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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 20/01/2025, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10165/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei Giudici dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott.ssa Silvia Migliori, Giudice dott.ssa Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10165/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. URSO ILARIA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA ANDREA COSTA 81 40134 BOLOGNA presso il difensore avv.
URSO ILARIA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GURIOLI ELENA e CP_1 C.F._2 dell'avv. FUGHELLI STEFANO ( ) VIA CLEMENTE BONDIOLI 2 40054 C.F._3
BUDRIO; elettivamente domiciliato in VIA SARAGAT 13 40052 BARICELLA presso il difensore avv. GURIOLI ELENA
CONVENUTO/I
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 22.11.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 04.09.2024 (nata in [...], il Parte_2
19.11.1988) e (nato in [...], il [...]) proponevano domanda cumulativa CP_1 di separazione e divorzio, chiedendo la regolamentazione dei rapporti parentali e patrimoniali nell'interesse della prole minore.
Si premette che le parti hanno contratto matrimonio a Santa Barbara (USA), in data 25.08.2013, con atto regolarmente iscritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del Comune di Pianoro (BO) al n. 10, Parte II, Serie C, anno 2016.
pagina 1 di 10 Dalla loro unione è nato un figlio, (nato a [...], USA, il Parte_3
11.06.2016).
Con il ricorso, le parti chiedevano la pronuncia sul vincolo, di separazione e di divorzio, e la regolamentazione dei rapporti parentali e patrimoniali nell'interesse del figlio minore.
Con decreto (04.10.2024), il Giudice delegato fissava per il 22.11.2024 termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza (ex art. 127ter cpc), come da espressa richiesta delle parti che dichiaravano di rinunciare a comparire personalmente.
Allo scadere del termine, ritenuta la regolarità del deposito di note, il Giudice tratteneva la causa in decisione.
Queste le condizioni di cui le parti chiedono l'accoglimento:
1. i coniugi vivranno separatamente. In particolare:
- il signor , entro la data del 31 agosto 2024 lascerà l'abitazione coniugale in CP_1 locazione di San Lazzaro di Savena (BO), Via I Maggio 8 int. 2, e trasferirà la propria residenza altrove;
- la signora alla quale viene pertanto assegnata la casa coniugale, continuerà a Parte_1 risiedere in Italia unitamente al figlio minore presso l'abitazione di San di Savena, Via I Pt_3
Maggio 8 int. 2, attualmente locata ad entrambi i coniugi. La signora provvederà, non Pt_1 appena il signor avrà trasferito la propria residenza, a volturare le utenze e ad CP_1 intestarle a sé stessa;
2. dal momento della pronuncia della sentenza di separazione e in ogni caso dal momento in cui il sig. si trasferirà presso altra abitazione, la signora succederà al CP_1 Parte_1 signor nel contratto di locazione in essere relativamente all'immobile sito in San CP_1 Lazzaro di Savena, Via I Maggio 8 int. 2, ai sensi dell'art. 6 della Legge 27 Luglio 1978 n. 392.
3. al signor sarà garantito l'uso del garage dell'abitazione di Via I Maggio per la CP_1 conservazione dei propri effetti personali fino al reperimento di una nuova abitazione e comunque non oltre la data del 31 marzo 2025, data entro la quale il garage dovrà comunque essere liberato da ogni bene di sua proprietà;
4. I coniugi danno atto di aver effettuato una ricognizione dei beni mobili presenti nell'appartamento e di aver deciso di comune accordo come dividerli. Il signor CP_1 preleverà, in particolare, i Lego di e la minimoto attualmente conservata nel garage Pt_3 dell'abitazione. Tutto quanto il sig, lascerà nella casa coniugale e nel garage, eccezion CP_1 fatta per i beni sopra specificati, rimarrà dunque di esclusiva proprietà della signora Pt_1
5. il figlio minore resterà affidato ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente e Pt_3 residenza anagrafica, come precisato al punto 1., presso la madre;
6. al fine di salvaguardare le figure genitoriali, entrambi i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che lo riguardano e continueranno a curarne la salute, l'educazione e l'istruzione, consultandosi tra loro ed assumendo congiuntamente le decisioni più importanti, tenuto conto dei bisogni, delle capacità, delle aspirazioni ed inclinazioni naturali del bambino. In particolare, i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni che riguardano le attività sportive o ludico ricreative del bambino, confrontandosi quindi sull'opportunità che lo stesso ne intraprenda i relativi corsi. Per il resto, ciascun genitore curerà, senza interferenze dell'altro, la quotidianità del rapporto con il figlio quando questi si trovi presso di lui, assumendo autonomamente le relative decisioni nelle questioni di ordinaria amministrazione;
pagina 2 di 10
7. i genitori convengono sin da ora di rivolgersi congiuntamente ad uno psicologo al fine di richiedere un supporto di natura professionale e qualificata per la gestione delle eventuali difficoltà che il figlio dovesse affrontare in conseguenza della separazione dei genitori. Pt_3
Le spese saranno ripartite tra i coniugi in parti uguali;
8. i genitori convengono altresì che a partire da settembre 2024 che ha frequentato sino ad Pt_3 ora la scuola privata parentale “Casa Arcobaleno” sarà iscritto alla scuola pubblica;
9. il signor potrà vedere e tenere con sé il figlio secondo il seguente calendario e CP_1 Pt_3 con le seguenti modalità, tali da garantire, su base bisettimanale, la frequentazione equilibrata e paritetica del minore con entrambi i genitori:
Prima settimana: dal lunedì all'uscita da scuola fino al rientro a scuola del martedì mattina;
dal mercoledì all'uscita da scuola fino al rientro a scuola del giovedì; dal venerdì all'uscita da scuola per l'intero fine settimana, fino al rientro a scuola del lunedì;
Seconda settimana: dal martedì all'uscita da scuola per due pernottamenti consecutivi, fino al rientro a scuola del giovedì;
Durante la permanenza del minore presso un genitore, all'altro sarà garantita la possibilità di contattare telefonicamente il figlio una volta al giorno, ad orario da concordare, salvo circostanze eccezionali che rendano necessaria una più frequente comunicazione (es: malattia);
10. ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro eventuali problemi di salute che dovessero colpire il bambino durante la permanenza dello stesso presso le rispettive abitazioni;
11. i genitori si autorizzano reciprocamente sin da ora a ricorrere all'aiuto di parenti, amici e / o nuovi partner per accompagnare o ritirare il bambino da scuola, ai vari corsi e attività extrascolastiche e, più genericamente, ogni qualvolta si manifesti una esigenza di trasporto o accompagnamento alla quale il genitore non possa fare fronte personalmente;
12. ciascuno dei coniugi potrà trascorrere tre settimane all'anno, anche non continuative, di vacanza con il figlio da concordare con l'altro genitore per iscritto (anche via whatsapp) entro il 31 Pt_3 maggio di ciascun anno;
il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi 30 giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto motivandolo adeguatamente;
13. per l'anno in corso, avendo trascorso il periodo dell'8 al 19 luglio 2024 con il padre presso Pt_3 la località marittima di Pinarella di Cervia, i coniugi si sono accordati affinché dall'8 al 26 Agosto possa recarsi con la madre in Grecia. Nell'anno in corso, trascorrerà le vacanze di Natale, Pt_3 dal 20 dicembre 2024 all'8 gennaio 2025, con la madre negli Stati Uniti: in considerazione di ciò, i coniugi si sono accordati affinché il prossimo anno il bambino trascorra il Natale con il papà, che lo potrà tenere con sé per altrettanti giorni consecutivi (resta inteso che, ove il padre rimanga a
Bologna per le vacanze di Natale 2025, consentirà a di trascorrere qualche giorno anche Pt_3 con la madre, previo accordo con la medesima, qualora il bimbo lo desideri); in futuro, il bambino, salvo diverso accordo tra i genitori, trascorrerà alternativamente di anno in anno con il padre o con la madre le festività natalizie, precisandosi quanto segue: 7 giorni [anche non] consecutivi con ciascun genitore, alternando il giorno di Natale con quello di Capodanno;
tre giorni per le vacanze di Pasqua che comprenderanno ad anni alterni il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo; in generale, sarà consentito alla madre ed al figlio trascorrere le tre settimane di cui al punto 12 facendo rientro negli Stati Uniti d'America. pagina 3 di 10 14. al di fuori degli accordi specificamente presi dai coniugi e riportati ai punti precedenti, e fatta salva la possibilità di prevedere specifici periodi di vacanza con l'uno o l'altro genitore, Pt_3 trascorrerà i periodi di vacanza scolastica e le festività possibilmente con ciascun genitore ad anni alterni;
in caso di disaccordo, negli anni pari prevarrà la decisione della madre, negli anni dispari quella del padre;
15. i coniugi si impegnano a comunicarsi reciprocamente la destinazione e le località nelle quali alloggeranno durante le vacanze con il figlio nonché a garantire che lo stesso possa essere raggiunto telefonicamente dall'altro genitore secondo la modalità già riportata al punto 6.;
16. il signor corrisponderà alla signora a titolo di contributo al mantenimento CP_1 Pt_1 ordinario in favore del figlio la somma di €. 600,00 mensili, annualmente rivalutabili Pt_3 secondo le variazioni degli indici ISTAT, entro il giorno 15 (quindici) di ogni mese con bonifico bancario su conto corrente intestato alla signora Pt_1
17. le spese straordinarie per attività extrascolastiche e ludico ricreative, scolastiche, mediche non mutuabili, culturali, e ogni altra e diversa spesa che dovesse rendersi necessaria al di fuori delle ordinarie esigenze di vita dei figli sarà ripartita tra i coniugi al 50%;
18. In particolare, allo scopo di meglio individuare la ripartizione delle spese, i coniugi convengono che: ricomprese nel contributo ordinario al mantenimento siano le spese necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita quali vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica, spese per l'ordinaria cura della persona;
ricomprese tra le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli siano le spese corrispondenti a scelte già condivise dai genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori (a causa o dopo lo scioglimento dell'unione) documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese quelle per trattamenti e farmaci prescritti, spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico, spese sportive precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per attrezzature e corredo sportivo), spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per le relative attrezzature). Sono altresì ricomprese le spese per il conseguimento della patente di guida, per abbonamenti a mezzi di trasporto pubblico, spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica, spese per uscite scolastiche senza pernottamento, spese per visite mediche specialistiche prescritte dal medico di medicina generale, ticket sanitari, spese per apparecchi dentistici, spese oculistiche (comprese quelle per l'uso di lenti se prescritte), spese mediche aventi carattere di urgenza ed in generale le spese sostenute per accertamenti e trattamenti medico diagnostici presso strutture del SSN. Tali spese dovranno essere comunque documentate ai fini del rimborso;
ricomprese tra le spese straordinarie da concordare preventivamente, siano tutte le altre spese
(ad esempio: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, da effettuare presso strutture private, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari specialistici erogati in libera professione, compresi gli interventi chirurgici presso strutture private, tasse scolastiche per istituti privati e corsi universitari, di specializzazione, gite scolastiche ed altri viaggi con pernottamento, lezioni private, attività sportive o ludico ricreative, ecc...). Tali spese dovranno essere concordate tra i genitori secondo le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informare l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito
pagina 4 di 10 consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi 7 giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto motivando adeguatamente.
Il rimborso delle spese straordinarie, nella quota sopra indicata, avverrà, in favore del genitore che le ha anticipate, entro i quindici giorni successivi all'esibizione della relativa ricevuta fiscale (che dovrà essere intestata al figlio anche ai fini della corretta deducibilità della stessa) o del preventivo concordato;
19. i coniugi si accordano affinché il figlio siano posti fiscalmente a carico di ciascun genitore nella misura del 50%;
20. i genitori convengono che l'Assegno Unico sarà suddiviso tra loro al 50%, fino a che la signora non lo percepirà direttamente;
a tale fine, la stessa si impegna a formulare quanto prima Pt_1 la relativa richiesta non appena reperirà l'occupazione lavorativa;
21. il signor , contestualmente alla sottoscrizione del presente ricorso, corrisponderà alla CP_1 moglie la somma di € 10.000,00 una tantum, a titolo di liquidazione delle quota spettante alla medesima sui risparmi di famiglia. Al fine di consentire all'Ill.mo Tribunale ogni opportuna valutazione sulla congruità del contributo al mantenimento in favore di previsto dalle Pt_3 presenti condizioni di separazione, i coniugi precisano che la signora è attualmente in Pt_1 cerca di occupazione lavorativa. La stessa si impegna a reperire in ogni caso un'occupazione lavorativa entro la fine del mese di ottobre 2024. La precisazione è formulata allo scopo di evitare che all'indomani della pronuncia di separazione vengano avanzate da ambo le parti pretestuose domande di modifica dell'entità dei contributi sull'erroneo presupposto della mutata situazione economica di una delle stesse;
le parti inoltre convengono e stabiliscono la validità e vigenza delle presenti condizioni a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente ricorso.
22. L'auto tg FN491FN acquistata in regime di comunione dei beni rimarrà in proprietà esclusiva della moglie che si farà carico delle spese e dell'espletamento delle pratiche amministrative all'uopo necessarie.
23. le frequentazioni dei genitori con eventuali nuovi partners si svolgeranno nel rispetto del figlio
con assoluto riguardo alla stabilità emotiva, all'interesse morale e materiale dello Pt_3 stesso al fine di evitare qualsiasi forma di pregiudizio: la frequentazione con nuovi partners dovrà essere graduale e svolgersi nel rispetto dei ruoli delle figure genitoriali biologiche;
24. per tutto quanto non espressamente previsto dal presente accordo, le parti fanno integrale rinvio alla normativa vigente, in particolare per quanto riguarda l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale;
25. i coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio della carta di identità valevole per l'espatrio ed al passaporto anche in relazione al figlio ed al rilascio – rinnovo del passaporto per il figlio stesso;
*****
Ad avviso del Collegio possono essere fatte proprie, con la presente sentenza, le condizioni di cui al ricorso congiunto delle parti, valutando in particolare le determinazioni riguardanti il figlio della coppia, ancora minorenne, sia in termini di suo mantenimento economico, sia in termini di rapporto con entrambi i genitori, nella salvaguardia del suo diritto alla bi-genitorialità, in assenza di problematicità nei rapporti con entrambi i genitori.
In primo luogo, la domanda principale deve senz'altro trovare accoglimento. La separazione personale tra i coniugi deve essere pronunciata in quanto ne ricorrono tutti i presupposti di cui all'art.151 cc.
pagina 5 di 10 L'intollerabilità della convivenza è risultata sia dalle allegazioni delle parti, nonché dalla espressa dichiarazione delle stesse di non volersi riconciliare, volontà rappresentata sia in sede di ricorso ché in sede di note scritte in sostituzione dell'udienza.
Per quanto riguarda la regolamentazione dei rapporti parentali, in assenza di elemento alcuno che deponga in senso contrario, è corretto e rispondente all'interesse del minore l'affido condiviso con residenza anagrafica presso la madre e frequentazione secondo tempi paritetici, come da specchietto riepilogativo di cui al dispositivo.
Quindi, passando alle questioni di natura economica (dovere di mantenimento dei genitori dei figli minorenni o maggiorenni non ancora indipendenti economicamente per cause non dovute alla loro volontà o a loro scelte), sono state ponderate le condizioni economiche e le capacità reddituali dei genitori (documentate).
Anche se in presenza di attuale collocazione paritaria, è corretto disporre un contributo a favore del genitore con reddito sensibilmente inferiore. Infatti – premesso che la collocazione attiene alla sola determinazione dei tempi di permanenza del figlio con l'uno e con l'altro dei genitori, tenendo conto dell'interesse superiore del minore stesso - l'assegno di mantenimento è teso a garantire al minore le sue necessità. Pertanto, nel caso di collocazione paritaria tra genitori con reddito diverso, il mantenimento diretto potrebbe comportare una limitazione del diritto del minore, laddove nel periodo trascorso con il genitore con capacità economiche inferiori rispetto a quelle dell'altro genitore, non potesse avere un tenore di vita pressoché analogo.
Per queste ragioni, tenendo presente la diversità di reddito tra le parti e il fatto che la signora sia Pt_1 attualmente in cerca di occupazione lavorativa, appare assolutamente condivisibile la scelta dei genitori di porre a carico del padre, sig. , l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio con un CP_1 assegno di 600 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si precisa, inoltre, che le altre determinazioni di carattere puramente economico e che concernono unicamente il rapporto tra i coniugi (seppure rivestano importanza rispetto al contenuto del loro complessivo accordo), rientrano nella loro autonomia negoziale e sfuggono, pertanto, ad un vaglio nel merito da parte del Collegio, il quale si limita a prenderne atto.
Vista la natura ed i termini della presente decisione, sussistono giustificati motivi perché le spese siano interamente compensate.
*****
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza (anche istruttoria), eccezione e deduzione, assorbita o respinta, così provvede: dichiara la separazione personale tra:
(nata in [...], il [...]) Parte_2
e
(nato in [...], il [...]). CP_1
Unitisi in matrimonio a Santa Barbara (USA), in data 25.08.2013, con atto regolarmente iscritto nei
Registri degli Atti di Matrimonio del Comune di Pianoro (BO) al n. 10, Parte II, Serie C, anno 2016.
- Ordina all'Ufficiale di Stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza.
pagina 6 di 10 dà atto che il signor , entro la data del 31 agosto 2024 lascerà l'abitazione coniugale in CP_1 locazione di San Lazzaro di Savena (BO), Via I Maggio 8 int. 2, e trasferirà la propria residenza altrove;
dà atto e dispone l'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra Pt_1
La signora continuerà a risiedere in Italia unitamente al figlio minore presso Parte_1 Pt_3
l'abitazione di San di Savena, Via I Maggio 8 int. 2, attualmente locata ad entrambi i coniugi.
La signora provvederà, non appena il signor avrà trasferito la propria residenza, a Pt_1 CP_1 volturare le utenze e ad intestarle a sé stessa;
dà atto che dal momento della pronuncia della sentenza di separazione e in ogni caso dal momento in cui il sig. si trasferirà presso altra abitazione, la signora succederà al
CP_1 Parte_1 signor nel contratto di locazione in essere relativamente all'immobile sito in San Lazzaro
CP_1 di Savena, Via I Maggio 8 int. 2, ai sensi dell'art. 6 della Legge 27 Luglio 1978 n. 392. dà atto che al signor sarà garantito l'uso del garage dell'abitazione di Via I Maggio per la
CP_1 conservazione dei propri effetti personali fino al reperimento di una nuova abitazione e comunque non oltre la data del 31 marzo 2025, data entro la quale il garage dovrà comunque essere liberato da ogni bene di sua proprietà; dà atto che i coniugi danno atto di aver effettuato una ricognizione dei beni mobili presenti nell'appartamento e di aver deciso di comune accordo come dividerli. Il signor preleverà, in
CP_1 particolare, i Lego di e la minimoto attualmente conservata nel garage dell'abitazione. Tutto Pt_3 quanto il sig, lascerà nella casa coniugale e nel garage, eccezion fatta per i beni sopra
CP_1 specificati, rimarrà dunque di esclusiva proprietà della signora Pt_1
dà atto e dispone che il figlio minore resterà affidato ad entrambi i genitori, con collocazione Pt_3 prevalente e residenza anagrafica presso la madre;
dà atto e dispone che al fine di salvaguardare le figure genitoriali, entrambi i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che lo riguardano e continueranno a curarne la salute, l'educazione e l'istruzione, consultandosi tra loro ed assumendo congiuntamente le decisioni più importanti, tenuto conto dei bisogni, delle capacità, delle aspirazioni ed inclinazioni naturali del bambino. In particolare, i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni che riguardano le attività sportive o ludico ricreative del bambino, confrontandosi quindi sull'opportunità che lo stesso ne intraprenda i relativi corsi.
Per il resto, ciascun genitore curerà, senza interferenze dell'altro, la quotidianità del rapporto con il figlio quando questi si trovi presso di lui, assumendo autonomamente le relative decisioni nelle questioni di ordinaria amministrazione;
dà atto che i genitori convengono sin da ora di rivolgersi congiuntamente ad uno psicologo al fine di richiedere un supporto di natura professionale e qualificata per la gestione delle eventuali difficoltà che il figlio dovesse affrontare in conseguenza della separazione dei genitori. Le spese saranno Pt_3 ripartite tra i coniugi in parti uguali;
dà atto che i genitori convengono altresì che a partire da settembre 2024 che ha frequentato Pt_3 sino ad ora la scuola privata parentale “Casa Arcobaleno” sarà iscritto alla scuola pubblica;
dà atto e dispone che il signor potrà vedere e tenere con sé il figlio secondo il CP_1 Pt_3 seguente calendario e con le seguenti modalità, tali da garantire, su base bisettimanale, la frequentazione equilibrata e paritetica del minore con entrambi i genitori:
Prima settimana:
pagina 7 di 10 dal lunedì all'uscita da scuola fino al rientro a scuola del martedì mattina;
dal mercoledì all'uscita da scuola fino al rientro a scuola del giovedì; dal venerdì all'uscita da scuola per l'intero fine settimana, fino al rientro a scuola del lunedì;
Seconda settimana: dal martedì all'uscita da scuola per due pernottamenti consecutivi, fino al rientro a scuola del giovedì;
Durante la permanenza del minore presso un genitore, all'altro sarà garantita la possibilità di contattare telefonicamente il figlio una volta al giorno, ad orario da concordare, salvo circostanze eccezionali che rendano necessaria una più frequente comunicazione (es: malattia); ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro eventuali problemi di salute che dovessero colpire il bambino durante la permanenza dello stesso presso le rispettive abitazioni;
i genitori si autorizzano reciprocamente sin da ora a ricorrere all'aiuto di parenti, amici e / o nuovi partner per accompagnare o ritirare il bambino da scuola, ai vari corsi e attività extrascolastiche e, più genericamente, ogni qualvolta si manifesti una esigenza di trasporto o accompagnamento alla quale il genitore non possa fare fronte personalmente;
ciascuno dei coniugi potrà trascorrere tre settimane all'anno, anche non continuative, di vacanza con il figlio da concordare con l'altro genitore per iscritto (anche via whatsapp) entro il 31 maggio di ciascun Pt_3 anno;
il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi 30 giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto motivandolo adeguatamente;
per l'anno in corso, avendo trascorso il periodo dell'8 al 19 luglio 2024 con il padre presso la località Pt_3 marittima di Pinarella di Cervia, i coniugi si sono accordati affinché dall'8 al 26 Agosto possa recarsi con la madre in Grecia. Nell'anno in corso, trascorrerà le vacanze di Natale, dal 20 dicembre 2024 all'8 Pt_3 gennaio 2025, con la madre negli Stati Uniti: in considerazione di ciò, i coniugi si sono accordati affinché il prossimo anno il bambino trascorra il Natale con il papà, che lo potrà tenere con sé per altrettanti giorni consecutivi (resta inteso che, ove il padre rimanga a Bologna per le vacanze di Natale 2025, consentirà a di trascorrere qualche giorno anche con la madre, previo accordo con la medesima, qualora il bimbo Pt_3 lo desideri); in futuro, il bambino, salvo diverso accordo tra i genitori, trascorrerà alternativamente di anno in anno con il padre o con la madre le festività natalizie, precisandosi quanto segue: 7 giorni [anche non] consecutivi con ciascun genitore, alternando il giorno di Natale con quello di Capodanno;
tre giorni per le vacanze di Pasqua che comprenderanno ad anni alterni il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo; in generale, sarà consentito alla madre ed al figlio trascorrere le tre settimane di cui al punto 12 facendo rientro negli Stati Uniti d'America. al di fuori degli accordi specificamente presi dai coniugi e riportati ai punti precedenti, e fatta salva la possibilità di prevedere specifici periodi di vacanza con l'uno o l'altro genitore, trascorrerà i periodi Pt_3 di vacanza scolastica e le festività possibilmente con ciascun genitore ad anni alterni;
in caso di disaccordo, negli anni pari prevarrà la decisione della madre, negli anni dispari quella del padre;
i coniugi si impegnano a comunicarsi reciprocamente la destinazione e le località nelle quali alloggeranno durante le vacanze con il figlio nonché a garantire che lo stesso possa essere raggiunto telefonicamente dall'altro genitore secondo la modalità già riportata al punto 6.; dà atto e dispone che il signor corrisponderà alla signora a titolo di contributo al CP_1 Pt_1 mantenimento ordinario in favore del figlio la somma di €. 600,00 mensili, annualmente Pt_3 rivalutabili secondo le variazioni degli indici ISTAT, entro il giorno 15 (quindici) di ogni mese con bonifico bancario su conto corrente intestato alla signora Pt_1
pagina 8 di 10 dà atto e dispone che le spese straordinarie per attività extrascolastiche e ludico ricreative, scolastiche, mediche non mutuabili, culturali, e ogni altra e diversa spesa che dovesse rendersi necessaria al di fuori delle ordinarie esigenze di vita dei figli sarà ripartita tra i coniugi al 50%;
In particolare, allo scopo di meglio individuare la ripartizione delle spese, i coniugi convengono che: ricomprese nel contributo ordinario al mantenimento siano le spese necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita quali vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica, spese per l'ordinaria cura della persona;
ricomprese tra le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli siano le spese corrispondenti a scelte già condivise dai genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori (a causa o dopo lo scioglimento dell'unione) documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese quelle per trattamenti e farmaci prescritti, spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico, spese sportive precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per attrezzature e corredo sportivo), spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività
(incluse le spese per le relative attrezzature). Sono altresì ricomprese le spese per il conseguimento della patente di guida, per abbonamenti a mezzi di trasporto pubblico, spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica, spese per uscite scolastiche senza pernottamento, spese per visite mediche specialistiche prescritte dal medico di medicina generale, ticket sanitari, spese per apparecchi dentistici, spese oculistiche (comprese quelle per l'uso di lenti se prescritte), spese mediche aventi carattere di urgenza ed in generale le spese sostenute per accertamenti e trattamenti medico diagnostici presso strutture del SSN. Tali spese dovranno essere comunque documentate ai fini del rimborso;
ricomprese tra le spese straordinarie da concordare preventivamente, siano tutte le altre spese (ad esempio: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, da effettuare presso strutture private, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari specialistici erogati in libera professione, compresi gli interventi chirurgici presso strutture private, tasse scolastiche per istituti privati e corsi universitari, di specializzazione, gite scolastiche ed altri viaggi con pernottamento, lezioni private, attività sportive o ludico ricreative, ecc...). Tali spese dovranno essere concordate tra i genitori secondo le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informare l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi 7 giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto motivando adeguatamente.
Il rimborso delle spese straordinarie, nella quota sopra indicata, avverrà, in favore del genitore che le ha anticipate, entro i quindici giorni successivi all'esibizione della relativa ricevuta fiscale (che dovrà essere intestata al figlio anche ai fini della corretta deducibilità della stessa) o del preventivo concordato;
i coniugi si accordano affinché il figlio siano posti fiscalmente a carico di ciascun genitore nella misura del 50%;
i genitori convengono che l'Assegno Unico sarà suddiviso tra loro al 50%, fino a che la signora Pt_1 non lo percepirà direttamente;
a tale fine, la stessa si impegna a formulare quanto prima la relativa richiesta non appena reperirà l'occupazione lavorativa;
dà atto che il signor , contestualmente alla sottoscrizione del presente ricorso, corrisponderà CP_1 alla moglie la somma di € 10.000,00 una tantum, a titolo di liquidazione della quota spettante alla medesima sui risparmi di famiglia.
pagina 9 di 10 Le parti inoltre convengono e stabiliscono la validità e vigenza delle presenti condizioni a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente ricorso.
Dà atto che L'auto tg FN491FN acquistata in regime di comunione dei beni rimarrà in proprietà esclusiva della moglie che si farà carico delle spese e dell'espletamento delle pratiche amministrative all'uopo necessarie.
Dà atto che le frequentazioni dei genitori con eventuali nuovi partners si svolgeranno nel rispetto del figlio con assoluto riguardo alla stabilità emotiva, all'interesse morale e materiale dello stesso al Pt_3 fine di evitare qualsiasi forma di pregiudizio: la frequentazione con nuovi partners dovrà essere graduale e svolgersi nel rispetto dei ruoli delle figure genitoriali biologiche;
dà atto che per tutto quanto non espressamente previsto dal presente accordo, le parti fanno integrale rinvio alla normativa vigente, in particolare per quanto riguarda l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale;
dà atto che i coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio della carta di identità valevole per l'espatrio ed al passaporto anche in relazione al figlio ed al rilascio – rinnovo del passaporto per il figlio stesso;
dispone con separata ordinanza la remissione sul ruolo per la prosecuzione del giudizio di divorzio.
Spese compensate.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 15.01.2025.
Il Presidente estensore Dr Bruno Perla
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei Giudici dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott.ssa Silvia Migliori, Giudice dott.ssa Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10165/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. URSO ILARIA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA ANDREA COSTA 81 40134 BOLOGNA presso il difensore avv.
URSO ILARIA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GURIOLI ELENA e CP_1 C.F._2 dell'avv. FUGHELLI STEFANO ( ) VIA CLEMENTE BONDIOLI 2 40054 C.F._3
BUDRIO; elettivamente domiciliato in VIA SARAGAT 13 40052 BARICELLA presso il difensore avv. GURIOLI ELENA
CONVENUTO/I
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 22.11.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 04.09.2024 (nata in [...], il Parte_2
19.11.1988) e (nato in [...], il [...]) proponevano domanda cumulativa CP_1 di separazione e divorzio, chiedendo la regolamentazione dei rapporti parentali e patrimoniali nell'interesse della prole minore.
Si premette che le parti hanno contratto matrimonio a Santa Barbara (USA), in data 25.08.2013, con atto regolarmente iscritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del Comune di Pianoro (BO) al n. 10, Parte II, Serie C, anno 2016.
pagina 1 di 10 Dalla loro unione è nato un figlio, (nato a [...], USA, il Parte_3
11.06.2016).
Con il ricorso, le parti chiedevano la pronuncia sul vincolo, di separazione e di divorzio, e la regolamentazione dei rapporti parentali e patrimoniali nell'interesse del figlio minore.
Con decreto (04.10.2024), il Giudice delegato fissava per il 22.11.2024 termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza (ex art. 127ter cpc), come da espressa richiesta delle parti che dichiaravano di rinunciare a comparire personalmente.
Allo scadere del termine, ritenuta la regolarità del deposito di note, il Giudice tratteneva la causa in decisione.
Queste le condizioni di cui le parti chiedono l'accoglimento:
1. i coniugi vivranno separatamente. In particolare:
- il signor , entro la data del 31 agosto 2024 lascerà l'abitazione coniugale in CP_1 locazione di San Lazzaro di Savena (BO), Via I Maggio 8 int. 2, e trasferirà la propria residenza altrove;
- la signora alla quale viene pertanto assegnata la casa coniugale, continuerà a Parte_1 risiedere in Italia unitamente al figlio minore presso l'abitazione di San di Savena, Via I Pt_3
Maggio 8 int. 2, attualmente locata ad entrambi i coniugi. La signora provvederà, non Pt_1 appena il signor avrà trasferito la propria residenza, a volturare le utenze e ad CP_1 intestarle a sé stessa;
2. dal momento della pronuncia della sentenza di separazione e in ogni caso dal momento in cui il sig. si trasferirà presso altra abitazione, la signora succederà al CP_1 Parte_1 signor nel contratto di locazione in essere relativamente all'immobile sito in San CP_1 Lazzaro di Savena, Via I Maggio 8 int. 2, ai sensi dell'art. 6 della Legge 27 Luglio 1978 n. 392.
3. al signor sarà garantito l'uso del garage dell'abitazione di Via I Maggio per la CP_1 conservazione dei propri effetti personali fino al reperimento di una nuova abitazione e comunque non oltre la data del 31 marzo 2025, data entro la quale il garage dovrà comunque essere liberato da ogni bene di sua proprietà;
4. I coniugi danno atto di aver effettuato una ricognizione dei beni mobili presenti nell'appartamento e di aver deciso di comune accordo come dividerli. Il signor CP_1 preleverà, in particolare, i Lego di e la minimoto attualmente conservata nel garage Pt_3 dell'abitazione. Tutto quanto il sig, lascerà nella casa coniugale e nel garage, eccezion CP_1 fatta per i beni sopra specificati, rimarrà dunque di esclusiva proprietà della signora Pt_1
5. il figlio minore resterà affidato ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente e Pt_3 residenza anagrafica, come precisato al punto 1., presso la madre;
6. al fine di salvaguardare le figure genitoriali, entrambi i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che lo riguardano e continueranno a curarne la salute, l'educazione e l'istruzione, consultandosi tra loro ed assumendo congiuntamente le decisioni più importanti, tenuto conto dei bisogni, delle capacità, delle aspirazioni ed inclinazioni naturali del bambino. In particolare, i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni che riguardano le attività sportive o ludico ricreative del bambino, confrontandosi quindi sull'opportunità che lo stesso ne intraprenda i relativi corsi. Per il resto, ciascun genitore curerà, senza interferenze dell'altro, la quotidianità del rapporto con il figlio quando questi si trovi presso di lui, assumendo autonomamente le relative decisioni nelle questioni di ordinaria amministrazione;
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7. i genitori convengono sin da ora di rivolgersi congiuntamente ad uno psicologo al fine di richiedere un supporto di natura professionale e qualificata per la gestione delle eventuali difficoltà che il figlio dovesse affrontare in conseguenza della separazione dei genitori. Pt_3
Le spese saranno ripartite tra i coniugi in parti uguali;
8. i genitori convengono altresì che a partire da settembre 2024 che ha frequentato sino ad Pt_3 ora la scuola privata parentale “Casa Arcobaleno” sarà iscritto alla scuola pubblica;
9. il signor potrà vedere e tenere con sé il figlio secondo il seguente calendario e CP_1 Pt_3 con le seguenti modalità, tali da garantire, su base bisettimanale, la frequentazione equilibrata e paritetica del minore con entrambi i genitori:
Prima settimana: dal lunedì all'uscita da scuola fino al rientro a scuola del martedì mattina;
dal mercoledì all'uscita da scuola fino al rientro a scuola del giovedì; dal venerdì all'uscita da scuola per l'intero fine settimana, fino al rientro a scuola del lunedì;
Seconda settimana: dal martedì all'uscita da scuola per due pernottamenti consecutivi, fino al rientro a scuola del giovedì;
Durante la permanenza del minore presso un genitore, all'altro sarà garantita la possibilità di contattare telefonicamente il figlio una volta al giorno, ad orario da concordare, salvo circostanze eccezionali che rendano necessaria una più frequente comunicazione (es: malattia);
10. ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro eventuali problemi di salute che dovessero colpire il bambino durante la permanenza dello stesso presso le rispettive abitazioni;
11. i genitori si autorizzano reciprocamente sin da ora a ricorrere all'aiuto di parenti, amici e / o nuovi partner per accompagnare o ritirare il bambino da scuola, ai vari corsi e attività extrascolastiche e, più genericamente, ogni qualvolta si manifesti una esigenza di trasporto o accompagnamento alla quale il genitore non possa fare fronte personalmente;
12. ciascuno dei coniugi potrà trascorrere tre settimane all'anno, anche non continuative, di vacanza con il figlio da concordare con l'altro genitore per iscritto (anche via whatsapp) entro il 31 Pt_3 maggio di ciascun anno;
il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi 30 giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto motivandolo adeguatamente;
13. per l'anno in corso, avendo trascorso il periodo dell'8 al 19 luglio 2024 con il padre presso Pt_3 la località marittima di Pinarella di Cervia, i coniugi si sono accordati affinché dall'8 al 26 Agosto possa recarsi con la madre in Grecia. Nell'anno in corso, trascorrerà le vacanze di Natale, Pt_3 dal 20 dicembre 2024 all'8 gennaio 2025, con la madre negli Stati Uniti: in considerazione di ciò, i coniugi si sono accordati affinché il prossimo anno il bambino trascorra il Natale con il papà, che lo potrà tenere con sé per altrettanti giorni consecutivi (resta inteso che, ove il padre rimanga a
Bologna per le vacanze di Natale 2025, consentirà a di trascorrere qualche giorno anche Pt_3 con la madre, previo accordo con la medesima, qualora il bimbo lo desideri); in futuro, il bambino, salvo diverso accordo tra i genitori, trascorrerà alternativamente di anno in anno con il padre o con la madre le festività natalizie, precisandosi quanto segue: 7 giorni [anche non] consecutivi con ciascun genitore, alternando il giorno di Natale con quello di Capodanno;
tre giorni per le vacanze di Pasqua che comprenderanno ad anni alterni il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo; in generale, sarà consentito alla madre ed al figlio trascorrere le tre settimane di cui al punto 12 facendo rientro negli Stati Uniti d'America. pagina 3 di 10 14. al di fuori degli accordi specificamente presi dai coniugi e riportati ai punti precedenti, e fatta salva la possibilità di prevedere specifici periodi di vacanza con l'uno o l'altro genitore, Pt_3 trascorrerà i periodi di vacanza scolastica e le festività possibilmente con ciascun genitore ad anni alterni;
in caso di disaccordo, negli anni pari prevarrà la decisione della madre, negli anni dispari quella del padre;
15. i coniugi si impegnano a comunicarsi reciprocamente la destinazione e le località nelle quali alloggeranno durante le vacanze con il figlio nonché a garantire che lo stesso possa essere raggiunto telefonicamente dall'altro genitore secondo la modalità già riportata al punto 6.;
16. il signor corrisponderà alla signora a titolo di contributo al mantenimento CP_1 Pt_1 ordinario in favore del figlio la somma di €. 600,00 mensili, annualmente rivalutabili Pt_3 secondo le variazioni degli indici ISTAT, entro il giorno 15 (quindici) di ogni mese con bonifico bancario su conto corrente intestato alla signora Pt_1
17. le spese straordinarie per attività extrascolastiche e ludico ricreative, scolastiche, mediche non mutuabili, culturali, e ogni altra e diversa spesa che dovesse rendersi necessaria al di fuori delle ordinarie esigenze di vita dei figli sarà ripartita tra i coniugi al 50%;
18. In particolare, allo scopo di meglio individuare la ripartizione delle spese, i coniugi convengono che: ricomprese nel contributo ordinario al mantenimento siano le spese necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita quali vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica, spese per l'ordinaria cura della persona;
ricomprese tra le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli siano le spese corrispondenti a scelte già condivise dai genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori (a causa o dopo lo scioglimento dell'unione) documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese quelle per trattamenti e farmaci prescritti, spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico, spese sportive precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per attrezzature e corredo sportivo), spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per le relative attrezzature). Sono altresì ricomprese le spese per il conseguimento della patente di guida, per abbonamenti a mezzi di trasporto pubblico, spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica, spese per uscite scolastiche senza pernottamento, spese per visite mediche specialistiche prescritte dal medico di medicina generale, ticket sanitari, spese per apparecchi dentistici, spese oculistiche (comprese quelle per l'uso di lenti se prescritte), spese mediche aventi carattere di urgenza ed in generale le spese sostenute per accertamenti e trattamenti medico diagnostici presso strutture del SSN. Tali spese dovranno essere comunque documentate ai fini del rimborso;
ricomprese tra le spese straordinarie da concordare preventivamente, siano tutte le altre spese
(ad esempio: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, da effettuare presso strutture private, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari specialistici erogati in libera professione, compresi gli interventi chirurgici presso strutture private, tasse scolastiche per istituti privati e corsi universitari, di specializzazione, gite scolastiche ed altri viaggi con pernottamento, lezioni private, attività sportive o ludico ricreative, ecc...). Tali spese dovranno essere concordate tra i genitori secondo le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informare l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito
pagina 4 di 10 consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi 7 giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto motivando adeguatamente.
Il rimborso delle spese straordinarie, nella quota sopra indicata, avverrà, in favore del genitore che le ha anticipate, entro i quindici giorni successivi all'esibizione della relativa ricevuta fiscale (che dovrà essere intestata al figlio anche ai fini della corretta deducibilità della stessa) o del preventivo concordato;
19. i coniugi si accordano affinché il figlio siano posti fiscalmente a carico di ciascun genitore nella misura del 50%;
20. i genitori convengono che l'Assegno Unico sarà suddiviso tra loro al 50%, fino a che la signora non lo percepirà direttamente;
a tale fine, la stessa si impegna a formulare quanto prima Pt_1 la relativa richiesta non appena reperirà l'occupazione lavorativa;
21. il signor , contestualmente alla sottoscrizione del presente ricorso, corrisponderà alla CP_1 moglie la somma di € 10.000,00 una tantum, a titolo di liquidazione delle quota spettante alla medesima sui risparmi di famiglia. Al fine di consentire all'Ill.mo Tribunale ogni opportuna valutazione sulla congruità del contributo al mantenimento in favore di previsto dalle Pt_3 presenti condizioni di separazione, i coniugi precisano che la signora è attualmente in Pt_1 cerca di occupazione lavorativa. La stessa si impegna a reperire in ogni caso un'occupazione lavorativa entro la fine del mese di ottobre 2024. La precisazione è formulata allo scopo di evitare che all'indomani della pronuncia di separazione vengano avanzate da ambo le parti pretestuose domande di modifica dell'entità dei contributi sull'erroneo presupposto della mutata situazione economica di una delle stesse;
le parti inoltre convengono e stabiliscono la validità e vigenza delle presenti condizioni a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente ricorso.
22. L'auto tg FN491FN acquistata in regime di comunione dei beni rimarrà in proprietà esclusiva della moglie che si farà carico delle spese e dell'espletamento delle pratiche amministrative all'uopo necessarie.
23. le frequentazioni dei genitori con eventuali nuovi partners si svolgeranno nel rispetto del figlio
con assoluto riguardo alla stabilità emotiva, all'interesse morale e materiale dello Pt_3 stesso al fine di evitare qualsiasi forma di pregiudizio: la frequentazione con nuovi partners dovrà essere graduale e svolgersi nel rispetto dei ruoli delle figure genitoriali biologiche;
24. per tutto quanto non espressamente previsto dal presente accordo, le parti fanno integrale rinvio alla normativa vigente, in particolare per quanto riguarda l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale;
25. i coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio della carta di identità valevole per l'espatrio ed al passaporto anche in relazione al figlio ed al rilascio – rinnovo del passaporto per il figlio stesso;
*****
Ad avviso del Collegio possono essere fatte proprie, con la presente sentenza, le condizioni di cui al ricorso congiunto delle parti, valutando in particolare le determinazioni riguardanti il figlio della coppia, ancora minorenne, sia in termini di suo mantenimento economico, sia in termini di rapporto con entrambi i genitori, nella salvaguardia del suo diritto alla bi-genitorialità, in assenza di problematicità nei rapporti con entrambi i genitori.
In primo luogo, la domanda principale deve senz'altro trovare accoglimento. La separazione personale tra i coniugi deve essere pronunciata in quanto ne ricorrono tutti i presupposti di cui all'art.151 cc.
pagina 5 di 10 L'intollerabilità della convivenza è risultata sia dalle allegazioni delle parti, nonché dalla espressa dichiarazione delle stesse di non volersi riconciliare, volontà rappresentata sia in sede di ricorso ché in sede di note scritte in sostituzione dell'udienza.
Per quanto riguarda la regolamentazione dei rapporti parentali, in assenza di elemento alcuno che deponga in senso contrario, è corretto e rispondente all'interesse del minore l'affido condiviso con residenza anagrafica presso la madre e frequentazione secondo tempi paritetici, come da specchietto riepilogativo di cui al dispositivo.
Quindi, passando alle questioni di natura economica (dovere di mantenimento dei genitori dei figli minorenni o maggiorenni non ancora indipendenti economicamente per cause non dovute alla loro volontà o a loro scelte), sono state ponderate le condizioni economiche e le capacità reddituali dei genitori (documentate).
Anche se in presenza di attuale collocazione paritaria, è corretto disporre un contributo a favore del genitore con reddito sensibilmente inferiore. Infatti – premesso che la collocazione attiene alla sola determinazione dei tempi di permanenza del figlio con l'uno e con l'altro dei genitori, tenendo conto dell'interesse superiore del minore stesso - l'assegno di mantenimento è teso a garantire al minore le sue necessità. Pertanto, nel caso di collocazione paritaria tra genitori con reddito diverso, il mantenimento diretto potrebbe comportare una limitazione del diritto del minore, laddove nel periodo trascorso con il genitore con capacità economiche inferiori rispetto a quelle dell'altro genitore, non potesse avere un tenore di vita pressoché analogo.
Per queste ragioni, tenendo presente la diversità di reddito tra le parti e il fatto che la signora sia Pt_1 attualmente in cerca di occupazione lavorativa, appare assolutamente condivisibile la scelta dei genitori di porre a carico del padre, sig. , l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio con un CP_1 assegno di 600 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si precisa, inoltre, che le altre determinazioni di carattere puramente economico e che concernono unicamente il rapporto tra i coniugi (seppure rivestano importanza rispetto al contenuto del loro complessivo accordo), rientrano nella loro autonomia negoziale e sfuggono, pertanto, ad un vaglio nel merito da parte del Collegio, il quale si limita a prenderne atto.
Vista la natura ed i termini della presente decisione, sussistono giustificati motivi perché le spese siano interamente compensate.
*****
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza (anche istruttoria), eccezione e deduzione, assorbita o respinta, così provvede: dichiara la separazione personale tra:
(nata in [...], il [...]) Parte_2
e
(nato in [...], il [...]). CP_1
Unitisi in matrimonio a Santa Barbara (USA), in data 25.08.2013, con atto regolarmente iscritto nei
Registri degli Atti di Matrimonio del Comune di Pianoro (BO) al n. 10, Parte II, Serie C, anno 2016.
- Ordina all'Ufficiale di Stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza.
pagina 6 di 10 dà atto che il signor , entro la data del 31 agosto 2024 lascerà l'abitazione coniugale in CP_1 locazione di San Lazzaro di Savena (BO), Via I Maggio 8 int. 2, e trasferirà la propria residenza altrove;
dà atto e dispone l'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra Pt_1
La signora continuerà a risiedere in Italia unitamente al figlio minore presso Parte_1 Pt_3
l'abitazione di San di Savena, Via I Maggio 8 int. 2, attualmente locata ad entrambi i coniugi.
La signora provvederà, non appena il signor avrà trasferito la propria residenza, a Pt_1 CP_1 volturare le utenze e ad intestarle a sé stessa;
dà atto che dal momento della pronuncia della sentenza di separazione e in ogni caso dal momento in cui il sig. si trasferirà presso altra abitazione, la signora succederà al
CP_1 Parte_1 signor nel contratto di locazione in essere relativamente all'immobile sito in San Lazzaro
CP_1 di Savena, Via I Maggio 8 int. 2, ai sensi dell'art. 6 della Legge 27 Luglio 1978 n. 392. dà atto che al signor sarà garantito l'uso del garage dell'abitazione di Via I Maggio per la
CP_1 conservazione dei propri effetti personali fino al reperimento di una nuova abitazione e comunque non oltre la data del 31 marzo 2025, data entro la quale il garage dovrà comunque essere liberato da ogni bene di sua proprietà; dà atto che i coniugi danno atto di aver effettuato una ricognizione dei beni mobili presenti nell'appartamento e di aver deciso di comune accordo come dividerli. Il signor preleverà, in
CP_1 particolare, i Lego di e la minimoto attualmente conservata nel garage dell'abitazione. Tutto Pt_3 quanto il sig, lascerà nella casa coniugale e nel garage, eccezion fatta per i beni sopra
CP_1 specificati, rimarrà dunque di esclusiva proprietà della signora Pt_1
dà atto e dispone che il figlio minore resterà affidato ad entrambi i genitori, con collocazione Pt_3 prevalente e residenza anagrafica presso la madre;
dà atto e dispone che al fine di salvaguardare le figure genitoriali, entrambi i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che lo riguardano e continueranno a curarne la salute, l'educazione e l'istruzione, consultandosi tra loro ed assumendo congiuntamente le decisioni più importanti, tenuto conto dei bisogni, delle capacità, delle aspirazioni ed inclinazioni naturali del bambino. In particolare, i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni che riguardano le attività sportive o ludico ricreative del bambino, confrontandosi quindi sull'opportunità che lo stesso ne intraprenda i relativi corsi.
Per il resto, ciascun genitore curerà, senza interferenze dell'altro, la quotidianità del rapporto con il figlio quando questi si trovi presso di lui, assumendo autonomamente le relative decisioni nelle questioni di ordinaria amministrazione;
dà atto che i genitori convengono sin da ora di rivolgersi congiuntamente ad uno psicologo al fine di richiedere un supporto di natura professionale e qualificata per la gestione delle eventuali difficoltà che il figlio dovesse affrontare in conseguenza della separazione dei genitori. Le spese saranno Pt_3 ripartite tra i coniugi in parti uguali;
dà atto che i genitori convengono altresì che a partire da settembre 2024 che ha frequentato Pt_3 sino ad ora la scuola privata parentale “Casa Arcobaleno” sarà iscritto alla scuola pubblica;
dà atto e dispone che il signor potrà vedere e tenere con sé il figlio secondo il CP_1 Pt_3 seguente calendario e con le seguenti modalità, tali da garantire, su base bisettimanale, la frequentazione equilibrata e paritetica del minore con entrambi i genitori:
Prima settimana:
pagina 7 di 10 dal lunedì all'uscita da scuola fino al rientro a scuola del martedì mattina;
dal mercoledì all'uscita da scuola fino al rientro a scuola del giovedì; dal venerdì all'uscita da scuola per l'intero fine settimana, fino al rientro a scuola del lunedì;
Seconda settimana: dal martedì all'uscita da scuola per due pernottamenti consecutivi, fino al rientro a scuola del giovedì;
Durante la permanenza del minore presso un genitore, all'altro sarà garantita la possibilità di contattare telefonicamente il figlio una volta al giorno, ad orario da concordare, salvo circostanze eccezionali che rendano necessaria una più frequente comunicazione (es: malattia); ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro eventuali problemi di salute che dovessero colpire il bambino durante la permanenza dello stesso presso le rispettive abitazioni;
i genitori si autorizzano reciprocamente sin da ora a ricorrere all'aiuto di parenti, amici e / o nuovi partner per accompagnare o ritirare il bambino da scuola, ai vari corsi e attività extrascolastiche e, più genericamente, ogni qualvolta si manifesti una esigenza di trasporto o accompagnamento alla quale il genitore non possa fare fronte personalmente;
ciascuno dei coniugi potrà trascorrere tre settimane all'anno, anche non continuative, di vacanza con il figlio da concordare con l'altro genitore per iscritto (anche via whatsapp) entro il 31 maggio di ciascun Pt_3 anno;
il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi 30 giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto motivandolo adeguatamente;
per l'anno in corso, avendo trascorso il periodo dell'8 al 19 luglio 2024 con il padre presso la località Pt_3 marittima di Pinarella di Cervia, i coniugi si sono accordati affinché dall'8 al 26 Agosto possa recarsi con la madre in Grecia. Nell'anno in corso, trascorrerà le vacanze di Natale, dal 20 dicembre 2024 all'8 Pt_3 gennaio 2025, con la madre negli Stati Uniti: in considerazione di ciò, i coniugi si sono accordati affinché il prossimo anno il bambino trascorra il Natale con il papà, che lo potrà tenere con sé per altrettanti giorni consecutivi (resta inteso che, ove il padre rimanga a Bologna per le vacanze di Natale 2025, consentirà a di trascorrere qualche giorno anche con la madre, previo accordo con la medesima, qualora il bimbo Pt_3 lo desideri); in futuro, il bambino, salvo diverso accordo tra i genitori, trascorrerà alternativamente di anno in anno con il padre o con la madre le festività natalizie, precisandosi quanto segue: 7 giorni [anche non] consecutivi con ciascun genitore, alternando il giorno di Natale con quello di Capodanno;
tre giorni per le vacanze di Pasqua che comprenderanno ad anni alterni il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo; in generale, sarà consentito alla madre ed al figlio trascorrere le tre settimane di cui al punto 12 facendo rientro negli Stati Uniti d'America. al di fuori degli accordi specificamente presi dai coniugi e riportati ai punti precedenti, e fatta salva la possibilità di prevedere specifici periodi di vacanza con l'uno o l'altro genitore, trascorrerà i periodi Pt_3 di vacanza scolastica e le festività possibilmente con ciascun genitore ad anni alterni;
in caso di disaccordo, negli anni pari prevarrà la decisione della madre, negli anni dispari quella del padre;
i coniugi si impegnano a comunicarsi reciprocamente la destinazione e le località nelle quali alloggeranno durante le vacanze con il figlio nonché a garantire che lo stesso possa essere raggiunto telefonicamente dall'altro genitore secondo la modalità già riportata al punto 6.; dà atto e dispone che il signor corrisponderà alla signora a titolo di contributo al CP_1 Pt_1 mantenimento ordinario in favore del figlio la somma di €. 600,00 mensili, annualmente Pt_3 rivalutabili secondo le variazioni degli indici ISTAT, entro il giorno 15 (quindici) di ogni mese con bonifico bancario su conto corrente intestato alla signora Pt_1
pagina 8 di 10 dà atto e dispone che le spese straordinarie per attività extrascolastiche e ludico ricreative, scolastiche, mediche non mutuabili, culturali, e ogni altra e diversa spesa che dovesse rendersi necessaria al di fuori delle ordinarie esigenze di vita dei figli sarà ripartita tra i coniugi al 50%;
In particolare, allo scopo di meglio individuare la ripartizione delle spese, i coniugi convengono che: ricomprese nel contributo ordinario al mantenimento siano le spese necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita quali vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica, spese per l'ordinaria cura della persona;
ricomprese tra le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli siano le spese corrispondenti a scelte già condivise dai genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori (a causa o dopo lo scioglimento dell'unione) documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese quelle per trattamenti e farmaci prescritti, spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico, spese sportive precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per attrezzature e corredo sportivo), spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività
(incluse le spese per le relative attrezzature). Sono altresì ricomprese le spese per il conseguimento della patente di guida, per abbonamenti a mezzi di trasporto pubblico, spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica, spese per uscite scolastiche senza pernottamento, spese per visite mediche specialistiche prescritte dal medico di medicina generale, ticket sanitari, spese per apparecchi dentistici, spese oculistiche (comprese quelle per l'uso di lenti se prescritte), spese mediche aventi carattere di urgenza ed in generale le spese sostenute per accertamenti e trattamenti medico diagnostici presso strutture del SSN. Tali spese dovranno essere comunque documentate ai fini del rimborso;
ricomprese tra le spese straordinarie da concordare preventivamente, siano tutte le altre spese (ad esempio: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, da effettuare presso strutture private, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari specialistici erogati in libera professione, compresi gli interventi chirurgici presso strutture private, tasse scolastiche per istituti privati e corsi universitari, di specializzazione, gite scolastiche ed altri viaggi con pernottamento, lezioni private, attività sportive o ludico ricreative, ecc...). Tali spese dovranno essere concordate tra i genitori secondo le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informare l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi 7 giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto motivando adeguatamente.
Il rimborso delle spese straordinarie, nella quota sopra indicata, avverrà, in favore del genitore che le ha anticipate, entro i quindici giorni successivi all'esibizione della relativa ricevuta fiscale (che dovrà essere intestata al figlio anche ai fini della corretta deducibilità della stessa) o del preventivo concordato;
i coniugi si accordano affinché il figlio siano posti fiscalmente a carico di ciascun genitore nella misura del 50%;
i genitori convengono che l'Assegno Unico sarà suddiviso tra loro al 50%, fino a che la signora Pt_1 non lo percepirà direttamente;
a tale fine, la stessa si impegna a formulare quanto prima la relativa richiesta non appena reperirà l'occupazione lavorativa;
dà atto che il signor , contestualmente alla sottoscrizione del presente ricorso, corrisponderà CP_1 alla moglie la somma di € 10.000,00 una tantum, a titolo di liquidazione della quota spettante alla medesima sui risparmi di famiglia.
pagina 9 di 10 Le parti inoltre convengono e stabiliscono la validità e vigenza delle presenti condizioni a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente ricorso.
Dà atto che L'auto tg FN491FN acquistata in regime di comunione dei beni rimarrà in proprietà esclusiva della moglie che si farà carico delle spese e dell'espletamento delle pratiche amministrative all'uopo necessarie.
Dà atto che le frequentazioni dei genitori con eventuali nuovi partners si svolgeranno nel rispetto del figlio con assoluto riguardo alla stabilità emotiva, all'interesse morale e materiale dello stesso al Pt_3 fine di evitare qualsiasi forma di pregiudizio: la frequentazione con nuovi partners dovrà essere graduale e svolgersi nel rispetto dei ruoli delle figure genitoriali biologiche;
dà atto che per tutto quanto non espressamente previsto dal presente accordo, le parti fanno integrale rinvio alla normativa vigente, in particolare per quanto riguarda l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale;
dà atto che i coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio della carta di identità valevole per l'espatrio ed al passaporto anche in relazione al figlio ed al rilascio – rinnovo del passaporto per il figlio stesso;
dispone con separata ordinanza la remissione sul ruolo per la prosecuzione del giudizio di divorzio.
Spese compensate.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 15.01.2025.
Il Presidente estensore Dr Bruno Perla
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