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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 04/07/2025, n. 3000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3000 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
N.3343 /2022 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno nella persona del dr. Corrado d'Ambrosio, in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3343 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno
2022
TRA
, rapp.to e difeso, giusta procura in atti, da sé stesso e, anche Parte_1
disgiuntamente, dall'Avv. Amelia Senatore, ed elettivamente domicilia presso il proprio studio in Salerno alla via Medaglie D'oro n. 51
ATTORE
E
rappresentato e difeso, in virtù di mandato agli atti, dall'avv. CP_1
Iuliano Maria, presso il cui studio elettivamente domicilia, sito in Altavilla Silentina,
via Vigna delle Canne n. 9
CONVENUTO
OGGETTO: pagamento somme a titolo di prestazione d'opera intellettuale CONCLUSIONI
Come da memorie in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis, l'Avv. , iscritto all'Ordine degli avvocati Parte_1
del Foro di Salerno, rappresentava di aver patrocinato una causa nell'interesse del sig.
nel giudizio svoltosi innanzi al Tribunale di Salerno sez. Lavoro iscritto CP_1
- RG 1959/2015 contro il " , per il pagamento di quanto dovuto Controparte_2
al sig. a titolo di differenze retributive, TFR ed indennità di preavviso, avendo CP_1
lavorato come dipendente della società a far data dal mese di Aprile 2011 fino al 30
Settembre 2012. Il giudizio si concludeva all'udienza del 19.02.2021 con sentenza di accoglimento n. 369/2021, depositata in cancelleria in data 19.02.2021, con cui il veniva condannato al pagamento della somma di € 9.868,00 Controparte_2
a titolo di spettanze retributive, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, nonché alla somma di € 5.131,00 oltre maggiorazione spese generali nella misura del 15%, nonché IVA e CPA come per legge, a titolo di spese di lite a favore dell'Avv. Successivamente, a causa delle vicissitudini del Pt_1 Controparte_2
che in data 8.7.2021 veniva dichiarato fallito con sentenza n. 54/2021 emessa dal
Tribunale di Salerno, con conseguente istanza, da parte del procuratore di ammissione al passivo della società in liquidazione, dichiarato poi esecutivo in data 15.11.2021, il ricorrente non era riuscito a recuperare il proprio credito professionale. Pertanto, con raccomandata a/r n. 15498898524 del 16.12.2021, l'Avv. richiedeva al sig. Pt_1
il pagamento delle competenze professionali nella misura liquidata dal Giudice, CP_1 trasmettendo proforma fattura di € 6.136,89 (cfr. all.5 di parte ricorrente), a cui il cliente rispondeva versando un mero acconto pari ad € 200,00, stante le difficoltà
economiche rappresentate dello stesso, a cui si cercò di far fronte con un piano di rateizzazione mai rispettato (cfr. all. 7 di parte ricorrente). Dunque, l'Avv. Pt_1
deduceva la competenza del Tribunale adito ex art. 14 comma 2 D.Lgs 150/2011 e instava conclusivamente affinché venisse accertato il diritto al compenso professionale e condannato il resistente al pagamento di quanto a lui dovuto, con vittoria di spese.
Con comparsa di risposta del 26.10.2022 si costituiva in giudizio il sig. CP_1
contestando la pretesa avversaria, in particolare lamentando una grave e palese violazione del dovere di diligenza professionale, quindi un grave inadempimento contrattuale ex art. 1460 c.c. da parte del suo procuratore, per non aver tempestivamente presentato istanza di insinuazione al passivo per le somme liquidate a titolo di spese e diritti di difesa, incidendo negativamente sui suoi sugli interessi.
Conseguentemente spiegava domanda riconvenzionale per il pagamento di una somma a titolo di risarcimento dei danni cagionati dalla condotta omissiva del professionista ed instava per il mutamento di rito, oltre che per il rigetto della domanda.
Svolta l'udienza di comparizione delle parti, disposto il mutamento del rito con ordinanza del 21.02.2023, concessi i termini di cui all'art 183 co.
6. c.p.c., all'udienza del 7 Gennaio 2025 la causa, istruita in via meramente documentale, era trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Nel merito la domanda è fondata e va, pertanto, accolta. Secondo l'orientamento della S. Corte (Cass. ordinanza n. 2753 del 21 marzo 2025)
"costituisce ius receptum il principio secondo cui in virtù del provvedimento di distrazione delle spese processuali in favore del difensore con procura della parte vittoriosa (art. 93 c.p.c.), si instaura, fra costui e la parte soccombente, un rapporto autonomo rispetto a quello fra i contendenti che, nei limiti della somma liquidata dal giudice, si affianca a quello di prestazione d'opera professionale fra il cliente vittorioso ed il suo procuratore" (Cass. 21/05/2021, n.14082; Cass. 12/11/2008, n.27041).
Altresì, il procuratore distrattario conserva comunque la facoltà, “…ove lo ritenga conveniente, di rivolgersi al cliente anche per la parte di credito professionale che ecceda la somma liquidata dal giudice che gli sia stata corrisposta da parte soccombente” (Cass. N. 6184 del 15/3/2010 e, più di recente, Cass. N. 14082 del
21/5/2021). Nelle sentenze citate il principio riportato è stato affermato per sostenere che in capo al legale distrattario rimane "integra la facoltà di quest'ultimo non solo di rivolgersi al cliente anche per la parte del credito professionale che ecceda la somma liquidata dal giudice che gli sia stata corrisposta dalla parte soccombente, ma anche di richiedere al proprio cliente l'intera somma dovutagli, per competenze professionali e spese, nonostante la distrazione disposta". Orbene, nella fattispecie risulta non controversa la questione relativa all'esecuzione, quindi pacifica, della prestazione d'opera intellettuale posta in essere dal ricorrente, con conseguente riconoscimento del suo diritto al pagamento del compenso per l'opera prestata da parte del cliente CP_1
Piuttosto viene eccepito un grave inadempimento contrattuale ex art. 1460 c.c.,
[...]
sulla cui base viene spiegata domanda riconvenzionale, per il mancato tempestivo deposito dell'istanza di ammissione al passivo anche degli onorari, nonché la mancata tempestiva comunicazione dell'attività all'uopo svolta, con grave nocumento agli interessi del cliente. Da un attento esame della documentazione prodotta risulta che il legale abbia adempiuto agli obblighi contrattuali presentando tempestivamente, in data
28.7.2021, istanza di ammissione al passivo del fallimento del Gruppo Ciccarone Srl
In Liquidazione, sia per il signor , per il credito di € 9.868,00 sia per le CP_1
competenze legali pari ad € 5.131,00, liquidate in suo favore. Infatti, dalla lettura della documentazione agli atti, si evince che il sig. è stato ammesso al passivo CP_1
(n. 0004 dell'elenco dei creditori) in via privilegiata per il credito di € 9.968,00, mentre il credito per le competenze legali riconosciute in sentenza per l'avv. (n. 0005 Pt_1
dell'elenco) di € 5.131,00 veniva ammesso in via chirografaria (cfr. all. 1-5-6 della produzione di parte ricorrente depositata in data 7-11-2022). Tuttavia, risultando dal rapporto riepilogativo un totale dell'attivo della procedura inferiore rispetto al totale del passivo, non sono rimaste somme da ripartite a favore dei creditori chirografari,
con conseguente diritto del procuratore a chiedere il pagamento di quanto a lui dovuto al proprio cliente.
Dunque, è giocoforza che la domanda riconvenzionale proposta dal resistente, volta ad ottenere il risarcimento del danno per il grave inadempimento contrattuale ex art 1460
c.c., deve essere rigettata, in quanto dal materiale probatorio agli atti non è evincibile alcuna condotta omissiva dell'Avv. né risulta tanto meno in alcun modo Pt_1
provato un danno patito dal sig. CP_1
La domanda riconvenzionale andrà pertanto rigettata e le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – I Sezione-, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
così provvede:
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna il sig. al pagamento CP_1
in favore dell'Avv. della somma complessiva di € 5.936,68, Parte_1
oltre accessori come per legge;
2) rigetta la domanda riconvenzionale proposta perché infondata e comunque non provata come detto in parte motiva;
3) condanna il sig. al pagamento delle spese di procedura che liquida CP_1
complessivamente in € 582,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Salerno il 3 luglio 2025
IL TRIBUNALE
Dott. Corrado d'Ambrosio
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. n. 196/2003.