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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 19/11/2025, n. 5585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5585 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4639/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. VE MA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4639/2023 promossa da:
, (C.F. ), domiciliato in indirizzo telematico presso i difensori;
Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli avvocati Nicola Manna e Gianfranco Gatto (C.F. GLUIGI BRUNO giusta procura in atti.
ATTORE
contro
(C.F. ), domiciliato in CORSO ITALIA 171 95121 CATANIA;
CP_1 P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'avv. TAMBASCO FRANCESCA giusta procura in atti.
CONVENUTO
pagina 1 di 15 Posta in decisione all'udienza del 07.07.2025, sulle conclusioni precisate come in atti, previa assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società conveniva in giudizio innanzi a Parte_1
questo Tribunale la società proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo CP_1
provvisoriamente esecutivo n°1426/2023(R.G. n. 2849/2023) reso dal Tribunale civile di Catania in data 10-11.03.2023 e notificato in data 24.03.2023, con il quale veniva ad essa ingiunto il pagamento della somma di € 6.082,70 oltre interessi legali e spese del procedimento monitorio, dovuta in virtù di fatture emesse dall'opposta per la fornitura di merce.
Eccepiva l'opponente l'inefficacia del decreto ingiuntivo e ne invocava la revoca, preliminarmente eccependo il difetto di procedibilità per assenza di svolgimento del procedimento di mediazione ai sensi del D.Ls n. 28/2010 ed evidenziando l'incompetenza territoriale del Giudice adito.
Nel merito deduceva l'infondatezza della pretesa creditoria avanzata da parte opposta per intervenuto pregresso adempimento, eccependo la violazione e falsa applicazione di legge nonché travisamento dei fatti e avanzava domanda di risarcimento dei danni all'immagine.
Infine, chiedeva a questo G.I.: “In via Principale in accoglimento della presente domanda la
delibazione di nullità, d'annullamento e/o di inefficacia e\o di revoca, in ogni più ampia accezione,
previa immediata sospensiva anche inaudita altera parte della concessa provvisoria esecuzione del
decreto ingiuntivo suepigrafato, in opposizione a ricorso per ingiunzione N. R.G. 2849/2023 e
pedissequo decreto ingiuntivo n. 1426/2023 del 11/03/2023 depositato il 10/03/2023 Repert. n.
pagina 2 di 15 1782/2023 del 11/03/2023 notificato il 24 marzo 2023, ricorrendo gravi motivi ex art. 649 c.p.c., in
subordine si chiede espressamente di ordinare alla opposta di offrire congrua cauzione per
l'ammontare delle eventuali restituzioni, spese e danni ex art. 648 c.p.c. ult. Cpv. giuste ragioni e
motivi d'appresso, precipuamente esposti e sostenuti col quale si intima l'immediato pagamento della
complessiva somma di € 6082,70; oltre interessi come determinati in domanda, fino al saldo, e le
spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 567,00 per compensi ed € 145,50 per esborsi,
oltre i.v.a. e c.p.a., per le causali d'appresso invocate avendo già interamente adempiuto alla propria
obbligazione l'ingiunta. Nel Merito il rigetto dell'avversa pretesa-domanda dacchè infondata in toto
ed in singulis, in fatto ed in diritto, giusti motivi d'appresso sostenuti e filologicemente, articolati, con
accoglimento integrale delle eccezioni e richieste formulate dall'opponente. Con riserva di integrare il
petitum mediato, se occorrente e all'esito della costituzione avversa, in sede di tempestiva emendatio.
Contestualmente per la condanna, quindi, della convenuta: I°) al risarcimento del nocumento arrecato
alla attrice in ogni più ampia accezione, sin d'ora, indicato nella complessiva somma di euro 5.000,oo,
ovvero nella diversa somma indicata dal Giudicante adìto secondo il proprio senso di giustizia ed
equità, al quale sin d'ora, si fa espresso affidamento. II°) Per l'accertamento e la declaratoria del
diritto dell'opponente in via risarcitoria ad ottenere nei confronti e a carico della opposta, la
condanna al pagamento a titolo di risarcimento danni all'immagine e da perdita di chanches nelle
forme del lucro cessante e del danno emergente, riconducibili eziologicamente al nocumento derivato
dalla duplicazione della pretesa creditoria, nella misura che in Giudicante adito secondo in proprio
senso di equità e giustizia valuterà e riterrà congruo, oltre accessori di legge maturati e maturandi, nel
quale, sin d'ora, si ripone espresso affidamento, con o senza ausilio di CTU, giuste causali e
motivazioni, d'appresso, precipuamente edotti. Nonchè il rigetto dell'avversa pretesa-domanda dacchè
pagina 3 di 15 infondata in toto ed in singulis, in fatto ed in diritto, giusti motivi d'appresso sostenuti e
filologicemente, articolati, con accoglimento integrale delle eccezioni e richieste formulate dalla
convenuta. Con riserva di integrare il petitum mediato, se occorrente e all'esito della costituzione
avversa, in sede di tempestiva emendatio. In ogni Caso la condanna della ricorrente ex art. 96 del
c.p.c., al pagamento delle spese di giudizio ed al risarcimento dei danni in ragione di euro 5.000,oo,
ovverosia, nella diversa entità che il Giudice adìto vorrà indicare secondo il proprio senso di equità e
giustizia, nel quale si ripone espresso affidamento;
Gradatamente la eventuale e remota dichiarazione
compensazione giudiziale dei crediti ex art.1241 e segg.c.c., per le rispettive quantità corrispondenti e
accertare. Con ogni effetto ed onere di legge, salvezza e facoltà.”
Si costituiva in giudizio l'opposta, contestando gli assunti attorei perché infondati in fatto e in diritto e chiedeva a questo G.I.:” contrariis reiectis, -preliminarmente rigettare l'istanza di sospensione non
sussistendo i gravi motivi di cui all'art.649 c.p.c.; -sempre in via preliminare dichiarare inammissibile
e/o rigettare l'eccezione di incompetenza territoriale formulata dall'opponente per i motivi sopra
indicati essendo competente il Tribunale di Catania e non il Tribunale di Lamezia Terme;
-nel merito,
ritenere e dichiarare infondata in fatto ed in diritto la proposta opposizione e, considerato che
sussistono i presupposti di cui all'art. 633 c.p.c., confermare il decreto ingiuntivo n. 1426/2023
legittimamente emesso dal Tribunale di Catania, contestualmente rigettare tutte le domande
dell'attrice ivi comprese le improcedibili ed infondate domande riconvenzionali per i motivi di cui
sopra ed ivi compresa la domanda di compensazione ex art. 1241 c.c.; -in subordine, ed in ogni caso,
condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in Parte_1
favore della in persona del legale rappresentante pro tempore, della somma ingiunta di CP_1
€.6.082,70 per le causali di cui in ricorso (cessione di beni tra imprenditori), oltre agli interessi
pagina 4 di 15 moratori ai sensi degli articoli 3 e 5 del D.l. 9/10/2002, n. 231 (in attuazione della direttiva
2000/35/CE) dalla scadenza delle singole fatture fino all'effettivo soddisfo ed oltre alle spese legali,
IVA e CPA come liquidate in ricorso e distratte in favore del sottoscritto avvocato;
-infine, e senza
regresso, condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore al Parte_1
risarcimento dei danni che l'Ill.mo Giudice adito vorrà ritenere adeguati anche in via equitativa ex art.
96 c.p.c. comma 1 e 3, per avere l'opponente abusato del proprio diritto di azione, spiegando in mala
fede, una domanda manifestamente infondata. Con vittoria di spese e compensi.”
In data 17.03.2025, parte opponente si costituiva a mezzo di nuovo difensore, modificando le domande e chiedendo al giudice adito di: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e
deduzione disattesa: IN VIA PRINCIPALE:
1. Accogliere la presente opposizione e, per l'effetto,
revocare il Decreto Ingiuntivo n. 1426/2023 emesso dal Tribunale di Catania in data 11 marzo 2023,
rideterminando il credito azionato da nella misura di: CP_1
o € 115,00 a titolo di residuo capitale
o € 40,00 (se riconosciuti) a titolo di forfait ex art. 6, comma 2, D.Lgs. 231/2002
o Interessi moratori dalla scadenza al saldo effettivo, calcolati esclusivamente sul residuo capitale di €
115,00
2. Espungere integralmente dal quantum le seguenti voci:
o € 909,70 (c.d. "penale 10%" ex L. 386/1990), in quanto giuridicamente inammissibile
o € 18,00 (spese bancarie), in quanto non dovute
IN VIA SUBORDINATA:
3. Qualora non si ritenesse di revocare integralmente il decreto ingiuntivo, accertare e dichiarare che:
pagina 5 di 15 o L'obbligazione di si è estinta per € 5.000,00 a seguito di accettazione della cessione Parte_1
di crediti fiscali da parte di CP_1
o Tale importo deve essere imputato integralmente alla sorte capitale, in applicazione degli artt. 1193
ss. c.c.
o La trattenuta unilaterale di € 1.000,00 operata da è priva di titolo e inopponibile al CP_1
debitore
IN OGNI CASO:
4. Rigettare integralmente la domanda di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3,
c.p.c. formulata da in quanto manifestamente infondata CP_1
5. Condannare alla rifusione delle spese e competenze del presente giudizio e del CP_1
procedimento monitorio, da liquidarsi secondo tariffa, con distrazione in favore dei difensori
antistatari
6. In subordine, disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Salvis Iuribus”
Con ordinanza del 30.10.2023, il G.I. rigettava la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva provvisoria del D.I. opposto e assegnava alle parti, su loro richiesta, i termini di cui all'art.183 comma
6 c.p.c.
Con successiva ordinanza del 12.06.2024, il G.I. ammetteva la prova per testi richiesta da parte opposta nella memoria ex art.183 comma 6, n.2 cpc, e ordinava l'esibizione in giudizio, da parte dell'opponente di copia delle proprie scritture contabili relative ali anni di imposta 2020 e 2021.
Espletata l'ammessa prova testimoniale la causa veniva quindi rinviata all'udienza del 07.07.2025 per la precisazione delle conclusioni.
pagina 6 di 15 Indi all'udienza del 07.07.2025, sulle conclusioni precisate come in atti questo G.I. poneva la causa in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
Preliminarmente deve osservarsi che, con la proposizione dell'opposizione, si instaura un ordinario procedimento di cognizione, cui sono applicabili le norme generali in tema di onere della prova e responsabilità contrattuale. Operano, dunque, i principi sanciti dagli artt. 2697 e 1218 c.c. – quali interpretati, per tutte, da Cass. civ., Sez. un., n. 13533/2001 –secondo cui, in tema di responsabilità
contrattuale, è onere del creditore produrre il titolo su cui l'obbligazione è fondata ed allegare l'inadempimento, mentre grava sul debitore l'onere di dimostrarne l'assenza o la non imputabilità. Ad
ulteriore conferma va altresì rilevato che “l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente , il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tali diritti (Cassaz. Civile, Sez.II, ordinanza n.13240 del 16 maggio 2019.
Dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo le parti (apparentemente invertite) conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. Pertanto, la prova del fatto costitutivo del credito spetta al creditore;
è invece onere del convenuto (nel caso di decreto ingiuntivo, dell'opponente) quello di prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda.
È dunque onere del creditore provare l'esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto;
diversamente, grava sul debitore l'onere di provare il fatto estintivo dell'adempimento.
pagina 7 di 15 Ciò premesso nel caso in esame la società odierna opposta- sostiene di aver effettuato CP_1
una fornitura di merce a favore della società opponente, a fronte della quale ha emesso diverse fatture,
alcune delle quali rimaste insolute, per un importo complessivo di € 5.115,00 in sorte capitale, oltre interessi, spese e sanzioni.
Di contro, parte opponente, eccepisce di non dover procedere ad alcun pagamento nei confronti della in quanto il credito sarebbe stato soddisfatto per intero a seguito di cessione di crediti CP_1
fiscali, accettata solo parzialmente dal creditore opposto.
L'opposizione in esame è infondata per i seguenti motivi.
Preliminarmente parte opponente eccepisce, in rito, l'improcedibilità per assenza di svolgimento del procedimento di mediazione ex D.lgs. n28/2010.
Tale eccezione va rigettata in toto atteso che la materia oggetto del presente giudizio non rientra tra quelle previste dall'art. 5, comma 1 bis, del D.lgs. 28/2010;
L'opponente eccepisce altresì, l'incompetenza territoriale del giudice adito, ritenendo che il giudice naturale a conoscere della causa era il Tribunale di Lamezia Terme, dove è presente una sede operativa della società, ai sensi dell'art.19 cpc.
Orbene, anche tale doglianza va rigettata per le seguenti considerazioni.
La parte non risulta aver eccepito la detta incompetenza con riferimento a tutti i criteri concorrenti previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., con l'indicazione specifica del giudice ritenuto competente in relazione a ciascuno di essi e, quindi, non ha contestato tutti gli ipotetici fori nel caso applicabili.
La Suprema Corte è ormai pacifica nel ritenere che “l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata
dal convenuto deve sostanziarsi nella contestazione dell'applicabilità del criterio di competenza
territoriale inderogabile indicato dall'attore e di tutti i possibili criteri di competenza territoriale
pagina 8 di 15 derogabile relativi alla lite, dovendo altrimenti ritenersi l'eccezione di incompetenza come non
proposta, siccome incompleta” (Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21989 del 30/07/2021);
Nel caso in esame l'eccezione è incompleta e va quindi rigettata.
Entrando nel merito della controversia, occorre esaminare la questione relativa al presunto adempimento dell'obbligazione da parte dell'opponente.
In fatto è accaduto che la , società che vende prodotti e sistemi per impianti elettrici civili e CP_1
per l'automazione industriale avanzata, nell'anno 2021 effettuava alcune forniture di merci in favore della ed emetteva le relative fatture. Parte_1
Tale rapporto è stato provato dalla creditrice attraverso diversi documenti: fatture accompagnatorie, ddt e scritture contabili.
Con riferimento alle tre fatture azionate in via monitoria è accaduto che parte opponente, inizialmente consegnava un assegno di euro 9.097,00, tratto su Intesa San Paolo, che presentato al pagamento veniva rifiutato con la causale: “Mancanza totale o parziale di fondi nel momento in cui il titolo viene”.
Successivamente, sostiene l'opponente, c'era stata una definizione della controversia, tramite una
cessione di crediti d'imposta per pagamento fatture del 27.10.2021, prodotta in atti, sulla scorta della quale vi sarebbe stata una totale soddisfazione del credito per cui si procedeva.
Pertanto, l'opponente non ha mai contestato né di aver acquistato la merce indicata nelle fatture, né che la stessa sia stata effettivamente consegnata, né di essere risultata debitrice delle somme richieste.
Quindi il credito deve certamente ritenersi provato ai sensi dell'art.115 cpc.
Difatti secondo la ricostruzione maggiormente seguita in dottrina e giurisprudenza la contestazione costituisce un presupposto dell'onere probatorio. Tale principio è previsto all'art. 115 c.p.c. che stabilisce: “salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove pagina 9 di 15 proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita. Il Giudice può tuttavia, senza bisogno di prova, porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza.”.
La Corte di cassazione, con l'ordinanza del 22 maggio 2019, n. 13828 ha stabilito che:” Alla stregua
del principio di non contestazione, richiamato dall'art. 115 c.p.c., perché un fatto possa dirsi non
contestato dal convenuto, e perciò non richiedente una specifica dimostrazione, occorre o che lo stesso
fatto sia da quello esplicitamente ammesso, o che il convenuto abbia improntato la sua difesa su
circostanze o argomentazioni incompatibili col disconoscimento di quel fatto”.
Parte opponente non ha neanche mai contestato le singole fatture, per cui le stesse assurgono a valore di prova. Ex multis: “quando il rapporto contrattuale non sia contestato tra le parti, la fattura può
costituire un valido elemento di prova e non un mero indizio quanto alla prestazione ivi eseguita,
specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato senza contestazioni le fatture stesse nel corso
dell'esecuzione del rapporto” (Cass. civ. Sez. III, 15/05/2018, n. 11736).
Ed inoltre la Corte di cassazione, da ultimo, con la sentenza n. 3581 dell'8 febbraio 2024 ha affermato anche che: La fattura, accettata ed annotata nelle scritture contabili (come nel caso di specie),
costituisce prova dell'esistenza di un contratto, delle prestazioni eseguite e del credito da esse
derivante, sia nei confronti di chi l'ha emessa che nei confronti di chi la riceve. Il debitore che registra
la fattura in contabilità, senza contestarla, ammette infatti tacitamente il proprio debito, perché, in
pratica, confessa fatti giuridici a sé sfavorevoli. Il riconoscimento di debito non richiede formule
particolari e può addirittura risultare da atti compiuti dal debitore per finalità diverse. A ciò si
aggiunga che i libri e le scritture contabili delle imprese, soggette a registrazione, secondo il nostro
codice civile, fanno prova contro l'imprenditore (Art. 2709)”
pagina 10 di 15 Ciò che l'opponente eccepisce è il totale adempimento dell'obbligazione per mezzo di una cessione dei crediti d'imposta fatta a favore della . Tale adempimento viene contestato dalla creditrice CP_1
che ritiene sì di aver accettato la cessione, ma solo nel limite di euro 4.000,00 quale pagamento parziale della merce ed € 1.000,00 quali spese di gestione del credito d'imposta e assunzione del rischio dell'operazione.
Esaminando la disciplina, si rammenta che la cessione di crediti fiscali, effettuata da Parte_1
in favore di a tacitazione del debito per forniture, costituisce una prestazione in luogo CP_1
dell'adempimento (datio in solutum) ai sensi dell'art. 1197 c.c., secondo cui "il debitore non può
liberarsi eseguendo una prestazione diversa da quella dovuta, anche se di valore uguale o maggiore,
salvo che il creditore consenta".
Secondo ripetuta giurisprudenza di legittimità, l'efficacia estintiva della datio in solutum è subordinata all'accettazione espressa o tacita del creditore.Pertanto, l'effetto estintivo dell'obbligazione si produce esclusivamente nei limiti del consenso manifestato dal creditore.
Nel caso di specie, dalla documentazione depositata dall'opponente si conferma ed è provato che la detta cessione non è stata accettata in toto;
infatti, nel dettaglio dell'Agenzia delle Entrate risulta che la cessione è stata accettata per € 5.000,00, di cui 4.000,00 per sorte capitale ed euro 1.000,00 per spese amministrative di gestione del credito d'imposta.
La sussistenza di un accordo in tal senso è stata confermata anche in sede di istruttoria orale e di ordine di esibizione.
Il teste ha dichiarato in modo inequivocabile: "la cessione è stata di soli €.5000,00 di cui Tes_1
€.4000,00 a copertura delle fatture ed €.1000,00 per spese di gestione”.
pagina 11 di 15 Anche il teste , ha dichiarato che: "VE la circostanza. Riconosco le fatture e Testimone_2
la cessione di credito che mi vengono esibite;
sono a conoscenza della circostanza perché oltre a
occuparmi di contabilità mi occupo anche del recupero dei crediti insoluti e quindi, per questo
rapporto, ho effettuato numerose telefonate e conosco perfettamente la vicenda".
E a maggiore chiarimento sul perché nel cassetto fiscale dell'opponente risultasse un credito maggiore,
il teste ha spiegato: "perché accade che il debitore proponga la cessione di più crediti, che poi devono
essere vagliati dalla creditrice che sceglie quali accettare quali no in ragione della regolarità della
documentazione allegata;
nella fattispecie a fronte di quelli proposti, è stata accettata solo la cessione
per €.5000,00 perché la documentazione probatoria a sostegno della stessa è stata ritenuta congrua".
La pattuizione, quindi, è stata provata sia per via testimoniale sia per la mancata tempestiva contestazione a fronte della produzione del contratto di cessione dove si pattuiva l'imputazione.
Inoltre, nelle scritture contabili di prodotte in giudizio su ordine del Giudice ex art. Parte_1
210 c.p.c., dal documento "mastrini fornitori" emerge una situazione contabile che smentisce la ricostruzione dell'opponente e conferma in toto la tesi di CP_1
Da tale documento risulta infatti:
•Un credito iniziale di pari a € 9.115,00. CP_1
•Una cessione (pagamento) per € 5.000,00.
•Un debito residuo di € 4.115,00
Questa registrazione contabile, proveniente dalla stessa parte opponente, ha un'efficacia probatoria piena e natura confessoria ai sensi dell'art. 2720 c.c. La giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che l'annotazione di una fattura (e del relativo rapporto sottostante) nelle scritture pagina 12 di 15 contabili costituisce atto ricognitivo di un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante.
Peraltro la cifra di € 4.115,00 come debito residuo è matematicamente incompatibile con la tesi di un'imputazione integrale di € 5.000,00 al capitale di € 5.115,00 (che avrebbe portato a un residuo di €
115,00).
Anche la tesi difensiva di svolta nelle conclusionali, che contesta le modalità di Parte_1
imputazione della somma di € 5.000,00, sostenendo l'illegittimità della trattenuta di € 1.000,00 per
"spese di gestione" in assenza di un patto scritto, non può essere accolta, considerando che è oltremodo tardiva e, come tale, inammissibile.
La stessa sorte di tardività vale anche per le contestazioni sollevate dall'opponente, per la prima volta in sede conclusionale, in merito alle singole voci accessorie del credito, ed in particolare sulla "penale
10%" per l'assegno insoluto.
In definitiva, emerge che il credito della è coincidente con quello di cui al decreto ingiuntivo CP_1
opposto (ovvero residuo debito di € 5.115,00 a cui poi vanno aggiunte le seguenti somme: -€.909,70
quale penale del 10% dovuta ai sensi di quanto disposto dagli artt.2 e 3 della L. n.386/90; -€.18,00
quale commissione bancaria addebito spese assegno insoluto;
-€.40,00 a titolo di risarcimento del danno ai sensi dell'art.6, comma 2, D. Lgs. n.231/2002 ovvero complessivamente €.6.082,70).
I pretesi crediti della società opposta risultano dunque provati, posto che la società ha CP_1
prodotto il titolo e l'ulteriore documentazione a riprova, su cui la pretesa creditoria è fondata.
Alla luce di quanto detto, discende che il decreto ingiuntivo va confermato e l'opposizione rigettata integralmente.
pagina 13 di 15 Le ulteriori domande riconvenzionali di risarcimento danni e alla domanda ex art. 96 c.p.c. da parte dell'opponente sono state espressamente rinunciate in sede di conclusionale
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al DM n.147/2022, avuto riguardo alla natura ed al valore della causa nonché all'attività difensiva concretamente espletata, da distrarsi in favore del procuratore che ha dichiarato di averne fatta anticipazione.
Per quanto attiene la domanda di condanna ex art.96, comma 3 cpc, per responsabilità processuale aggravata, avanzata da parte opposta nei confronti dell'opponente, la stessa va accolta.
Come è ben noto, l'art. 96, co. 3, c.p.c. ha una funzione (quanto meno) sanzionatoria di quelle condotte processuali temerarie che comportano un complessivo pregiudizio alla tempestiva definizione dei procedimenti seriamente instaurati e, in definitiva, un ingiustificato spreco di una risorsa sempre più
limitata quale il giudizio civile.
Si ritiene, pertanto, meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte al fine di contemperare le esigenze di deflazione del contenzioso pretestuoso con la tutela del diritto di azione;
in questo caso, integra sicuramente mala fede la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria che induce a ritenere che la difesa sia connotata da colpa grave.
La quantificazione dell'indennizzo viene operata in dispositivo, in misura pari ad un terzo delle spese di lite (si rinvia, ex multis, a Cassazione civile sez. III, 04.07.2019, n. 17902, che ha riconosciuto la legittimità di una condanna ai sensi dell'art. 96 co. III c.p.c. il cui importo sia parametrato all'importo delle spese processuali o ad un loro multiplo, con l'unico limite della ragionevolezza).
pagina 14 di 15 Condanna altresì l'opponente ai sensi del 4° co. dell'art. 96 cpc al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di € 500,00.
PQM
Il Tribunale di Catania, sezione quarta civile, in persona del sottoscritto Giudice istruttore in funzione di giudice unico, dott.ssa VE MA, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4639/2023 R.G., così provvede:
Rigetta l'opposizione avanzata da e per l'effetto conferma il D.I. provvisoriamente Parte_1
esecutivo n. 1426/2023 emesso dal Tribunale di Catania il 10-11/03/2023, che dichiara definitivamente esecutivo.
Condanna la società in persona del legale rappresentante p.t., a rifondere in favore Parte_1
della , in persona del legale rappresentante p.t., le spese di lite che si liquidano € 5.100,00 per CP_1
compensi professionali, oltre il rimborso forfettario al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarsi a favore del procuratore distrattario.
Condanna la società a rifondere in favore di , la somma di € 1.700,00 ai Parte_1 CP_1
sensi dell'art. 96, 3° co c.p.c.
Condanna l'opponente ai sensi del 4° co. dell'art. 96 cpc al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di € 500,00.
Così deciso in Catania, il 19 novembre 2025
IL GIUDICE
Dott. VE MA
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. VE MA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4639/2023 promossa da:
, (C.F. ), domiciliato in indirizzo telematico presso i difensori;
Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli avvocati Nicola Manna e Gianfranco Gatto (C.F. GLUIGI BRUNO giusta procura in atti.
ATTORE
contro
(C.F. ), domiciliato in CORSO ITALIA 171 95121 CATANIA;
CP_1 P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'avv. TAMBASCO FRANCESCA giusta procura in atti.
CONVENUTO
pagina 1 di 15 Posta in decisione all'udienza del 07.07.2025, sulle conclusioni precisate come in atti, previa assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società conveniva in giudizio innanzi a Parte_1
questo Tribunale la società proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo CP_1
provvisoriamente esecutivo n°1426/2023(R.G. n. 2849/2023) reso dal Tribunale civile di Catania in data 10-11.03.2023 e notificato in data 24.03.2023, con il quale veniva ad essa ingiunto il pagamento della somma di € 6.082,70 oltre interessi legali e spese del procedimento monitorio, dovuta in virtù di fatture emesse dall'opposta per la fornitura di merce.
Eccepiva l'opponente l'inefficacia del decreto ingiuntivo e ne invocava la revoca, preliminarmente eccependo il difetto di procedibilità per assenza di svolgimento del procedimento di mediazione ai sensi del D.Ls n. 28/2010 ed evidenziando l'incompetenza territoriale del Giudice adito.
Nel merito deduceva l'infondatezza della pretesa creditoria avanzata da parte opposta per intervenuto pregresso adempimento, eccependo la violazione e falsa applicazione di legge nonché travisamento dei fatti e avanzava domanda di risarcimento dei danni all'immagine.
Infine, chiedeva a questo G.I.: “In via Principale in accoglimento della presente domanda la
delibazione di nullità, d'annullamento e/o di inefficacia e\o di revoca, in ogni più ampia accezione,
previa immediata sospensiva anche inaudita altera parte della concessa provvisoria esecuzione del
decreto ingiuntivo suepigrafato, in opposizione a ricorso per ingiunzione N. R.G. 2849/2023 e
pedissequo decreto ingiuntivo n. 1426/2023 del 11/03/2023 depositato il 10/03/2023 Repert. n.
pagina 2 di 15 1782/2023 del 11/03/2023 notificato il 24 marzo 2023, ricorrendo gravi motivi ex art. 649 c.p.c., in
subordine si chiede espressamente di ordinare alla opposta di offrire congrua cauzione per
l'ammontare delle eventuali restituzioni, spese e danni ex art. 648 c.p.c. ult. Cpv. giuste ragioni e
motivi d'appresso, precipuamente esposti e sostenuti col quale si intima l'immediato pagamento della
complessiva somma di € 6082,70; oltre interessi come determinati in domanda, fino al saldo, e le
spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 567,00 per compensi ed € 145,50 per esborsi,
oltre i.v.a. e c.p.a., per le causali d'appresso invocate avendo già interamente adempiuto alla propria
obbligazione l'ingiunta. Nel Merito il rigetto dell'avversa pretesa-domanda dacchè infondata in toto
ed in singulis, in fatto ed in diritto, giusti motivi d'appresso sostenuti e filologicemente, articolati, con
accoglimento integrale delle eccezioni e richieste formulate dall'opponente. Con riserva di integrare il
petitum mediato, se occorrente e all'esito della costituzione avversa, in sede di tempestiva emendatio.
Contestualmente per la condanna, quindi, della convenuta: I°) al risarcimento del nocumento arrecato
alla attrice in ogni più ampia accezione, sin d'ora, indicato nella complessiva somma di euro 5.000,oo,
ovvero nella diversa somma indicata dal Giudicante adìto secondo il proprio senso di giustizia ed
equità, al quale sin d'ora, si fa espresso affidamento. II°) Per l'accertamento e la declaratoria del
diritto dell'opponente in via risarcitoria ad ottenere nei confronti e a carico della opposta, la
condanna al pagamento a titolo di risarcimento danni all'immagine e da perdita di chanches nelle
forme del lucro cessante e del danno emergente, riconducibili eziologicamente al nocumento derivato
dalla duplicazione della pretesa creditoria, nella misura che in Giudicante adito secondo in proprio
senso di equità e giustizia valuterà e riterrà congruo, oltre accessori di legge maturati e maturandi, nel
quale, sin d'ora, si ripone espresso affidamento, con o senza ausilio di CTU, giuste causali e
motivazioni, d'appresso, precipuamente edotti. Nonchè il rigetto dell'avversa pretesa-domanda dacchè
pagina 3 di 15 infondata in toto ed in singulis, in fatto ed in diritto, giusti motivi d'appresso sostenuti e
filologicemente, articolati, con accoglimento integrale delle eccezioni e richieste formulate dalla
convenuta. Con riserva di integrare il petitum mediato, se occorrente e all'esito della costituzione
avversa, in sede di tempestiva emendatio. In ogni Caso la condanna della ricorrente ex art. 96 del
c.p.c., al pagamento delle spese di giudizio ed al risarcimento dei danni in ragione di euro 5.000,oo,
ovverosia, nella diversa entità che il Giudice adìto vorrà indicare secondo il proprio senso di equità e
giustizia, nel quale si ripone espresso affidamento;
Gradatamente la eventuale e remota dichiarazione
compensazione giudiziale dei crediti ex art.1241 e segg.c.c., per le rispettive quantità corrispondenti e
accertare. Con ogni effetto ed onere di legge, salvezza e facoltà.”
Si costituiva in giudizio l'opposta, contestando gli assunti attorei perché infondati in fatto e in diritto e chiedeva a questo G.I.:” contrariis reiectis, -preliminarmente rigettare l'istanza di sospensione non
sussistendo i gravi motivi di cui all'art.649 c.p.c.; -sempre in via preliminare dichiarare inammissibile
e/o rigettare l'eccezione di incompetenza territoriale formulata dall'opponente per i motivi sopra
indicati essendo competente il Tribunale di Catania e non il Tribunale di Lamezia Terme;
-nel merito,
ritenere e dichiarare infondata in fatto ed in diritto la proposta opposizione e, considerato che
sussistono i presupposti di cui all'art. 633 c.p.c., confermare il decreto ingiuntivo n. 1426/2023
legittimamente emesso dal Tribunale di Catania, contestualmente rigettare tutte le domande
dell'attrice ivi comprese le improcedibili ed infondate domande riconvenzionali per i motivi di cui
sopra ed ivi compresa la domanda di compensazione ex art. 1241 c.c.; -in subordine, ed in ogni caso,
condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in Parte_1
favore della in persona del legale rappresentante pro tempore, della somma ingiunta di CP_1
€.6.082,70 per le causali di cui in ricorso (cessione di beni tra imprenditori), oltre agli interessi
pagina 4 di 15 moratori ai sensi degli articoli 3 e 5 del D.l. 9/10/2002, n. 231 (in attuazione della direttiva
2000/35/CE) dalla scadenza delle singole fatture fino all'effettivo soddisfo ed oltre alle spese legali,
IVA e CPA come liquidate in ricorso e distratte in favore del sottoscritto avvocato;
-infine, e senza
regresso, condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore al Parte_1
risarcimento dei danni che l'Ill.mo Giudice adito vorrà ritenere adeguati anche in via equitativa ex art.
96 c.p.c. comma 1 e 3, per avere l'opponente abusato del proprio diritto di azione, spiegando in mala
fede, una domanda manifestamente infondata. Con vittoria di spese e compensi.”
In data 17.03.2025, parte opponente si costituiva a mezzo di nuovo difensore, modificando le domande e chiedendo al giudice adito di: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e
deduzione disattesa: IN VIA PRINCIPALE:
1. Accogliere la presente opposizione e, per l'effetto,
revocare il Decreto Ingiuntivo n. 1426/2023 emesso dal Tribunale di Catania in data 11 marzo 2023,
rideterminando il credito azionato da nella misura di: CP_1
o € 115,00 a titolo di residuo capitale
o € 40,00 (se riconosciuti) a titolo di forfait ex art. 6, comma 2, D.Lgs. 231/2002
o Interessi moratori dalla scadenza al saldo effettivo, calcolati esclusivamente sul residuo capitale di €
115,00
2. Espungere integralmente dal quantum le seguenti voci:
o € 909,70 (c.d. "penale 10%" ex L. 386/1990), in quanto giuridicamente inammissibile
o € 18,00 (spese bancarie), in quanto non dovute
IN VIA SUBORDINATA:
3. Qualora non si ritenesse di revocare integralmente il decreto ingiuntivo, accertare e dichiarare che:
pagina 5 di 15 o L'obbligazione di si è estinta per € 5.000,00 a seguito di accettazione della cessione Parte_1
di crediti fiscali da parte di CP_1
o Tale importo deve essere imputato integralmente alla sorte capitale, in applicazione degli artt. 1193
ss. c.c.
o La trattenuta unilaterale di € 1.000,00 operata da è priva di titolo e inopponibile al CP_1
debitore
IN OGNI CASO:
4. Rigettare integralmente la domanda di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3,
c.p.c. formulata da in quanto manifestamente infondata CP_1
5. Condannare alla rifusione delle spese e competenze del presente giudizio e del CP_1
procedimento monitorio, da liquidarsi secondo tariffa, con distrazione in favore dei difensori
antistatari
6. In subordine, disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Salvis Iuribus”
Con ordinanza del 30.10.2023, il G.I. rigettava la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva provvisoria del D.I. opposto e assegnava alle parti, su loro richiesta, i termini di cui all'art.183 comma
6 c.p.c.
Con successiva ordinanza del 12.06.2024, il G.I. ammetteva la prova per testi richiesta da parte opposta nella memoria ex art.183 comma 6, n.2 cpc, e ordinava l'esibizione in giudizio, da parte dell'opponente di copia delle proprie scritture contabili relative ali anni di imposta 2020 e 2021.
Espletata l'ammessa prova testimoniale la causa veniva quindi rinviata all'udienza del 07.07.2025 per la precisazione delle conclusioni.
pagina 6 di 15 Indi all'udienza del 07.07.2025, sulle conclusioni precisate come in atti questo G.I. poneva la causa in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
Preliminarmente deve osservarsi che, con la proposizione dell'opposizione, si instaura un ordinario procedimento di cognizione, cui sono applicabili le norme generali in tema di onere della prova e responsabilità contrattuale. Operano, dunque, i principi sanciti dagli artt. 2697 e 1218 c.c. – quali interpretati, per tutte, da Cass. civ., Sez. un., n. 13533/2001 –secondo cui, in tema di responsabilità
contrattuale, è onere del creditore produrre il titolo su cui l'obbligazione è fondata ed allegare l'inadempimento, mentre grava sul debitore l'onere di dimostrarne l'assenza o la non imputabilità. Ad
ulteriore conferma va altresì rilevato che “l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente , il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tali diritti (Cassaz. Civile, Sez.II, ordinanza n.13240 del 16 maggio 2019.
Dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo le parti (apparentemente invertite) conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. Pertanto, la prova del fatto costitutivo del credito spetta al creditore;
è invece onere del convenuto (nel caso di decreto ingiuntivo, dell'opponente) quello di prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda.
È dunque onere del creditore provare l'esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto;
diversamente, grava sul debitore l'onere di provare il fatto estintivo dell'adempimento.
pagina 7 di 15 Ciò premesso nel caso in esame la società odierna opposta- sostiene di aver effettuato CP_1
una fornitura di merce a favore della società opponente, a fronte della quale ha emesso diverse fatture,
alcune delle quali rimaste insolute, per un importo complessivo di € 5.115,00 in sorte capitale, oltre interessi, spese e sanzioni.
Di contro, parte opponente, eccepisce di non dover procedere ad alcun pagamento nei confronti della in quanto il credito sarebbe stato soddisfatto per intero a seguito di cessione di crediti CP_1
fiscali, accettata solo parzialmente dal creditore opposto.
L'opposizione in esame è infondata per i seguenti motivi.
Preliminarmente parte opponente eccepisce, in rito, l'improcedibilità per assenza di svolgimento del procedimento di mediazione ex D.lgs. n28/2010.
Tale eccezione va rigettata in toto atteso che la materia oggetto del presente giudizio non rientra tra quelle previste dall'art. 5, comma 1 bis, del D.lgs. 28/2010;
L'opponente eccepisce altresì, l'incompetenza territoriale del giudice adito, ritenendo che il giudice naturale a conoscere della causa era il Tribunale di Lamezia Terme, dove è presente una sede operativa della società, ai sensi dell'art.19 cpc.
Orbene, anche tale doglianza va rigettata per le seguenti considerazioni.
La parte non risulta aver eccepito la detta incompetenza con riferimento a tutti i criteri concorrenti previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., con l'indicazione specifica del giudice ritenuto competente in relazione a ciascuno di essi e, quindi, non ha contestato tutti gli ipotetici fori nel caso applicabili.
La Suprema Corte è ormai pacifica nel ritenere che “l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata
dal convenuto deve sostanziarsi nella contestazione dell'applicabilità del criterio di competenza
territoriale inderogabile indicato dall'attore e di tutti i possibili criteri di competenza territoriale
pagina 8 di 15 derogabile relativi alla lite, dovendo altrimenti ritenersi l'eccezione di incompetenza come non
proposta, siccome incompleta” (Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21989 del 30/07/2021);
Nel caso in esame l'eccezione è incompleta e va quindi rigettata.
Entrando nel merito della controversia, occorre esaminare la questione relativa al presunto adempimento dell'obbligazione da parte dell'opponente.
In fatto è accaduto che la , società che vende prodotti e sistemi per impianti elettrici civili e CP_1
per l'automazione industriale avanzata, nell'anno 2021 effettuava alcune forniture di merci in favore della ed emetteva le relative fatture. Parte_1
Tale rapporto è stato provato dalla creditrice attraverso diversi documenti: fatture accompagnatorie, ddt e scritture contabili.
Con riferimento alle tre fatture azionate in via monitoria è accaduto che parte opponente, inizialmente consegnava un assegno di euro 9.097,00, tratto su Intesa San Paolo, che presentato al pagamento veniva rifiutato con la causale: “Mancanza totale o parziale di fondi nel momento in cui il titolo viene”.
Successivamente, sostiene l'opponente, c'era stata una definizione della controversia, tramite una
cessione di crediti d'imposta per pagamento fatture del 27.10.2021, prodotta in atti, sulla scorta della quale vi sarebbe stata una totale soddisfazione del credito per cui si procedeva.
Pertanto, l'opponente non ha mai contestato né di aver acquistato la merce indicata nelle fatture, né che la stessa sia stata effettivamente consegnata, né di essere risultata debitrice delle somme richieste.
Quindi il credito deve certamente ritenersi provato ai sensi dell'art.115 cpc.
Difatti secondo la ricostruzione maggiormente seguita in dottrina e giurisprudenza la contestazione costituisce un presupposto dell'onere probatorio. Tale principio è previsto all'art. 115 c.p.c. che stabilisce: “salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove pagina 9 di 15 proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita. Il Giudice può tuttavia, senza bisogno di prova, porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza.”.
La Corte di cassazione, con l'ordinanza del 22 maggio 2019, n. 13828 ha stabilito che:” Alla stregua
del principio di non contestazione, richiamato dall'art. 115 c.p.c., perché un fatto possa dirsi non
contestato dal convenuto, e perciò non richiedente una specifica dimostrazione, occorre o che lo stesso
fatto sia da quello esplicitamente ammesso, o che il convenuto abbia improntato la sua difesa su
circostanze o argomentazioni incompatibili col disconoscimento di quel fatto”.
Parte opponente non ha neanche mai contestato le singole fatture, per cui le stesse assurgono a valore di prova. Ex multis: “quando il rapporto contrattuale non sia contestato tra le parti, la fattura può
costituire un valido elemento di prova e non un mero indizio quanto alla prestazione ivi eseguita,
specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato senza contestazioni le fatture stesse nel corso
dell'esecuzione del rapporto” (Cass. civ. Sez. III, 15/05/2018, n. 11736).
Ed inoltre la Corte di cassazione, da ultimo, con la sentenza n. 3581 dell'8 febbraio 2024 ha affermato anche che: La fattura, accettata ed annotata nelle scritture contabili (come nel caso di specie),
costituisce prova dell'esistenza di un contratto, delle prestazioni eseguite e del credito da esse
derivante, sia nei confronti di chi l'ha emessa che nei confronti di chi la riceve. Il debitore che registra
la fattura in contabilità, senza contestarla, ammette infatti tacitamente il proprio debito, perché, in
pratica, confessa fatti giuridici a sé sfavorevoli. Il riconoscimento di debito non richiede formule
particolari e può addirittura risultare da atti compiuti dal debitore per finalità diverse. A ciò si
aggiunga che i libri e le scritture contabili delle imprese, soggette a registrazione, secondo il nostro
codice civile, fanno prova contro l'imprenditore (Art. 2709)”
pagina 10 di 15 Ciò che l'opponente eccepisce è il totale adempimento dell'obbligazione per mezzo di una cessione dei crediti d'imposta fatta a favore della . Tale adempimento viene contestato dalla creditrice CP_1
che ritiene sì di aver accettato la cessione, ma solo nel limite di euro 4.000,00 quale pagamento parziale della merce ed € 1.000,00 quali spese di gestione del credito d'imposta e assunzione del rischio dell'operazione.
Esaminando la disciplina, si rammenta che la cessione di crediti fiscali, effettuata da Parte_1
in favore di a tacitazione del debito per forniture, costituisce una prestazione in luogo CP_1
dell'adempimento (datio in solutum) ai sensi dell'art. 1197 c.c., secondo cui "il debitore non può
liberarsi eseguendo una prestazione diversa da quella dovuta, anche se di valore uguale o maggiore,
salvo che il creditore consenta".
Secondo ripetuta giurisprudenza di legittimità, l'efficacia estintiva della datio in solutum è subordinata all'accettazione espressa o tacita del creditore.Pertanto, l'effetto estintivo dell'obbligazione si produce esclusivamente nei limiti del consenso manifestato dal creditore.
Nel caso di specie, dalla documentazione depositata dall'opponente si conferma ed è provato che la detta cessione non è stata accettata in toto;
infatti, nel dettaglio dell'Agenzia delle Entrate risulta che la cessione è stata accettata per € 5.000,00, di cui 4.000,00 per sorte capitale ed euro 1.000,00 per spese amministrative di gestione del credito d'imposta.
La sussistenza di un accordo in tal senso è stata confermata anche in sede di istruttoria orale e di ordine di esibizione.
Il teste ha dichiarato in modo inequivocabile: "la cessione è stata di soli €.5000,00 di cui Tes_1
€.4000,00 a copertura delle fatture ed €.1000,00 per spese di gestione”.
pagina 11 di 15 Anche il teste , ha dichiarato che: "VE la circostanza. Riconosco le fatture e Testimone_2
la cessione di credito che mi vengono esibite;
sono a conoscenza della circostanza perché oltre a
occuparmi di contabilità mi occupo anche del recupero dei crediti insoluti e quindi, per questo
rapporto, ho effettuato numerose telefonate e conosco perfettamente la vicenda".
E a maggiore chiarimento sul perché nel cassetto fiscale dell'opponente risultasse un credito maggiore,
il teste ha spiegato: "perché accade che il debitore proponga la cessione di più crediti, che poi devono
essere vagliati dalla creditrice che sceglie quali accettare quali no in ragione della regolarità della
documentazione allegata;
nella fattispecie a fronte di quelli proposti, è stata accettata solo la cessione
per €.5000,00 perché la documentazione probatoria a sostegno della stessa è stata ritenuta congrua".
La pattuizione, quindi, è stata provata sia per via testimoniale sia per la mancata tempestiva contestazione a fronte della produzione del contratto di cessione dove si pattuiva l'imputazione.
Inoltre, nelle scritture contabili di prodotte in giudizio su ordine del Giudice ex art. Parte_1
210 c.p.c., dal documento "mastrini fornitori" emerge una situazione contabile che smentisce la ricostruzione dell'opponente e conferma in toto la tesi di CP_1
Da tale documento risulta infatti:
•Un credito iniziale di pari a € 9.115,00. CP_1
•Una cessione (pagamento) per € 5.000,00.
•Un debito residuo di € 4.115,00
Questa registrazione contabile, proveniente dalla stessa parte opponente, ha un'efficacia probatoria piena e natura confessoria ai sensi dell'art. 2720 c.c. La giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che l'annotazione di una fattura (e del relativo rapporto sottostante) nelle scritture pagina 12 di 15 contabili costituisce atto ricognitivo di un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante.
Peraltro la cifra di € 4.115,00 come debito residuo è matematicamente incompatibile con la tesi di un'imputazione integrale di € 5.000,00 al capitale di € 5.115,00 (che avrebbe portato a un residuo di €
115,00).
Anche la tesi difensiva di svolta nelle conclusionali, che contesta le modalità di Parte_1
imputazione della somma di € 5.000,00, sostenendo l'illegittimità della trattenuta di € 1.000,00 per
"spese di gestione" in assenza di un patto scritto, non può essere accolta, considerando che è oltremodo tardiva e, come tale, inammissibile.
La stessa sorte di tardività vale anche per le contestazioni sollevate dall'opponente, per la prima volta in sede conclusionale, in merito alle singole voci accessorie del credito, ed in particolare sulla "penale
10%" per l'assegno insoluto.
In definitiva, emerge che il credito della è coincidente con quello di cui al decreto ingiuntivo CP_1
opposto (ovvero residuo debito di € 5.115,00 a cui poi vanno aggiunte le seguenti somme: -€.909,70
quale penale del 10% dovuta ai sensi di quanto disposto dagli artt.2 e 3 della L. n.386/90; -€.18,00
quale commissione bancaria addebito spese assegno insoluto;
-€.40,00 a titolo di risarcimento del danno ai sensi dell'art.6, comma 2, D. Lgs. n.231/2002 ovvero complessivamente €.6.082,70).
I pretesi crediti della società opposta risultano dunque provati, posto che la società ha CP_1
prodotto il titolo e l'ulteriore documentazione a riprova, su cui la pretesa creditoria è fondata.
Alla luce di quanto detto, discende che il decreto ingiuntivo va confermato e l'opposizione rigettata integralmente.
pagina 13 di 15 Le ulteriori domande riconvenzionali di risarcimento danni e alla domanda ex art. 96 c.p.c. da parte dell'opponente sono state espressamente rinunciate in sede di conclusionale
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al DM n.147/2022, avuto riguardo alla natura ed al valore della causa nonché all'attività difensiva concretamente espletata, da distrarsi in favore del procuratore che ha dichiarato di averne fatta anticipazione.
Per quanto attiene la domanda di condanna ex art.96, comma 3 cpc, per responsabilità processuale aggravata, avanzata da parte opposta nei confronti dell'opponente, la stessa va accolta.
Come è ben noto, l'art. 96, co. 3, c.p.c. ha una funzione (quanto meno) sanzionatoria di quelle condotte processuali temerarie che comportano un complessivo pregiudizio alla tempestiva definizione dei procedimenti seriamente instaurati e, in definitiva, un ingiustificato spreco di una risorsa sempre più
limitata quale il giudizio civile.
Si ritiene, pertanto, meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte al fine di contemperare le esigenze di deflazione del contenzioso pretestuoso con la tutela del diritto di azione;
in questo caso, integra sicuramente mala fede la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria che induce a ritenere che la difesa sia connotata da colpa grave.
La quantificazione dell'indennizzo viene operata in dispositivo, in misura pari ad un terzo delle spese di lite (si rinvia, ex multis, a Cassazione civile sez. III, 04.07.2019, n. 17902, che ha riconosciuto la legittimità di una condanna ai sensi dell'art. 96 co. III c.p.c. il cui importo sia parametrato all'importo delle spese processuali o ad un loro multiplo, con l'unico limite della ragionevolezza).
pagina 14 di 15 Condanna altresì l'opponente ai sensi del 4° co. dell'art. 96 cpc al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di € 500,00.
PQM
Il Tribunale di Catania, sezione quarta civile, in persona del sottoscritto Giudice istruttore in funzione di giudice unico, dott.ssa VE MA, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4639/2023 R.G., così provvede:
Rigetta l'opposizione avanzata da e per l'effetto conferma il D.I. provvisoriamente Parte_1
esecutivo n. 1426/2023 emesso dal Tribunale di Catania il 10-11/03/2023, che dichiara definitivamente esecutivo.
Condanna la società in persona del legale rappresentante p.t., a rifondere in favore Parte_1
della , in persona del legale rappresentante p.t., le spese di lite che si liquidano € 5.100,00 per CP_1
compensi professionali, oltre il rimborso forfettario al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarsi a favore del procuratore distrattario.
Condanna la società a rifondere in favore di , la somma di € 1.700,00 ai Parte_1 CP_1
sensi dell'art. 96, 3° co c.p.c.
Condanna l'opponente ai sensi del 4° co. dell'art. 96 cpc al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di € 500,00.
Così deciso in Catania, il 19 novembre 2025
IL GIUDICE
Dott. VE MA
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