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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 02/10/2025, n. 326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 326 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAOLA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Paola, dottor Antonio Dinatolo, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 469/2022 R.G. promossa da
, in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Umberto Ferrato,
Caterina Battaglia e Gilda Avena
-RICORRENTE-
contro
Controparte_1
-RESISTENTE -
oggetto: giudizio di merito opposizione procedura esecutiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso del 09.03.2022, ritualmente notificato, l' introduceva la fase di merito Pt_2 del giudizio R.G.E. 135/2021, a seguito dell'ordinanza del giudice dell'esecuzione mobiliare, depositata il 10.01.2022, che rigettava l'istanza di sospensione e assegnava termine di giorni sessanta per l'introduzione del successivo giudizio di merito. Esponeva
l'Istituto ricorrente le seguenti circostanze: che, sulla base della sentenza n. 190/2018 resa dalla Corte d'Appello di Catanzaro, in data 10.02.2021 Controparte_1
1 gli notificava atto di precetto per un importo, poi rettificato, di € 6.212,43, riconducibile al mancato pagamento di ratei di assegno ordinario di invalidità riconosciutole in sede giudiziale;
che con atto notificato in data 29.03.2021 parte convenuta proponeva al giudice delle esecuzioni di Paola atto di pignoramento presso terzi, al fine di ottenere il pagamento di quanto spettante in base alla suddetta sentenza;
che con atto del 15.06.2021
l proponeva opposizione alla esecuzione innanzi al giudice dell'esecuzione; che Pt_1 il giudice dell'esecuzione, con provvedimento del 10.01.2022 rigettava la sospensione cautelare dell'esecuzione proposta assegnando termine di giorni sessanta dalla comunicazione del provvedimento per l'introduzione del giudizio di merito. Tutto ciò premesso, l'Istituto ricorrente introduceva il presente giudizio di merito, deducendo preliminarmente l'incompetenza territoriale del Tribunale di Paola, nonchè la nullità della notifica dell'atto di pignoramento opposto e, nel merito, l'infondatezza della pretesa.
Vinte le spese di lite.
Nonostante ritualmente citata in giudizio, la convenuta non si costituiva e, pertanto, se ne dichiara la contumacia.
Acquisita la documentazione offerta dalla parte ricorrente e ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa viene decisa a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., in conformità al decreto, ritualmente comunicato alle parti costituite, che ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
2. L' eccepisce preliminarmente l'incompetenza territoriale del Tribunale di Paola Pt_2
– Giudice dell'Esecuzione con riferimento all'azione esecutiva promossa nei suoi riguardi.
L'eccezione è fondata con assorbimento di ogni ulteriore questione.
Come è noto, ai sensi dell'art. 14, comma 1 bis D.L. n. 669/1996 “Il pignoramento di crediti di cui all'articolo 543 del codice di procedura civile promosso nei confronti di
Enti ed Istituti esercenti forme di previdenza ed assistenza obbligatorie organizzati su base territoriale deve essere instaurato, a pena di improcedibilita' rilevabile d'ufficio, esclusivamente innanzi al giudice dell'esecuzione della sede principale del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento in forza del quale la procedura esecutiva e' promossa”.
2 Orbene, nel caso in esame l'Ufficio Giudiziario che ha emesso il provvedimento in forza del quale la procedura esecutiva è promossa risulta essere la Corte di Appello di
Catanzaro (v. sentenza della Corte di Appello di Catanzaro – Sezione Lavoro n. 190/2018 del 15.3.2018). Ne consegue la competenza territoriale del G.E. del Tribunale di
Catanzaro.
Il ricorso merita, pertanto, di essere accolto.
Conseguentemente, deve dichiararsi l'improcedibilità del pignoramento di crediti presso terzi promosso da nei confronti dell' ed Controparte_1 Pt_2 instaurato innanzi al G.E. del Tribunale di Paola (135/ 2021 n. R.G.E.).
3. In considerazione della definizione in rito della questione ricorrono giusti motivi per la compensazione integrale delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando:
1) Dichiara la contumacia di;
Controparte_1
2) Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara improcedibile il pignoramento di crediti presso terzi promosso da nei confronti dell' Controparte_1 Pt_2 dinanzi al giudice dell'esecuzione del Tribunale di Paola (135/ 2021 n. R.G.E.);
3) Compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Paola, 02.10.2025.
Il Giudice
Antonio Dinatolo
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