Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 19/03/2025, n. 291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 291 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Termini Imerese, nella persona della dott.ssa Chiara Gagliano, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 1737/2023 R.G., promosso da
Parte_1
(avv.to Maurizio Nicola Rivilli)
ricorrente contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore CP_1
(avv.to Maria Chiara Marras)
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 15.05.2023, la parte ricorrente indicata in epigrafe, dopo la prevista dichiarazione di dissenso, proponeva, per l'accertamento del suo diritto ad ottenere il riconoscimento del beneficio dell'assegno ordinario di invalidità civile, giudizio di merito conseguente alla procedura di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., definita con esito a lei sfavorevole.
L' si costituiva in giudizio deducendo l'infondatezza della domanda, della quale chiedeva il CP_1 rigetto.
La causa, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 18.03.2025 per il deposito di note.
La domanda è parzialmente da accogliere, dovendosi ritenere condivisibili le puntuali e ben argomentate considerazioni del consulente d'ufficio, nominato nell'odierno giudizio, il quale, sulla scorta della corposa documentazione in atti e dell'indagine clinica, ha concluso la sua relazione affermando che la ricorrente è soggetto invalido con riduzione permanente a meno di un terzo della capacità lavorativa e, dunque, possiede i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, con decorrenza dal 16 maggio 2024 (cfr. CTU in atti).
Da qui il parziale accoglimento dell'opposizione.
Vista la decorrenza dell'invalidità, le spese di lite si compensano per intero.
Si pongono definitivamente a carico dell' le spese di entrambe le c.t.u., liquidate con separato CP_1
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P.Q.M.
accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, dichiara che Parte_1
è in possesso del requisito sanitario per avere diritto all'assegno ordinario di invalidità, con decorrenza dal mese di maggio 2024; compensa per intero le spese di lite;
pone ad integrale carico dell' le spese di entrambe le c.t.u., liquidate con separato decreto. CP_1
Termini Imerese, 19.03.2025
Il Giudice
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