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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 08/10/2025, n. 2670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2670 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
I SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Federica Peluso ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1392/2021 pendente
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. GIUGLIANO Parte_1 C.F._1
ER (C.F. ); C.F._2
APPELLANTE
E
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. CRESCENZO ALFREDO CP_1 P.IVA_1
(C.F. ; C.F._3
APPELLATA
, in persona del l.r.p.t., con sede in Nola, alla Via San Tommaso n. 13; CP_2
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: lesione personale
CONCLUSIONI: con le note scritte depositate ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. con scadenza al
1 07.10.2025, le parti concludevano riportandosi ai rispettivi scritti difensivi insistendo per l'accoglimento delle conclusioni formulate;
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. proponeva appello avverso la sentenza n. 9235/2020, depositata in data Parte_1
19.08.2020, del Giudice di Pace di Nola, chiedendo in riforma della stessa di riconoscere la fondatezza della domanda attorea e condannare la al risarcimento delle lesioni subìte CP_1 dall'appellante e condannare i convenuti al pagamento delle spese di lite e dei compensi per il doppio grado di giudizio.
2. La si costituiva ed eccepiva l'inammissibilità dell'appello per la genericità delle Controparte_3 contestazioni dell'appellante avverso la sentenza impugnata nonché la manifesta infondatezza dei motivi articolati, chiedendo di confermare la sentenza gravata.
3. La pur ritualmente citata (cfr. rinnovazione della notifica in atti), non si costituiva e ne CP_2
è stata dichiarata la contumacia con ordinanza del 17.05.2022.
4. In via preliminare, va dato atto della tempestività dell'appello proposto, tenuto conto della prima notifica dell'atto di citazione (25.02.2021) rispetto alla pubblicazione della sentenza di primo grado, anche in considerazione della sospensione feriale dei termini.
Del pari, l'appello risulta procedibile ai sensi dell'art. 348 c.p.c., dal momento che l'iscrizione a ruolo
è avvenuta nel termine di cui all'art. 165 c.p.c.
Sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità per mancata indicazione della motivazione dell'atto di appello, dovendosi aderire all'interpretazione fornita dalla Suprema Corte in virtù della quale “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012 vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instatiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 16.11.2017, n. 27199).
Nel caso in esame, l'appellante ha adeguatamente indicato le motivazioni su cui si fonda l'impugnazione, risultando ampiamente determinata ed inequivoca sia la doglianza lamentata
2 dall'appellante, relativa all'inattendibilità della teste escussa nonché al mancato raggiungimento della prova circa l'inconsistenza dinamica ed il nesso eziologico, sia la pronuncia di riforma avuta di mira.
5. L'appello è infondato e deve essere rigettato, dovendosi condividere le motivazioni rese dal
Giudice di prime cure.
Giova preliminarmente evidenziare che le doglianze dell'appellante concernono l'erronea interpretazione della prova testimoniale ammessa dal Giudice di prime cure nonché l'omessa valutazione del complessivo apparato probatorio, giacché il Giudice di pace, nella sentenza impugnata, ha rigettato l'appello “per inattendibilità della teste escussa, inconsistenza dinamica delle modalità di accadimento del sinistro ed assenza di nesso causale tra i danni evidenziati dalla bicicletta con la dinamica descritta”.
La valutazione delle risultanze istruttorie su cui fondare il proprio convincimento è una prerogativa rientrante nell'apprezzamento dell'organo giudicante. Deve, infatti, essere richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, cui la scrivente ritiene di aderire, in virtù del quale “a norma dell'art. 116 c.p.c. rientra nel potere discrezionale del giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, valutare all'uopo le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza e scegliere, fra le varie risultanze istruttorie, quelle ritenute idonee e rilevanti” (cfr. cfr. Cass. civ., sez. lav., n. 1272/1981; Cass. civ., sez. lav.,
n. 2565/1979). Altrettanto pacifico è il principio secondo cui l'apprezzamento del giudice di merito, nel porre a fondamento della propria decisione una argomentazione, tratta dalla analisi di fonti di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (ex plurimis, cfr. Cass. civ., n. 21187/2019). Sono infatti riservate al Giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta tra le risultanze probatorie di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione nonchè la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento, per cui è insindacabile, in sede di legittimità, l'accertamento dei fatti operato dal Giudice di merito, ove con la censura proposta se ne voglia sostituire un altro ad esito diverso (Cass. civ.,
n. 1359/2014)”.
Sul punto, l'operato del Giudice di prime cure nella valutazione dei fatti circa i mezzi istruttori assunti nel corso del giudizio non risulta passibile di censura e risulta condivisibile, dal momento che la motivazione che ha condotto al rigetto della domanda risulta congrua, adeguata ed esente da censure.
3 Ed invero, la sentenza impugnata si fonda su una corretta disamina della documentazione versata in atti e della testimonianza assunta nel corso del predetto giudizio, evidenziato come non risulti affatto provata la dinamica del sinistro descritta dall'attore, non compatibile con i danni riportati dalla bicicletta, come da fotografie allegate, né con quanto dichiarato dalla teste che ha Testimone_1 riferito come la bici condotta dall'odierno appellante sia stata colpita sulla ruota posteriore, riportando invece danni soltanto sulla parte anteriore.
Meritano infatti condivisione le censure del Giudicante di prime cure relative alla scarsa attendibilità della teste la quale ha reso dichiarazione testimoniale all'udienza del 14.02.201, Testimone_1 specificandosi ulteriormente che la testa ricorda precisamente le modalità della caduta del ma Pt_1 non se il conducente della Scenic, sebbene lo stesso fosse sceso, come da sue dichiarazioni, per accompagnare l'odierno appellante in ospedale, fosse un uomo o una donna ( cfr. verbale di udienza del 14.02.2018: “Ricordo che era la fine di settembre dell'anno 2015, erano le ore 18:00 circa ed io mi trovavo in
Saviano al Corso Umberto I quando ho assistito ad un sinistro stradale. ADR: Ho visto un ragazzo a bordo di una bici di colore nero ed arancio che percorreva Corso Umberto I, camminando sul margine sinistro della predetta via.
Improvvisamente da tergo sopraggiungeva una Scenic non ricordo da chi era condotta se un uomo o una donna che impattava con il paraurti anteriore estro la ruota posteriore della bici facendo cadere sia il ciclista che la bici. ADR:
Preciso che il ragazzo cadeva a terra con il suo lato destro. Dopo l'impatto mi sono avvicinata al ragazzo ed ho visto che lamentava dolori alla spalla e al ginocchio destro. ADR: Ricordo che il conducente della Scenic dopo l'impatto scese
e vidi che voleva accompagnarlo in ospedale, però il ragazzo decide di chiamare i suoi familiari”).
In primo luogo, si osserva che la valutazione di attendibilità, secondo la giurisprudenza di legittimità, si riferisce alla veridicità della deposizione, sottoposta alla valutazione discrezionale del giudice, sulla base di elementi di natura oggettiva (precisione, completezza, possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (cfr. Cassazione civile sez. I, 30/03/2023, n.
8988).
Nel caso in esame, la deposizione testimoniale, considerata nel suo complesso, induce a ritenere scarsamente attendibile la teste, per quanto precedentemente considerato, non potendosi ritenere attendibile un testimone che rammenti con precisione gli asseriti danni riportati dalla bicicletta e dal ma non rammenta neppure il sesso del conducente della Scenic. Pt_1
4 Ad ogni modo, deve essere evidenziato che dalla dichiarazione della non risulta comunque Tes_2 provata la dinamica descritta nell'atto di citazione. Ed infatti, il ha specificato nell'atto Pt_1 introduttivo del giudizio di prime cure che “ percorreva regolarmente a bordo della sua bici il Parte_1
Corso Umberto I, con direzione Corso Vittorio Emanuele;
che giunto all'altezza dell'intersezione con Via Crocelle, nel mentre si accingeva a svoltare a destra nella predetta via, veniva investito da un'autovettura Renault Scenic Tg.
GC322AC, assicurata per la RCA presso la che il sinistro si verificava in quanto il Controparte_4 conducente della Renault Scenic, nel provenire da tergo e nel tentativo di sorpassare il ciclista, non rispettava la dovuta distanza di sicurezza, sicché lo impattava causandone la rovinosa caduta al suolo unitamente alla sua bici”.
Ebbene, dalle dichiarazioni della teste emerge, invece, che la stessa ha assistito al sinistro vedendo
“un ragazzo a bordo di una bici di colore nero ed arancio che percorreva il Corso Umberto I, camminando sul margine sinistro della predetta via. Improvvisamente da tergo sopraggiunse una Scenic non ricordo da chi era guidata, se un uomo o una donna, che impattava con i paraurti anteriore destro la ruota posteriore della bici facendo cadere il sinistro dalla bici. ADR: Preciso che il ragazzo cadeva a terra con il suo lato destro”.
Occorre rammentare che l'allegazione del fatto costitutivo contenuta nell'atto di citazione, nei suoi elementi strutturali della condotta colposa, del danno e del nesso di causalità, vale a cristallizzare e a circoscrivere il thema probandum ed il thema decidendum con la conseguenza che la prova idonea a giustificare l'accoglimento della domanda sarà soltanto quella che consenta di avallare la veridicità di tali allegazioni. La dinamica descritta dal teste, come correttamente evidenziato dal Giudice di prime cure, non collima con quanto quella descritta dall'appellante il quale ha chiaramente individuato la condotta colposa e dannosa nell'erroneo tentativo di sorpasso, circostanza questa non riferita dalla testimone e rispetto alla quale alcuna prova è emersa nel corso del presente giudizio.
Le considerazioni che precedono inducono a ritenere non raggiunta la prova del nesso di causalità tra la dinamica del sinistro invocata dall'appellante ed i danni per i quali si domanda il ristoro.
Per quanto considerato deve quindi essere rigettato l'appello proposto.
6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio, in assenza di nota spese di parte, come da dispositivo, ai sensi del D.M. Giustizia 10.03.2014 n. 55, come modificato dal DM 147/2022, in relazione al valore della controversia e all'attività concretamente esercitata dai difensori costituiti rapportata anche al tenore delle difese svolte.
7. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n. 115, così come inserito dall' art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile, ai sensi del successivo art. 5 18, dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
Il Tribunale, I Sezione Civile, nella persona del Giudice, dott.ssa Federica Peluso, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Pace di Parte_1
Nola n. 2485/2020, così provvede:
a) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza del Giudice di Pace di Nola n.
2485/2020, depositata in data 19.08.2020;
b) Condanna al pagamento in favore di in persona del Parte_1 Controparte_1 procuratore p.t., delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 1.701,00, per compensi professionali, oltre IVA, c.p.a. e spese generali al 15%, come per legge;
c) Dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma I quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato a carico di parte appellante.
Così deciso in Nola, in data 08.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Federica Peluso
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
I SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Federica Peluso ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1392/2021 pendente
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. GIUGLIANO Parte_1 C.F._1
ER (C.F. ); C.F._2
APPELLANTE
E
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. CRESCENZO ALFREDO CP_1 P.IVA_1
(C.F. ; C.F._3
APPELLATA
, in persona del l.r.p.t., con sede in Nola, alla Via San Tommaso n. 13; CP_2
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: lesione personale
CONCLUSIONI: con le note scritte depositate ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. con scadenza al
1 07.10.2025, le parti concludevano riportandosi ai rispettivi scritti difensivi insistendo per l'accoglimento delle conclusioni formulate;
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. proponeva appello avverso la sentenza n. 9235/2020, depositata in data Parte_1
19.08.2020, del Giudice di Pace di Nola, chiedendo in riforma della stessa di riconoscere la fondatezza della domanda attorea e condannare la al risarcimento delle lesioni subìte CP_1 dall'appellante e condannare i convenuti al pagamento delle spese di lite e dei compensi per il doppio grado di giudizio.
2. La si costituiva ed eccepiva l'inammissibilità dell'appello per la genericità delle Controparte_3 contestazioni dell'appellante avverso la sentenza impugnata nonché la manifesta infondatezza dei motivi articolati, chiedendo di confermare la sentenza gravata.
3. La pur ritualmente citata (cfr. rinnovazione della notifica in atti), non si costituiva e ne CP_2
è stata dichiarata la contumacia con ordinanza del 17.05.2022.
4. In via preliminare, va dato atto della tempestività dell'appello proposto, tenuto conto della prima notifica dell'atto di citazione (25.02.2021) rispetto alla pubblicazione della sentenza di primo grado, anche in considerazione della sospensione feriale dei termini.
Del pari, l'appello risulta procedibile ai sensi dell'art. 348 c.p.c., dal momento che l'iscrizione a ruolo
è avvenuta nel termine di cui all'art. 165 c.p.c.
Sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità per mancata indicazione della motivazione dell'atto di appello, dovendosi aderire all'interpretazione fornita dalla Suprema Corte in virtù della quale “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012 vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instatiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 16.11.2017, n. 27199).
Nel caso in esame, l'appellante ha adeguatamente indicato le motivazioni su cui si fonda l'impugnazione, risultando ampiamente determinata ed inequivoca sia la doglianza lamentata
2 dall'appellante, relativa all'inattendibilità della teste escussa nonché al mancato raggiungimento della prova circa l'inconsistenza dinamica ed il nesso eziologico, sia la pronuncia di riforma avuta di mira.
5. L'appello è infondato e deve essere rigettato, dovendosi condividere le motivazioni rese dal
Giudice di prime cure.
Giova preliminarmente evidenziare che le doglianze dell'appellante concernono l'erronea interpretazione della prova testimoniale ammessa dal Giudice di prime cure nonché l'omessa valutazione del complessivo apparato probatorio, giacché il Giudice di pace, nella sentenza impugnata, ha rigettato l'appello “per inattendibilità della teste escussa, inconsistenza dinamica delle modalità di accadimento del sinistro ed assenza di nesso causale tra i danni evidenziati dalla bicicletta con la dinamica descritta”.
La valutazione delle risultanze istruttorie su cui fondare il proprio convincimento è una prerogativa rientrante nell'apprezzamento dell'organo giudicante. Deve, infatti, essere richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, cui la scrivente ritiene di aderire, in virtù del quale “a norma dell'art. 116 c.p.c. rientra nel potere discrezionale del giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, valutare all'uopo le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza e scegliere, fra le varie risultanze istruttorie, quelle ritenute idonee e rilevanti” (cfr. cfr. Cass. civ., sez. lav., n. 1272/1981; Cass. civ., sez. lav.,
n. 2565/1979). Altrettanto pacifico è il principio secondo cui l'apprezzamento del giudice di merito, nel porre a fondamento della propria decisione una argomentazione, tratta dalla analisi di fonti di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (ex plurimis, cfr. Cass. civ., n. 21187/2019). Sono infatti riservate al Giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta tra le risultanze probatorie di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione nonchè la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento, per cui è insindacabile, in sede di legittimità, l'accertamento dei fatti operato dal Giudice di merito, ove con la censura proposta se ne voglia sostituire un altro ad esito diverso (Cass. civ.,
n. 1359/2014)”.
Sul punto, l'operato del Giudice di prime cure nella valutazione dei fatti circa i mezzi istruttori assunti nel corso del giudizio non risulta passibile di censura e risulta condivisibile, dal momento che la motivazione che ha condotto al rigetto della domanda risulta congrua, adeguata ed esente da censure.
3 Ed invero, la sentenza impugnata si fonda su una corretta disamina della documentazione versata in atti e della testimonianza assunta nel corso del predetto giudizio, evidenziato come non risulti affatto provata la dinamica del sinistro descritta dall'attore, non compatibile con i danni riportati dalla bicicletta, come da fotografie allegate, né con quanto dichiarato dalla teste che ha Testimone_1 riferito come la bici condotta dall'odierno appellante sia stata colpita sulla ruota posteriore, riportando invece danni soltanto sulla parte anteriore.
Meritano infatti condivisione le censure del Giudicante di prime cure relative alla scarsa attendibilità della teste la quale ha reso dichiarazione testimoniale all'udienza del 14.02.201, Testimone_1 specificandosi ulteriormente che la testa ricorda precisamente le modalità della caduta del ma Pt_1 non se il conducente della Scenic, sebbene lo stesso fosse sceso, come da sue dichiarazioni, per accompagnare l'odierno appellante in ospedale, fosse un uomo o una donna ( cfr. verbale di udienza del 14.02.2018: “Ricordo che era la fine di settembre dell'anno 2015, erano le ore 18:00 circa ed io mi trovavo in
Saviano al Corso Umberto I quando ho assistito ad un sinistro stradale. ADR: Ho visto un ragazzo a bordo di una bici di colore nero ed arancio che percorreva Corso Umberto I, camminando sul margine sinistro della predetta via.
Improvvisamente da tergo sopraggiungeva una Scenic non ricordo da chi era condotta se un uomo o una donna che impattava con il paraurti anteriore estro la ruota posteriore della bici facendo cadere sia il ciclista che la bici. ADR:
Preciso che il ragazzo cadeva a terra con il suo lato destro. Dopo l'impatto mi sono avvicinata al ragazzo ed ho visto che lamentava dolori alla spalla e al ginocchio destro. ADR: Ricordo che il conducente della Scenic dopo l'impatto scese
e vidi che voleva accompagnarlo in ospedale, però il ragazzo decide di chiamare i suoi familiari”).
In primo luogo, si osserva che la valutazione di attendibilità, secondo la giurisprudenza di legittimità, si riferisce alla veridicità della deposizione, sottoposta alla valutazione discrezionale del giudice, sulla base di elementi di natura oggettiva (precisione, completezza, possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (cfr. Cassazione civile sez. I, 30/03/2023, n.
8988).
Nel caso in esame, la deposizione testimoniale, considerata nel suo complesso, induce a ritenere scarsamente attendibile la teste, per quanto precedentemente considerato, non potendosi ritenere attendibile un testimone che rammenti con precisione gli asseriti danni riportati dalla bicicletta e dal ma non rammenta neppure il sesso del conducente della Scenic. Pt_1
4 Ad ogni modo, deve essere evidenziato che dalla dichiarazione della non risulta comunque Tes_2 provata la dinamica descritta nell'atto di citazione. Ed infatti, il ha specificato nell'atto Pt_1 introduttivo del giudizio di prime cure che “ percorreva regolarmente a bordo della sua bici il Parte_1
Corso Umberto I, con direzione Corso Vittorio Emanuele;
che giunto all'altezza dell'intersezione con Via Crocelle, nel mentre si accingeva a svoltare a destra nella predetta via, veniva investito da un'autovettura Renault Scenic Tg.
GC322AC, assicurata per la RCA presso la che il sinistro si verificava in quanto il Controparte_4 conducente della Renault Scenic, nel provenire da tergo e nel tentativo di sorpassare il ciclista, non rispettava la dovuta distanza di sicurezza, sicché lo impattava causandone la rovinosa caduta al suolo unitamente alla sua bici”.
Ebbene, dalle dichiarazioni della teste emerge, invece, che la stessa ha assistito al sinistro vedendo
“un ragazzo a bordo di una bici di colore nero ed arancio che percorreva il Corso Umberto I, camminando sul margine sinistro della predetta via. Improvvisamente da tergo sopraggiunse una Scenic non ricordo da chi era guidata, se un uomo o una donna, che impattava con i paraurti anteriore destro la ruota posteriore della bici facendo cadere il sinistro dalla bici. ADR: Preciso che il ragazzo cadeva a terra con il suo lato destro”.
Occorre rammentare che l'allegazione del fatto costitutivo contenuta nell'atto di citazione, nei suoi elementi strutturali della condotta colposa, del danno e del nesso di causalità, vale a cristallizzare e a circoscrivere il thema probandum ed il thema decidendum con la conseguenza che la prova idonea a giustificare l'accoglimento della domanda sarà soltanto quella che consenta di avallare la veridicità di tali allegazioni. La dinamica descritta dal teste, come correttamente evidenziato dal Giudice di prime cure, non collima con quanto quella descritta dall'appellante il quale ha chiaramente individuato la condotta colposa e dannosa nell'erroneo tentativo di sorpasso, circostanza questa non riferita dalla testimone e rispetto alla quale alcuna prova è emersa nel corso del presente giudizio.
Le considerazioni che precedono inducono a ritenere non raggiunta la prova del nesso di causalità tra la dinamica del sinistro invocata dall'appellante ed i danni per i quali si domanda il ristoro.
Per quanto considerato deve quindi essere rigettato l'appello proposto.
6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio, in assenza di nota spese di parte, come da dispositivo, ai sensi del D.M. Giustizia 10.03.2014 n. 55, come modificato dal DM 147/2022, in relazione al valore della controversia e all'attività concretamente esercitata dai difensori costituiti rapportata anche al tenore delle difese svolte.
7. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n. 115, così come inserito dall' art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile, ai sensi del successivo art. 5 18, dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
Il Tribunale, I Sezione Civile, nella persona del Giudice, dott.ssa Federica Peluso, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Pace di Parte_1
Nola n. 2485/2020, così provvede:
a) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza del Giudice di Pace di Nola n.
2485/2020, depositata in data 19.08.2020;
b) Condanna al pagamento in favore di in persona del Parte_1 Controparte_1 procuratore p.t., delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 1.701,00, per compensi professionali, oltre IVA, c.p.a. e spese generali al 15%, come per legge;
c) Dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma I quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato a carico di parte appellante.
Così deciso in Nola, in data 08.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Federica Peluso
6