Art. 374.
(Soccorso stradale e rimozione)
1. L'attivita' di soccorso stradale e di rimozione di veicoli sulle autostrade puo' essere affidata in concessione dall'ente proprietario della strada a soggetti autorizzati all'esercizio delle attivita' di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122 .
Nota all' art. 374:
- Per la legge n. 122 del 1992 si veda in nota all'art. 239.
(Soccorso stradale e rimozione)
1. L'attivita' di soccorso stradale e di rimozione di veicoli sulle autostrade puo' essere affidata in concessione dall'ente proprietario della strada a soggetti autorizzati all'esercizio delle attivita' di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122 .
Nota all' art. 374:
- Per la legge n. 122 del 1992 si veda in nota all'art. 239.