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1 gennaio 1993
1 gennaio 1993
Art. 374.
(Soccorso stradale e rimozione)
1. L'attivita' di soccorso stradale e di rimozione di veicoli sulle autostrade puo' essere affidata in concessione dall'ente proprietario della strada a soggetti autorizzati all'esercizio delle attivita' di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122 .
Nota all' art. 374:
- Per la legge n. 122 del 1992 si veda in nota all'art. 239.
(Soccorso stradale e rimozione)
1. L'attivita' di soccorso stradale e di rimozione di veicoli sulle autostrade puo' essere affidata in concessione dall'ente proprietario della strada a soggetti autorizzati all'esercizio delle attivita' di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122 .
Nota all' art. 374:
- Per la legge n. 122 del 1992 si veda in nota all'art. 239.
Commentario • 1
- 1. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/ · 30 aprile 2026 · 91.23807
[…] comma 12, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada). 1.1.- Il giudice rimettente riferisce di essere chiamato a giudicare del ricorso, proposto da G. […] Al riguardo, peraltro, l'art. 374 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) precisa che - sottolinea l'Avvocatura dello Stato - l'attività di soccorso stradale e di rimozione sulle autostrade può essere affidata in concessione dall'ente proprietario della strada a soggetti autorizzati, mentre l'Appendice IV al Titolo I, relativa all'art. 12 del medesimo regolamento, per parte propria, […]
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