Articolo 102 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
Articolo 101Articolo 103
Versione
1 gennaio 1993
Art. 102.
(Segnale pericolo di incendio)
1. Il segnale PERICOLO DI INCENDIO (fig. II.34) deve essere impiegato per richiamare l'attenzione degli utenti della strada sul pericolo di infiammabilita' delle zone boschive attraversate o contigue alla strada, ovvero in vicinanza di luoghi ad alto rischio di incendio.
2. Il segnale deve essere corredato da pannello integrativo modello II.2 con l'indicazione della estesa della zona a rischio.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1993
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