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Sentenza 12 aprile 2024
Sentenza 12 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 12/04/2024, n. 571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 571 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2024 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Patti
r e p u b b l i c a i t a l i a n a
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro Dott. Amato Lucia Maria Catena all'udienza del 12.04.2024 ha pronunciato ex art. 281 sexies la seguente
SENTENZA contestuale
nella causa RG 2248/18 vertente tra:
, nato a [...] il [...], cf: elettivamente domiciliato in Brolo, Parte_1 C.F._1
Via C. Colombo, 5 presso e nello studio dell'Avv. Carmela Bonina, che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
RICORRENTE
c o n t r o
in persona del suo legale rappresentante, rapp.to e Controparte_1 difeso come in atti.
RESISTENTE
OGGETTO: ISCRIZIONE ELENCHI ANAGRAFICI AGRICOLTURA.
All'udienza odierna, i procuratori delle parti precisavano le rispettive conclusioni riportandosi alle richieste in atti e chiedeva l'accoglimento integrale delle domande formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso R.G. n° 2248/18, depositato in Cancelleria in data 26/6/18, parte ricorrente adiva il Giudice del
Lavoro esponendo di, essere bracciante agricola, iscritta negli elenchi anagrafici del comune di residenza;
che nell'anno 2016 aveva regolarmente svolto la suddetta attività lavorativa presso l'azienda agricola per 102 giornate annue e che l' dopo avere provveduto alla regolare iscrizione negli Org_1 CP_2 elenchi anagrafici, senza alcuna motivazione lo aveva cancellato.
Rilevava che alcun esito positivo aveva sortito il ricorso amministrativo regolarmente proposto.
Per l'effetto chiedeva il riconoscimento del diritto ad ottenere l'iscrizione elenchi anagrafici agricoltura per l'anno 2016 per le giornate indicate in ricorso, con condanna dell' ad effettuare la suddetta CP_2 iscrizione, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del difensore anticipatario.
L' si costituiva contestando le richieste del ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso. CP_2
Dopo l'escussione dei testi, all'odierna udienza la causa veniva decisa, con sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare si osserva che non sussistono nella fattispecie, problemi di inammissibilità o di procedibilità della domanda. Parte ricorrente ha fornito valida prova circa la presentazione del ricorso avverso il provvedimento di cancellazione dagli elenchi anagrafici per l'anno per il quale è lite.
Non si pongono altresì problemi di decadenza essendo stati rispettati i termini relativi.
CP_ In particolare, l' non ha prodotto documentazione comprovante la comunicazione dell'avvenuta cancellazione, né risultano prodotti gli elenchi di variazione con i quali al ricorrente sarebbe stata comunicata l'avvenuta cancellazione.
Nel merito il ricorso è fondato e deve essere accolto.
La domanda del ricorrente tende alla sua reiscrizione elenchi anagrafici agricoltura per l'anno 2016, in cui lo stesso ha lavorato come bracciante agricolo.
Esso si duole della circostanza che l' lo ha erroneamente cancellato dagli elenchi a causa della CP_2 insussistenza del rapporto di lavoro dedotto.
Invero, dagli atti emerge che parte ricorrente ha dato prova, come era suo onere, attraverso i testi escussi e con la documentazione prodotta, della sussistenza del rapporto di lavoro con l'indicato datore di lavoro e per l'anno e le giornate di riferimento.
A supporto delle proprie argomentazioni, parte ricorrente oltre ad aver prodotto le buste paga relative al rapporto di lavoro dedotto, ha chiesto darsi luogo alla prova testimoniale proprio per provare di avere effettivamente lavorato negli anni indicati, secondo le modalità riferite.
I testi, sulla cui attendibilità non sorgono dubbi, essendo stati esaminati da questo Giudice che ne ha verificato l'attendibilità con apposite domande, hanno confermato gli assunti dell'istante, ovvero che il ricorrente effettivamente nell'anno 2016 ha espletato l'attività di bracciante agricolo, per 102 giornate annue, alle dipendenze della . Organizzazione_2
Gli assunti dell'Ente sono rimasti indimostrati avendo prodotto esclusivamente copia di un presunto verbale ispettivo elevato nei confronti della ditta , non consultabile telematicamente, per cui Org_1 inutilizzabile.
Pertanto, ogni altra considerazione in merito appare superflua.
Deve pertanto, essere riconosciuto il diritto della ricorrente all'iscrizione negli elenchi per l'anno 2016 per
102 giornate annue.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore e complessità del giudizio, con distrazione.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara che nell'anno 2016 ha lavorato come bracciante agricolo alle Parte_1 dipendenze di per 102 giornate annue e per l'effetto ordina all' in persona del Org_1 CP_2
Presidente pro-tempore, di effettuare la relativa iscrizione negli elenchi anagrafici dell'agricoltura in favore dello stesso;
2) condanna, altresì, l' in persona del Presidente pro-tempore, alla rifusione delle spese CP_2 processuali, che liquida in complessivi €. 2.886,00, oltre IVA e CPA e spese generali, disponendone la distrazione ex art. 93 cpc in favore dell'Avv. Carmela Bonina.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, 12.04.2024
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Amato Lucia Maria Catena
r e p u b b l i c a i t a l i a n a
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro Dott. Amato Lucia Maria Catena all'udienza del 12.04.2024 ha pronunciato ex art. 281 sexies la seguente
SENTENZA contestuale
nella causa RG 2248/18 vertente tra:
, nato a [...] il [...], cf: elettivamente domiciliato in Brolo, Parte_1 C.F._1
Via C. Colombo, 5 presso e nello studio dell'Avv. Carmela Bonina, che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
RICORRENTE
c o n t r o
in persona del suo legale rappresentante, rapp.to e Controparte_1 difeso come in atti.
RESISTENTE
OGGETTO: ISCRIZIONE ELENCHI ANAGRAFICI AGRICOLTURA.
All'udienza odierna, i procuratori delle parti precisavano le rispettive conclusioni riportandosi alle richieste in atti e chiedeva l'accoglimento integrale delle domande formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso R.G. n° 2248/18, depositato in Cancelleria in data 26/6/18, parte ricorrente adiva il Giudice del
Lavoro esponendo di, essere bracciante agricola, iscritta negli elenchi anagrafici del comune di residenza;
che nell'anno 2016 aveva regolarmente svolto la suddetta attività lavorativa presso l'azienda agricola per 102 giornate annue e che l' dopo avere provveduto alla regolare iscrizione negli Org_1 CP_2 elenchi anagrafici, senza alcuna motivazione lo aveva cancellato.
Rilevava che alcun esito positivo aveva sortito il ricorso amministrativo regolarmente proposto.
Per l'effetto chiedeva il riconoscimento del diritto ad ottenere l'iscrizione elenchi anagrafici agricoltura per l'anno 2016 per le giornate indicate in ricorso, con condanna dell' ad effettuare la suddetta CP_2 iscrizione, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del difensore anticipatario.
L' si costituiva contestando le richieste del ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso. CP_2
Dopo l'escussione dei testi, all'odierna udienza la causa veniva decisa, con sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare si osserva che non sussistono nella fattispecie, problemi di inammissibilità o di procedibilità della domanda. Parte ricorrente ha fornito valida prova circa la presentazione del ricorso avverso il provvedimento di cancellazione dagli elenchi anagrafici per l'anno per il quale è lite.
Non si pongono altresì problemi di decadenza essendo stati rispettati i termini relativi.
CP_ In particolare, l' non ha prodotto documentazione comprovante la comunicazione dell'avvenuta cancellazione, né risultano prodotti gli elenchi di variazione con i quali al ricorrente sarebbe stata comunicata l'avvenuta cancellazione.
Nel merito il ricorso è fondato e deve essere accolto.
La domanda del ricorrente tende alla sua reiscrizione elenchi anagrafici agricoltura per l'anno 2016, in cui lo stesso ha lavorato come bracciante agricolo.
Esso si duole della circostanza che l' lo ha erroneamente cancellato dagli elenchi a causa della CP_2 insussistenza del rapporto di lavoro dedotto.
Invero, dagli atti emerge che parte ricorrente ha dato prova, come era suo onere, attraverso i testi escussi e con la documentazione prodotta, della sussistenza del rapporto di lavoro con l'indicato datore di lavoro e per l'anno e le giornate di riferimento.
A supporto delle proprie argomentazioni, parte ricorrente oltre ad aver prodotto le buste paga relative al rapporto di lavoro dedotto, ha chiesto darsi luogo alla prova testimoniale proprio per provare di avere effettivamente lavorato negli anni indicati, secondo le modalità riferite.
I testi, sulla cui attendibilità non sorgono dubbi, essendo stati esaminati da questo Giudice che ne ha verificato l'attendibilità con apposite domande, hanno confermato gli assunti dell'istante, ovvero che il ricorrente effettivamente nell'anno 2016 ha espletato l'attività di bracciante agricolo, per 102 giornate annue, alle dipendenze della . Organizzazione_2
Gli assunti dell'Ente sono rimasti indimostrati avendo prodotto esclusivamente copia di un presunto verbale ispettivo elevato nei confronti della ditta , non consultabile telematicamente, per cui Org_1 inutilizzabile.
Pertanto, ogni altra considerazione in merito appare superflua.
Deve pertanto, essere riconosciuto il diritto della ricorrente all'iscrizione negli elenchi per l'anno 2016 per
102 giornate annue.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore e complessità del giudizio, con distrazione.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara che nell'anno 2016 ha lavorato come bracciante agricolo alle Parte_1 dipendenze di per 102 giornate annue e per l'effetto ordina all' in persona del Org_1 CP_2
Presidente pro-tempore, di effettuare la relativa iscrizione negli elenchi anagrafici dell'agricoltura in favore dello stesso;
2) condanna, altresì, l' in persona del Presidente pro-tempore, alla rifusione delle spese CP_2 processuali, che liquida in complessivi €. 2.886,00, oltre IVA e CPA e spese generali, disponendone la distrazione ex art. 93 cpc in favore dell'Avv. Carmela Bonina.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, 12.04.2024
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Amato Lucia Maria Catena