Sentenza 26 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/02/2002, n. 2860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2860 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2002 |
Testo completo
Aula 'A' 60/ REPUBBLICA ITALI IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Erminio RAVAGNANI Presidente R.G.N. 13240/99 n. 6641 Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere Cro Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere Rep. Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere Ud. 10/12/01 Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S E N TE NZA sul ricorso proposto da: ER PE, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato CANDIANO MARIO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
DELLO STATO SOCIETA' DI FFSS S.P.A. FERROVIE TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIROLAMO DA CARPI 6, presso lo studio che lo rappresenta e dell'avvocato FURIO TARTAGLIA, 2001 difende, giusta delega in atti;
4886 -1- controricorrente avverso la sentenza n. 3690/98 del Tribunale di BARI, depositata il 17/10/98 R.G.N. 1690/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/12/01 dal Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO; udito l'Avvocato GEREMIA per delega TARTAGLIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- 1 13240/99 Svolgimento del processo al RE di Bari, SE Con ricorso del 29.12.1994 RI, dipendente delle Ferrovie dello Stato, esponeva quanto segue. Con l'art. 94 n. 6 del CCNL 1990/1992 la società aveva assunto l'impegno di riconoscere, ai fini della buonuscita, la computabilità delle competenze accessorie. A tal fine doveva essere costituita una Commissione tecnica che avrebbe dovuto terminare i lavori entro il 31.12.1990. Siffatta Commissione, però, non era stata mai insediata. Tutto ciò premesso il lavoratore conveniva in giudizio le Ferrovie dello Stato e chiedeva al RE di condannare la società "al preciso ed immediato adempimento degli obblighi assunti con gli artt. 94 n. 6 e 97 CCNL 1990/1992" e quindi alla computabilità di tutte le competenze accessorie nell'indennità di buonuscita. Le Ferrovie dello Stato si costituivano e eccepivano preliminarmente l'inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire dell'attore, stante la natura programmatica della norma invocata. Nel merito contestavano la fondatezza della domanda, attesa l'inesistenza in capo al ricorrente di un diritto soggettivo tutelabile avanti all'autorità giudiziaria. Il RE respingeva la domanda. L'appello proposto dal soccombente veniva a sua volta respinto dal Tribunale di Bari. A sostegno della decisione il Tribunale Osservava che la clausola contrattuale invocata dal lavoratore aveva natura programmatica e che l'obbligo assunto dalle parti sociali non era nel senso di riconoscere diritti di natura economica ai dipendenti, bensì di costituire una commissione di studio al fine di stabilire quali fossero le attività particolarmente 2 logoranti al fine del computo, nel trattamento di fine rapporto, di parte delle relative competenze accessori. Nessun rilievo giuridico favorevole al ricorrente, secondo il Tribunale, poteva poi attribuirsi all'accordo sindacale 1.6.1992 sul diretto riconoscimento da parte della società della computabilità totale delle competenze accessorie nella buonuscita, in quanto detto accordo era vincolante per le Ferrovie solo dalla data della sua stipulazione. Avverso detta sentenza il lavoratore ha proposto ricorso per con quattro motivi. La SOC. Ferrovie dello Statocassazione s.p.a. ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione degli Юрт artt. 1362 e segg. C.C. e omessa ed insufficiente motivazione e si sostiene che il Tribunale, nell'interpretare l'art. 94 comma 6 del CCNL 1990/1992, e nell'affermare che le parti avrebbero demandato ad un successivo accordo il riconoscimento della computabilità degli accessori, avrebbe disatteso sia il principio della interpretazione letterale che quello della comune volontà delle parti, atteso che, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici del gravame detta norma non aveva natura programmatica ma precettiva;
la Commissione era stata costituita con effetto immediato, ancorchè mancasse la nomina componenti;
la volontà delle parti era nel senso di dei obbligarsi immediatamente a riconoscere la pensionabilità delle competenze accessorie, mentre il compito della istituita commissione era soltanto quello di suggerire le modalità di applicazione;
il termine del 31.12.1990 per il compimento dei lavori era perentorio. 3 Con il secondo motivo, si denuncia violazione della legge n. 829 del 1973 e vizi di motivazione e si sostiene che il Tribunale non ha considerato che l'art. 94 comma 6 del CCNL 1990/1992, nella parte in cui demanda ad una Commissione, mai costituita, la computabilità delle competenze accessorie, ai sensi dell'art. 1419 C.C. è nullo per contrasto con norme imperative fissate dalla legge n. 829 del 1973, violando i diritti acquisiti dai lavoratori in base alla normativa precedente la privatizzazione dell'ente, che riteneva tali competenze computabili ai fini della buonuscita. Con il terzo motivo, si denuncia violazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c. e si deduce che il lavoratore non poteva pagamento delle spese del giudizio diessere condannato al appello, in quanto la controversia aveva natura previdenziale. Jhan Con il quarto motivo, si denuncia violazione degli artt. 75 2381 e 2384 C.C., nonché omessa motivazione, e si c.p.c., Osserva che il Tribunale non ha rilevato la nullità della costituzione nel giudizio di appello della s.p.a. Ferrovie dello Stato, benchè eccepita dall'appellante, in quanto il mandato al difensore è stato conferito non già dal legale rappresentante della società, bensì dal Capo Ufficio Legale dell'Area territoriale, privo di poteri di rappresentanza sostanziale della società. Le esposte censure non hanno fondamento. Sulle questioni poste con il primo motivo di ricorso, la Corte si è già pronunciata, avendo ritenuto (vedi Cass. n. 4535 del 2000, n. 9336 del 2001 ed altre conformi) che, in relazione al chiaro tenore dell'art. 94 comma 6 del CCNL 1990/1992 per i prevedente l'immediata dipendenti delle Ferrovie dello Stato contraenti "di una costituzione da parte dei soggetti 4 compito di studiare opportune commissione tecnica con il modalità per promuovere la pensionabilità parziale delle competenze accessorie" non è ravvisabile una violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, né è riscontrabile vizio di motivazione nella decisione del giudice del merito che ravvisi in siffatta clausola un contenuto consistente nel mero impegno reciproco delle parti stipulanti a provvedere ad uno studio preliminare dei problemi attinenti alla determinazione retribuzione-parametro, da assumersi come utile per le della esposte finalità, senza alcun effetto conformativo dei contratti individuali di lavoro e, quindi, senza alcuna favore dei lavoratori e da questi costituzione di diritti in direttamente azionabili nei confronti del datore di lavoro. Doñ Si è in altre parole ritenuto che le parti stipulanti abbiano inteso, con la clausola in questione, non già dettare la disciplina dei rapporti di lavoro ai sensi e per gli effetti di regolare propri 2077 cod. civ., ma soltanto cui all'art. comportamenti e le procedure da Osservare nella prospettiva della futura elaborazione negoziale di una tale disciplina, con conseguenza che il contratto collettivo assume, in parte la qua, il valore di res inter alios acta, rispetto alle parti del contratto individuale. Quest'orientamento è stato successivamente confermato con la successiva sentenza 24 agosto 2000 n. 11053, con la quale si è ugualmente riconosciuta la correttezza della scelta interpretativa che nega l'idoneità della medesima clausola a determinare l'insorgenza in capo ai singoli lavoratori di situazioni giuridiche soggettive giudizialmente tutelabili. A questo orientamento giurisprudenziale il Collegio ritiene di dover prestare piena adesione, in mancanza di nuovi e validi 5 argomenti che possano indurre ad una riconsiderazione del problema. Del secondo motivo di ricorso deve, invece, affermarsi la manifesta inammissibilità. La denuncia della nullità della ripetuta clausola del contratto collettivo muove dall'assunto del contrasto della medesima con norme imperative. Si sostiene, in particolare, che la locuzione "ultimo stipendio mensile", usata dall'art. 14 della legge 14 dicembre 1973 n. 829 al fine di determinare la base di computo dell'indennità di buonuscita, esprima una nozione di retribuzione onnicomprensiva, tale da imporre in essa l'inclusione delle competenze accessorie in contestazione, aventi carattere non occasionale, ma continuativo, e da comportare l'invalidità di clausole contrattuali limitative 0 Ichan esclusive. La Corte osserva che la questione è del tutto estranea alla struttura argomentativa e precettiva della sentenza impugnata, il cui fulcro, come si è esposto, è costituito esclusivamente dalla identificazione del contenuto della clausola contrattuale reca alcun Commissione di studio e nonistitutiva della accertamento circa la sua validità. Non avendo il ricorrente formulato alcuna censura di violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e il non essendo la Corte pronunciato (art. 112 c.p.c.) e legittimata a verifiche officiose sul punto, deve, alla stregua del silenzio della sentenza d'appello sulla suddetta questione, necessariamente concludersi per la novità della medesima e, nella presente sede di quindi, per la sua inammissibilità per cui qualora una legittimità, giusta il principio determinata questione non risulti in alcun modo trattata nella 6 sentenza impugnata, il ricorrente per cassazione che la proponga in sede di legittimità, al fine di evitare una pronuncia di inammissibilità per novità della censura, ha l'onere di allegare non solo la già avvenuta deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente abbia a ciò provveduto, onde dare modo alla Corte di Cassazione di controllare "ex actis" la veridicità dell'asserzione (cfr. Cass. n. 492 del 2001, Cass. n. 12025 del 2000, Cass. n. 11501 del 2000, Cass. n. 9861 del 1998). Non può invocarsi in contrario la regola della rilevabilità d'ufficio della nullità, poiché essa, per operare in sede di legittimità, postula che la relativa questione non richieda nuove indagini di fatto, mentre quante volte sia, come nella Dhoni specie, controversa l'inclusione di taluni emolumenti nella base di computo di un istituto retributivo, si impone di accertare di quali emolumenti si tratti e quale ne sia la disciplina, solo in tal modo potendosi conseguire il risultato di consentire il controllo circa la natura dei medesimi e la possibilità di confrontarla con la sovraordinata norma di previsione del suddetto istituto, al fine di stabilire se la disposizione negoziale denunciata come limitativa о esclusiva di quell'inclusione risulti o meno compatibile con tale norma. Questa indagine implica l'interpretazione delle clausole contrattuali istitutive degli emolumenti in contestazione e quindi si concreta in una tipica "quaestio facti" non sollecitabile per la prima volta al giudice di legittimità. Circa la pretesa violazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c., denunciata con il terzo motivo, si rileva che la tesi della previdenziale dell'indennità di buonuscita erogata natura dall'OPAFS ai ferrovieri, pur originariamente condivisa dalla 7 giurisprudenza, è stata, nella successiva evoluzione di questa, sostanzialmente abbandonata. Invero, si è preso atto (cfr. Cass. n. 3977 del 1998) che nell'attuale quadro normativo e in particolare a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 243 del 1993, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme dalle quali consegue l'esclusione del computo della indennità integrativa speciale nel calcolo dell'indennità di buonuscita e dell'indennità premio di servizio, sulla base della natura retributiva di queste ultime e della unitarietà della categoria delle indennità di fine rapporto deve attribuirsi all'indennità di buonuscita spettante ai ferrovieri, sia quando erogata dall'OPAFS, sia quando erogata, dopo la soppressione di questo ente, direttamente dal datore di lavoro, un carattere a prescinderepreminentemente retributivo e non previdenziale, dai soggetti tenuti alla sua corresponsione e dei diversi meccanismi di alimentazione della provvista finanziaria. A quest'orientamento, confermato dalla Corte Costituzionale (cfr. n. 106 del 1996), costantemente recepito dalla giurisprudenza ordinaria (cfr. Cass. n. 4535 del 2000, Cass. n. 11693 del 1998, Cass. n. 4947 del 1998) e anche ribadito dalle Sezioni Unite della Corte (cfr. S.U. n. 4018 del 1998, n. 130 del 2000), il Collegio ritiene di dover prestare piena adesione. Ne consegue l'erroneità dell'assunto di parte ricorrente circa la soggezione della presente controversia al regime delle spese processuali dettato dal citato art. 152 disp. att. c.p.c. per le controversie previdenziali. Infine, a confutazione delle doglianze esposte col quarto motivo di ricorso, si richiama, per tutte, la sentenza n. 4666 del 1998 con la quale le Sezioni Unite Corte hanno posto in 8 luce che la procura conferita, anche ai fini di rappresentanza processuale, dal legale rappresentante delle Ferrovie dello Stato ai dirigenti preposti ad un settore aziendale, come quello degli affari legali, "presuppone e conferma un assetto organizzativo interno della società ricorrente, tale da doversene desumere la sussistenza di una preposizione institoria dei nominati procuratori speciali ad un coacervo di rapporti costituenti un settore dell'azienda ed aventi il comune denominatore dell'essere oggetto di controversia", con la conseguenza che "in presenza di rapporti così caratterizzati i relativi poteri di gestione negoziale e processuale vengono affidati ai responsabili della struttura organizzativa specificamente attrezzata per siffatte evenienze". Con la medesima sentenza è stato inoltre sottolineato che "l'ausiliare dipendente dell'imprenditore, il quale vanti poteri dirigenziali e di gestione di un determinato settore aziendale, sì da venire in relazione con terzi per la conclusione di affari pertinenti al medesimo settore, implicitamente agisce nel presupposto di una "contemplatio domini", ed impegna la responsabilità dell'impresa per gli atti che rientrano nell'esercizio delle sue funzioni, indipendentemente dallo specifico conferimento di procure, in quanto il potere di rappresentanza costituisce effetto naturale della sua collocazione nell'organizzazione dell'impresa". Orbene, il Collegio condivide e fa proprie queste osservazioni, dalle quali si desume non solo che la procura in contestazione conferisce al procuratore poteri sostanziali e processuali ad un tempo, ma anche che tale conferimento non è indiscriminato e riguarda, per contro, un numero indeterminato di affari, individualmente ben identificabili in relazione alla 9 riferibilità al settore aziendale di competenza del procuratore, sicchè non ne risulta alcun vulnus né al principį statutario della legittimazione esclusiva del consiglio amministrazione al conferimento del potere rappresentati della società (del quale non v'è, nella specie, trasmigrazion a terzi nella sua integralità, ma solo relativamente regocompimento di un numero definito di affari), né alla posta dallo stesso consiglio della possibilità di delega del rappresentanza processuale limitatamente a singoli giudizi. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento in favore della resistente società delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro. 21,89, oltre ad euro milletrecento per onorari. Così deciso in Roma il 10 dicembre 2001 Il Presidente Il Cons. estensore Arumen Фрітись. Двропіно деле