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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 23/06/2025, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1572/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rosario Vacirca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1572/2021 promossa da:
, nata a [...] il [...] (C.F.: ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
nato a [...] il [...] (C.F.: , elettivamente domiciliati in Enna alla
[...] C.F._2
via Catania n. 20 presso lo studio dell'Avv. Gabriele Cantaro (C.F.: ), che li C.F._3
rappresenta e difende, giusta procura in atti
-OPPONENTI-
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro-tempore, C.F.: Controparte_1
, e per essa già denominata in persona del legale P.IVA_1 Parte_3 Parte_4
rappresentante pro-tempore, C.F.: , elettivamente domiciliata in Catania al viale XX P.IVA_2
Settembre n. 45/G presso lo studio dell'Avv. Filippo Lo Giudice (C.F.: ), che la C.F._4
rappresenta e difende, giusta procura in atti
-OPPOSTA-
CONCLUSIONI
pagina 1 di 9 All'udienza di precisazione delle conclusioni del 26 novembre 2024, sostituita ai sensi dell'art. 127-ter
c.p.c. dal deposito di note scritte, solo l'opposta ha precisato le conclusioni riportandosi a quelle formulate in comparsa, ove ha chiesto di: “Rigettare integralmente l'opposizione avverso il D.I. n.
379/2021, perché infondata in fatto ed in diritto, confermando, per l'effetto, in ogni sua parte l'opposto
D.I.; - condannare gli opponenti alle spese e compensi del presente giudizio;
- condannare, altresì, gli opponenti anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c., 3° comma, sussistendone i presupposti, alla luce, anche, della recente pronuncia della Suprema Corte, secondo cui: “…parte che non abbia adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione e comunque abbia agito senza aver compiuto alcun serio sforzo interpretativo, deduttivo, argomentativi, per mettere in discussione con criteri e metodo di scientificità la giurisprudenza consolidata ed avvedersi della totale carenza di fondamento del ricorso” (cfr. Cass. civ. 18057/2016)”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 22.11.2021, i sig.ri e Parte_1 Parte_2
hanno proposto opposizione avverso il D.I. n. 379/2021 reso il 21.09.2021 dal Tribunale di Enna
[...]
in favore della Società opposta, all'esito del procedimento monitorio n. 781/2021 R.G., notificato in data 13-14-11.2021, che ha ingiunto alla e agli odierni opponenti il Parte_5
pagamento della somma di € 44.203,47 oltre gli interessi al saggio convenzionale e dalla decorrenza specificati in ricorso, sino all'effettivo pagamento entro il limite previsto dall'art. 2, comma 4 della legge n. 108/96, nonché spese e compensi della procedura monitoria.
Segnatamente, con il ricorso monitorio, la Società opposta ha dedotto di essere creditrice della
[...]
quale obbligata principale, e dei sig.ri , quali fideiussori solidali sino alla Parte_5 Pt_1 concorrenza dell'importo di Euro 377.000,00, della somma di € 44.203,47, quale saldo debitore alla data del 28.02.2021 del rapporto di conto corrente di corrispondenza con facoltà di scoperto n.
110041004960, intrattenuto dalla presso l'Agenzia A di Enna del Banco di Sicilia Parte_5
(rapporto poi proseguito con e ricodificato con il n. 0931010087318) fino al Controparte_2
10.12.2010, data in cui ha disposto, con raccomandata AR, la revoca del rapporto con Controparte_2
effetto immediato, invitando la e i suoi fideiussori solidali al pagamento della Parte_5
somma di € 38.020,94.
pagina 2 di 9 Con il primo motivo di opposizione, gli opponenti hanno eccepito la violazione dell'art. 1957 c.c., rilevando come l'opposta non avesse allegato atti successivi alla comunicazione di revoca del rapporto con contestuale intimazione di pagamento risalente al 10.12.2010, e che pertanto non vi fosse prova né della tempestiva, entro i sei mesi prescritti dall'art. 1957 c.c., proposizione della domanda contro il debitore principale, né della prosecuzione dell'azione nei confronti dello stesso, con conseguente decadenza da ogni azione proponibile nei confronti degli opponenti.
Con il secondo motivo, gli opponenti hanno rilevato la nullità della prestata fideiussione per violazione dell'art. 1346 c.c. e della L. n. 154/1992, evidenziando come le lettere fideiussorie allegate al ricorso monitorio riproducano uno “schema – tipo” lesivo del principio di concorrenza bancaria che fu considerato lesivo della disciplina antitrust vigente ratione temporis con provvedimento della Banca
d'Italia.
Tanto premesso, gli opponenti hanno chiesto di annullare, dichiarare nullo o, comunque, revocare il
D.I. opposto.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 22.04.2022 si è costituita in giudizio la
[...]
e per essa evidenziando, preliminarmente, come l'opposizione non Controparte_1 Parte_3
fosse fondata su prova scritta, nonché rilevando il mancato esperimento della mediazione obbligatoria.
Nel merito, l'opposta, con riferimento al primo motivo di opposizione, ha dedotto e documentato che, a seguito della comunicazione del 10.12.2010, la stessa notificava a Parte_5 CP_2
in data 27.10.2011, atto di citazione per l'accertamento negativo del credito relativo al
[...]
medesimo rapporto oggetto del D.I. opposto, incoando presso questo Tribunale il giudizio n. 1129/2011
R.G., interrotto il 13.02.2017 per decesso del difensore dell'attrice e non riassunto nel termine di tre mesi.
La Società opposta ha altresì rilevato che le lettere di fideiussione in atti, contengono una clausola (art. 6) derogativa dell'art.1957 c.c., con la quale gli opponenti hanno espressamente dispensato la creditrice dall'onere di agire contro il debitore principale entro il termine di sei mesi previsto dalla norma;
clausola espressamente approvata per iscritto con doppia sottoscrizione.
Sul secondo motivo di opposizione, l'opposta ha evidenziato che gli opponenti non hanno fornito prova della corrispondenza delle condizioni del contratto al “Modello ABI” censurato dalla Banca d'Italia, richiamando la giurisprudenza di merito che ha sposato la tesi della nullità parziale delle singole pagina 3 di 9 clausole conformi allo schema ABI, confermando per il resto la validità ed efficacia delle altre condizioni ed obblighi di garanzia della fideiussione.
Alla luce delle predette eccezioni e dell'ulteriore documentazione allegata, la Società opposta ha chiesto, previa concessione dell'esecuzione provvisoria del D.I. opposto, di rigettare l'opposizione con conferma della pretesa creditoria azionata con il medesimo d.i. e con condanna ai sensi dell'art. 96
c.p.c.
Alla prima udienza di comparizione e trattazione del 10.05.2022, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., il G.I. ha concesso la provvisoria esecuzione del D.I. opposto nonché assegnato all'opposta termine di giorni quindici per l'avvio del procedimento di mediazione, rinviando per il prosieguo all'udienza del 17.01.2023.
Alla predetta udienza, previa verifica dell'esito negativo della procedura di mediazione, il G.I., ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato per precisazione delle conclusioni all'udienza del
12.03.2024, poi rinviata al 26.11.2024.
All'esito della predetta udienza, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla luce delle risultanze di causa, deve affermarsi l'infondatezza della spiegata opposizione e la sussistenza del credito portato dal D.I. opposto.
La Società opposta ha documentato la sottoscrizione del contratto di conto corrente del 07.11.2002 da parte della nonché le fideiussioni prestate dagli odierni opponenti il 29.01.2004 Parte_5
e, successivamente, il 25.11.2009 e il 02.12.2009.
Dall'estratto conto certificato allegato al ricorso monitorio risulta un saldo debitore del rapporto di contro corrente della comprensivo di interessi di mora alla data del 28.02.2021, Parte_5 pari ad € 44.203,47.
La Società opposta ha altresì documentato che, con raccomandata AR del 10-22.12.2010, ha comunicato sia alla Società debitrice sia ai fideiussori il recesso dal contratto di conto corrente,
pagina 4 di 9 intimando il pagamento del saldo debitore;
dato, peraltro, non contestato ma confermato dagli opponenti.
Risulta agli atti di causa che, a seguito della ricezione della predetta comunicazione, fu la stessa
[...]
in persona del legale rappresentante sig. , a incoare giudizio di Parte_5 Parte_2
accertamento negativo del credito (R.G. n. 1129/2011 – Tribunale di Enna), dichiarato interrotto il
13.02.2017 e mai riassunto.
La prima fideiussione prestata dagli opponenti, risalente al 29.01.2004, prevedeva, come rilevato dall'opposta, all'art. 6, una clausola derogativa della decadenza, sancita dall'art. 1957 c.c., del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria, per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale.
È indubbio che il fideiussore possa preventivamente rinunciare alla predetta decadenza “trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti e che non ha natura vessatoria” (Cassazione civile sez. I, 17/02/2025, n. 3989).
Tuttavia, la disciplina della fideiussione prestata ha subito una modifica con i successivi contratti sottoscritti, rispettivamente, il 25.11.2009 dalla sig.ra e il 02.12.2009 dal sig. Parte_1 [...]
. Pt_2
Invero, nel 2009 i fideiussori hanno sottoscritto una lettera di fideiussione ove hanno dichiarato di proseguire senza soluzione di continuità le fideiussioni prestate il 29.01.2004, ma sostituendone le condizioni economiche e contrattuali.
Segnatamente, la clausola derogativa dell'art. 1957 c.c. che prescriveva la completa rinuncia al termine di decadenza è stata sostituita dalla seguente, di cui all'art. 5 delle nuove condizioni contrattuali: “I diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore e il termine entro il quale agire per l'adempimento, in deroga a quanto previsto dall'art. 1957 c.c., si stabilisce in 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita”.
Le parti hanno quindi concordato un allungamento a 36 mesi del termine di decadenza semestrale prescritto dall'art. 1957 c.c.: a fronte dell'eccezione degli opponenti, occorre, pertanto, verificare se la
Società creditrice sia o meno decaduta dall'azione nei confronti dei fideiussori.
pagina 5 di 9 Risulta sul punto dirimente ai fini del decidere l'indagine circa l'idoneità ad impedire la decadenza di un atto stragiudiziale, quale, appunto, la raccomandata del 10-22.12.2010.
Ebbene, secondo l'ormai prevalente orientamento giurisprudenziale di legittimità (Cass. n. 13078/2008;
Cass. n. 22346/2017) e di merito (Corte Appello Milano, Sez. I, 24/01/2023, n. 220) la clausola con cui il debitore si impegni a soddisfare il creditore “a semplice richiesta” o entro un tempo predeterminato, può essere interpretata come deroga pattizia alla forma con cui l'onere di avanzare istanza entro il termine di cui all'art. 1957 c.c. deve essere osservato (vale a dire con la proposizione di un'azione giudiziaria), nel senso che l'osservanza dell'onere di cui alla citata disposizione può essere considerato soddisfatto dalla stessa richiesta di pagamento formulata dal creditore al fideiussore, prescindendo dalla proposizione di un'azione giudiziaria.
Sul punto la Suprema Corte di Cassazione ha precisato che “in una pattuizione contrattuale in cui la garanzia si stabilisce a prima richiesta e, nel contempo, si prevede l'applicazione del primo comma dell'art. 1957 cod. civ., il criterio di esegesi di cui all'art. 1363 cod. civ. impone di leggere il rinvio a detta norma, tanto più se espresso, come nella specie, con un riferimento al termine di cui ad essa e non ad altro dei suoi contenuti, nel senso che il termine debba osservarsi con una mera richiesta stragiudiziale e non nel senso che si debba osservare con l'inizio dell'azione giurisdizionale, secondo la tradizionale esegesi della norma” (Cass. n. 22346/2017 cit.).
Nella fattispecie a mani, nelle nuove condizioni contrattuali le parti hanno inserito la clausola di pagamento “a prima richiesta” all'art. 6 del contratto prevedendo che il fideiussore debba adempiere
“immediatamente” a seguito della “semplice richiesta scritta” della Banca;
sicché, la domanda di pagamento inviata in via stragiudiziale, tempestivamente nel termine convenzionalmente pattuito, può
e deve essere considerata una valida istanza ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1957 c.c., atteso che, diversamente opinando, la garanzia perderebbe il suo significato di garanzia a prima richiesta.
In buona sostanza, l'inserimento nelle condizioni contrattuali delle clausole di cui agli artt. 5 e 6
(clausole specificamente approvate per iscritto dai fideiussori, ai sensi dell'art. 1341, comma 2 c.c.), consente di ritenere impeditiva della decadenza dall'azione la comunicazione del 10-22.12.2010.
In relazione al secondo motivo di opposizione, la contestazione di parte opponente risulta del tutto generica anche in ragione dell'intervenuta modifica delle condizioni contrattuali, atteso che con il suddetto motivo di opposizione gli opponenti non specificano né quale delle due discipline contrattuali pagina 6 di 9 susseguitesi, se quella del 2004 o quella vigente del 2009, sia riconducibile al modello ABI né quali clausole siano da ricondurre a tale modello, ancor più considerato che le Sezioni Unite della Suprema
Corte di Cassazione hanno sposato la tesi della nullità parziale delle clausole riconducibili al modello
ABI, sicché le fideiussioni che contengono clausole conformi a quelle indicate nel provvedimento censorio dell'Autorità Garante sono solo parzialmente nulle, in relazione alle sole singole clausole che riproducono quelle dello schema vietato perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti (Cass.
Civ., SS.UU., 30/12/2021, n. 41994).
Anche il secondo motivo di opposizione risulta, pertanto, infondato.
Con riferimento alla domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. svolta dalla Società opposta, occorre rilevare che la liquidazione giudiziale in via equitativa del danno può aver luogo nella sola ipotesi in cui sussista la prova, gravante a carico della parte che formula domanda risarcitoria, in ordine all'an ed al quantum del pregiudizio, ovvero tali elementi siano desumibili dagli atti di causa.
La domanda di condanna ex art. 96 c.p.c., pertanto, non può trovare accoglimento ogni qualvolta sia carente non solo l'elemento soggettivo dell'illecito, e dunque la mala fede o la colpa grave, ma anche l'elemento oggettivo, ovvero la entità del danno sofferto.
Non sussistono nel caso di specie i presupposti per una condanna per lite temeraria ex art. 96, commi 1
e 2 c.p.c.
Sussistono, tuttavia, i presupposti per la condanna ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c.
In proposito, la più recente giurisprudenza ha affermato che: “la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2,
c.p.c. e con queste cumulabile, volta - con finalità deflattive del contenzioso - alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di “abuso del processo”, quale l'aver agito o resistito pretestuosamente” (Cass. civ. n. 27623/2017).
pagina 7 di 9 Con la riforma dell'art. 96 c.p.c. ad opera della legge 69/2009 il legislatore ha quindi voluto sanzionare l'abuso dello strumento processuale per bilanciare il diritto di qualsiasi soggetto ad accedere alla giustizia per la tutela dei propri diritti (ex art. 24 Cost e 6 CEDU) con la ragionevole durata del processo (art. 111 Cost) e l'economia processuale, atteso che agire o resistere in processo in maniera pretestuosa, senza validi motivi e con scopi meramente dilatori comporta un aggravio per l'intero sistema giurisdizionale.
Nel caso di specie i motivi di opposizione presentano carattere dilatorio e la difesa approntata si è rivelata generica e infondata in ragione del credito dimostrato dalla parte opposta.
La somma a cui va condannata parte opponente va stabilita con giudizio equitativo in € 500,00.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, ai sensi del D.M. 55/2014, in misura pari ai valori medi previsti per lo scaglione di valore da € 26.001,00 a € 52.000,00, per le fasi di studio e introduttiva e i valori minimi per la fase decisionale, escludendo la fase di istruttoria/trattazione in concreto non espletata, ovvero in € 2.547,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.
P.Q.M.
Il Giudice Unico, Dott. Rosario Vacirca, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. r.g.a.c.
1572/2021:
- RIGETTA l'opposizione proposta dai sig.ri e avverso il decreto Parte_1 Parte_2
ingiuntivo n. 379/2021 (R.G. n. 781/2021 - Tribunale di Enna) del 21.09.2021;
- CONDANNA gli opponenti alla refusione delle spese processuali in favore dell'opposta che liquida in
€ 2.547,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% e accessori di legge;
- CONDANNA, altresì, gli opponenti al pagamento in favore dell'opposta della somma equitativamente determinata di € 500,00.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Enna, 23 giugno 2025
IL GIUDICE
Dott. Rosario Vacirca
pagina 8 di 9 DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rosario Vacirca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1572/2021 promossa da:
, nata a [...] il [...] (C.F.: ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
nato a [...] il [...] (C.F.: , elettivamente domiciliati in Enna alla
[...] C.F._2
via Catania n. 20 presso lo studio dell'Avv. Gabriele Cantaro (C.F.: ), che li C.F._3
rappresenta e difende, giusta procura in atti
-OPPONENTI-
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro-tempore, C.F.: Controparte_1
, e per essa già denominata in persona del legale P.IVA_1 Parte_3 Parte_4
rappresentante pro-tempore, C.F.: , elettivamente domiciliata in Catania al viale XX P.IVA_2
Settembre n. 45/G presso lo studio dell'Avv. Filippo Lo Giudice (C.F.: ), che la C.F._4
rappresenta e difende, giusta procura in atti
-OPPOSTA-
CONCLUSIONI
pagina 1 di 9 All'udienza di precisazione delle conclusioni del 26 novembre 2024, sostituita ai sensi dell'art. 127-ter
c.p.c. dal deposito di note scritte, solo l'opposta ha precisato le conclusioni riportandosi a quelle formulate in comparsa, ove ha chiesto di: “Rigettare integralmente l'opposizione avverso il D.I. n.
379/2021, perché infondata in fatto ed in diritto, confermando, per l'effetto, in ogni sua parte l'opposto
D.I.; - condannare gli opponenti alle spese e compensi del presente giudizio;
- condannare, altresì, gli opponenti anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c., 3° comma, sussistendone i presupposti, alla luce, anche, della recente pronuncia della Suprema Corte, secondo cui: “…parte che non abbia adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione e comunque abbia agito senza aver compiuto alcun serio sforzo interpretativo, deduttivo, argomentativi, per mettere in discussione con criteri e metodo di scientificità la giurisprudenza consolidata ed avvedersi della totale carenza di fondamento del ricorso” (cfr. Cass. civ. 18057/2016)”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 22.11.2021, i sig.ri e Parte_1 Parte_2
hanno proposto opposizione avverso il D.I. n. 379/2021 reso il 21.09.2021 dal Tribunale di Enna
[...]
in favore della Società opposta, all'esito del procedimento monitorio n. 781/2021 R.G., notificato in data 13-14-11.2021, che ha ingiunto alla e agli odierni opponenti il Parte_5
pagamento della somma di € 44.203,47 oltre gli interessi al saggio convenzionale e dalla decorrenza specificati in ricorso, sino all'effettivo pagamento entro il limite previsto dall'art. 2, comma 4 della legge n. 108/96, nonché spese e compensi della procedura monitoria.
Segnatamente, con il ricorso monitorio, la Società opposta ha dedotto di essere creditrice della
[...]
quale obbligata principale, e dei sig.ri , quali fideiussori solidali sino alla Parte_5 Pt_1 concorrenza dell'importo di Euro 377.000,00, della somma di € 44.203,47, quale saldo debitore alla data del 28.02.2021 del rapporto di conto corrente di corrispondenza con facoltà di scoperto n.
110041004960, intrattenuto dalla presso l'Agenzia A di Enna del Banco di Sicilia Parte_5
(rapporto poi proseguito con e ricodificato con il n. 0931010087318) fino al Controparte_2
10.12.2010, data in cui ha disposto, con raccomandata AR, la revoca del rapporto con Controparte_2
effetto immediato, invitando la e i suoi fideiussori solidali al pagamento della Parte_5
somma di € 38.020,94.
pagina 2 di 9 Con il primo motivo di opposizione, gli opponenti hanno eccepito la violazione dell'art. 1957 c.c., rilevando come l'opposta non avesse allegato atti successivi alla comunicazione di revoca del rapporto con contestuale intimazione di pagamento risalente al 10.12.2010, e che pertanto non vi fosse prova né della tempestiva, entro i sei mesi prescritti dall'art. 1957 c.c., proposizione della domanda contro il debitore principale, né della prosecuzione dell'azione nei confronti dello stesso, con conseguente decadenza da ogni azione proponibile nei confronti degli opponenti.
Con il secondo motivo, gli opponenti hanno rilevato la nullità della prestata fideiussione per violazione dell'art. 1346 c.c. e della L. n. 154/1992, evidenziando come le lettere fideiussorie allegate al ricorso monitorio riproducano uno “schema – tipo” lesivo del principio di concorrenza bancaria che fu considerato lesivo della disciplina antitrust vigente ratione temporis con provvedimento della Banca
d'Italia.
Tanto premesso, gli opponenti hanno chiesto di annullare, dichiarare nullo o, comunque, revocare il
D.I. opposto.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 22.04.2022 si è costituita in giudizio la
[...]
e per essa evidenziando, preliminarmente, come l'opposizione non Controparte_1 Parte_3
fosse fondata su prova scritta, nonché rilevando il mancato esperimento della mediazione obbligatoria.
Nel merito, l'opposta, con riferimento al primo motivo di opposizione, ha dedotto e documentato che, a seguito della comunicazione del 10.12.2010, la stessa notificava a Parte_5 CP_2
in data 27.10.2011, atto di citazione per l'accertamento negativo del credito relativo al
[...]
medesimo rapporto oggetto del D.I. opposto, incoando presso questo Tribunale il giudizio n. 1129/2011
R.G., interrotto il 13.02.2017 per decesso del difensore dell'attrice e non riassunto nel termine di tre mesi.
La Società opposta ha altresì rilevato che le lettere di fideiussione in atti, contengono una clausola (art. 6) derogativa dell'art.1957 c.c., con la quale gli opponenti hanno espressamente dispensato la creditrice dall'onere di agire contro il debitore principale entro il termine di sei mesi previsto dalla norma;
clausola espressamente approvata per iscritto con doppia sottoscrizione.
Sul secondo motivo di opposizione, l'opposta ha evidenziato che gli opponenti non hanno fornito prova della corrispondenza delle condizioni del contratto al “Modello ABI” censurato dalla Banca d'Italia, richiamando la giurisprudenza di merito che ha sposato la tesi della nullità parziale delle singole pagina 3 di 9 clausole conformi allo schema ABI, confermando per il resto la validità ed efficacia delle altre condizioni ed obblighi di garanzia della fideiussione.
Alla luce delle predette eccezioni e dell'ulteriore documentazione allegata, la Società opposta ha chiesto, previa concessione dell'esecuzione provvisoria del D.I. opposto, di rigettare l'opposizione con conferma della pretesa creditoria azionata con il medesimo d.i. e con condanna ai sensi dell'art. 96
c.p.c.
Alla prima udienza di comparizione e trattazione del 10.05.2022, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., il G.I. ha concesso la provvisoria esecuzione del D.I. opposto nonché assegnato all'opposta termine di giorni quindici per l'avvio del procedimento di mediazione, rinviando per il prosieguo all'udienza del 17.01.2023.
Alla predetta udienza, previa verifica dell'esito negativo della procedura di mediazione, il G.I., ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato per precisazione delle conclusioni all'udienza del
12.03.2024, poi rinviata al 26.11.2024.
All'esito della predetta udienza, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla luce delle risultanze di causa, deve affermarsi l'infondatezza della spiegata opposizione e la sussistenza del credito portato dal D.I. opposto.
La Società opposta ha documentato la sottoscrizione del contratto di conto corrente del 07.11.2002 da parte della nonché le fideiussioni prestate dagli odierni opponenti il 29.01.2004 Parte_5
e, successivamente, il 25.11.2009 e il 02.12.2009.
Dall'estratto conto certificato allegato al ricorso monitorio risulta un saldo debitore del rapporto di contro corrente della comprensivo di interessi di mora alla data del 28.02.2021, Parte_5 pari ad € 44.203,47.
La Società opposta ha altresì documentato che, con raccomandata AR del 10-22.12.2010, ha comunicato sia alla Società debitrice sia ai fideiussori il recesso dal contratto di conto corrente,
pagina 4 di 9 intimando il pagamento del saldo debitore;
dato, peraltro, non contestato ma confermato dagli opponenti.
Risulta agli atti di causa che, a seguito della ricezione della predetta comunicazione, fu la stessa
[...]
in persona del legale rappresentante sig. , a incoare giudizio di Parte_5 Parte_2
accertamento negativo del credito (R.G. n. 1129/2011 – Tribunale di Enna), dichiarato interrotto il
13.02.2017 e mai riassunto.
La prima fideiussione prestata dagli opponenti, risalente al 29.01.2004, prevedeva, come rilevato dall'opposta, all'art. 6, una clausola derogativa della decadenza, sancita dall'art. 1957 c.c., del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria, per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale.
È indubbio che il fideiussore possa preventivamente rinunciare alla predetta decadenza “trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti e che non ha natura vessatoria” (Cassazione civile sez. I, 17/02/2025, n. 3989).
Tuttavia, la disciplina della fideiussione prestata ha subito una modifica con i successivi contratti sottoscritti, rispettivamente, il 25.11.2009 dalla sig.ra e il 02.12.2009 dal sig. Parte_1 [...]
. Pt_2
Invero, nel 2009 i fideiussori hanno sottoscritto una lettera di fideiussione ove hanno dichiarato di proseguire senza soluzione di continuità le fideiussioni prestate il 29.01.2004, ma sostituendone le condizioni economiche e contrattuali.
Segnatamente, la clausola derogativa dell'art. 1957 c.c. che prescriveva la completa rinuncia al termine di decadenza è stata sostituita dalla seguente, di cui all'art. 5 delle nuove condizioni contrattuali: “I diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore e il termine entro il quale agire per l'adempimento, in deroga a quanto previsto dall'art. 1957 c.c., si stabilisce in 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita”.
Le parti hanno quindi concordato un allungamento a 36 mesi del termine di decadenza semestrale prescritto dall'art. 1957 c.c.: a fronte dell'eccezione degli opponenti, occorre, pertanto, verificare se la
Società creditrice sia o meno decaduta dall'azione nei confronti dei fideiussori.
pagina 5 di 9 Risulta sul punto dirimente ai fini del decidere l'indagine circa l'idoneità ad impedire la decadenza di un atto stragiudiziale, quale, appunto, la raccomandata del 10-22.12.2010.
Ebbene, secondo l'ormai prevalente orientamento giurisprudenziale di legittimità (Cass. n. 13078/2008;
Cass. n. 22346/2017) e di merito (Corte Appello Milano, Sez. I, 24/01/2023, n. 220) la clausola con cui il debitore si impegni a soddisfare il creditore “a semplice richiesta” o entro un tempo predeterminato, può essere interpretata come deroga pattizia alla forma con cui l'onere di avanzare istanza entro il termine di cui all'art. 1957 c.c. deve essere osservato (vale a dire con la proposizione di un'azione giudiziaria), nel senso che l'osservanza dell'onere di cui alla citata disposizione può essere considerato soddisfatto dalla stessa richiesta di pagamento formulata dal creditore al fideiussore, prescindendo dalla proposizione di un'azione giudiziaria.
Sul punto la Suprema Corte di Cassazione ha precisato che “in una pattuizione contrattuale in cui la garanzia si stabilisce a prima richiesta e, nel contempo, si prevede l'applicazione del primo comma dell'art. 1957 cod. civ., il criterio di esegesi di cui all'art. 1363 cod. civ. impone di leggere il rinvio a detta norma, tanto più se espresso, come nella specie, con un riferimento al termine di cui ad essa e non ad altro dei suoi contenuti, nel senso che il termine debba osservarsi con una mera richiesta stragiudiziale e non nel senso che si debba osservare con l'inizio dell'azione giurisdizionale, secondo la tradizionale esegesi della norma” (Cass. n. 22346/2017 cit.).
Nella fattispecie a mani, nelle nuove condizioni contrattuali le parti hanno inserito la clausola di pagamento “a prima richiesta” all'art. 6 del contratto prevedendo che il fideiussore debba adempiere
“immediatamente” a seguito della “semplice richiesta scritta” della Banca;
sicché, la domanda di pagamento inviata in via stragiudiziale, tempestivamente nel termine convenzionalmente pattuito, può
e deve essere considerata una valida istanza ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1957 c.c., atteso che, diversamente opinando, la garanzia perderebbe il suo significato di garanzia a prima richiesta.
In buona sostanza, l'inserimento nelle condizioni contrattuali delle clausole di cui agli artt. 5 e 6
(clausole specificamente approvate per iscritto dai fideiussori, ai sensi dell'art. 1341, comma 2 c.c.), consente di ritenere impeditiva della decadenza dall'azione la comunicazione del 10-22.12.2010.
In relazione al secondo motivo di opposizione, la contestazione di parte opponente risulta del tutto generica anche in ragione dell'intervenuta modifica delle condizioni contrattuali, atteso che con il suddetto motivo di opposizione gli opponenti non specificano né quale delle due discipline contrattuali pagina 6 di 9 susseguitesi, se quella del 2004 o quella vigente del 2009, sia riconducibile al modello ABI né quali clausole siano da ricondurre a tale modello, ancor più considerato che le Sezioni Unite della Suprema
Corte di Cassazione hanno sposato la tesi della nullità parziale delle clausole riconducibili al modello
ABI, sicché le fideiussioni che contengono clausole conformi a quelle indicate nel provvedimento censorio dell'Autorità Garante sono solo parzialmente nulle, in relazione alle sole singole clausole che riproducono quelle dello schema vietato perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti (Cass.
Civ., SS.UU., 30/12/2021, n. 41994).
Anche il secondo motivo di opposizione risulta, pertanto, infondato.
Con riferimento alla domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. svolta dalla Società opposta, occorre rilevare che la liquidazione giudiziale in via equitativa del danno può aver luogo nella sola ipotesi in cui sussista la prova, gravante a carico della parte che formula domanda risarcitoria, in ordine all'an ed al quantum del pregiudizio, ovvero tali elementi siano desumibili dagli atti di causa.
La domanda di condanna ex art. 96 c.p.c., pertanto, non può trovare accoglimento ogni qualvolta sia carente non solo l'elemento soggettivo dell'illecito, e dunque la mala fede o la colpa grave, ma anche l'elemento oggettivo, ovvero la entità del danno sofferto.
Non sussistono nel caso di specie i presupposti per una condanna per lite temeraria ex art. 96, commi 1
e 2 c.p.c.
Sussistono, tuttavia, i presupposti per la condanna ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c.
In proposito, la più recente giurisprudenza ha affermato che: “la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2,
c.p.c. e con queste cumulabile, volta - con finalità deflattive del contenzioso - alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di “abuso del processo”, quale l'aver agito o resistito pretestuosamente” (Cass. civ. n. 27623/2017).
pagina 7 di 9 Con la riforma dell'art. 96 c.p.c. ad opera della legge 69/2009 il legislatore ha quindi voluto sanzionare l'abuso dello strumento processuale per bilanciare il diritto di qualsiasi soggetto ad accedere alla giustizia per la tutela dei propri diritti (ex art. 24 Cost e 6 CEDU) con la ragionevole durata del processo (art. 111 Cost) e l'economia processuale, atteso che agire o resistere in processo in maniera pretestuosa, senza validi motivi e con scopi meramente dilatori comporta un aggravio per l'intero sistema giurisdizionale.
Nel caso di specie i motivi di opposizione presentano carattere dilatorio e la difesa approntata si è rivelata generica e infondata in ragione del credito dimostrato dalla parte opposta.
La somma a cui va condannata parte opponente va stabilita con giudizio equitativo in € 500,00.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, ai sensi del D.M. 55/2014, in misura pari ai valori medi previsti per lo scaglione di valore da € 26.001,00 a € 52.000,00, per le fasi di studio e introduttiva e i valori minimi per la fase decisionale, escludendo la fase di istruttoria/trattazione in concreto non espletata, ovvero in € 2.547,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.
P.Q.M.
Il Giudice Unico, Dott. Rosario Vacirca, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. r.g.a.c.
1572/2021:
- RIGETTA l'opposizione proposta dai sig.ri e avverso il decreto Parte_1 Parte_2
ingiuntivo n. 379/2021 (R.G. n. 781/2021 - Tribunale di Enna) del 21.09.2021;
- CONDANNA gli opponenti alla refusione delle spese processuali in favore dell'opposta che liquida in
€ 2.547,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% e accessori di legge;
- CONDANNA, altresì, gli opponenti al pagamento in favore dell'opposta della somma equitativamente determinata di € 500,00.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Enna, 23 giugno 2025
IL GIUDICE
Dott. Rosario Vacirca
pagina 8 di 9 DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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