Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/05/2025, n. 4408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4408 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
n. 17668/2023 r.g.a.c.
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante, ha deliberato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 17668/2023 RGAC e vertente
TRA
in proprio e quale utile gestrice degli interessi di , Parte_1 Parte_2 [...]
, elettivamente domiciliata in Ischia alla Via Parte_3 Parte_4
Venanzio Marone 6 presso l'avv. Stefano Pettorino, dal quale è rappresentata e difesa come da procura in calce all'atto di citazione
ATTRICE
E
, in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliato in Controparte_1
Napoli/Centro Direzionale alla Via Porzio 4 Isola G/1 presso l'avv. Massimo Collà Ruvolo, dal quale è rappresentata e difesa come da procura allegata telematicamente alla comparsa di risposta
CONVENUTA
Oggetto: Declaratoria di nullità di cartelle esattoriali
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda in parte è fondata e va accolta, per quanto di ragione, mentre in parte va dichiarata cessata la materia del contendere.
pagina 1 di 6
, , ha convenuto nel presente giudizio l Parte_3 Parte_4 [...]
, chiedendo di dichiarare nulle una serie di cartelle esattoriali Controparte_2 emesse nei confronti di , dante causa degli attori, e precisamente le Persona_1 seguenti: 1) 07120060294358273 000 di €.1.211,33, presuntivamente notificata in data 15.2.2007, per il presunto omesso versamento di sanzioni amministrative l. 689/81 relative all'anno 2004; 2) 07120030222110975 001 di €.11,49, presuntivamente notificata in data 11.11.2003, per il presunto omesso versamento di sanzioni amministrative l. 689/81 relative all'anno 2000; 3) 07120030147446737 000 di €.145,54, presuntivamente notificata in data 11.11.2003, per il presunto omesso versamento di sanzioni amministrative l. 689/81 relative all'anno 1998; 4) 07120010383113324 000 di
€.1.801,21, presuntivamente notificata in data 10.5.2003, per il presunto omesso versamento di sanzioni amministrative l. 689/81 relative all'anno 1997; 5) 07120010383113223 000 di €.383,09, presuntivamente notificata in data 10.5.2003, per il presunto omesso versamento di sanzioni amministrative l. 689/81 relative all'anno 1997; 6) 07120010337890656 000 di €.339,54, presuntivamente notificata in data 10.5.2003, per il presunto omesso versamento di sanzioni amministrative l. 689/81 relative all'anno 1998; 7) 07120060294358273 000 di €.1.211,33, che si assume notificata in data 15.2.2007, per il presunto omesso versamento di sanzioni amministrative l. 689/81 relative all'anno 2004; 8) 07120040020243239 000 di
€.812,04, che si assume notificata in data 17.12.2005, per il presunto omesso versamento di sanzioni amministrative l. 689/81 relative all'anno 2000; 9) 07120030065503932 000 di €.1.681,63, che si presume notificata in data 11.11.2003, per il presunto omesso versamento di sanzioni amministrative l. 689/81 relative all'anno 1999; 10) 07120040173430112 000 di €.134,89, che si assume notificata in data 17.12.2005, per il presunto omesso versamento di sanzioni amministrative l. 689/81 relative all'anno 2001; 11) 07120010413486417 000 di €.234,16, presuntivamente notificata in data 10.5.2003, per il presunto omesso versamento di sanzioni amministrative l. 689/81 relative all'anno 1997; 12) 07120010491554758 000 di €.648,74, presuntivamente notificata in data 01.03.2003, per il presunto omesso versamento di sanzioni amministrative l. 689/81 relative all'anno 2000; 13) 07120010337890656 000 di €.107,35, che si assume notificata in data 10.5.2003, per il presunto omesso versamento di sanzioni amministrative l. 689/81 relative all'anno 2000; 14) Ente impositore
[...]
• cartella esattoriale n. 07120020009471651 000 - Controparte_3 presuntivamente notificata in data 17.5.2002- relativa a ICI anni 1993-1994-1995-1996- 1997, per €.39.669,93; 15) Ente impositore • Controparte_3 cartella esattoriale n. 07120010491554758 000 -presuntivamente notificata in data 1.3.2003 • relativa a canone acqua e acque di rifiuto - anno 1996, per €.530,91; 16) Ente impositore • cartella esattoriale n. Controparte_3
07120010491554758 000 •presuntivamente notificata in data 1.3.2003 - relativa a acque di rifiuto - anni 1994 - 1995, per €.384,96; 17) Ente impositore Controparte_3
• cartella esattoriale n. 07120010491554758 000 • presuntivamente
[...]
pagina 2 di 6 notificata in data 1.3.2003 • relativa a canone acqua, depurazione acque e acque di rifiuto - anno 1997, per €.388,45; 18) Ente impositore • Controparte_4 cartella esattoriale n. 07120060294358273 000 •presuntivamente notificata in data
15.2.2007 relativa a ICI - anni 2001, 2002, per €.14.702,06; 19) Ente impositore
• cartella esattoriale n. 07120030008475322 000 • Controparte_5 presuntivamente notificata in data 11.11.2003·relativa a - anno 1996, per CP_6
€.5.119,80; 20) Ente impositore • cartella esattoriale n. Controparte_5
07120030171198735 000 -presuntivamente notificata in data 11.11.2003 - relativa a IRPEF - anno 1999, per €.1.013,18; 21) Ente impositore 2 Controparte_7
- cartella esattoriale n. 07120050105758237 000 - presuntivamente notificata in data 21
.4.2006 • relativa a IRPEF - anno 2001, per €.1.028,95; 22) Ente impositore
[...]
2 • cartella esattoriale n. 07120040094696817 000 - Controparte_7 presuntivamente notificata in data 24.1.2007 • relativa a IRPEF - anno 2001, per
€.4.868,41 - e conseguentemente ordinare all'ente convenuto di cancellare l'ipoteca legale a favore di spa QU IS (oggi Agenzia delle Entrate-Riscossione) iscritta in data 3/10/2007 presso Agenzia delle Entrate/Servizio di pubblicità Immobiliare di 2 al Registro Particolare 20357 Registro Generale 63973 su un immobile già di CP_3 proprietà del loro defunto dante causa , sito in alla SS Persona_1 CP_4
Appia 7 bis in CF foglio 5 part. 7 sub 101 e part. 8 sub 101 graffata, nonché condannare l'ente convenuto a risarcire i danni subiti dagli attori con la sua condotta negligente, con vittoria delle spese di lite con distrazione;
si è costituita Controparte_1
chiedendo di dichiarare l'opposizione a cartelle esattoriali inammissibile per
[...] difetto di interesse ad agire, e comunque di rigettare l'opposizione perché inammissibile, improponibile ed infondata, dichiarando cessata la materia del contendere per le cartelle oggetto di sgravio e la contestuale carenza di legittimazione passiva di
[...]
in relazione alle somme ancora iscritte a ruolo, compensando le Controparte_1 spese di lite;
alla udienza del 5/12/2023 parte attrice ha riconosciuto che la posizione debitoria per cui è causa risultava del tutto sgravata, salvo due cartelle che portavano comunque crediti prescritti;
ora la causa va decisa.
Come affermato da Cass. 3870/2024: “In tema di riscossione dei crediti a mezzo ruolo ai sensi del d.P.R. n. 602 del 1973, la legittimazione passiva rispetto alle opposizione esecutive non "recuperatorie" compete unicamente all'agente della riscossione, con la conseguenza che quelle proposte nei confronti dell'ente titolare del credito devono essere dichiarate inammissibili, senza che possa darsi corso all'integrazione del contraddittorio di cui all'art. 102 c.p.c., non vertendosi in una fattispecie di litisconsorzio necessario cd. sostanziale.”; poiché gli attori non hanno svolto un'opposizione recuperatoria, ossia non hanno contestato gli atti prodromici dai quali nasce la pretesa di pagamento, hanno correttamente convenuto in giudizio il solo agente della riscossione, l CP_8
Vi è interesse degli attori a sentir dichiarare inesistente il credito portato da quelle cartelle esattoriali, perché in forza di tali cartelle è stata iscritta ipoteca sull'immobile in pagina 3 di 6 Sant'Antimo, SS Appia 7 bis, del quale è divenuta usufruttuaria e gli altri attori Pt_1 sono divenuti nudi proprietari a seguito del decesso di . Vero è che Persona_1 con atto del 25/11/2017 gli odierni attori hanno alienato l'immobile in questione, ma lo hanno fatto con riserva di proprietà, ed obbligandosi a cancellare l'ipoteca entro la scadenza dell'ultima rata di pagamento, ossia il 10/12/2020; il trasferimento della proprietà sarebbe dovuto avvenire quando l'ultima rata fosse stata pagata, e lo si sarebbe dovuto accertare con atto notarile di quietanza finale, ma non risulta che ciò sia mai accaduto – deve ritenersi appunto perché sinora l'immobile non è stato liberato dall'iscrizione ipotecaria;
da qui, l'interesse alla pronuncia. Già in data 17/11/2022, ossia prima del presente giudizio, gli odierni attori avevano chiesto ad di cancellare CP_8
l'iscrizione ipotecaria, per le stesse ragioni addotte in questa sede, ma ciò non è avvenuto.
Le ragioni della domanda sono le seguenti. Le prime 13 cartelle sopra elencate furono emesse per sanzioni amministrative a carico del dante causa degli attori – e, come affermato da Cass. 25315/2022: “Mentre le sanzioni civili sono sanzioni aggiuntive, destinate a risarcire il danno ed a rafforzare l'obbligazione con funzione di deterrente per scoraggiare l'inadempimento, le sanzioni amministrative (di cui alla l. n. 689 del 1981) e quelle tributarie (di cui alla l. n. 472 del 1997) hanno un carattere afflittivo ed una destinazione di carattere generale e non settoriale, sicché rientra nella discrezionalità del legislatore stabilire, nei limiti della ragionevolezza, quando la violazione debba essere colpita da un tipo di sanzione piuttosto che da un altro. A tale scelta si ricollega il regime applicabile, anche con riferimento alla trasmissibilità agli eredi, prevista solo per le sanzioni civili, quale principio generale in materia di obbligazioni, e non per le altre, per le quali opera il diverso principio dell'intrasmissibilità, quale corollario del carattere personale della responsabilità.”; pertanto, le relative obbligazioni non si sono trasmesse agli odierni attori, e l'iscrizione ipotecaria relativamente ad esse non ha più ragion d'essere. Le ulteriori 9 cartelle sono relative ad imposte e tributi, e risultano tutte notificate l'ultima volta più di 10 anni prima che venisse introdotto il presente giudizio, dunque i relativi crediti risultano prescritti. Ragioni fondate, come si vede.
Come risulta dall'estratto di ruolo depositato da le cartelle esattoriali per cui è CP_8 causa risultano tutte sgravate dall'agente della riscossione, tranne due: la n. 07120020009471651/000 – ruolo n. 2002/4872 per cui è ancora vivo il debito avente ad oggetto Imposta Comunale – ente impositore e la - n. Controparte_3
07120060294358273/000 – ruolo n. 2007/ 1811 per cui è ancora vivo il debito avente ad oggetto Imposta Comunale – ente impositore . L'estratto di Controparte_4 ruolo prodotto in atti riporta i dati risultanti nei sistemi informatici dell'agente al 10/8/2023, e all'epoca il presente processo era già iniziato, essendo stato l'atto di citazione notificato il 6/8/2023. Poiché non risulta che lo sgravio sia avvenuto in data antecedente, deve ritenersi che sia stato effettuato in corso di causa. Pertanto, per 20 delle 22 cartelle esattoriali per cui è causa, è cessata la materia del contendere:
pagina 4 di 6 dichiarazione richiesta dalla parte convenuta alla udienza del 1°/10/2024, alla quale parte attrice non si è opposta. Le cartelle indicate ai nn. 14 e 18 dell'elenco iniziale non son state sgravate;
relativamente ad esse chiede che si dichiari la propria carenza di CP_8 legittimazione passiva, ma non si comprende perché: la domanda di prescrizione maturata dopo che è stata notificata la cartella, per la quale sussiste la giurisdizione ordinaria, vede come legittimato passivo, come sopra si è visto, l'agente della riscossione. Le due cartelle in questione risultano notificate nel 2002 e nel 2007, per cui i crediti da esse portati sono prescritti.
Dunque, non sussistendo più i crediti portati dalle cartelle esattoriali emesse nei confronti di , l'scrizione ipotecaria sull'immobile del quale gli attori Persona_1 sono rispettivamente usufruttuaria e nudi proprietari, va cancellata.
Poiché l'atto di quietanza finale non risulta stipulato, deve ritenersi che l'ultima rata di € 47.000 non sia stata pagata dall'acquirente del bene ipotecato, poiché appunto l'ipoteca sinora non era stata cancellata;
pertanto l'ente convenuto va condannato a risarcire i danni all'attore, da liquidare negli interessi legali sulla somma di € 11.150, dal 10/12/2020 sino a quando l'ipoteca non sarà stata cancellata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza anche virtuale e si liquidano come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 17668/2023 RGAC tra:
in proprio e quale utile gestrice degli interessi di , Parte_1 Parte_2 [...]
, , attrice;
convenuta; così provvede: Parte_3 Parte_4 CP_8
1) Dichiara cessata la materia del contendere su 20 delle 22 cartelle esattoriali opposte in questa sede;
2) Dichiara prescritti i crediti portarti dalle cartelle esattoriali 07120020009471651/000
– ruolo n. 2002/4872, e 07120060294358273/000 – ruolo n. 2007/ 1811; 3) Ordina ad di cancellare l'iscrizione ipotecaria del 3/10/2007 effettuata presso CP_8
Agenzia delle Entrate/Servizio di pubblicità Immobiliare di 2 al Registro CP_3
Particolare 20357 Registro Generale 63973; 4) Condanna a pagare agli attori gli interessi legali su € 11.150 dal 10/12/2020 CP_8 sino a quando sarà cancellata l'ipoteca di cui punto 3; pagina 5 di 6 5) Condanna a rimborsare agli attori le spese di lite, che liquida in € 7000 per CP_8 compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa, con distrazione in favore dell'avv. Stefano Pettorino.
Così deciso in Portici in data 6/5/2025 Il giudice unico
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