Articolo 910 del Codice della navigazione
Articolo 900Articolo 911
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21 aprile 1942
Art. 910.
(Indennita' per perdita degli indumenti).

In caso di perdita degli indumenti o del bagaglio in conseguenza di un sinistro della navigazione, spetta al lavoratore un'indennita' nella misura stabilita dalle norme corporative e in mancanza dagli usi.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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