Art. 910.
(Indennita' per perdita degli indumenti).
In caso di perdita degli indumenti o del bagaglio in conseguenza di un sinistro della navigazione, spetta al lavoratore un'indennita' nella misura stabilita dalle norme corporative e in mancanza dagli usi.
(Indennita' per perdita degli indumenti).
In caso di perdita degli indumenti o del bagaglio in conseguenza di un sinistro della navigazione, spetta al lavoratore un'indennita' nella misura stabilita dalle norme corporative e in mancanza dagli usi.