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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 20/05/2025, n. 238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 238 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 822/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza del 20 maggio 2025 R.G.822/2024
Oggi 20 maggio 2025 innanzi al Giudice Dott.ssa Nina Pinna è comparso nell'interesse della ricorrente l'avv. Giovanni Cristian Melis il quale conferma le conclusioni in conformità all'atto introduttivo e dichiara che la ricorrente intende usufruire delle agevolazioni in tema di prima casa contenuta nella nota 2-bis all'art.1 della tariffa, parte
I, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n°131 e chiede che il giudice tenga la causa in decisione ai sensi di cui all'art.281 sexies e terdecies c.p.c. con lettura del dispositivo
Il Giudice tiene la causa in decisione e pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies e terdecies c.p.c., la seguente sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come di seguito trascritti.
Il Giudice
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
in persona della dott.ssa Nina Pinna, in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. n. 822/2024 di R.G. promossa da nata a [...] il [...], CF: , ivi residente Parte_1 C.F._1
in località “Punnache”, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale resa in calce all'atto di costituzione di nuovo difensore dall'avv. Melis Giovanni Cristian, CF:
, con studio in Galtellì, vico Parrocchia, n. 1, C.F._2
RICORRENTE
CONTRO
, fu , fu;
CP_1 Controparte_2 Per_1 Controparte_3 Per_2
CONVENUTI CONTUMACI
DISPOSITIVO
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così decide:
Dichiara che nata a [...] il [...], CF: , Parte_1 C.F._1
ivi residente in località “Punnache ha acquistato per intervenuta usucapione ultraventennale la proprietà del fabbricato sito a Galtellì, nella via De Gasperi n. 40, piano T, distinto al N.C.E.U. al foglio 15, particella 2497, sub. 1, categ. A/3, classe 5, consistenza 5,5 vani;
e sub 2, P. S1, categoria F/3, nonché il terreno su cui insiste il fabbricato distinto al Catasto Terreni al f. 15, particella 2497, Ente Urbano
Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ex art.281 decies c.p.c. regolarmente notificato la ricorrente ha citato in giudizio i convenuti indicati in epigrafe per sentir dichiarare l'avvenuta usucapione a favore di essa ricorrente del bene indicato in dispositivo. La ricorrente ha esposto che possiede da tempo immemorabile, uti dominus, direttamente ed indirettamente, in modo pieno, esclusivo, pacifico, pubblico ed ininterrotto il fabbricato sito a Galtellì, nella via
De Gasperi n. 40, piano T, distinto al N.C.E.U. al foglio 15, particella 2497, sub. 1, categ.
A/3, classe 5, consistenza 5,5 vani;
e il sub 2, P. S1, categoria F/3, nonché il terreno su cui insiste il fabbricato distinto al Catasto Terreni al f. 15, particella 2497, Ente Urbano;
La ricorrente, da oltre vent'anni, si è occupata del fabbricato di cui sopra, provvedendo alla sua manutenzione sia ordinaria che straordinaria, alla cura della facciata, alla sostituzione e manutenzione degli infissi, al rifacimento della pavimentazione, alla cura del cortile. In generale con interventi vari di ripristino sia degli ambienti interni che dell'esterno.
Il suddetto fabbricato risulta catastalmente intestato a , vivente. CP_1
Il terreno, sul quale è stato edificato il fabbricato, è intestato catastalmente a:
[...]
fu , fu . Su tali intestatari, l'ufficio CP_2 Per_1 Controparte_3 Per_2
anagrafe non è in grado di rilasciare alcuna certificazione in quanto sconosciuti agli archivi anagrafici e ai registri di stato civile del Comune di Galtellì, pertanto è stata autorizzata alla notifica ex art. 150 c.p.c.;
Verificata la regolarità del contraddittorio, è stata dichiarata la contumacia dei convenuti, sono stati prodotti documenti ed è stata assunta prova testimoniale.
All'udienza del 20.5.2025 la causa è stata tenuta in decisione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies e terdeciesc.p.c.
******
La domanda proposta dalla ricorrente è fondata e, pertanto, merita accoglimento.
Invero, dall'espletata istruttoria, è emerso che il bene oggetto di causa è stato utilizzato dalla ricorrente da oltre vent'anni: la stessa, nel corso del tempo, ha provveduto alla manutenzione ordinaria e straordinaria del bene, ha provveduto alla imbiancatura, tinteggiatura facciata e sostituzione infissi (cfr le concordi dichiarazioni rese dai testi escussi alle udienze del 8.4.2025 ).
Per quanto riguarda la regolarità del contraddittorio, occorre evidenziare come la domanda di usucapione debba essere proposta nei confronti di tutti gli originari comproprietari del bene, in danno dei quali si sarebbe poi verificata la dedotta usucapione, da considerarsi litisconsorti necessari (cfr., per tutte, Cass. n. 2438/1988 e Cass. n. 966/1983). Al riguardo, nel caso di specie, risulta: che intestatari catastali dell'immobile per cui è causa risultano l'odierna convenuta in danno della quale si è poi verificata l'usucapione: pertanto, il contraddittorio può ritenersi regolarmente instaurato.
In conclusione, sulla base di quanto sopra osservato e stante la mancata opposizione dei convenuti, la domanda di parte attrice può ritenersi fondata e, dunque, va accolta ai sensi degli artt. 1158 e segg. c.c. a trascrizione della sentenza è obbligo nascente direttamente dalla legge in capo al Conservatore, la cui attuazione non richiede uno specifico ordine del giudice. Lo stesso dicasi per le volture catastali da eseguirsi a cura dell'Ufficio
Tecnico Erariale.
Quanto alle spese del giudizio, poiché la condanna alla rifusione di esse è stata richiesta soltanto in caso di contestazione, e poiché i convenuti non si sono opposti alla domanda ma sono rimasti contumaci, sussistono giusti motivi per disporne l'integrale compensazione tra le parti.
La sentenza resa ex articolo 281 sexies e terdecies c.p.c., si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del Giudice del presente verbale che la contiene
Così deciso in Nuoro, addì 20 maggio 2025
Il Giudice
dott.ssa Nina Pinna
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza del 20 maggio 2025 R.G.822/2024
Oggi 20 maggio 2025 innanzi al Giudice Dott.ssa Nina Pinna è comparso nell'interesse della ricorrente l'avv. Giovanni Cristian Melis il quale conferma le conclusioni in conformità all'atto introduttivo e dichiara che la ricorrente intende usufruire delle agevolazioni in tema di prima casa contenuta nella nota 2-bis all'art.1 della tariffa, parte
I, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n°131 e chiede che il giudice tenga la causa in decisione ai sensi di cui all'art.281 sexies e terdecies c.p.c. con lettura del dispositivo
Il Giudice tiene la causa in decisione e pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies e terdecies c.p.c., la seguente sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come di seguito trascritti.
Il Giudice
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
in persona della dott.ssa Nina Pinna, in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. n. 822/2024 di R.G. promossa da nata a [...] il [...], CF: , ivi residente Parte_1 C.F._1
in località “Punnache”, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale resa in calce all'atto di costituzione di nuovo difensore dall'avv. Melis Giovanni Cristian, CF:
, con studio in Galtellì, vico Parrocchia, n. 1, C.F._2
RICORRENTE
CONTRO
, fu , fu;
CP_1 Controparte_2 Per_1 Controparte_3 Per_2
CONVENUTI CONTUMACI
DISPOSITIVO
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così decide:
Dichiara che nata a [...] il [...], CF: , Parte_1 C.F._1
ivi residente in località “Punnache ha acquistato per intervenuta usucapione ultraventennale la proprietà del fabbricato sito a Galtellì, nella via De Gasperi n. 40, piano T, distinto al N.C.E.U. al foglio 15, particella 2497, sub. 1, categ. A/3, classe 5, consistenza 5,5 vani;
e sub 2, P. S1, categoria F/3, nonché il terreno su cui insiste il fabbricato distinto al Catasto Terreni al f. 15, particella 2497, Ente Urbano
Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ex art.281 decies c.p.c. regolarmente notificato la ricorrente ha citato in giudizio i convenuti indicati in epigrafe per sentir dichiarare l'avvenuta usucapione a favore di essa ricorrente del bene indicato in dispositivo. La ricorrente ha esposto che possiede da tempo immemorabile, uti dominus, direttamente ed indirettamente, in modo pieno, esclusivo, pacifico, pubblico ed ininterrotto il fabbricato sito a Galtellì, nella via
De Gasperi n. 40, piano T, distinto al N.C.E.U. al foglio 15, particella 2497, sub. 1, categ.
A/3, classe 5, consistenza 5,5 vani;
e il sub 2, P. S1, categoria F/3, nonché il terreno su cui insiste il fabbricato distinto al Catasto Terreni al f. 15, particella 2497, Ente Urbano;
La ricorrente, da oltre vent'anni, si è occupata del fabbricato di cui sopra, provvedendo alla sua manutenzione sia ordinaria che straordinaria, alla cura della facciata, alla sostituzione e manutenzione degli infissi, al rifacimento della pavimentazione, alla cura del cortile. In generale con interventi vari di ripristino sia degli ambienti interni che dell'esterno.
Il suddetto fabbricato risulta catastalmente intestato a , vivente. CP_1
Il terreno, sul quale è stato edificato il fabbricato, è intestato catastalmente a:
[...]
fu , fu . Su tali intestatari, l'ufficio CP_2 Per_1 Controparte_3 Per_2
anagrafe non è in grado di rilasciare alcuna certificazione in quanto sconosciuti agli archivi anagrafici e ai registri di stato civile del Comune di Galtellì, pertanto è stata autorizzata alla notifica ex art. 150 c.p.c.;
Verificata la regolarità del contraddittorio, è stata dichiarata la contumacia dei convenuti, sono stati prodotti documenti ed è stata assunta prova testimoniale.
All'udienza del 20.5.2025 la causa è stata tenuta in decisione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies e terdeciesc.p.c.
******
La domanda proposta dalla ricorrente è fondata e, pertanto, merita accoglimento.
Invero, dall'espletata istruttoria, è emerso che il bene oggetto di causa è stato utilizzato dalla ricorrente da oltre vent'anni: la stessa, nel corso del tempo, ha provveduto alla manutenzione ordinaria e straordinaria del bene, ha provveduto alla imbiancatura, tinteggiatura facciata e sostituzione infissi (cfr le concordi dichiarazioni rese dai testi escussi alle udienze del 8.4.2025 ).
Per quanto riguarda la regolarità del contraddittorio, occorre evidenziare come la domanda di usucapione debba essere proposta nei confronti di tutti gli originari comproprietari del bene, in danno dei quali si sarebbe poi verificata la dedotta usucapione, da considerarsi litisconsorti necessari (cfr., per tutte, Cass. n. 2438/1988 e Cass. n. 966/1983). Al riguardo, nel caso di specie, risulta: che intestatari catastali dell'immobile per cui è causa risultano l'odierna convenuta in danno della quale si è poi verificata l'usucapione: pertanto, il contraddittorio può ritenersi regolarmente instaurato.
In conclusione, sulla base di quanto sopra osservato e stante la mancata opposizione dei convenuti, la domanda di parte attrice può ritenersi fondata e, dunque, va accolta ai sensi degli artt. 1158 e segg. c.c. a trascrizione della sentenza è obbligo nascente direttamente dalla legge in capo al Conservatore, la cui attuazione non richiede uno specifico ordine del giudice. Lo stesso dicasi per le volture catastali da eseguirsi a cura dell'Ufficio
Tecnico Erariale.
Quanto alle spese del giudizio, poiché la condanna alla rifusione di esse è stata richiesta soltanto in caso di contestazione, e poiché i convenuti non si sono opposti alla domanda ma sono rimasti contumaci, sussistono giusti motivi per disporne l'integrale compensazione tra le parti.
La sentenza resa ex articolo 281 sexies e terdecies c.p.c., si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del Giudice del presente verbale che la contiene
Così deciso in Nuoro, addì 20 maggio 2025
Il Giudice
dott.ssa Nina Pinna