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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 16/05/2025, n. 596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 596 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
Rgac n. 3269/2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Nella persona del Giudice Dott. Daniele Sodani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al Rgac n. 3269/2020
TRA
( ) e Parte_1 C.F._1 [...] iciliati Parte_2 C.F._2
v n Civitavecchia via Alberto Guglielmotti n. 21, che li rappresenta e li difende in virtù di procura in atti;
ATTORI
CONTRO
( ), elettivamente domiciliato presso CP_1 C.F._3 lo studio dell'avv. Teodoro Masoni sito in Civitavecchia via Nino Bixio n. 7/B, che lo rappresenta e lo difende in virtù di procura in atti;
CONVENUTO
NONCHE'
(cod. fisc. e p. I.V.A. ), CP_2 P.IVA_1 P.IVA_2 iciliata pres ll'avv. Salvat n Milano Piazza della Vetra n. 17, che la rappresenta e la difende in virtù di procura in atti;
TERZA CHIAMATA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione, ritualmente notificato, e Parte_1 convenivano in giudizio - Parte_2 CP_1 che nella primavera-estate del 2013, a seguito di trattative precedentemente intercorse, i futuri soci della costituenda "Fisiocube" srl, interessata a lanciare su Civitavecchia un progetto di fisioterapia innovativo, avevano raggiunto con gli attori il seguente accordo verbale: “a) La Fisiocube srl avrebbe provveduto a reperire una sede ed a stipulare il contratto d'affitto dei locali, a pagare le utenze, ad acquistare e mettere a disposizione dei terapisti i macchinari necessari, ad accollarsi l'onere economico per la formazione, la pubblicità e l'assicurazione dei macchinari;
b) La dr.ssa ed il dr. Parte_1 avrebbero prestato la loro attività lavorativa escl a favore Parte_2 ocube srl, nello studio da questa allestito;
c) A tal fine gli stessi avrebbero dovuto costituire, a cura e spese della Fisiocube, una associazione professionale della quale avrebbe fatto parte anche il dr. ( CP_3 [...]
di fiducia della Fisiocube), che non avrebb CP_4
à dell'associazione e non avrebbe percepito alcun compenso, e che la Fisiocube avrebbe tenuto indenne da qualunque onere fiscale, o di altro genere, connesso con la sua partecipazione formale all'associazione; d) Quale compenso per la loro attività lavorativa gli esponenti avrebbero percepito un importo iniziale di € 1.000,00 mensili nette cadauno, ed oltre a svolgere l'attività lavorativa avrebbero dovuto soltanto fatturare le prestazioni a nome della associazione e versare il ricavato, se in contanti o a mezzo assegni, sul conto corrente intestato alla stessa, che per tutto il resto sarebbe stato, poi, gestito dalla Fisiocube attraverso il dr. , commercialista, che CP_1 avrebbe provveduto anche agli adempime mministrativi e fiscali della costituenda associazione, per conto ed a spese della società”; -che nel luglio era stata costituita la e il 6.08.2013 veniva costituita CP_5 davanti al notaio la tra Per_1 Controparte_6 Parte_1
, a, l'
[...] Parte_2 CP_3 centro di fisioterapia non aveva avuto gli esiti sperati e in data 15.01.2015 il rapporto con l'associazione era stato consensualmente risolto. Deducevano, in particolare: -che la partecipazione al reddito dell'associazione era stata stabilita nella misura del 2% ciascuno tra gli attori e del 96% in capo al sig. -che il dott. aveva tenuto la CP_3 CP_1 contabilità della fin tto il 2014 ichiarazione dei CP_6 redditi degli atto e nel 2013 gli attori avevano percepito la somma di euro 4.000,00 ciascuno mentre nella loro dichiarazione dei redditi di detto anno era stata loro attribuito il 50% ciascuno del reddito netto dell'associazione, determinato in euro 13.750,00, corrispondente quindi ad euro 6.850,00; -che l'associazione aveva ricevuto poi in data 1.10.2015 dall'avvocato del dr la richiesta di pagamento della somma di euro CP_3
21.372,00 come risul dal fatturato per il 2014 che “sebbene a lui CP_6 imputata non era dallo stesso mai percepita”; -che l'associazione in CP_6 data 21.04.2016, “sottoscriveva un verbale di accordo con il si impegnava a tenere indenne il dr egli oneri fiscali e previdenziali che gli CP_3 sarebbero derivati dalla imputaz ell'anno 2014 degli € 21.732,00 che, in realtà non aveva mai percepito”. Contestavano pertanto che 1) aveva compilato la loro CP_1 dichiarazione dei redditi dell'ann ndo che gli stessi avevano percepito dall'associazione professionale somme pari ad euro 6.875,00 ciascuno anziché 4.000,00 e che 2) per fatto imputabile a gli CP_1 attori avevano dovuto corrispondere al dr la somma ,01 CP_3 in forza di un accordo negoziale con il q i erano obbligati a tenerlo indenne delle imposte e sanzioni irrogate dall'Agenzia delle Entrate in relazione alla dichiarazione dei redditi 2015 (redditi anno 2014). Sulla scorta delle considerazioni che precedono, concludeva nel seguente modo: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale, contrariis reiectis, in accoglimento delle ragioni attrici, dichiarare il convenuto responsabile di tutti i danni causati agli attori, ammontanti ad complessivi € 15.850,51, e per l'effetto condannarlo al pagamento del 50%, vale a dire € 7.925,25 in favore di ciascuno degli stessi, oltre interessi legali dal 30.06.2014 su € 661,25 e dal 29.09.2016 su € 7.264,00. Con vittoria di tutte le spese e compensi di causa, oltre spese generali ed accessori di legge”.
2.Si costituivano in giudizio deducendo: -che per l'anno 2013 CP_1 aveva presentato le dic i attori riportando le somme effettivamente percepite in relazione agli accordi indicatigli;
-che per l'anno 2014 non era in alcun modo responsabile essendo venuto meno il rapporto alla fine del 2014, in seguito al quale gli attori si erano rivolti ad altri professionisti. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, concludeva nel seguente modo: “- in via pregiudiziale di rito, autorizzare ex art. 269 c.p.c. la chiamata in causa della , in persona del legale rapp.te p.t. , con sede legale in CP_2
Lussembur nedy 35D e rappresentanza generale per l'Italia in Cont Milano, Piazza Vetra 17, C.F. e I. di Milano n. 97819940152 e, per l'effetto, fissare ai sensi dell'art. 269 c.p.c. nuova udienza di comparizione onde consentirne la citazione nel rispetto dei termini di legge;
- nel merito, rigettare le domande tutte come proposte siccome infondate in fatto e in diritto e, in ogni caso, non provate;
in via riconvenzionale accertare che gli attori hanno agito con dolo o colpa grave ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e per l'effetto condannare gli stessi al risarcimento del danno nei confronti del Dr da liquidarsi in via CP_1 equitativa nella somma di € 10.000,00 o nella ma minor somma che risulti equa o di giustizia - in subordine, e salvo gravame, in ogni non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, della domanda attorea, condannare la società la , in persona del legale rapp.te p.t., a CP_2 tenere indenne e manle per ogni somma che a CP_1 qualsivoglia titolo fosse condannato ttori per i fatti ed i titoli dedotti in causa”.
3.Si costituiva rassegnando le seguenti conclusioni: “- nel CP_2 merito, in via p ta e dichiarata l'infondatezza in fatto e diritto dell'azione proposta nei confronti del convenuto, respingerla integralmente disponendo la mancanza stessa dei presupposti per valutare l'esistenza della dedotta responsabilità e con essa l'inesistenza di obblighi a carico della compagnia assicurativa impedendo l'attivazione della polizza e per CP_2
l'effetto dichiarare l'insussistenza di obblighi a carico di ques mpre nel merito, ma in subordine, nella denegata ipotesi contraria in cui dovesse essere accertata la responsabilità del convenuto, con sua condanna al risarcimento dei danni, accertata e dichiarata la reticenza e/o mendacia delle informazioni fornite al momento della stipula del contratto assicurativo e/o comunque che essa è postuma rispetto a richieste di risarcimento e/o situazioni preesistenti e note taciute con rischio consumato anche all'atto del rinnovo, per l'effetto dichiarare l'inoperatività della garanzia e/o che esse sono escluse da copertura e respingere in toto le domande proposte nei confronti di CP_2
- in ogni caso con il favore delle spese”.
4.Assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., svolta l'istruttoria testimoniale e disposto l'ordine di esibizione la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.. Nel corso del processo il convenuto rinunciava agli atti in relazione alla domanda di manleva svolta nei confronti dell'assicurazione, la quale accettava la rinuncia chiedendo la cessazione della materia del contender e la sua estromissione.
5.La domanda è parzialmente fondata nei limiti che seguono. E' fatto pacifico tra le parti l'operatività all'associazione professionale CP_6 della normativa di cui all'art. 5 del Tuir secondo cui i redditi delle s semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. Le quote di partecipazione agli utili si presumono proporzionate al valore dei conferimenti dei soci se non risultano determinate diversamente dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura autenticata di data anteriore all'inizio del periodo d'imposta; se il valore dei conferimenti non risulta determinato, le quote si presumono uguali. Ai fini delle imposte sui redditi le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni sono equiparate alle società semplici, ma l'atto o la scrittura di cui al comma 2 può essere redatto fino alla presentazione della dichiarazione dei redditi dell'associazione. La partecipazione al reddito dell'associazione era stata stabilita nella misura del 2% ciascuno tra gli attori e del 96% in capo a CP_3
E' pacifico e incontestato che ha te contabilità della CP_1 CP_6 fino a tutto il 2014 e redat zione dei redditi degli atto l'anno 2013. Dagli estratti conto del 2013 si evince che gli attori hanno percepito dal conto dell'associazione professionale con la causale “prelevamento utili” CP_6
l'importo di euro 1.000,00 al mes ettembre sino al mese di dicembre per un totale di euro 4.000,00 ciascuno mentre nella loro dichiarazione dei redditi di detto anno è stata loro attribuito il 50% ciascuno del reddito netto dell'associazione, determinato in euro 13.750,00, corrispondente quindi ad euro 6.850,00. Dalla documentazione versata in atti e dalla prova testimoniale non sono emersi elementi idonei a dimostrare il contenuto del rapporto e degli accordi tra gli attori, e Non vi è nemmeno evidenza di quell'atto CP_6 CP_5 pubblico o de it utenticata di cui all'art. 5 richiamato, volta a regolare diversamente la partecipazione agli utili dell'associazione. Non vi è prova ed evidenza di una qualche segnalazione inviata al commercialista di indicare somme pari al 50% degli utili in capo a ciascuno degli attori. Dunque, il pregiudizio lamentato dagli attori nella maggior imposta conseguente alla indicazione della somma di euro 6.850,00 anziché di quella di euro 4.000,00 è fondato, posto che in assenza di accordi o indicazioni l'eccedenza di euro 2.850,00 non era conforme, né al percepito, né alla quota di partecipazione agli utili del 2%.
6.Viceversa è infondata la richiesta risarcitoria relativa all'anno 2014. Gli attori hanno dedotto, infatti, che l'associazione ha ricevuto in data 1.10.2015 dall'avvocato del dr la richiesta di pagamento della somma di euro CP_3
21.372,00 come risul dal fatturato per il 2014 che “sebbene a lui CP_6 imputata non era dallo stesso mai percepi L'associazione in data 21.04.2016, quindi “sottoscriveva un verbale di CP_6 accordo con il quale si impegnava a tenere indenne il dr egli oneri fiscali CP_3
e previdenziali che gli sarebbero derivati dalla imput dell'anno 2014 degli € 21.732,00 che, in realtà non aveva mai percepito”. Tuttavia, non solo va evidenziato che anche con riguardo all'anno 2014 non vi erano un accordo in atto pubblico o una scrittura privata autenticata volto ad una diversa regolamentazione delle quote di partecipazione degli utili - scrittura per la quale non vi è riscontro che fosse obbligo del convenuto provvedere alla sua stipulazione-, ma è anche incontestato che il rapporto con il commercialista convenuto si è interrotto già nel gennaio 2015, onde la sua posizione è rimasta estranea per quanto riguarda l'elaborazione delle dichiarazioni di e dei suoi soci per l'anno 2014. CP_6
7.In conclusione, va condannato al risarcimento in favore di CP_1
e ciascuno per la sola somma pari ad Parte_2 Parte_1
ssi legali dal 30.06.2014 sino alla presente sentenza. Dalla presente sentenza sulla somma complessiva calcolata sono dovuti gli interessi legali sino al soddisfo. Va, invece, respinta la domanda risarcitoria per il restante importo.
8.Stante la rinuncia agli atti svolta da nei confronti di CP_1 [...]
e la congiunta richiesta di cess ateria del conten CP_2 con riguardo alla domanda di manleva, va dichiarata l'estinzione del giudizio in relazione alla domanda di manleva proposta nei confronti del terzo chiamato.
9.Ai fini del regolamento delle spese di lite deve tenersi conto del seguente principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 32061/2022 “l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma c.p.c.”. Nel caso di specie tenuto conto dell'accoglimento della domanda in misura ridottissima rispetto al petitum articolato con la citazione, sussistono giustificati motivi per compensare integralmente le spese di lite. Visto l'esito del giudizio non ricorrono i presupposti per la condanna per lite temeraria.
PQM
il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
-ACCOGLIE parzialmente la domanda degli attori e CONDANNA CP_1
al risarcimento in favore di e
[...] Parte_2 Parte_3 ciascuno della somma re
[...] gali dal 30.06.2014 sino alla presente sentenza;
dalla presente sentenza sulla somma complessiva calcolata sono dovuti gli interessi legali sino al soddisfo;
-RIGETTA per il resto la domanda;
-COMPENSA le spese di lite.
Si comunichi.
Civitavecchia 15.05.2025
Il giudice
Daniele Sodani