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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. IV, sentenza 16/02/2026, n. 246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa |
| Numero : | 246 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 246/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 4, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
REALE ANDREA, Presidente
ZE ET, TO
TERRANOVA VINCENZO, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 2170/2025 depositato il 26/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Ragusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720250007505157000 DEFINIZ. AGEVOL 2011 a seguito di discussione
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
All'esito dell'opposizione proposta dalla Società_1 s.r.l. avverso la cartella di pagamento n. 29720250007505157000, notificatale dall'AGENZIA delle ENTRATE RISCOSSIONE in data 29.08.2025 per il recupero della somma di € 20.098,49, portata da ruolo debitore formato dall'AGENZIA delle ENTRATE all'esito dell'illegittima revoca della regolarmente adempiuta definizione agevolata delle liti pendenti presentata da essa opponente in data 31.05.2019, l'Ufficio si è costituito in giudizio per documentare il disposto annullamento dell'anzidetto ruolo debitore, in accoglimento delle doglianze formulate dalla contribuente, e la conseguente cessazione della materia del contendere tra le parti, chiedendo volersi dichiarare l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese di lite.
Ritenuto l'annullamento in autotutela della cartella opposta (cfr. provvedimento di sgravio in atti), va dunque dichiarata la cessazione della materia del contendere tra le parti;
giusta soccombenza virtuale, le spese di lite vanno nondimeno poste a carico dell'Ufficio, nella misura liquidata in dispositivo avuto riguardo al valore e all'esito della controversia e all'attività difensiva svolta e con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario dell'opponente, che ne ha fatto istanza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, definitivamente decidendo nella causa iscritta al N. 2170/2025 R.G.R.;
dichiara cessata la materia del contendere tra le parti;
condanna l'AGENZIA delle ENTRATE al pagamento, in favore della Società_1 s.r.l., delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.320,00, di cui € 120,00 per esborsi ed € 1.200,00 per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali, IVA e C.p.a. come per legge, e distrae in favore del dott. Difensore_1.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 4, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
REALE ANDREA, Presidente
ZE ET, TO
TERRANOVA VINCENZO, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 2170/2025 depositato il 26/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Ragusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720250007505157000 DEFINIZ. AGEVOL 2011 a seguito di discussione
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
All'esito dell'opposizione proposta dalla Società_1 s.r.l. avverso la cartella di pagamento n. 29720250007505157000, notificatale dall'AGENZIA delle ENTRATE RISCOSSIONE in data 29.08.2025 per il recupero della somma di € 20.098,49, portata da ruolo debitore formato dall'AGENZIA delle ENTRATE all'esito dell'illegittima revoca della regolarmente adempiuta definizione agevolata delle liti pendenti presentata da essa opponente in data 31.05.2019, l'Ufficio si è costituito in giudizio per documentare il disposto annullamento dell'anzidetto ruolo debitore, in accoglimento delle doglianze formulate dalla contribuente, e la conseguente cessazione della materia del contendere tra le parti, chiedendo volersi dichiarare l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese di lite.
Ritenuto l'annullamento in autotutela della cartella opposta (cfr. provvedimento di sgravio in atti), va dunque dichiarata la cessazione della materia del contendere tra le parti;
giusta soccombenza virtuale, le spese di lite vanno nondimeno poste a carico dell'Ufficio, nella misura liquidata in dispositivo avuto riguardo al valore e all'esito della controversia e all'attività difensiva svolta e con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario dell'opponente, che ne ha fatto istanza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, definitivamente decidendo nella causa iscritta al N. 2170/2025 R.G.R.;
dichiara cessata la materia del contendere tra le parti;
condanna l'AGENZIA delle ENTRATE al pagamento, in favore della Società_1 s.r.l., delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.320,00, di cui € 120,00 per esborsi ed € 1.200,00 per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali, IVA e C.p.a. come per legge, e distrae in favore del dott. Difensore_1.