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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 15/07/2025, n. 998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 998 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
n. 428/2020 r.g.a.c.
.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Prima Sezione
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi D'Angiolella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al r.g. n. 428/2020, avente ad oggetto somministrazione, in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del
05/12/2024, con concessione dei termini ex art 190 c.p.c., promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall' Parte_1 C.F._1
Avv. Paola Facchini (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso lo C.F._2
studio del suo difensore, sito a OR (FR) in Viale San Domenico n. 1.
APPELLANTE
CONTRO
(CF/P.IVA: ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, con sede a Frosinone, al viale Roma snc, rappresentato e difeso dall' avv.to TA CE (CF: elettivamente domiciliata a Cassino C.F._3
(FR) in Via XX Settembre n. 52 presso lo studio del predetto difensore
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per la parte attrice “l'Ill.mo Tribunale adito Voglia, disattesa Parte_1
ogni contraria istanza, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame:
1) in via preliminare, disporre l'immediata sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata ai sensi e per gli effetti degli artt. 351 e 283 c.p.c., in considerazione del danno grave e irreparabile derivante dall'esecuzione della medesima;
2) nel merito, riformare integralmente la sentenza n. 109/19 pronunciata dal Giudice di
Pace di OR il 29.07.2019, depositata il 07.08.2019 nel giudizio distinto a RG n.
705/2017 e per l'effetto accertare e dichiarare non dovute le somme richieste di cui all'estratto conto al 13.03.2017 mandando esente l'appellante da qualsivoglia obbligo nei confronti della controparte.
3) Condannare controparte alla rifusione delle spese di lite di ogni fase e grado di giudizio”.
Per la parte convenuta appellata “Piaccia all'Ill.mo Tribunale Controparte_1
Civile di Cassino, contrariis reiectis, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, per le causali di cui in premessa:
- in via pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art.
342 c.p.c.; - nel merito, nella denegata ipotesi in cui l'appello proposto dal Sig. dovesse Pt_1
essere ritenuto procedibile e/o ammissibile, rigettare l'appello stesso in quanto infondato in fatto ed in diritto, ed, in riforma della parte motiva e dispositiva della sentenza n109/2019, pubblicata il 7.8.2019, emessa dall'Ufficio del Giudice di Pace di
OR, Dott. Catini,, l chiede la condanna del Sig. al Controparte_1 Pt_1
pagamento, in proprio favore, dell'importo complessivo di € 4.022,46 (quattromila ventidue/46), come da estratto conto in atti, oltre interessi e rivalutazione monetaria, detratto l'acconto eventualmente corrisposto;
- in ogni caso, vittoria di spese e compensi del doppio grado”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato del 06.10.2017, il sig. conveniva in Parte_1
giudizio l inanzi al Giudice di Pace di OR per ivi sentir accogliere le CP_2
seguenti richieste e conclusioni: “ Premessa ogni opportuna declaratoria, voglia l'Ill.mo
Giudice di Pace adito, ogni contraria istanza disattesa, così giudicare: a) nel merito ed in via principale, accertare e dichiarare non dovute le somme richieste di cui all'estratto conto del 13.03.2017 (nota Ato5 – 0053556/17) allegato al presente giudizio
e, quindi, accogliere in tutto o in parte la presente domanda di accertamento negativo del credito;
b) nel merito in via subordinata, ove comunque fosse accertata nel corso del presente giudizio l'obbligo di di pagamento dei consumi, condannare Parte_1
l'attore alla corresponsione a favore di 5 del solo importo che sia accertato CP_2
come effettivamente e correttamente dovuto alla medesima, senza inversione dell'onere della prova circa l'an ed il quantum debeatur del credito de quo tenuto conto in ogni caso l'inadempimento di agli obblighi contenuti nella Carta dei Servizi e CP_2
nel Regolamento, ovvero tenuto del nesso di causalità ontologica intercorrente tra tali inadempimenti ed il determinarsi e/o l'aggravarsi dei consumi imputati all'attore. Con vittoria di spese del presente giudizio”.
Invero, la parte attrice, titolare di utenza idrica domestica n. 200000906672 relativa alla propria abitazione, ubicata in Broccostella (FR) Via Colle Robosi n.10, asseriva che il gestore del servizio idrico integrato, abusando della sua posizione dominante aveva violato il principio di trasparenza, informazione, diligenza, buona fede e correttezza nelle relazioni contrattuali, addebitando allo stesso utente consumi eccessivi, senza spiegare le modalità di calcolo.
Altresì, il sig. contestava alla società fornitrice sia un'erronea determinazione Pt_1
del calcolo degli importi indicati nelle fatture emesse per il periodo Novembre 2014 e agli anni 2015 – 2016 (ex art. 48, comma 1, lett. c del Codice Consumo) sia un ritardo nella verifica del guasto lamentato e della relativa rettifica (art.
2.8.2. Carta dei servizi).
L' odierno appellante, infatti, lamentava di aver ricevuto nel mese di febbraio 2016, fatture relative al predetto periodo con importi sproporzionati rispetto a quelli usuali e che, seppure avesse segnalato con il reclamo del 18.03.2016 il guasto e richiesto la riformulazione dei consumi dell'utenza, la società convenuta, rea di non aver effettuato regolari controlli e verifiche, aveva erroneamente addebitato a suo carico consumi abnormi ed infedeli. All' uopo, pertanto, il sig. concludeva, riportandosi alle conclusioni esposte in Pt_1
precedenza.
Instaurato il contraddittorio, nella propria comparsa di costituzione e CP_2
risposta con domanda riconvenzionale, impugnava tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito dal sig. chiedendo al giudice di prime cure di rigettare tutte le Pt_1
domande di parte attrice, in quanto infondate in fatto ed in diritto ed altresì, di accertare la correttezza del suo operato nonché la legittimità della pretesa creditoria, poiché a seguito della prospettata rettifica, conseguente alla riformulazione dei consumi dell' utenza idrica de quo, la fatturazione emessa dalla società convenuta nei confronti del sig. era da ritenere conforme ai consumi idrici effettivi. Parte_1
Invero, precisava, che a fronte della richiesta di ricalcolo dei consumi, CP_2
inoltrata dal riconosciuto un consumo anomalo del contatore con matricola n. Pt_1
0000000000000814346 intestato allo stesso utente, causato da perdita occulta all' impianto interno, la predetta società prontamente provvedeva a darne comunicazione con nota del 13.03.2017 all' odierno appellante e riformulava i consumi dell' utenza idrica, ricalcolando alla tariffa base i consumi eccedenti e storici dell' utente per un periodo massimo di 6 mesi.
Altresì, il gestore sottolineava che in accoglimento della richiesta di rettifica del sig.
, la fattura n. 3017011000001925 emessa il 02.02.2017 era da ritenere conforme Pt_1
ai consumi idrici effettuati e rilevati. Invero, accertata l'anomalia lamentata dall' utente, la società idrica riconosceva in favore del sig. un accredito di € 143,25 ma, parimenti, vantava nei confronti Pt_1
dello stesso un debito di € 4.022,46, scaturito dai ricalcoli effettuati.
Tuttavia, all' esito del giudizio di primo grado, il Giudice di Pace di OR con la sentenza n. 109/2019, in parziale accoglimento della domanda attrice, condannava il sig. al pagamento in favore della società convenuta per la fornitura di acqua sino Pt_1
al 13.3.2017 la somma di € 2.586,02 oltre il saldo delle fatture relative ai consumi successivi.
Con atto di citazione in appello del 20.1.2020, regolarmente notificato alla controparte il sig. conveniva in giudizio la società al fine di Parte_1 CP_2
richiedere a questo Giudice la riforma della sentenza n. 109/2019, pronunciata in data
29/07/2019 dal giudice di pace di OR, in persona del dott. Catini e depositata in cancelleria con pec il 07/08/2019, non notificata, ritenendo il suddetto provvedimento erroneo, ingiusto e lesivo dei propri diritti.
Invero, l'odierno appellante asseriva che il giudice di primo grado non aveva tenuto in considerazione il recente orientamento giurisprudenziale – portato a sua conoscenza dallo stesso in sede di note conclusive - secondo il quale “va annullata la bolletta dell'acqua nella parte in cui addebita all'utente i consumi in eccesso causati da una perdita occulta, anche se il guasto riguarda le tubature del privato (Giudice di Pace di
Cassino sentenza n. 481172018; Trib. Brindisi sentenza n. 8888/2017; Trib. Rimini sentenza n. 119/2014). Altresì, a fondamento del gravame il consumatore specificava le parti della sentenza da riformare, precisando che il provvedimento del giudice di prime cure doveva essere riformato laddove a pagina 3, il Giudice di Pace di OR aveva affermato che: “compete, pertanto, all'utente dimostrare che l'anomalia non gli sia imputabile per difetto della dovuta diligenza;
in mancanza di tale prova l'utente sarà tenuto al pagamento dei consumi effettivamente misurati, anche se esorbitanti rispetto ai propri consumi medi.
Non vi è dubbio, infatti, sulla base dei principi generali e delle espresse disposizioni del regolamento, anche in caso di anomali consumi conseguenti a perdite occulte d'acqua,
l'utente sia responsabile tutte le volte in cui la perdita si sia verificata nell'impianto di sua proprietà…”.
Il sig. , inoltre, precisava che la riforma doveva interessare sia la parte della Pt_1
sentenza impugnata, laddove il giudicante esponeva a pagina 4: “nel caso de quo è ammessa la circostanza che gli eccessivi consumi fatturati nel periodo novembre 2015 al dicembre 2016 siano addebitabili essenzialmente ad una perdita occulta verificatasi nell'impianto dell'attore per causa non imputabile al medesimo. Tale circostanza risulta documentalmente provata dal reclamo proposto da parte attrice” sia la parte in cui il giudice di prime cure argomentava, affermando che “ritenuto che i primi dodici mesi in contestazione le conseguenze della perdita occulta debbano restare a carico dell'attore titolare dell'utenza essendosi il guasto verificato all'interno della sua proprietà per i successivi mesi di riferimento l'onere delle conseguenze della perdita appare equo ripartirsi tra le parti in ragione di concorrenti responsabilità determinate in misura paritaria ai sensi dell'art. 1226 c.c. tenendo conto della prevedibilità del danno e dell'eventuale concorso colposo del danneggiato. Pertanto, il complessivo importo portato dalle fatture indicate pari ad euro 1.847,63 deve essere posto a carico dell'attore nella misura pari alla metà determinata in euro 923,00. La complessiva somma dovuta dall'attore alla data del 13.03.2017 ammonta ad euro 2.586,02 “.
Altresì, l'utente evidenziava che, a differenza del gestore idrico che non aveva provato il corretto funzionamento del contatore, nonché la mancanza di manutenzione e dei relativi controlli, di avere dimostrato nel corso del giudizio di primo grado che l'eccessività dei consumi contestati era stata generata da fattori esterni al suo controllo.
In virtù di tanto, l'odierno appellante, ritenendo che la sentenza impugnata era erronea nella valutazione documentale, dei fatti sottesi e delle difese svolte dalle parti comprese le ammissioni e non contestazioni, nonché contraddittoria nel ragionamento logico giuridico, chiedeva in primo luogo l'immediata sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata ai sensi e per gli effetti degli artt. 351 e 283 c.p.c., in considerazione del danno grave e irreparabile derivante dall'esecuzione della medesima nonchè l' integrale riforma della sentenza impugnata.
Instaurato il contraddittorio, in data 1.2.2023 si costituiva con comparsa di costituzione e risposta la società eccependo in via preliminare l'inammissibilità Controparte_1
dell'appello per mancato rispetto delle forme di cui all'art. 342 c.p.c. e contestando le doglianze mosse dal Sig. in quanto del tutto generiche, pretestuose, infondate Pt_1
in fatto ed in diritto, poiché finalizzate esclusivamente ad evitare la corresponsione delle somme dallo stesso dovute per il servizio di fornitura idrica. In particolare, l'odierna appellata precisava che la fatturazione così ottenuta ed emessa era conforme ai consumi idrici effettuati e rilevati, poiché nelle fatture emesse dall
[...]
erano riportati dettagliatamente i volumi, i periodi e le tariffe applicate. CP_1
Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto ex adverso dall' odierno appellante, il
GE CO asseriva di aver provveduto prontamente a rettificare l'importo esposto in bolletta, a seguito dell'accertamento dell'esistenza di una perdita occulta, in maniera chiara e trasparente, ricalcolando, per un periodo massimo di sei mesi, alla sola tariffa base i consumi eccedenti i consumi abituali dell'utente.
Pertanto, in considerazione alla legittimità della pretesa di pagamento dei consumi idrici relativi all'utenza idrica n. 200000906672 intestata al Sig. la società Parte_1
convenuta formulava le conclusioni esposte in epigrafe.
Nelle more, la causa veniva assegnata allo scrivente, che la tratteneva in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 05/12/2024, con concessione dei termini ridotti ex art. 190 c.p.c. di 60 giorni per comparsa conclusionale e 20 giorni per successive repliche al fine di garantire una più celere definizione del giudizio de quo.
Preliminarmente, va osservato che l'appello è stato tempestivamente proposto nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, non notificata.
Va disattesa, altresì, l'eccezione di inammissibilità del gravame per violazione dell'art. 342 c.p.c. sollevata dalla parte appellante in giudizio.
Ed invero, in merito alla disciplina, di cui all'art. 342 c.p.c., giova osservare, in linea generale, che quest'ultima disposizione pone a carico dell'appellante l'onere di specificità dei motivi di gravame;
ciò in ragione della natura propria del giudizio d'appello, il quale non può considerarsi come in passato, un riesame pieno nel merito della decisione impugnata (novum iudicium), avendo invece assunto le caratteristiche di un'impugnazione a critica vincolata (revisio prioris istantiae).
Di conseguenza, l'appellante, rivestendo sempre la posizione di attore nel giudizio di appello, è tenuto a dimostrare la fondatezza dei motivi di gravame, dovendo pertanto indicare le argomentazioni volte a confutare le ragioni poste dal primo giudice a fondamento della propria decisione (v. Cass. SU n. 3033/13 e tra le molteplici conformi
Cass. n. 20836/18; nonché Cass. 27 gennaio 2011, n. 1924).
Al riguardo, infatti, la Suprema Corte ha affermato che il principio relativo alla specificità dei motivi di appello, di cui all'art. 342 c.p.c., postula che alle argomentazioni della sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad inficiare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza scindibili dalle argomentazioni che la sorreggono.
L'appello deve, quindi, necessariamente contenere una parte argomentativa (idonea a contrastare la motivazione della sentenza impugnata v. tra le tante Cass. n. 12280/2016)
e deve, inoltre, rivolgere alla sentenza impugnata «censure puntuali e precise», ovvero deve contenere la specificazione «sia pure in forma succinta, degli errores attribuiti alla sentenza di primo grado» (Cass. n. 875/2001; Cass. n. 11710/2002; Cass. n.
27727/2005; Cass. n. 1707/2009).
Dunque, la formulazione dell'atto d'appello deve consentire di individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame, onde consentire all'appellato e al giudice di valutare esattamente la portata dell'impugnazione. Nel caso di specie, si osserva che la parte appellante, ha riportato nell'atto di citazione le parti del provvedimento che intendeva appellare, specificando altresì i motivi di appello che non hanno, pertanto, precluso alla controparte di comprendere la portata dell'impugnazione, come, del resto, è possibile desumere dal tenore delle compiute difese delle parti appellate.
Ed invero, a tal riguardo, giova richiamare l' orientamento, di cui alla sentenza delle
Sezioni Unite, n. 36481/2022, secondo cui l'art. 342 c.p.c., nel testo ante riforma
Cartabia, richiede che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”.
Poste le anzidette premesse, quanto al merito, l'appello è da accogliere in parte.
Va infatti rilevato come nel caso di specie parte attrice in primo grado contesti i consumi addebitati per 3.518,02 e di cui all'estratto conto datato 13.3.2027 ed inviato all'utente a seguito del reclamo da questo sporto e che induceva l' a rettificare CP_2
parzialmente gli importi precdentemente richiesti.
Il Giudice di prime cure con riguardo alle fatture emesse dopo il 15.3.2016 opera una decurtazione del 50% mentre per “i primi dodici mesi in contestazione” ritiene che le conseguenze della perdita debbano restare a carico dell'attore titolare dell'utenza essendosi il guato verificatosi all'interno della sua proprietà;
Invero, nel caso di specie si è di fronte all'ipotesi di consumo anomalo per una perdita della condotta idrica a causa di un guasto verificatosi a valle del misuratore e quindi nella proprietà dell'utente.
Sul punto la Cassazione con l'ordinanza n. n. 24904/21 del 15.09.2021 ha affermato il principio secondo cui il semplice invio di una fattura commerciale relativa ai consumi anomali registrati, a distanza di oltre due mesi dalla rilevazione degli stessi e senza alcuna preventiva espressa segnalazione del loro carattere anomalo, non consente di ritenere correttamente adempiuto l'obbligo informativo dell'ente somministrante nei confronti dell'utente finale. In virtù di tale pronuncia, il gestore deve consentire all'utente di avere preventiva contezza dell'anomalia nel consumo, in modo da potersi attivare al fine di evitare l'ulteriore aggravio del danno provocato dall'eventuale perdita occulta. La Corte stabilisce, altresì, che la mancata diligenza dell'utente, che non ha verificato il regolare funzionamento dell'impianto e del contatore e non ha fatto la cosiddetta “autolettura”, non esclude, di per sé, la sussistenza dell'inadempimento in capo all'azienda erogatrice del servizio dell'obbligo di segnalazione dei consumi anomali.
Tanto premesso in linea di principio, si rileva come nel caso di specie parte attrice deduce che nel febbraio 2016 l'istante riceveva le fatture relative al novembre 2014, e agli anni 2015 e 2016 “notando importi sproporzionati rispetto a quelli usuali ed un contestuale consumo idrico anormale”.
A seguito di tale comunicazione, l'istante, in data 18 marzo 2016, segnalava il guasto del proprio impianto interno e chiedeva la riformulazione dei consumi dell'utenza.
L a seguito di tale segnalazione procedeva, secondo l'appellante, solo ad una CP_2
ricalcolo del tutto insufficiente dei consumi e con nota del 13.3.2017 chiedeva il pagamento della somma di euro 3.518,02.
Con successiva lettera del 27 aprile 2017 l'istante contestava l'estratto conto del marzo
2017 con l'indicazione del suddetto importo da pagare.
Orbene, va osservato che il ricalcolo eseguito dall' a seguito della contestazione del CP_2
marzo 2016 ha riguardato anche a consumi relativi alle mensilità dal 2014 e 2015.
Implicitamente l anche con riguardo a tale annualità, con il ricalcolo ha CP_2
riconosciuto che i consumi erano eccessivi rispetto a quelli usuali e che essi erano causati dalla perdita interna all'impianto idrico dell'utente come da questo segnalato in apposito reclamo.
Orbene, la circostanza che le fatturazioni per tali anni 2014 e 2015 siano state conosciute solo nel febbraio 2016 non risulta specificamente contestata .
Pertanto, deve darsi atto che tempestivamente l'utente già nel marzo 2016 sporgeva reclamo chiedendo il ricalcolo delle fatturazioni a seguito della perdita del proprio impianto idrico, scoperta dopo la richiesta di pagamento delle fatture avanzata da CP_2 nel febbraio 2016.
In tale contesto di consumi sproporzionati conosciuti solo a seguito di richiesta di pagamento per mensilità relative a due annualità precedenti, la mancata autolettura da parte dell'utente dei propri consumi, conformemente all'orientamento della Cassazione sopra evidenziato, non esclude l'inadempimento del fornitore che ben poteva rendersi conto del consumi anomali dell'utente rispetto a quelli usuali e segnalarli a questo tempestivamente, segnalazione che nemmeno con la richiesta del febbraio 2016 è avvenuta.
Pertanto, la mancata autolettura da parte dell'utente contrariamente a quanto sostenuto dal Giudice di prime cure, stante la descritta situazione fattuale, non va valorizzata nel senso di attribuire responsabilità contrattuale (per violazione dei propri doveri di diligenza) all'utente per le mensilità anteriori al 18 marzo 2016, dovendo semmai portare a ravvisare inadempimento nekl comportamento dell'azienda erogatrice che richiedeva con ritardo i pagamenti e pur costatando la sproporzione dei consumi non segnalava tempestivamente il fatto all'utente il quale invece diligentemente e tempestivamente si attivava per scoprire la perdita del proprio impianto.
Nel caso di specie va costatato che l'utente è inadempiente ad ogni suo obbligo di pagamento di fronte a quanto richiesto con estratto conto del marzo 2017. Nessuna delle due parti ha provato quali fossero i consumi usuali per l'unità immobiliare del rispetto ai quali verificare in che percentuale il contatore misurasse consumi Pt_1
superiori a quelli abituali. Tuttavia, dalle riduzioni operate già dall'azienda erogatrice (a seguito del reclamo) per svariate fatture e risultanti dalla documentazione in atti, può ritenersi che i consumi misurati ed addebitati siano stati il doppio di quelli abituali, sicchè può confermarsi la decurtazione al 50% di quanto richiesto da e già operata dal GDP in primo CP_2
grado con riguardo a parte delle fatture.
Nel dettaglio quindi la fattura emessa il 28.11.2014 per 939,68 va ridota al 50% e quindi riportata ad euro 469,84. Essendo già stata riconosciuta la riduzione fino ad euro
772,03 dall'azienda erogatrice come da estratto conto del 13.3.2017, va accertata la non debenza per ulteriori 302,19.
Va poi ridotta al 50% la fattura emessa il 31.3.2015, da euro 579,00 ad euro 289,50.
Ancora va ridotta al 50% la fattura emessa il 30.6.2015, da 240,00 a 120 euro.
Infine va ridotta nella stessa misura la fattura emessa il 23.11.2015, da 276,00 ad euro
138,00.
In definitiva dunque va operata rispetto alla somma riconosciuta dal Giudice di prime cure come dovuta dall'utente e pari ad euro 2586,06, una ulteriore riduzione di euro
849,69, sicché la somma dovuta dal all' va quantificata in euro 1736,37. Pt_1 CP_2
L'accoglimento solo parziale dell'appello fa ritenere sussistenti i presupposti di legge per compensare al 50% le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata dal sig. Pt_1 , nei confronti del sig. società così provvede:
[...] Controparte_1
1. In parziale accoglimento dell'appello, riforma in parte la sentenza n. 109/2019 emessa dal Giudice di Pace di OR, Dott. Catini nel senso di accertare la non debenza da parte del della ulteriore somma di euro 849,69, sicchè la somma Pt_1
di cui all'estratto conto del 15.3.2017 di cui in parte motiva richiesta dalla odierna appellata al è ridotta ad euro 1.736,37; Pt_1
2. Compensa fra le parti le spese di lite al 50% ponendo a carico di parte appellata la quota residua che liquida in euro 84,00 per esborsi ed euro 1.276,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge;
Così deciso in Cassino 15 luglio 2025.
Il Giudice
Dr Luigi D'Angiolella 17
.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Prima Sezione
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi D'Angiolella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al r.g. n. 428/2020, avente ad oggetto somministrazione, in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del
05/12/2024, con concessione dei termini ex art 190 c.p.c., promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall' Parte_1 C.F._1
Avv. Paola Facchini (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso lo C.F._2
studio del suo difensore, sito a OR (FR) in Viale San Domenico n. 1.
APPELLANTE
CONTRO
(CF/P.IVA: ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, con sede a Frosinone, al viale Roma snc, rappresentato e difeso dall' avv.to TA CE (CF: elettivamente domiciliata a Cassino C.F._3
(FR) in Via XX Settembre n. 52 presso lo studio del predetto difensore
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per la parte attrice “l'Ill.mo Tribunale adito Voglia, disattesa Parte_1
ogni contraria istanza, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame:
1) in via preliminare, disporre l'immediata sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata ai sensi e per gli effetti degli artt. 351 e 283 c.p.c., in considerazione del danno grave e irreparabile derivante dall'esecuzione della medesima;
2) nel merito, riformare integralmente la sentenza n. 109/19 pronunciata dal Giudice di
Pace di OR il 29.07.2019, depositata il 07.08.2019 nel giudizio distinto a RG n.
705/2017 e per l'effetto accertare e dichiarare non dovute le somme richieste di cui all'estratto conto al 13.03.2017 mandando esente l'appellante da qualsivoglia obbligo nei confronti della controparte.
3) Condannare controparte alla rifusione delle spese di lite di ogni fase e grado di giudizio”.
Per la parte convenuta appellata “Piaccia all'Ill.mo Tribunale Controparte_1
Civile di Cassino, contrariis reiectis, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, per le causali di cui in premessa:
- in via pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art.
342 c.p.c.; - nel merito, nella denegata ipotesi in cui l'appello proposto dal Sig. dovesse Pt_1
essere ritenuto procedibile e/o ammissibile, rigettare l'appello stesso in quanto infondato in fatto ed in diritto, ed, in riforma della parte motiva e dispositiva della sentenza n109/2019, pubblicata il 7.8.2019, emessa dall'Ufficio del Giudice di Pace di
OR, Dott. Catini,, l chiede la condanna del Sig. al Controparte_1 Pt_1
pagamento, in proprio favore, dell'importo complessivo di € 4.022,46 (quattromila ventidue/46), come da estratto conto in atti, oltre interessi e rivalutazione monetaria, detratto l'acconto eventualmente corrisposto;
- in ogni caso, vittoria di spese e compensi del doppio grado”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato del 06.10.2017, il sig. conveniva in Parte_1
giudizio l inanzi al Giudice di Pace di OR per ivi sentir accogliere le CP_2
seguenti richieste e conclusioni: “ Premessa ogni opportuna declaratoria, voglia l'Ill.mo
Giudice di Pace adito, ogni contraria istanza disattesa, così giudicare: a) nel merito ed in via principale, accertare e dichiarare non dovute le somme richieste di cui all'estratto conto del 13.03.2017 (nota Ato5 – 0053556/17) allegato al presente giudizio
e, quindi, accogliere in tutto o in parte la presente domanda di accertamento negativo del credito;
b) nel merito in via subordinata, ove comunque fosse accertata nel corso del presente giudizio l'obbligo di di pagamento dei consumi, condannare Parte_1
l'attore alla corresponsione a favore di 5 del solo importo che sia accertato CP_2
come effettivamente e correttamente dovuto alla medesima, senza inversione dell'onere della prova circa l'an ed il quantum debeatur del credito de quo tenuto conto in ogni caso l'inadempimento di agli obblighi contenuti nella Carta dei Servizi e CP_2
nel Regolamento, ovvero tenuto del nesso di causalità ontologica intercorrente tra tali inadempimenti ed il determinarsi e/o l'aggravarsi dei consumi imputati all'attore. Con vittoria di spese del presente giudizio”.
Invero, la parte attrice, titolare di utenza idrica domestica n. 200000906672 relativa alla propria abitazione, ubicata in Broccostella (FR) Via Colle Robosi n.10, asseriva che il gestore del servizio idrico integrato, abusando della sua posizione dominante aveva violato il principio di trasparenza, informazione, diligenza, buona fede e correttezza nelle relazioni contrattuali, addebitando allo stesso utente consumi eccessivi, senza spiegare le modalità di calcolo.
Altresì, il sig. contestava alla società fornitrice sia un'erronea determinazione Pt_1
del calcolo degli importi indicati nelle fatture emesse per il periodo Novembre 2014 e agli anni 2015 – 2016 (ex art. 48, comma 1, lett. c del Codice Consumo) sia un ritardo nella verifica del guasto lamentato e della relativa rettifica (art.
2.8.2. Carta dei servizi).
L' odierno appellante, infatti, lamentava di aver ricevuto nel mese di febbraio 2016, fatture relative al predetto periodo con importi sproporzionati rispetto a quelli usuali e che, seppure avesse segnalato con il reclamo del 18.03.2016 il guasto e richiesto la riformulazione dei consumi dell'utenza, la società convenuta, rea di non aver effettuato regolari controlli e verifiche, aveva erroneamente addebitato a suo carico consumi abnormi ed infedeli. All' uopo, pertanto, il sig. concludeva, riportandosi alle conclusioni esposte in Pt_1
precedenza.
Instaurato il contraddittorio, nella propria comparsa di costituzione e CP_2
risposta con domanda riconvenzionale, impugnava tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito dal sig. chiedendo al giudice di prime cure di rigettare tutte le Pt_1
domande di parte attrice, in quanto infondate in fatto ed in diritto ed altresì, di accertare la correttezza del suo operato nonché la legittimità della pretesa creditoria, poiché a seguito della prospettata rettifica, conseguente alla riformulazione dei consumi dell' utenza idrica de quo, la fatturazione emessa dalla società convenuta nei confronti del sig. era da ritenere conforme ai consumi idrici effettivi. Parte_1
Invero, precisava, che a fronte della richiesta di ricalcolo dei consumi, CP_2
inoltrata dal riconosciuto un consumo anomalo del contatore con matricola n. Pt_1
0000000000000814346 intestato allo stesso utente, causato da perdita occulta all' impianto interno, la predetta società prontamente provvedeva a darne comunicazione con nota del 13.03.2017 all' odierno appellante e riformulava i consumi dell' utenza idrica, ricalcolando alla tariffa base i consumi eccedenti e storici dell' utente per un periodo massimo di 6 mesi.
Altresì, il gestore sottolineava che in accoglimento della richiesta di rettifica del sig.
, la fattura n. 3017011000001925 emessa il 02.02.2017 era da ritenere conforme Pt_1
ai consumi idrici effettuati e rilevati. Invero, accertata l'anomalia lamentata dall' utente, la società idrica riconosceva in favore del sig. un accredito di € 143,25 ma, parimenti, vantava nei confronti Pt_1
dello stesso un debito di € 4.022,46, scaturito dai ricalcoli effettuati.
Tuttavia, all' esito del giudizio di primo grado, il Giudice di Pace di OR con la sentenza n. 109/2019, in parziale accoglimento della domanda attrice, condannava il sig. al pagamento in favore della società convenuta per la fornitura di acqua sino Pt_1
al 13.3.2017 la somma di € 2.586,02 oltre il saldo delle fatture relative ai consumi successivi.
Con atto di citazione in appello del 20.1.2020, regolarmente notificato alla controparte il sig. conveniva in giudizio la società al fine di Parte_1 CP_2
richiedere a questo Giudice la riforma della sentenza n. 109/2019, pronunciata in data
29/07/2019 dal giudice di pace di OR, in persona del dott. Catini e depositata in cancelleria con pec il 07/08/2019, non notificata, ritenendo il suddetto provvedimento erroneo, ingiusto e lesivo dei propri diritti.
Invero, l'odierno appellante asseriva che il giudice di primo grado non aveva tenuto in considerazione il recente orientamento giurisprudenziale – portato a sua conoscenza dallo stesso in sede di note conclusive - secondo il quale “va annullata la bolletta dell'acqua nella parte in cui addebita all'utente i consumi in eccesso causati da una perdita occulta, anche se il guasto riguarda le tubature del privato (Giudice di Pace di
Cassino sentenza n. 481172018; Trib. Brindisi sentenza n. 8888/2017; Trib. Rimini sentenza n. 119/2014). Altresì, a fondamento del gravame il consumatore specificava le parti della sentenza da riformare, precisando che il provvedimento del giudice di prime cure doveva essere riformato laddove a pagina 3, il Giudice di Pace di OR aveva affermato che: “compete, pertanto, all'utente dimostrare che l'anomalia non gli sia imputabile per difetto della dovuta diligenza;
in mancanza di tale prova l'utente sarà tenuto al pagamento dei consumi effettivamente misurati, anche se esorbitanti rispetto ai propri consumi medi.
Non vi è dubbio, infatti, sulla base dei principi generali e delle espresse disposizioni del regolamento, anche in caso di anomali consumi conseguenti a perdite occulte d'acqua,
l'utente sia responsabile tutte le volte in cui la perdita si sia verificata nell'impianto di sua proprietà…”.
Il sig. , inoltre, precisava che la riforma doveva interessare sia la parte della Pt_1
sentenza impugnata, laddove il giudicante esponeva a pagina 4: “nel caso de quo è ammessa la circostanza che gli eccessivi consumi fatturati nel periodo novembre 2015 al dicembre 2016 siano addebitabili essenzialmente ad una perdita occulta verificatasi nell'impianto dell'attore per causa non imputabile al medesimo. Tale circostanza risulta documentalmente provata dal reclamo proposto da parte attrice” sia la parte in cui il giudice di prime cure argomentava, affermando che “ritenuto che i primi dodici mesi in contestazione le conseguenze della perdita occulta debbano restare a carico dell'attore titolare dell'utenza essendosi il guasto verificato all'interno della sua proprietà per i successivi mesi di riferimento l'onere delle conseguenze della perdita appare equo ripartirsi tra le parti in ragione di concorrenti responsabilità determinate in misura paritaria ai sensi dell'art. 1226 c.c. tenendo conto della prevedibilità del danno e dell'eventuale concorso colposo del danneggiato. Pertanto, il complessivo importo portato dalle fatture indicate pari ad euro 1.847,63 deve essere posto a carico dell'attore nella misura pari alla metà determinata in euro 923,00. La complessiva somma dovuta dall'attore alla data del 13.03.2017 ammonta ad euro 2.586,02 “.
Altresì, l'utente evidenziava che, a differenza del gestore idrico che non aveva provato il corretto funzionamento del contatore, nonché la mancanza di manutenzione e dei relativi controlli, di avere dimostrato nel corso del giudizio di primo grado che l'eccessività dei consumi contestati era stata generata da fattori esterni al suo controllo.
In virtù di tanto, l'odierno appellante, ritenendo che la sentenza impugnata era erronea nella valutazione documentale, dei fatti sottesi e delle difese svolte dalle parti comprese le ammissioni e non contestazioni, nonché contraddittoria nel ragionamento logico giuridico, chiedeva in primo luogo l'immediata sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata ai sensi e per gli effetti degli artt. 351 e 283 c.p.c., in considerazione del danno grave e irreparabile derivante dall'esecuzione della medesima nonchè l' integrale riforma della sentenza impugnata.
Instaurato il contraddittorio, in data 1.2.2023 si costituiva con comparsa di costituzione e risposta la società eccependo in via preliminare l'inammissibilità Controparte_1
dell'appello per mancato rispetto delle forme di cui all'art. 342 c.p.c. e contestando le doglianze mosse dal Sig. in quanto del tutto generiche, pretestuose, infondate Pt_1
in fatto ed in diritto, poiché finalizzate esclusivamente ad evitare la corresponsione delle somme dallo stesso dovute per il servizio di fornitura idrica. In particolare, l'odierna appellata precisava che la fatturazione così ottenuta ed emessa era conforme ai consumi idrici effettuati e rilevati, poiché nelle fatture emesse dall
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erano riportati dettagliatamente i volumi, i periodi e le tariffe applicate. CP_1
Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto ex adverso dall' odierno appellante, il
GE CO asseriva di aver provveduto prontamente a rettificare l'importo esposto in bolletta, a seguito dell'accertamento dell'esistenza di una perdita occulta, in maniera chiara e trasparente, ricalcolando, per un periodo massimo di sei mesi, alla sola tariffa base i consumi eccedenti i consumi abituali dell'utente.
Pertanto, in considerazione alla legittimità della pretesa di pagamento dei consumi idrici relativi all'utenza idrica n. 200000906672 intestata al Sig. la società Parte_1
convenuta formulava le conclusioni esposte in epigrafe.
Nelle more, la causa veniva assegnata allo scrivente, che la tratteneva in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 05/12/2024, con concessione dei termini ridotti ex art. 190 c.p.c. di 60 giorni per comparsa conclusionale e 20 giorni per successive repliche al fine di garantire una più celere definizione del giudizio de quo.
Preliminarmente, va osservato che l'appello è stato tempestivamente proposto nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, non notificata.
Va disattesa, altresì, l'eccezione di inammissibilità del gravame per violazione dell'art. 342 c.p.c. sollevata dalla parte appellante in giudizio.
Ed invero, in merito alla disciplina, di cui all'art. 342 c.p.c., giova osservare, in linea generale, che quest'ultima disposizione pone a carico dell'appellante l'onere di specificità dei motivi di gravame;
ciò in ragione della natura propria del giudizio d'appello, il quale non può considerarsi come in passato, un riesame pieno nel merito della decisione impugnata (novum iudicium), avendo invece assunto le caratteristiche di un'impugnazione a critica vincolata (revisio prioris istantiae).
Di conseguenza, l'appellante, rivestendo sempre la posizione di attore nel giudizio di appello, è tenuto a dimostrare la fondatezza dei motivi di gravame, dovendo pertanto indicare le argomentazioni volte a confutare le ragioni poste dal primo giudice a fondamento della propria decisione (v. Cass. SU n. 3033/13 e tra le molteplici conformi
Cass. n. 20836/18; nonché Cass. 27 gennaio 2011, n. 1924).
Al riguardo, infatti, la Suprema Corte ha affermato che il principio relativo alla specificità dei motivi di appello, di cui all'art. 342 c.p.c., postula che alle argomentazioni della sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad inficiare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza scindibili dalle argomentazioni che la sorreggono.
L'appello deve, quindi, necessariamente contenere una parte argomentativa (idonea a contrastare la motivazione della sentenza impugnata v. tra le tante Cass. n. 12280/2016)
e deve, inoltre, rivolgere alla sentenza impugnata «censure puntuali e precise», ovvero deve contenere la specificazione «sia pure in forma succinta, degli errores attribuiti alla sentenza di primo grado» (Cass. n. 875/2001; Cass. n. 11710/2002; Cass. n.
27727/2005; Cass. n. 1707/2009).
Dunque, la formulazione dell'atto d'appello deve consentire di individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame, onde consentire all'appellato e al giudice di valutare esattamente la portata dell'impugnazione. Nel caso di specie, si osserva che la parte appellante, ha riportato nell'atto di citazione le parti del provvedimento che intendeva appellare, specificando altresì i motivi di appello che non hanno, pertanto, precluso alla controparte di comprendere la portata dell'impugnazione, come, del resto, è possibile desumere dal tenore delle compiute difese delle parti appellate.
Ed invero, a tal riguardo, giova richiamare l' orientamento, di cui alla sentenza delle
Sezioni Unite, n. 36481/2022, secondo cui l'art. 342 c.p.c., nel testo ante riforma
Cartabia, richiede che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”.
Poste le anzidette premesse, quanto al merito, l'appello è da accogliere in parte.
Va infatti rilevato come nel caso di specie parte attrice in primo grado contesti i consumi addebitati per 3.518,02 e di cui all'estratto conto datato 13.3.2027 ed inviato all'utente a seguito del reclamo da questo sporto e che induceva l' a rettificare CP_2
parzialmente gli importi precdentemente richiesti.
Il Giudice di prime cure con riguardo alle fatture emesse dopo il 15.3.2016 opera una decurtazione del 50% mentre per “i primi dodici mesi in contestazione” ritiene che le conseguenze della perdita debbano restare a carico dell'attore titolare dell'utenza essendosi il guato verificatosi all'interno della sua proprietà;
Invero, nel caso di specie si è di fronte all'ipotesi di consumo anomalo per una perdita della condotta idrica a causa di un guasto verificatosi a valle del misuratore e quindi nella proprietà dell'utente.
Sul punto la Cassazione con l'ordinanza n. n. 24904/21 del 15.09.2021 ha affermato il principio secondo cui il semplice invio di una fattura commerciale relativa ai consumi anomali registrati, a distanza di oltre due mesi dalla rilevazione degli stessi e senza alcuna preventiva espressa segnalazione del loro carattere anomalo, non consente di ritenere correttamente adempiuto l'obbligo informativo dell'ente somministrante nei confronti dell'utente finale. In virtù di tale pronuncia, il gestore deve consentire all'utente di avere preventiva contezza dell'anomalia nel consumo, in modo da potersi attivare al fine di evitare l'ulteriore aggravio del danno provocato dall'eventuale perdita occulta. La Corte stabilisce, altresì, che la mancata diligenza dell'utente, che non ha verificato il regolare funzionamento dell'impianto e del contatore e non ha fatto la cosiddetta “autolettura”, non esclude, di per sé, la sussistenza dell'inadempimento in capo all'azienda erogatrice del servizio dell'obbligo di segnalazione dei consumi anomali.
Tanto premesso in linea di principio, si rileva come nel caso di specie parte attrice deduce che nel febbraio 2016 l'istante riceveva le fatture relative al novembre 2014, e agli anni 2015 e 2016 “notando importi sproporzionati rispetto a quelli usuali ed un contestuale consumo idrico anormale”.
A seguito di tale comunicazione, l'istante, in data 18 marzo 2016, segnalava il guasto del proprio impianto interno e chiedeva la riformulazione dei consumi dell'utenza.
L a seguito di tale segnalazione procedeva, secondo l'appellante, solo ad una CP_2
ricalcolo del tutto insufficiente dei consumi e con nota del 13.3.2017 chiedeva il pagamento della somma di euro 3.518,02.
Con successiva lettera del 27 aprile 2017 l'istante contestava l'estratto conto del marzo
2017 con l'indicazione del suddetto importo da pagare.
Orbene, va osservato che il ricalcolo eseguito dall' a seguito della contestazione del CP_2
marzo 2016 ha riguardato anche a consumi relativi alle mensilità dal 2014 e 2015.
Implicitamente l anche con riguardo a tale annualità, con il ricalcolo ha CP_2
riconosciuto che i consumi erano eccessivi rispetto a quelli usuali e che essi erano causati dalla perdita interna all'impianto idrico dell'utente come da questo segnalato in apposito reclamo.
Orbene, la circostanza che le fatturazioni per tali anni 2014 e 2015 siano state conosciute solo nel febbraio 2016 non risulta specificamente contestata .
Pertanto, deve darsi atto che tempestivamente l'utente già nel marzo 2016 sporgeva reclamo chiedendo il ricalcolo delle fatturazioni a seguito della perdita del proprio impianto idrico, scoperta dopo la richiesta di pagamento delle fatture avanzata da CP_2 nel febbraio 2016.
In tale contesto di consumi sproporzionati conosciuti solo a seguito di richiesta di pagamento per mensilità relative a due annualità precedenti, la mancata autolettura da parte dell'utente dei propri consumi, conformemente all'orientamento della Cassazione sopra evidenziato, non esclude l'inadempimento del fornitore che ben poteva rendersi conto del consumi anomali dell'utente rispetto a quelli usuali e segnalarli a questo tempestivamente, segnalazione che nemmeno con la richiesta del febbraio 2016 è avvenuta.
Pertanto, la mancata autolettura da parte dell'utente contrariamente a quanto sostenuto dal Giudice di prime cure, stante la descritta situazione fattuale, non va valorizzata nel senso di attribuire responsabilità contrattuale (per violazione dei propri doveri di diligenza) all'utente per le mensilità anteriori al 18 marzo 2016, dovendo semmai portare a ravvisare inadempimento nekl comportamento dell'azienda erogatrice che richiedeva con ritardo i pagamenti e pur costatando la sproporzione dei consumi non segnalava tempestivamente il fatto all'utente il quale invece diligentemente e tempestivamente si attivava per scoprire la perdita del proprio impianto.
Nel caso di specie va costatato che l'utente è inadempiente ad ogni suo obbligo di pagamento di fronte a quanto richiesto con estratto conto del marzo 2017. Nessuna delle due parti ha provato quali fossero i consumi usuali per l'unità immobiliare del rispetto ai quali verificare in che percentuale il contatore misurasse consumi Pt_1
superiori a quelli abituali. Tuttavia, dalle riduzioni operate già dall'azienda erogatrice (a seguito del reclamo) per svariate fatture e risultanti dalla documentazione in atti, può ritenersi che i consumi misurati ed addebitati siano stati il doppio di quelli abituali, sicchè può confermarsi la decurtazione al 50% di quanto richiesto da e già operata dal GDP in primo CP_2
grado con riguardo a parte delle fatture.
Nel dettaglio quindi la fattura emessa il 28.11.2014 per 939,68 va ridota al 50% e quindi riportata ad euro 469,84. Essendo già stata riconosciuta la riduzione fino ad euro
772,03 dall'azienda erogatrice come da estratto conto del 13.3.2017, va accertata la non debenza per ulteriori 302,19.
Va poi ridotta al 50% la fattura emessa il 31.3.2015, da euro 579,00 ad euro 289,50.
Ancora va ridotta al 50% la fattura emessa il 30.6.2015, da 240,00 a 120 euro.
Infine va ridotta nella stessa misura la fattura emessa il 23.11.2015, da 276,00 ad euro
138,00.
In definitiva dunque va operata rispetto alla somma riconosciuta dal Giudice di prime cure come dovuta dall'utente e pari ad euro 2586,06, una ulteriore riduzione di euro
849,69, sicché la somma dovuta dal all' va quantificata in euro 1736,37. Pt_1 CP_2
L'accoglimento solo parziale dell'appello fa ritenere sussistenti i presupposti di legge per compensare al 50% le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata dal sig. Pt_1 , nei confronti del sig. società così provvede:
[...] Controparte_1
1. In parziale accoglimento dell'appello, riforma in parte la sentenza n. 109/2019 emessa dal Giudice di Pace di OR, Dott. Catini nel senso di accertare la non debenza da parte del della ulteriore somma di euro 849,69, sicchè la somma Pt_1
di cui all'estratto conto del 15.3.2017 di cui in parte motiva richiesta dalla odierna appellata al è ridotta ad euro 1.736,37; Pt_1
2. Compensa fra le parti le spese di lite al 50% ponendo a carico di parte appellata la quota residua che liquida in euro 84,00 per esborsi ed euro 1.276,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge;
Così deciso in Cassino 15 luglio 2025.
Il Giudice
Dr Luigi D'Angiolella 17