesi non è condivisibile.
Con la citata sentenza, la Corte di giustizia dell'Unione Europea si è pronunciata, in sede di
Pag. 6 rinvio pregiudiziale, sull'interpretazione dell'art. 25 par. 1 della direttiva 2014/17/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 04.02.2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali, affermando che tale norma debba essere interpretata nel senso essa “non osta a una normativa nazionale che prevede che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato del medesimo, includa soltanto gli interessi e i costi dipendenti dalla durata del credito” (CGUE
c-555/2021).
Parte convenuta pretende quindi di interpretare una norma interna dettata in materia di credito al consumo mobiliare (art. 125 sexies T.U.B.) sulla scorta della normativa europea, come interpretata dalla Corte di giustizia, relativa ad un settore diverso, ossia quello del credito al consumo in ambito immobiliare.
La stessa Corte di giustizia nella pronuncia da ultimo richiamata ha espressamente evidenziato che “è importante tenere conto delle specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, specificità che giustificano un approccio differenziato” (CGUE c-555/2021 par.
28). In particolare, la Corte ha rilevato che, mentre nell'ambito della direttiva 2008/48/CE, “il margine di manovra di cui dispongono gli istituti creditizi nella loro fatturazione e nella loro organizzazione interna rende, in pratica, molto difficile la determinazione, da parte di un consumatore o di un giudice, dei costi oggettivamente correlati alla durata del contratto”, sicché “l'effettiva portata del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita, qualora tale riduzione potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi qualificati dal creditore come dipendenti dalla durata del contratto, dato che i costi
e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca e che la fatturazione dei medesimi può includere un certo margine di profitto” (CGUE c-555/2021 par. 32 e 33), nel settore del credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali di cui alla direttiva
2014/17/UE, il rischio di comportamenti abusivi è minore in virtù degli obblighi di informazione precontrattuali cui il creditore o l'intermediario è tenuto in forza della direttiva stessa che consentono al consumatore di verificare quali costi siano oggettivamente connessi alla durata del contratto (CGUE c-555/2021 par. 34 e 35).
Anche la giurisprudenza maggioritaria successiva ha ritenuto non applicabile il principio espresso dalla pronuncia della Corte di giustizia c-555/2021 ai contratti di credito al consumo non relativi a beni immobili residenziali (cfr. Tribunale di Milano, sez. VI, 17 marzo 2024 n.
2975; Tribunale Napoli, Sez. II, Sent., 22/07/2024, n. 7315; Tribunale Torino, Sez. I, Sent.,
06/10/2023, n. 3823).
Pag. 7 Risulta pertanto non conferente al caso di specie il richiamo della convenuta alla pronuncia
Corte di giustizia del 09.02.2023, C-555/21, dalla quale non risulta affatto smentito, bensì confermato, il principio affermato dalla sentenza Lexitor in materia di contratti di credito mobiliare, per i quali non vi è alcuna distinzione tra costi up front e costi recurring poiché tutti sono soggetti a rimborso in misura proporzionale alla durata residua del contratto.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, inoltre, non può neppure affermarsi che al contratto di credito con cessione del quinto dello stipendio tornerebbe ad applicarsi la normativa secondaria dettata dalla Banca d'Italia, che differenzia i costi rimborsabili, in forza dell'art. 6 bis D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180. Si osserva al riguardo in primo luogo che, trattandosi di atto di natura regolamentare, esso, seppure successivo, non può disporre contrariamente ad un norma di natura legislativa quale è l'art. 125 sexies T.U.B., che, peraltro, è richiamato espressamente dallo stesso art. 6 bis D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180. In secondo luogo, tale interpretazione finirebbe per consentire l'applicazione di quelle disposizioni dell'Autorità di vigilanza che la Corte costituzione, con la pronuncia n. 263 del 22.12.2022, ha ritenuto contrastante con il diritto comunitario come interpretato dalla Corte di giustizia.
Ne consegue che, indipendentemente dall'assolvimento degli obblighi di trasparenza, nel caso di estinzione anticipata di un contratto di credito al consumo mobiliare, anche se rimborsabile mediante cessione di quota dello stipendio, il cliente ha diritto al rimborso di tutti i costi del credito.
La conferma dell'applicabilità dell'articolo 125 sexies T.U.B. al contratto oggetto di causa e la necessaria interpretazione di tale norma in conformità con il diritto comunitario e nel rispetto delle statuizioni della Corte Costituzionale, portano all'accoglimento della domanda di parte attrice ad ottenere il rimborso di tutti i costi, in misura proporzionale alla quota residua alla data di estinzione anticipata del contratto.
3. Sulla vessatorietà della clausola 5 delle condizioni di contratto
Le conclusioni alle quali si è pervenuti nel precedente paragrafo trovano in ogni caso conferma anche alla luce di quanto prescritto all'art. 5 delle condizioni di contratto di finanziamento n.
730067, trattandosi di pattuizioni nulle in quanto vessatorie ex art. 33 del D. Lgs 206/2005.
La clausola 5 prevede che “il Cedente può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte – a mezzo bonifico bancario da effettuarsi sui conti correnti indicati all'art.
2 del presente contratto o attraverso assegno circolare – l'importo dovuto a CP_1 corrispondendo il capitale residuo, gli interessi e gli oneri maturati fino a quel momento, nonché un indennizzo così come definito nelle Condizioni Economiche del presente contratto
Pag. 8 sopra riportate. Saranno quindi oggetto di restituzione gli importi riferiti alle lettere (A) e (D), per la quota parte ancora non maturata alla data dell'estinzione anticipata. Resta espressamente convenuto che gli importi indicati nelle lettere (B), (C) e (E) non saranno rimborsati in quanto integralmente maturati all'atto del perfezionamento del presente contratto, indipendentemente da un'eventuale estinzione anticipata del finanziamento che intervenisse successivamente”.
Tale previsione negoziale si pone in contrasto con quanto prescritto dall'art. 125 sexies T.U.B. realizzando l'effetto, contrario a quanto statuito dalla Direttiva 2008/48/CE, di porre in capo al consumatore oneri aggiuntivi che - aventi quale unico effetto quello di incrementare il costo del credito così disincentivando l'esercizio del diritto al rimborso del capitale anticipatamente “in qualsiasi momento” - determinano a carico del medesimo un significativo squilibrio tra i propri diritti e i propri obblighi.
Occorre poi rilevare che l'art. 34 del codice del consumo prescrive che “non sono vessatorie le clausole o gli elementi di clausola che siano stati oggetto di trattativa individuale” e che laddove il contratto sia stato concluso mediante sottoscrizione di moduli o formulare “incombe sul professionista l'onere di provare che le clausole, o gli elementi di clausola, malgrado siano dal medesimo unilateralmente predisposti, siano stati oggetto di specifica trattativa con il consumatore”.
Ebbene, nel caso di specie, non ha dimostrato che la previsione negoziale sia stata CP_1 frutto di trattativa individuale con il consumatore;
trattativa individuale che non può presumersi risultando documentalmente che il contratto è stato concluso mediante moduli e con la previsione di condizioni generali di contratto alle quali il consumatore si è limitato ad aderire.
Risulta, pertanto, inevitabilmente nulla perché vessatoria, e quindi inefficace, la suddetta clausola del contratto stipulato da nella parte in cui, in caso di richiesta di Parte_3 estinzione anticipata della cessione, esclude la rimborsabilità di alcuni oneri/interessi sostenuti dal consumatore al momento della stipula, in quanto contrastanti con la normativa vigente in materia e con i principi precedentemente rappresentati.
4. Sulla carenza di legittimazione passiva di CP_1
L'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da parte convenuta ed avente ad oggetto il rimborso delle commissioni di intermediazione (voci di costo corrisposte a soggetti terzi) è infondata.
Pag. 9 In primo luogo, infatti, la definizione di “costo totale del credito” comprende non soltanto le remunerazioni chieste dal finanziatore ma anche quelle chieste da un terzo, purché il finanziatore ne abbia conoscenza.
In secondo luogo, non v'è una ragione per distinguere la commissione di intermediazione dagli altri costi gestionali del finanziatore, visto che l'attività svolta – acquisizione dei contatti, promozione dei prodotti, conclusione dei contratti – è una fase ineliminabile della concessione di credito ed è una valutazione dell'istituto bancario la scelta di esternalizzare o meno tale attività così come anche quella di includerne il relativo costo nella remunerazione del contratto di credito o richiedere al cliente un onere specifico.
Ancora, si rileva che il finanziatore è l'unico soggetto ad aver intrattenuto il rapporto con il cliente e ad aver ricevuto il pagamento da questi del costo relativo alla commissione di intermediazione.
A nulla rileva, pertanto, la circostanza che tali somme siano state versate ad un terzo e trattenute da questi, attenendo ciò ai rapporti interni tra il soggetto finanziatore e l'intermediario finanziario, con il quale, invece, il consumatore non ha alcun rapporto diretto.
Tale conclusione risulta infine corroborata da quanto attualmente prescritto all'art. 125 sexies co. 3 T.U.B. nel quale si prescrive espressamente “Salva diversa pattuizione tra il finanziatore
e l'intermediario del credito, il finanziatore ha diritto di regresso nei confronti dell'intermediario del credito per la quota dell'importo rimborsato al consumatore relativa al compenso per l'attività di intermediazione del credito”.
5. Sulle modalità di calcolo della quota delle spese e oneri da restituire
Accertato il diritto dell'attrice al rimborso proporzionale di tutti costi contrattuali, occorre dunque determinare la modalità di calcolo con cui debba procedersi all'individuazione proporzionale della quota di spese e oneri da restituire.
Sul punto, l'attrice ha chiesto applicarsi il criterio pro rata temporis, che stabilisce una proporzione tra il numero delle rate residue al tempo del rimborso anticipato e il totale delle rate, e applica tale proporzione agli oneri da rimborsare.
La convenuta, di contro, ha chiesto la determinazione dei costi secondo il criterio proporzionale all'incidenza degli interessi per il periodo di ammortamento non goduto rispetto agli interessi totali del finanziamento (c.d. “criterio della curva di interessi o costo ammortizzato”).
Si osserva, preliminarmente, che l'attuale formulazione dell'art. 125 sexies T.U.B., come modificato dal d.l. 25 maggio 2021, n. 73, che prevede l'applicazione del criterio del costo
Pag. 10 ammortizzato qualora il contratto non indichi i criteri per operare la riduzione, trova applicazione solo per i contratti stipulati dopo il 25.07.2021.
Nel caso di specie, il contratto di finanziamento n. 730067 è stato stipulato tra le parti in data 15.04.2014 e non specifica il criterio applicabile per la determinazione costi up front rimborsabili.
In questi casi, concordemente con la giurisprudenza di merito maggioritaria, deve farsi applicazione del metodo di calcolo pro rata temporis, che meglio garantisce i principi costituzionali ed europei di tutela dei diritti del consumatore (ex multis Tribunale Torino, Sez.
I, Sent., 06/10/2023, n. 3823; Tribunale Nuoro, Sent., 31/10/2023, n. 600; Tribunale Palermo,
Sent., 10/12/2024, n. 6034; Tribunale Torino, Sez. I, Sent., 06/10/2023, n. 3823).
Il criterio della curva degli interessi, che implica l'applicazione della medesima riduzione progressiva degli interessi desumibile dal piano di ammortamento e vede quindi decrescere l'importo nel corso del tempo, è infatti meno comprensibile ed immediato, oltre che meno favorevole, per il cliente rispetto a quello pro rata temporis, per il quale la riduzione del costo
è invece direttamente proporzionale al tempo intercorrente tra l'estinzione anticipata del rapporto e la scadenza naturale del contratto. D'altra parte, l'intermediario non può pretendere l'applicazione di criteri di calcolo non prospettati al momento della stipula del contratto di finanziamento e quindi non oggetto di preventiva valutazione e corretta ponderazione del costo totale del credito da parte del cliente.
Si osserva altresì che, alla luce delle pronunce della Corte di giustizia e della Corte costituzionale sopra ricordati, la locuzione “vita residua del contratto”, contenuta nell'art. 125 sexies T.U.B. e nell'art. 16 dir. 2008/48/CE, non può che essere riferita alla riduzione proporzionale dei costi, atteso che una diversa interpretazione finirebbe per frustrare le esigenze di tutela del consumatore.
Ne consegue, pertanto, che rapportando l'importo delle commissioni versate alla stipula al tempo residuo rispetto all'estinzione anticipata (rate totali 120, rate residue 69, percentuale rate residue sul totale 57,50%), è tenuta a rimborsare la somma complessiva di € CP_1
1.223,14, come quantificata da parte attrice, di cui € 287,50 a titolo di commissioni di attivazione ed € 935,64 a titolo di commissioni di intermediazione (€ 2.127,20 : 120 x 69 = €
1.223,14).
Tale importo deve essere altresì maggiorato dagli interessi legali ex art. 1284 c.c., spettanti a parte attrice dall'estinzione del contratto di mutuo e sino alla proposizione della domanda, e
Pag. 11 interessi di cui all'art. 1284 comma 4 c.c., dalla data di notifica dell'atto introduttivo del giudizio sino al saldo effettivo.
6. Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono dunque poste a carico di parte convenuta e liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri minimi del DM 55/2014 nella versione ratione temporis applicabile, di cui allo scaglione di valore da € 5.201,00 a €
26.000,00, attesa la non complessità delle questioni trattate ed espunta la fase istruttoria in quanto non celebrata.
P.Q.M.
il Tribunale di Lodi, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda eccezione e deduzione respinta, così provvede:
1. accerta e dichiara il diritto di ai sensi dell'art. 125 sexies T.U.B., al Parte_3 rimborso della quota – parte di oneri connessi al contratto di finanziamento n. 724523 anticipatamente estinto;
2. condanna al pagamento in favore di a Socio Unico, in qualità CP_1 Parte_1 di procuratrice di dell'importo di € 1.223,14, oltre interessi al saggio Parte_3 legale dalla data di anticipata estinzione del contratto e sino alla proposizione della domanda, e interessi di cui all'art. 1284 comma 4 c.c., dalla data di notifica dell'atto introduttivo del giudizio sino al saldo effettivo;
3. condanna alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio in favore di CP_1
a Socio Unico, che liquida in complessivi € 264,00 per spese ed € Parte_1
1.700,00 per compensi professionali, oltre il 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Lodi, 13/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Carla Venditti
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