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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 19/11/2025, n. 1944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1944 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. 2052/2023 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 19/11/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
, rappresentata e difesa da sé medesima ai sensi dell'art. 86 c.p.c. (PEC: Parte_1
, giusta procura in atti;
Email_1
RICORRENTE e
, in persona del rappresentante legale pro tempore, Controparte_1
o (PEC: ; Email_2
RESISTENTE e
, in persona del rappresentante Controparte_2 legale pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Esposito (PEC: t). Email_3
RESISTENTE
Oggetto: accertamento negativo del credito. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 19/10/2023, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede rappresentando l'illegittimità della comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 13980202300002859000 ricevuta il 2.10.2023 – riguardante il veicolo di sua proprietà , targata: FW255LX – di importo complessivamente pari a € 2.494,88, cui è CP_3 sotteso l'avviso di addebito n. 43920190001387905000, notificato il 3/2/2020 e relativo CP_2 all'iscrizione d'ufficio alla “gestione separata INPS liberi professionisti” per l'anno 2012, in ragione dell'estinzione del credito per intervenuta prescrizione.
1 Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: Accertare e dichiarare la nullità, e/o illegittimità e/o infondatezza in fatto e diritto, con espressa pronuncia di annullamento del preavviso di fermo amministrativo n. 13980202300002859000 notificato alla ricorrente il 02/10/2023, nonché di ogni ulteriore atto e/o provvedimento ad esso presupposto, collegato, connesso, precedente e successivo;
3) In via gradata, dichiarare l'intervenuta prescrizione del preteso contributo per l'annualità 2012 e annullare le sanzioni comminate;
4) Condannare CP_2
l' e in persona dei rispettivi LL.RR. p.t. al pagamento delle spese e competenze del CP_2 CP_4 presente giudizio, nonché al risarcimento del danno per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c. per l'attivazione di una procedura errata e infondata che ha costretto la scrivente a ricorrere al giudizio sostenendo le spese di una causa e l'onta di un processo, il tutto nella misura da determinarsi in via equitativa e/o secondo ggiustizia;
5) Adottare ogni altro provvedimento di legge e di giustizia”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio l' e l CP_2 CP_4 contestando le pretese di parte ricorrente chiedendone il rigetto, con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso si espone a dichiarazione di cessata materia del contendere.
2. L'azione qui proposta ha ad oggetto l'accertamento della non debenza delle pretese creditorie richiamate dalla comunicazione preventiva di fermo amministrativo, in ragione dell'estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione.
3. L'Ente previdenziale ha dimostrato di aver provveduto allo sgravio della pretesa il 12.3.2024, all'esito del procedimento d'appello, dichiarativo dell'estinzione dei crediti, conclusosi con sentenza il 22.2.2024.
4. Poiché, pertanto, l'affare contenzioso non è più in contestazione, posto che l'interesse della ricorrente è stato soddisfatto, si dichiara la cessata materia del contendere.
5. Le spese di lite sono compensate integralmente fra le parti, stante il tempestivo sgravio posto in essere dall'Ente impositore, in attesa della decisione di secondo grado.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- dichiara la cessata materia del contendere;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite;
- Vibo Valentia, 19/11/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 19/11/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
, rappresentata e difesa da sé medesima ai sensi dell'art. 86 c.p.c. (PEC: Parte_1
, giusta procura in atti;
Email_1
RICORRENTE e
, in persona del rappresentante legale pro tempore, Controparte_1
o (PEC: ; Email_2
RESISTENTE e
, in persona del rappresentante Controparte_2 legale pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Esposito (PEC: t). Email_3
RESISTENTE
Oggetto: accertamento negativo del credito. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 19/10/2023, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede rappresentando l'illegittimità della comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 13980202300002859000 ricevuta il 2.10.2023 – riguardante il veicolo di sua proprietà , targata: FW255LX – di importo complessivamente pari a € 2.494,88, cui è CP_3 sotteso l'avviso di addebito n. 43920190001387905000, notificato il 3/2/2020 e relativo CP_2 all'iscrizione d'ufficio alla “gestione separata INPS liberi professionisti” per l'anno 2012, in ragione dell'estinzione del credito per intervenuta prescrizione.
1 Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: Accertare e dichiarare la nullità, e/o illegittimità e/o infondatezza in fatto e diritto, con espressa pronuncia di annullamento del preavviso di fermo amministrativo n. 13980202300002859000 notificato alla ricorrente il 02/10/2023, nonché di ogni ulteriore atto e/o provvedimento ad esso presupposto, collegato, connesso, precedente e successivo;
3) In via gradata, dichiarare l'intervenuta prescrizione del preteso contributo per l'annualità 2012 e annullare le sanzioni comminate;
4) Condannare CP_2
l' e in persona dei rispettivi LL.RR. p.t. al pagamento delle spese e competenze del CP_2 CP_4 presente giudizio, nonché al risarcimento del danno per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c. per l'attivazione di una procedura errata e infondata che ha costretto la scrivente a ricorrere al giudizio sostenendo le spese di una causa e l'onta di un processo, il tutto nella misura da determinarsi in via equitativa e/o secondo ggiustizia;
5) Adottare ogni altro provvedimento di legge e di giustizia”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio l' e l CP_2 CP_4 contestando le pretese di parte ricorrente chiedendone il rigetto, con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso si espone a dichiarazione di cessata materia del contendere.
2. L'azione qui proposta ha ad oggetto l'accertamento della non debenza delle pretese creditorie richiamate dalla comunicazione preventiva di fermo amministrativo, in ragione dell'estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione.
3. L'Ente previdenziale ha dimostrato di aver provveduto allo sgravio della pretesa il 12.3.2024, all'esito del procedimento d'appello, dichiarativo dell'estinzione dei crediti, conclusosi con sentenza il 22.2.2024.
4. Poiché, pertanto, l'affare contenzioso non è più in contestazione, posto che l'interesse della ricorrente è stato soddisfatto, si dichiara la cessata materia del contendere.
5. Le spese di lite sono compensate integralmente fra le parti, stante il tempestivo sgravio posto in essere dall'Ente impositore, in attesa della decisione di secondo grado.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- dichiara la cessata materia del contendere;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite;
- Vibo Valentia, 19/11/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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