Versione
1 gennaio 1993
1 gennaio 1993
Art. 102.
(Segnale pericolo di incendio)
1. Il segnale PERICOLO DI INCENDIO (fig. II.34) deve essere impiegato per richiamare l'attenzione degli utenti della strada sul pericolo di infiammabilita' delle zone boschive attraversate o contigue alla strada, ovvero in vicinanza di luoghi ad alto rischio di incendio.
2. Il segnale deve essere corredato da pannello integrativo modello II.2 con l'indicazione della estesa della zona a rischio.
(Segnale pericolo di incendio)
1. Il segnale PERICOLO DI INCENDIO (fig. II.34) deve essere impiegato per richiamare l'attenzione degli utenti della strada sul pericolo di infiammabilita' delle zone boschive attraversate o contigue alla strada, ovvero in vicinanza di luoghi ad alto rischio di incendio.
2. Il segnale deve essere corredato da pannello integrativo modello II.2 con l'indicazione della estesa della zona a rischio.
Giurisprudenza • 1
- 1. Consiglio di Stato, sez. C, parere definitivo 03/11/2016, n. 2282Provvedimento: […] Alla stregua dei citati pareri, i decreti ministeriali in materia di direttore dei lavori e di direttore dell'esecuzione hanno una portata di attuazione e completamento della fonte primaria, con “ una chiara efficacia innovativa nell'ordinamento, che si accompagna ai caratteri di generalità e astrattezza ” della disciplina introdotta [così, testualmente e con specifico riferimento ai decreti in tema di direttore dei lavori e dell'esecuzione, il citato parere 1 aprile 2016 n. 855]. […] Peraltro, il venir meno, nel nuovo modulo procedimentale, del concerto ministeriale, e della delibera del Consiglio dei Ministri, è compensata dall'espressa previsione dei pareri delle competenti commissioni parlamentari.Leggi di più...