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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/12/2025, n. 7717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7717 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Roma Terza Sezione Civile
composta dai signori magistrati Dott. Geremia Casaburi Presidente rel. Dott. Antonella M Sterlicchio Consigliere, Dott.. Biagio R. Cimini Consigliere ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile di II° grado iscritta al n.r.g. 2487\21 tra Avv. Pulcini Renato
- appellante - c/
-Avv. D. Febbo Controparte_1 appellato – IN FATTO E IN DIRITTO
Rilevato che:
- la causa di cui all'oggetto veniva all'udienza di conclusioni del 3\12\25 (prima utile)
-la predetta udienza è stata sostituita con rito a trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ;
- a tale udienza, nessuna delle parti ha depositato note scritte nei termini concessi;
-è stato, quindi, assegnato alle parti un nuovo termine perentorio per il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter, comma 4, c.p.c., fino alla successiva udienza – sempre ex art. 127 ter c.p.c. – del 16 dicembre 2025;
- nessuna delle parti ha depositato note scritte nei nuovi termini concessi:
Ritenuto che:
-l'estinzione del giudizio d'appello è disciplinata secondo le norme dettate per il procedimento di primo grado davanti al tribunale (art. 359 c.p.c.);
-l'estinzione consegue, pertanto, alla rinuncia agli atti del giudizio (art. 306 c.p.c.) o all'inattività delle parti (art. 307 c.p.c.); tra le ipotesi di estinzione per inattività delle parti rientra quella disciplinata dall'art. 309 c.p.c., in base al quale: «se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza, il giudice provvede a norma del primo comma dell'art. 181»;
-il mancato deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. equivale alla mancata partecipazione all'udienza alla stregua della disposizione in ultimo richiamata;
- nella presente causa, come detto, nessuno ha depositato note scritte (e atteso che della seconda assegnazione dei termini ex art. 127 ter c.p.c. è stata data rituale comunicazione alle parti costituite per via telematica);
- deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo con pronuncia sull'estinzione del giudizio;
-le spese del processo estinto rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate (art. 310, 3° comma, c.p.c.);
P. Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, dichiara l'estinzione del giudizio d'appello di cui in epigrafe. , con cancellazione delle causa dal ruolo
Roma data del deposito Il Presidente est.
composta dai signori magistrati Dott. Geremia Casaburi Presidente rel. Dott. Antonella M Sterlicchio Consigliere, Dott.. Biagio R. Cimini Consigliere ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile di II° grado iscritta al n.r.g. 2487\21 tra Avv. Pulcini Renato
- appellante - c/
-Avv. D. Febbo Controparte_1 appellato – IN FATTO E IN DIRITTO
Rilevato che:
- la causa di cui all'oggetto veniva all'udienza di conclusioni del 3\12\25 (prima utile)
-la predetta udienza è stata sostituita con rito a trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ;
- a tale udienza, nessuna delle parti ha depositato note scritte nei termini concessi;
-è stato, quindi, assegnato alle parti un nuovo termine perentorio per il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter, comma 4, c.p.c., fino alla successiva udienza – sempre ex art. 127 ter c.p.c. – del 16 dicembre 2025;
- nessuna delle parti ha depositato note scritte nei nuovi termini concessi:
Ritenuto che:
-l'estinzione del giudizio d'appello è disciplinata secondo le norme dettate per il procedimento di primo grado davanti al tribunale (art. 359 c.p.c.);
-l'estinzione consegue, pertanto, alla rinuncia agli atti del giudizio (art. 306 c.p.c.) o all'inattività delle parti (art. 307 c.p.c.); tra le ipotesi di estinzione per inattività delle parti rientra quella disciplinata dall'art. 309 c.p.c., in base al quale: «se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza, il giudice provvede a norma del primo comma dell'art. 181»;
-il mancato deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. equivale alla mancata partecipazione all'udienza alla stregua della disposizione in ultimo richiamata;
- nella presente causa, come detto, nessuno ha depositato note scritte (e atteso che della seconda assegnazione dei termini ex art. 127 ter c.p.c. è stata data rituale comunicazione alle parti costituite per via telematica);
- deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo con pronuncia sull'estinzione del giudizio;
-le spese del processo estinto rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate (art. 310, 3° comma, c.p.c.);
P. Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, dichiara l'estinzione del giudizio d'appello di cui in epigrafe. , con cancellazione delle causa dal ruolo
Roma data del deposito Il Presidente est.